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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 2 3 6 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati e Parte_4 Parte_5 difesi rispettivamente dagli avvocati GIOVANNA
MELODIA e WALTER RENDA per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 08/05/2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli
(Imola, 09.11.2012) e Per_1 Persona_2
(Erice, 14.12.2017), ancora minorenni, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al loro affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi
[...]
e i quali hanno Parte_4 Parte_5 contratto matrimonio in Alcamo il 18/07/2011, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Alcamo al n. 93, parte II, serie A, anno 2011, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 19/05/2025
Il Presidente estensore
Alessandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati e Parte_4 Parte_5 difesi rispettivamente dagli avvocati GIOVANNA
MELODIA e WALTER RENDA per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 08/05/2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli
(Imola, 09.11.2012) e Per_1 Persona_2
(Erice, 14.12.2017), ancora minorenni, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al loro affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento; rilevato che l'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi
[...]
e i quali hanno Parte_4 Parte_5 contratto matrimonio in Alcamo il 18/07/2011, trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Alcamo al n. 93, parte II, serie A, anno 2011, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 19/05/2025
Il Presidente estensore
Alessandra Camassa