CA
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/11/2024, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1398 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, Parte_1 con la quale e presso la quale è legalmente domiciliato
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti rilasciata in primo grado, Controparte_1 dall'avvocato Marco Tavernese, con il quale e presso li quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
NONCHÉ
Controparte_2 Controparte_2
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito Notaio in
[...] Persona_1
Fiumicino, in data 22.3.2024 (rep. 37875, racc. 7131), dall'avvocata Paola Tortatoi, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell . CP_2
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4241/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, III sezione lavoro e pubblicata in data 26.4.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 7.11.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto in
Pag. 1 a 4
primo grado da , ha condannato il «al pagamento in favore Controparte_1 Parte_1 del ricorrente della somma di euro 2.909,19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo, dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre alla regolarizzazione contributiva», a titolo di adeguamento della mercede spettante al detenuto lavoratore, in relazione alle attività lavorative da lui svolte nel lasso temporale dal giugno 2012 al settembre 2016, presso le varie Case Circondariali ove era stato via via ristretto.
Il interpone appello contro questa decisione, alla quale addebita di Parte_1 aver erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado. Chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di «dichiarare prescritte le pretese di controparte riferite alle prestazioni lavorative eseguite negli anni 2011 – 2017 (o, subordinatamente, quelle antecedenti il quinquiennio dalla diffida del 29.04.2021)».
resiste all'impugnazione, diffusamente argomentando sulla sua infondatezza, Controparte_1 così concludendo per la reiezione dell'appello proposto dall'Amministrazione della Giustizia.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9.5.2024 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dell , già parte del giudizio di primo di grado, che si costituiva CP_2 innanzi a questa Corte rimettendosi al Collegio e chiedendo, in caso di ritenuta fondatezza della domanda di , di condannare il a «versare all la Controparte_1 Parte_1 Parte_1 CP_2 contribuzione che dovesse risultare dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della
Legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori e sanzioni aggiuntive come per legge, che saranno quantificati dall , nei limiti della prescrizione ex lege, così dichiarando infondata ed CP_2 improcedibile ogni diversa domanda proposta contro esso . CP_2
Ricostituito il contraddittorio e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del
7.11.2024, l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'unico articolato motivo di appello mira a veder accolta la sola eccezione di prescrizione estintiva sollevata in primo grado e disattesa dalla sentenza appellata, con la seguente motivazione:
(1) «il rapporto di lavoro risultava ancora in essere alla data del settembre 2016 (doc. 3) e la prescrizione non decorre, stante la condizione di metus che caratterizza il detenuto, durante il corso del rapporto»; (2) «non vi è nessuna evidenza che nella specie vi siano stati distinti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dalla cui cessazione eventualmente far decorrere i termini prescrizionali»; (3) «il lavoro carcerario, quand'anche intervallato, è unitario e che quindi nell'intervallo tra una prestazione e l'altra non decorrano termini di prescrizione»
Tale motivazione resiste alle critiche che le rivolge l'appellante, sostanzialmente dirette ad affermare l'interruzione della prestazione lavorativa nei periodi non documentati da busta paga.
La tesi propugnata dal , infatti, è stata definitivamente disattesa da Parte_1 giudice di legittimità (Cass.25.6.2024 n. 17484; Cass. 25.62024 n. 17478; Cass. 25.6.2024 n.
17476), dei cui condivisibili (e qui condivisisi senza superflue e ripetitive considerazioni) principi la
Pag. 2 a 4
decisione gravata costituisce puntuale e corretta applicazione.
Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso affermando che: (a) lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
(b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che,
a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
(c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
(d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
(e) è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es.
l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
La sentenza appellata si è pienamente conformata a siffatti principi, sicché l'appello, che non offre alcuna prova della cessazione del rapporto di lavoro nei termini sopra chiariti, deve essere respinto, dovendo ritenersi che la diffida datata 29.4.2021 (inviata in pari data all'appellante a mezzo
PEC e che il non nega aver ricevuto), ha validamente interrotto la Parte_1 prescrizione di tutte le pretese creditorie maturate in conseguenza dell'unitario rapporto di lavoro svoltosi dal giugno 2012 al settembre 2016.
3. L'appello è dunque respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle domande dell , atteso che la condanna alla CP_2 regolarizzazione contributiva (id est, al versamento dei contributi previdenziali) è già stata pronunciata in primo grado e perché nessuna domanda ulteriore è stata accolta (o men che meno proposta) nei confronti dell'ente previdenziale.
Le spese del grado seguono la soccombenza, dovendo compensarsi quelle dell , in CP_2 ragione della natura ancillare delle sue difese nel presente grado.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello
Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per
Pag. 3 a 4
valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.
S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente grado, che liquida Controparte_1 in € 1.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
C) dichiara interamente compensate le spese sostenute nel presente grado dall . CP_2
Roma, il 7.11.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 4 a 4