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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7955/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 11/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
In sostituzione del difensore dell'appellante è comparso l'avv. Francesca Mastio e in sostituzione del difensore dell'appellato è comparso l'avv. Alessandra Puggioni.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 N. R.G. 7955/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7955/2023 avente il seguente OGGETTO:
somministrazione, promossa da:
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore e Parte_1 P.IVA_1 amministratore unico, col patrocinio dell'avv. Francesco Pisenti, elettivamente domiciliata in via
Ancona n.
3 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE contro
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. Carlotta Siotto CP_1 C.F._1
Pintor, elettivamente domiciliato in via Roma 149 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, notificato via PEC in data 28 novembre 2023, ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza n. 537/23 resa dal Giudice di Pace di Cagliari e depositata in data 28.04.2023, al fine di ottenere la sua integrale riforma e la conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 del R.D. 639/1910.
A sostegno dell'impugnazione, ha esposto in sintesi che: Parte_1
- con atto di citazione del 02.05.2019, aveva convenuto in giudizio il gestore CP_1
idrico per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 52032/1012/2019 per complessivi euro
3.067,81 per consumi idrici;
- a sostegno dell'opposizione, il aveva lamentato l'illegittimità dell'ingiunzione di CP_1
pagamento e, in subordine, l'avvenuta prescrizione di parte del credito, rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
1. in via preliminare, dichiarare la nullità, e/o inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di
ingiunzione nn. 52032/1012/2019, in quanto emessa da un soggetto non legittimato ad emettere
ingiunzione ex artt. 2 e 3 R.D. 639/1910;
2. sempre in via preliminare, dichiarare la nullità, e/o inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di
ingiunzione nn. 52032/1012/2019, ai sensi dell'art. 14/04/1910, per mancanza di un credito certo,
liquido ed esigibile con ogni conseguenza di legge;
3. nel merito e in via subordinata, per l'eccepita prescrizione dichiarare non dovute le somme di
cui a 202357811 del 09/7/12 di € 850,99 e la N. 23205886 del 30/12/11 di € 2042,27;
4. sempre con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorai di causa, oltre al CPA, e al rimborso
forfetario per spese generali, nella misura del 15,00%”;
pagina 3 di 11 - con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.07.2019, aveva chiesto il T_
rigetto delle avverse pretese rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: a) rigettare la richiesta di sospensiva formulata da controparte per
inesistenza dei presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
in via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per
l'effetto, b) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento 52032/1012/2019, oggetto della
presente opposizione, dichiarandola definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio
esposti in narrativa;
in via subordinata: a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare,
annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento oggetto della presente opposizione,
accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del signor Parte_1
per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per CP_1
l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di T_
.
[...]
La causa, istruita con prove documentali, era stata definita in primo grado con la sentenza del
Giudice di Pace n. 537/2023, pubblicata in data 28.04.2023 che, accogliendo il primo motivo di opposizione relativo all'insussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione di pagamento,
ha così disposto:
“1) dichiara nullo l'atto di ingiunzione di pagamento n. 52032/1012/2019 notificato in data 02
Aprile 2019 da 2) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che Parte_1
liquida in complessivi € 1.000,00, di cui € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese non
imponibili ed accessori di legge”.
pagina 4 di 11 Tanto premesso, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di prime Parte_1
cure, in sintesi per i seguenti motivi:
1) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure della normativa di settore che consente al gestore idrico di emettere ingiunzione fiscale di pagamento;
2) infondatezza dell'eccezione di prescrizione, non trattata dal Giudice di primo grado in quanto ritenuta assorbita dalla nullità della ingiunzione fiscale;
3) sussistenza del credito per consumi idrici pari alla somma ingiunta.
