Sentenza 25 gennaio 2007
Massime • 1
La legislazione sulle integrazioni salariali si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa relativa all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88), laddove ne risulta la limitazione del campo di applicazione alle imprese industriali in senso stretto, con esclusione, quindi, di tutte le altre imprese che, non esercitando un'attività intermediaria nella circolazione di beni, dovrebbero essere considerate industriali. Conseguentemente, deve essere negata l'autorità di giudicato nel giudizio relativo, come nella specie, alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni - in dipendenza della palese diversità - all'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della natura industriale dell'impresa, sia al fine dell'iscrizione dei dirigenti all'INPDAI, per la quale la disposizione sopravvenuta (di cui all'art. 49 citato) ha sostituito i precedenti criteri di classificazione delle imprese industriali a far tempo dalla data della sua entrata in vigore (il 28 marzo 1989), sia a qualsiasi altro fine previdenziale diverso (dalla contribuzione alla cassa integrazione guadagni). (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non fondata la pretesa dell'INPS di ottenere dall'Efibanca s.p.a. quanto asseritamene dovuto a titolo di contributi per la cassa integrazione guadagni in base al rilievo che, ai fini dei contributi per la cig non aveva rilevanza l'inquadramento della stessa società nel settore industria - con sentenza passata in giudicato - al diverso fine dell'iscrizione dei dirigenti all'INPDAI).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2007, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - rel. Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI Antonino, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EFIBANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 45026/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/03/03 - R.G.N. 45497/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/12/06 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato SGROI;
udito l'Avvocato BOER per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma confermava la sentenza del PR della stessa sede in data 18 novembre 1997 - che aveva ritenuto non fondata la pretesa dell'I.N.P.S. di ottenere dalla Efibanca S.p.a. quanto, asseritamente, dovuto a titolo di contributi per la cassa integrazioni guadagni, relativi al periodo gennaio 1991 - dicembre 1995 - essenzialmente in base al rilievo che, ai fini dei contributi per la cassa integrazioni guadagni appunto, non ha rilevanza l'inquadramento della stessa società nel settore industria - con sentenza passata in giudicato (del PR di Roma n. 11124/94) - al diverso fine della iscrizione dei propri dirigenti all'INPDAI. Avverso la sentenza d'appello, l'I.N.P.S. propone ricorso per AZ, affidato a due motivi.
L'intimata AN AR di OD (quale incorporante di Efibanca S.p.a.) resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2909 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - l'I.N.P.S. censura, sotto profili diversi, la sentenza impugnata - per avere ritenuto non fondata la propria pretesa di ottenere e dalla Efibanca S.p.a. quanto dovuto a titolo di contributi per la cassa integrazioni guadagni, relativi al periodo gennaio 1991 - dicembre 1995 - essenzialmente in base al rilievo che, ai fini dei contributi per la cassa integrazioni guadagni appunto, non avrebbe rilevanza l'inquadramento della stessa società nel settore industria - al diverso fine della iscrizione dei dirigenti all'INPDAI - sebbene accertato, con autorità di giudicato, dal PR di Roma (non solo con sentenza del 1994, ma anche con sentenze del 1988).
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2195 c.c., L. n. 88 del 1989, art. 49, L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 4, 7 e 11, art. 11 disp. gen.),
nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c, nn. 3 e 5) - l'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto non fondata la propria pretesa di ottenere dalla Efibanca S.p.a. quanto dovuto a titolo di contributi per la cassa integrazioni guadagni, relativi al periodo gennaio 1991 - dicembre 1995 - sebbene il provvedimento di inquadramento della stessa società nel settore industria - adottato dall'Istituto (nel vigore della L. n. 88 del 1989, art. 49) - fosse "rimasto pienamente efficace sino all'inquadramento nel settore creditizio, operato a decorrere dal gennaio 1996, su richiesta della stessa società".
Il ricorso non è fondato.
2. Invero il giudicato "fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa" (ai sensi dell'articolo 2909 c.c.) entro i limiti oggettivi, che sono segnati - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 442/2006, 5925, 11493, 21069/2004, 14414/02, 14477/99) - dagli elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione, dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si forma.
Si tratta del titolo della stessa azione (causa petendi) - cioè del fatto giuridico, sul quale si fonda - nonché del bene della vita, che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere, tuttavia, dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento - che è coperto dalla autorità del giudicato (ai sensi dell'art. 2909 c.c., cit.) - è comune alle sentenze (non solo di accertamento, appunto, ma anche) costitutive e di condanna (vedi, per tutte, Cass. n. 442/2006, 5925, 11493, 21069/2004, 14414/02, 14477/99, cit.). Entro i limiti oggettivi prospettati, poi, l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5224/89 delle sezioni unite; n. 443/2006, 5925, 11493, 21269/2004, cit., 3074/2001, 6148/2000, 2205/96, 281/96, 1079, 7890/94, 11974, 11528/90, 5748/88, 8656/87, 7047/86, 6991/86, 2034/86, 6018, 442/84, 6853/82, 715/880 di sezioni semplici) - cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto, fatte valere in via di azione o di eccezione, e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione (c.d. giudicato esplicito), ma anche le questioni non dedotte in giudizio, che costituiscano, tuttavia, presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa (c.d. giudicato implicito), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 443/2006, 5925, 11493, 21069/2004, 14414/02, 10279/94, 5748/88, 2034/86, cit.). Coerentemente, nel caso di contrasto tra giudicati - sulla medesima questione - occorre fare riferimento, per risolvere il contrasto, al criterio temporale, nel senso che deve ritenersi prevalente - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine le sentenze n. 6406/99, 2082/98, 997, 833/93, 5166/90, 5311/86, 2864/99) - il giudicato di più recente formazione, che costituisce, quindi, la sola fonte regolatrice del rapporto.
