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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/10/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2716 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 17.04.2024, vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RADICE ANNA del foro d Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Conclusioni congiunte
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno chiesto pronuncia parziale in punto status;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 10 ottobre 2024 con Sentenza n. 2512/2025 del Tribunale di Monza. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione in sede di separazione (9.10.25) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza per la pronuncia in ordine alle ulteriori questioni;
PQM
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
in Quartu Sant'Elena, il giorno 1.07.2006, trascritto CP_1 Controparte_1 nel registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al n. 48, P. II, Serie A dell'anno 2006; II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di QUARTU SANT'ELENA, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza;
IV. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 16 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. ssa Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 17.04.2024, vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RADICE ANNA del foro d Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Conclusioni congiunte
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno chiesto pronuncia parziale in punto status;
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in data 10 ottobre 2024 con Sentenza n. 2512/2025 del Tribunale di Monza. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione in sede di separazione (9.10.25) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza per la pronuncia in ordine alle ulteriori questioni;
PQM
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
in Quartu Sant'Elena, il giorno 1.07.2006, trascritto CP_1 Controparte_1 nel registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al n. 48, P. II, Serie A dell'anno 2006; II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di QUARTU SANT'ELENA, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza;
IV. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 16 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. ssa Laura Gaggiotti