L'appellante pertanto ha concluso come segue: Parte_1
“in via principale:
a) per i motivi dedotti in narrativa, accogliere in toto il proposto appello avverso le disposizioni
per le quali è risultata essere soccombente in primo grado e, conseguentemente Parte_1
b) annullare e riformare la sentenza di prime cure n. 537/2023, pubblicata in data 28/04/2023,
dal Giudice di Pace di Cagliari, dottoressa Luigia Frau, a definizione del procedimento
contraddistinto all'R.G. n. 2720/2019, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali T_
è risultata essere soccombente, e, per l'effetto
[...]
c) confermare integralmente l'ingiunzione opposta n. 52032/1012/2019, dichiarandola
definitivamente valida ed efficace;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare,
annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento 52009/6176/2018;
d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del Parte_1
signor per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture CP_1
contestate e, per l'effetto:
pagina 5 di 11 e) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di T_
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
[...]
in ogni caso, con vittoria di spese di lite, compensi legali, rimborso forfettario per spese
generali, CPA ed IVA di entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituito in grado di appello con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1
in data 19.02.2024, contestando le avverse pretese e rassegnando le seguenti conclusioni:
“confermare la sentenza impugnata e per effetto dell'appello incidentale che si propone col presente
atto, voglia - in via gradata e in caso di accoglimento della parte di appello proposto sulla legittimità della
ingiunzione fiscale proposta dalla società , dichiarare prescritto totalmente o parzialmente il T_
credito richiesta dalla società nei confronti dell'appellato T_ CP_1
con vittoria di spese e competenze”.
La causa è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine di 30 giorni per note conclusive.
*****
Deve essere preliminarmente esaminato il primo motivo di appello principale relativo alla decisione del primo giudice che ha ritenuto insussistente il potere di di procedere al recupero T_
del credito con ingiunzione fiscale, quale strumento avente efficacia esecutiva di recupero diretto del credito, in assenza di attività di iscrizione a ruolo.
Il motivo è fondato.
A tal proposito, si deve richiamare il contenuto dell'art. 17 d.gs. 46/1999, il quale dispone che il
Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
pagina 6 di 11 È notorio che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30.12.2015,
pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, è stata autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi della norma richiamata, dei crediti vantati da nei confronti degli utenti del servizio T_
idrico integrato.
Tanto premesso, non può essere condiviso il rilievo del Giudice di prime cure nella gravata sentenza sulla illegittimità della riscossione coattiva in quanto avvenuta senza previa iscrizione a ruolo.
Infatti, l'ingiunzione fiscale è utilizzata per la riscossione di entrate del gestore del servizio idrico quale strumento per la riscossione dei crediti, che presuppone logicamente l'iscrizione del destinatario nei ruoli degli utenti morosi.
Deve ritenersi pertanto che, se la legge consente - previa autorizzazione ministeriale - che le società pubbliche possano emettere e rendere esecutiva una ingiunzione ex r.d. 639/1910, le stesse possano adottare i comportamenti conseguenti, ossia procedere con la riscossione mediante ingiunzione fiscale senza la necessità di procedere ad alcuna notifica della avvenuta iscrizione a ruolo, che sarebbe del tutto superflua in ragione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo.
Tanto premesso, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa è stata legittimamente emessa da ai sensi delle richiamate disposizioni legislative. T_
*****
Devono ora essere esaminati il secondo motivo di appello principale e l'appello incidentale,
relativi all'eccezione relativa all'asserita prescrizione del credito, sulla quale il primo giudice non si era pronunciato, avendo ritenuto dirimente la decisione sulla nullità dell'ingiunzione fiscale.
In materia deve essere applicato l'art. 2948 c.c., che dispone: “si prescrivono in cinque anni: […]
gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
pagina 7 di 11 In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo cui il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo,
configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è
soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 1442 del
27.01.2015, Rv. 634039).
Pertanto, avuto riguardo alle fatture indicate nell'ingiunzione di pagamento, si deve tenere conto dei solleciti che hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale di cinque anni con riferimento agli importi indicati nell'ingiunzione di pagamento.
In particolare, per quanto riguarda la fattura n. 23205886 del 30/12/2011, ingiunta per l'importo residuo di € 2.042,27 per consumi dal 27/06/2007 al 29/04/2011.
Detta fattura è stata oggetto di tre solleciti di pagamento, ritualmente notificati dal gestore entro il quinquennio successivo all'emissione della fattura medesima.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal sollecito di pagamento del 07/11/2012,
perfezionatosi il 07/12/2012 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione in I grado).
A questo è seguito il secondo sollecito di pagamento del 27/02/2013, perfezionatosi in data
20/03/2013 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione in I grado).