In tale prospettiva, il giudicato interno prevale - nel caso di contrasto -rispetto al giudicato esterno sulla medesima questione. Peraltro il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche - secondo la giurisprudenza di questa Corte, (vedine, per tutte, le sentenze n. 443/2006, 5925/2004, 5105/2003, 226/2001 delle sezioni unite), successiva all'affermazione del principio di diritto della rilevabilità d'ufficio del giudicato (anche) esterno (in senso contrario, tuttavia, pare la sentenza 8809/2003 di sezione semplice, che sostanzialmente conferma la contraria giurisprudenza, formatasi prima dell'affermazione di detto principio di diritto) - con la conseguenza che, da un lato, il giudicato può essere interpretato direttamente dalla Corte di AZ e, dall'altro, l'erronea interpretazione, che ne sia data dal Giudice di merito, può essere denunciata, con ricorso per AZ (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3), sotto il profilo della violazione di norme di diritto
(vedi Cass. n. 443/2006, 21069, 11493, 5925/2004, cit.). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata - come è stato anticipato - non merita le censure, che le vengono mosse con il ricorso.
3. Intanto il principio della rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno - anche nel giudizio di legittimità (vedi, da ultima, Cass., sez. un. n. 13916/2006) - deve essere coordinato con il principio che - nel caso di contrasto tra giudicati, sulla medesima questione - impone di ritenere prevalente, per quanto si è detto, il giudicato di più recente formazione ed - in ipotesi - il giudicato interno rispetto al giudicato esterno.
Alla luce del principio di diritto enunciato, il giudicato (sentenza del PR di Roma n. 11124 del 25 luglio 1994) - sul quale si fonda la sentenza, ora investita da ricorso per AZ - non potrebbe non prevalere - nel caso di contrasto - rispetto al giudicato di più recente formazione (sentenza dello stesso PR di Roma n. 913 del 31 dicembre 1987, passata in giudicato il 31 gennaio 1988) - invocato in ricorso - ancorché sia rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità.
4. Tuttavia la legislazione sulle integrazioni salariali di pone in rapporto di specialità - rispetto alla normativa relativa all'inquadramento delle imprese a fini previdenziali diversi (sia prima che dopo l'entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, art. 49) - (anche) laddove ne risulta la limitazione del campo d'applicazione (arg. D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3, recante la elencazione delle categorie escluse, L. 5 novembre 1968, n. 1115, art. 2, successive modifiche ed integrazioni)
alle imprese industriali in senso stretto (di cui all'articolo 2195 c.c., n. 1) - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte
(vedine, per tutte, le sentenze n. 1469, 4229/97, 862, 3958/98, 4535/2004, anche in motivazione) - con esclusione, quindi, di tutte le altre imprese che - non esercitando una attività intermediaria nella circolazione di beni (od altre attività, parimenti, elencate nominatim, al solo fine di identificare gli imprenditori soggetti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, nell'articolo 2195 c.c.: quali attività di trasporto, appunto, o bancaria o assicurativa o ausiliaria di tali attività) - dovrebbero essere considerate industriali.
Coerentemente, deve essere negata l'autorità di giudicato, nel giudizio relativo, come nella specie, alla contribuzione per la cassa integrazione guadagni - in dipendenza, appunto, della palese diversità, quantomeno, della causa pretendi - all'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della natura industriale della impresa (ai sensi dell'art. 2195 c.c. o della L. n. 88 del 1989, art. 49), sia al fine della iscrizione dei dirigenti all'INPDAI (che forma oggetto della sentenza del PR di Roma n. 11124 del 25 luglio - 1994, sulla quale si fonda la sentenza, ora investita da ricorso per AZ) - per la quale la disposizione sopravvenuta (di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49, cit.) ha sostituito i precedenti criteri di classificazione delle imprese industriali (di cui all'art. 2195 c.c., n. 1, comma 3, richiamato dalla L. n. 967 del 1953, art. 3, comma 2, lett. a, come integrato dalla L. n. 44 del 1973, art. 4, da ritenersi implicitamente abrogato), a far tempo, tuttavia, dalla data (28 marzo 1989) della sua entrata in vigore (vedi, per tutte, Cass.n. 404/98, 11809/2000, 19349/2003) - sia a qualsiasi altro fine previdenziale diverso (dalla contribuzione alla cassa integrazione guadagni, appunto).
Tanto basta per rigettare il ricorso, perché infondato. La conclusione raggiunta, tuttavia, non dispensa la Corte dal segnalare l'asserita formazione di giudicato interno - destinato prevalere, per quanto si è detto, su qualsiasi giudicato esterno - come prospettata in controricorso - ma senza necessità di procedere, comunque, a qualsiasi scrutinio circa la fondatezza della stessa prospettazione - in dipendenza della omessa impugnazione, con l'atto d'appello, di una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado (fondata, asseritamente, sulla "circostanza che l'EFIBANCA, in quanto azienda esercente attività di credito, andava collocata - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 33 - sotto la distinta Tabella B, che raggruppa le aziende esercenti attività di credito, e, quindi, tra le imprese non industriali ").
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di AZ seguono la soccombenza (art. 385 c.p.c., comma 1 e art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di AZ, che liquida in Euro 22,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007