Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2007, n. 1675
CASS
Sentenza 25 gennaio 2007

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La legislazione sulle integrazioni salariali si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa relativa all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88), laddove ne risulta la limitazione del campo di applicazione alle imprese industriali in senso stretto, con esclusione, quindi, di tutte le altre imprese che, non esercitando un'attività intermediaria nella circolazione di beni, dovrebbero essere considerate industriali. Conseguentemente, deve essere negata l'autorità di giudicato nel giudizio relativo, come nella specie, alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni - in dipendenza della palese diversità - all'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della natura industriale dell'impresa, sia al fine dell'iscrizione dei dirigenti all'INPDAI, per la quale la disposizione sopravvenuta (di cui all'art. 49 citato) ha sostituito i precedenti criteri di classificazione delle imprese industriali a far tempo dalla data della sua entrata in vigore (il 28 marzo 1989), sia a qualsiasi altro fine previdenziale diverso (dalla contribuzione alla cassa integrazione guadagni). (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non fondata la pretesa dell'INPS di ottenere dall'Efibanca s.p.a. quanto asseritamene dovuto a titolo di contributi per la cassa integrazione guadagni in base al rilievo che, ai fini dei contributi per la cig non aveva rilevanza l'inquadramento della stessa società nel settore industria - con sentenza passata in giudicato - al diverso fine dell'iscrizione dei dirigenti all'INPDAI).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2007, n. 1675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1675
    Data del deposito : 25 gennaio 2007

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