Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CA BA in Roma, via Cunfida n. 20;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto prot. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS- dal Ministero dell'Interno in materia di concessione della cittadinanza con cui veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 l. n. 91/1992 richiesta dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.1.2021 e ritualmente notificato l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento.
A fondamento del diniego, il Ministero ha rappresentato che il ricorrente è stato oggetto di una sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di -OMISSIS-, irrevocabile in data -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. -OMISSIS-e -OMISSIS- Codice della strada, elemento ritenuto indice del fatto che l’istante non avesse dato prova di aver raggiunto un grado sufficiente di integrazione tale da poter ottenere la richiesta cittadinanza.
2. Avverso il predetto atto ha proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per deficit istruttorio e motivazionale. In sintesi, l’Amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto che i reati anzidetti sono stati dichiarati estinti con provvedimento del -OMISSIS- (peraltro, successivamente vi è stata anche la concessione della riabilitazione). Inoltre, nel ponderare gli interessi in gioco, non si sarebbe considerata la situazione lavorativa e familiare dell’istante.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 gennaio 2025, svoltasi in camera di consiglio da remoto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 87 co. 4 bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati tutti congiuntamente, è infondato e deve essere respinto.
5.1 È utile, innanzitutto, una premessa di carattere teorico sul potere attribuito all’amministrazione in materia, sull’interesse pubblico protetto e sulla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è soltanto un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 23.7.2018 n. 4447, nonché sez. VI, 16.9.1999, n. 1474 ed altre).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce, quindi, in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale del nostro Paese, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).
Questo perché la concessione della cittadinanza lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresentando il frutto di una ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, come chiarito più volte dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (ad esempio della sentenza del 16.11.2020 n. 7036) e ribadito pure dalla sezione consultiva in sede di esame di ricorso straordinario al Capo dello Stato (decisione del 1.12.2020 n. 1959), il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di “alta amministrazione”, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede.
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente oltre che ragionevole.
5.2 Alla luce del quadro ricostruito, è possibile ritenere, come già accennato, prive di pregio le censure di parte attrice, volte a confutare l’operato dell’amministrazione, che ha formulato un giudizio di inaffidabilità del ricorrente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale per la sussistenza di una condanna per la violazione degli artt. -OMISSIS-e -OMISSIS- CdS riferita a fatti commessi nel decennio antecedente la presentazione della domanda.
Segnatamente, il Collegio non considera irragionevole la scelta di attribuire rilevanza al precedente penale riscontrato in capo all’aspirante cittadino.
Come affermato di recente, in relazione ad un caso analogo a quello che ci occupa (cfr. TAR Lazio, n. 21563/2024): “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano; vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ”.
5.3 Inoltre, sempre con riferimento alla rilevanza del precedente riscontrato nell’ambito del giudizio di meritevolezza dell’acquisizione dello status e del possesso dei requisiti necessari, si fa rilevare, in relazione al reato di guida -OMISSIS-, che, sebbene oggetto dell’unica decisione giudiziaria di condanna, si tratta di una fattispecie che, pur se avente natura contravvenzionale e non grave con riferimento alla pena edittale, oltre a provocare un forte allarme sociale, è connotata da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza civile all’interno dello Stato, in quanto suscettibile di mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.
In questa prospettiva la giurisprudenza ritiene che il reato-OMISSIS- deve essere oggetto di un serio apprezzamento, in quanto volto a garantire una tutela anticipata della pubblica incolumità ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. I parere n. 383 e 385 del 21 marzo 2024 nonché n. 122 del 5 febbraio 2024, confermando l’orientamento tradizionale sintetizzato dal parere n. 702 del 4 aprile 2022).
5.4 Neanche l’intervenuta estinzione allegata dal ricorrente è in grado di rappresentare un argomento dirimente a sostegno della difesa, in quanto il provvedimento de quo non può essere considerato in grado di incidere nell’ambito del procedimento di cittadinanza, perché l’estinzione non fa venir meno l’esistenza di un fatto storico, adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice penale, contrario alle regole proprie della Comunità nazionale.
5.5. Infine, neanche lo stabile inserimento socio-economico, come più volte chiarito, rappresenta un elemento in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, rappresentando solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
6. In conclusione, il Collegio, muovendosi nel solco dei predetti limiti del sindacato in materia, ritiene che il ricorso deve essere respinto, non avendo rinvenuto, per tutto quanto osservato, la presenza di elementi in grado di scalfire la legittimità dell’operato della P.A. nell’esercizio del potere altamente discrezionale attribuitole dal legislatore, alla luce dei vizi dedotti con l’atto introduttivo del presente giudizio.
7. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Enrico Mattei, Consigliere
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.