Infine, il terzo sollecito di pagamento del 21/08/2017, si è perfezionato il 02/10/2017 (doc. 3.
allegato alla comparsa di costituzione in I grado).
In riferimento alla fattura n. 02357811 del 09/07/2012 pari a 850,99 euro, per consumi dal
30.04.2011 al 31.03.2012, questa è stata oggetto di due solleciti di pagamento.
pagina 8 di 11 Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal sollecito di pagamento del 17/01/2013,
perfezionatosi in data 27/02/2013 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in I grado).
Il secondo sollecito di pagamento del 27/05/2016, si è perfezionato in data 13/06/2016 (doc. 3 al-
legato alla comparsa di costituzione e risposta in I grado).
Per quanto riguarda le restanti due fatture, la n. 24111986 del 06.10.2014 per addebito deposito cauzionale (pari a 55,39 euro) e la n. 502371962 del 21.04.2015 per consumi dal 14.03.2012 al
19.12.2014 (pari a 119,36 euro), il relativo termine prescrizionale è stato interrotto dalle notifiche dell'ingiunzione di pagamento in data 15.05.2017 e in data 02.04.2019.
Da ciò consegue che, tenuto conto dell'efficacia interruttiva dei solleciti di pagamento e della notifica dell'ingiunzione di pagamento entro il termine prescrizionale previsto per legge, il credito del gestore del servizio idrico non è prescritto.
Deve pertanto ritenersi fondato il secondo motivo di appello principale con il conseguente rigetto dell'appello incidentale.
*****
Anche il terzo motivo di appello principale deve essere accolto, essendo infondata l'eccezione sollevata dall'odierno appellato in merito all'incertezza sui consumi registrati.
L'art. 2697 c.c. prevede: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
pagina 9 di 11 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30.10.2001 Rv. 549956).
Insegna inoltre la Suprema Corte, in tema di contratti di somministrazione, che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cassazione Civile, Sez.
3 - Ordinanza n. 19154 del
19.07.2018, Rv. 649731).
Nel caso di specie il ha solo genericamente allegato l'incertezza delle rilevazioni sui CP_1
consumi ma non ha specificamente indicato un'anomalia, in riferimento a specifici periodi in rapporto pagina 10 di 11 ai consumi normali (al fine di consentire al Tribunale di disporre le opportune verifiche) cosicché tale difesa deve ritenersi inammissibile perché generica e non documentata, in quanto gli addebiti riportati nelle fatture sono omogenei nel rapporto tra i metri cubi di acqua rilevati e la tariffa applicata nei singoli periodi.
A ciò si aggiunga che è obbligo dell'utente verificare il regolare funzionamento del proprio impianto idrico al fine di individuare l'esistenza di eventuali perdite e provvedere alla riparazione, per evitare l'addebito di consumi imputabili alla propria responsabilità.
L'appello deve pertanto essere accolto e l'ingiunzione di pagamento deve essere confermata.
Dato l'accoglimento integrale dell'appello, sussistono giustificati motivi per condannare l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio (liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa, con esclusione della fase istruttoria in appello).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento dell'appello principale e in totale riforma della sentenza impugnata,
rigetta l'opposizione proposta in primo grado e conferma l'ingiunzione di pagamento;
2. rigetta l'appello incidentale della parte appellata;
3. condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.139,00 (di cui euro 1.265,00 per il primo grado ed euro 1.874,00
per l'appello), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 11/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 11/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
In sostituzione del difensore dell'appellante è comparso l'avv. Francesca Mastio e in sostituzione del difensore dell'appellato è comparso l'avv. Alessandra Puggioni.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 N. R.G. 7955/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7955/2023 avente il seguente OGGETTO:
somministrazione, promossa da:
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore e Parte_1 P.IVA_1 amministratore unico, col patrocinio dell'avv. Francesco Pisenti, elettivamente domiciliata in via
Ancona n.
3 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE contro
(C.F. ), col patrocinio dell'avv. Carlotta Siotto CP_1 C.F._1
Pintor, elettivamente domiciliato in via Roma 149 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, notificato via PEC in data 28 novembre 2023, ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza n. 537/23 resa dal Giudice di Pace di Cagliari e depositata in data 28.04.2023, al fine di ottenere la sua integrale riforma e la conferma dell'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 del R.D. 639/1910.
A sostegno dell'impugnazione, ha esposto in sintesi che: Parte_1
- con atto di citazione del 02.05.2019, aveva convenuto in giudizio il gestore CP_1
idrico per proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 52032/1012/2019 per complessivi euro
3.067,81 per consumi idrici;
- a sostegno dell'opposizione, il aveva lamentato l'illegittimità dell'ingiunzione di CP_1
pagamento e, in subordine, l'avvenuta prescrizione di parte del credito, rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
1. in via preliminare, dichiarare la nullità, e/o inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di
ingiunzione nn. 52032/1012/2019, in quanto emessa da un soggetto non legittimato ad emettere
ingiunzione ex artt. 2 e 3 R.D. 639/1910;
2. sempre in via preliminare, dichiarare la nullità, e/o inefficacia e/o inopponibilità dell'atto di
ingiunzione nn. 52032/1012/2019, ai sensi dell'art. 14/04/1910, per mancanza di un credito certo,
liquido ed esigibile con ogni conseguenza di legge;
3. nel merito e in via subordinata, per l'eccepita prescrizione dichiarare non dovute le somme di
cui a 202357811 del 09/7/12 di € 850,99 e la N. 23205886 del 30/12/11 di € 2042,27;
4. sempre con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorai di causa, oltre al CPA, e al rimborso
forfetario per spese generali, nella misura del 15,00%”;
pagina 3 di 11 - con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.07.2019, aveva chiesto il T_
rigetto delle avverse pretese rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: a) rigettare la richiesta di sospensiva formulata da controparte per
inesistenza dei presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
in via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per
l'effetto, b) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento 52032/1012/2019, oggetto della
presente opposizione, dichiarandola definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio
esposti in narrativa;
in via subordinata: a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare,
annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento oggetto della presente opposizione,
accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del signor Parte_1
per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate e, per CP_1
l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di T_
.
[...]
La causa, istruita con prove documentali, era stata definita in primo grado con la sentenza del
Giudice di Pace n. 537/2023, pubblicata in data 28.04.2023 che, accogliendo il primo motivo di opposizione relativo all'insussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione di pagamento,
ha così disposto:
“1) dichiara nullo l'atto di ingiunzione di pagamento n. 52032/1012/2019 notificato in data 02
Aprile 2019 da 2) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che Parte_1
liquida in complessivi € 1.000,00, di cui € 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese non
imponibili ed accessori di legge”.
pagina 4 di 11 Tanto premesso, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di prime Parte_1
cure, in sintesi per i seguenti motivi:
1) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure della normativa di settore che consente al gestore idrico di emettere ingiunzione fiscale di pagamento;
2) infondatezza dell'eccezione di prescrizione, non trattata dal Giudice di primo grado in quanto ritenuta assorbita dalla nullità della ingiunzione fiscale;
3) sussistenza del credito per consumi idrici pari alla somma ingiunta.
L'appellante pertanto ha concluso come segue: Parte_1
“in via principale:
a) per i motivi dedotti in narrativa, accogliere in toto il proposto appello avverso le disposizioni
per le quali è risultata essere soccombente in primo grado e, conseguentemente Parte_1
b) annullare e riformare la sentenza di prime cure n. 537/2023, pubblicata in data 28/04/2023,
dal Giudice di Pace di Cagliari, dottoressa Luigia Frau, a definizione del procedimento
contraddistinto all'R.G. n. 2720/2019, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali T_
è risultata essere soccombente, e, per l'effetto
[...]
c) confermare integralmente l'ingiunzione opposta n. 52032/1012/2019, dichiarandola
definitivamente valida ed efficace;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare,
annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento 52009/6176/2018;
d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del Parte_1
signor per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture CP_1
contestate e, per l'effetto:
pagina 5 di 11 e) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di T_
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
[...]
in ogni caso, con vittoria di spese di lite, compensi legali, rimborso forfettario per spese
generali, CPA ed IVA di entrambi i gradi del giudizio”.
Si è costituito in grado di appello con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_1
in data 19.02.2024, contestando le avverse pretese e rassegnando le seguenti conclusioni:
“confermare la sentenza impugnata e per effetto dell'appello incidentale che si propone col presente
atto, voglia - in via gradata e in caso di accoglimento della parte di appello proposto sulla legittimità della
ingiunzione fiscale proposta dalla società , dichiarare prescritto totalmente o parzialmente il T_
credito richiesta dalla società nei confronti dell'appellato T_ CP_1
con vittoria di spese e competenze”.
La causa è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione di un termine di 30 giorni per note conclusive.
*****
Deve essere preliminarmente esaminato il primo motivo di appello principale relativo alla decisione del primo giudice che ha ritenuto insussistente il potere di di procedere al recupero T_
del credito con ingiunzione fiscale, quale strumento avente efficacia esecutiva di recupero diretto del credito, in assenza di attività di iscrizione a ruolo.
Il motivo è fondato.
A tal proposito, si deve richiamare il contenuto dell'art. 17 d.gs. 46/1999, il quale dispone che il
Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
pagina 6 di 11 È notorio che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30.12.2015,
pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, è stata autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi della norma richiamata, dei crediti vantati da nei confronti degli utenti del servizio T_
idrico integrato.
Tanto premesso, non può essere condiviso il rilievo del Giudice di prime cure nella gravata sentenza sulla illegittimità della riscossione coattiva in quanto avvenuta senza previa iscrizione a ruolo.
Infatti, l'ingiunzione fiscale è utilizzata per la riscossione di entrate del gestore del servizio idrico quale strumento per la riscossione dei crediti, che presuppone logicamente l'iscrizione del destinatario nei ruoli degli utenti morosi.
Deve ritenersi pertanto che, se la legge consente - previa autorizzazione ministeriale - che le società pubbliche possano emettere e rendere esecutiva una ingiunzione ex r.d. 639/1910, le stesse possano adottare i comportamenti conseguenti, ossia procedere con la riscossione mediante ingiunzione fiscale senza la necessità di procedere ad alcuna notifica della avvenuta iscrizione a ruolo, che sarebbe del tutto superflua in ragione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo.
Tanto premesso, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa è stata legittimamente emessa da ai sensi delle richiamate disposizioni legislative. T_
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Devono ora essere esaminati il secondo motivo di appello principale e l'appello incidentale,
relativi all'eccezione relativa all'asserita prescrizione del credito, sulla quale il primo giudice non si era pronunciato, avendo ritenuto dirimente la decisione sulla nullità dell'ingiunzione fiscale.
In materia deve essere applicato l'art. 2948 c.c., che dispone: “si prescrivono in cinque anni: […]
gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
pagina 7 di 11 In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo cui il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo,
configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ed il relativo credito è
soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 1442 del
27.01.2015, Rv. 634039).
Pertanto, avuto riguardo alle fatture indicate nell'ingiunzione di pagamento, si deve tenere conto dei solleciti che hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale di cinque anni con riferimento agli importi indicati nell'ingiunzione di pagamento.
In particolare, per quanto riguarda la fattura n. 23205886 del 30/12/2011, ingiunta per l'importo residuo di € 2.042,27 per consumi dal 27/06/2007 al 29/04/2011.
Detta fattura è stata oggetto di tre solleciti di pagamento, ritualmente notificati dal gestore entro il quinquennio successivo all'emissione della fattura medesima.
Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal sollecito di pagamento del 07/11/2012,
perfezionatosi il 07/12/2012 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione in I grado).
A questo è seguito il secondo sollecito di pagamento del 27/02/2013, perfezionatosi in data
20/03/2013 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione in I grado).
Infine, il terzo sollecito di pagamento del 21/08/2017, si è perfezionato il 02/10/2017 (doc. 3.
allegato alla comparsa di costituzione in I grado).
In riferimento alla fattura n. 02357811 del 09/07/2012 pari a 850,99 euro, per consumi dal
30.04.2011 al 31.03.2012, questa è stata oggetto di due solleciti di pagamento.
pagina 8 di 11 Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal sollecito di pagamento del 17/01/2013,
perfezionatosi in data 27/02/2013 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta in I grado).
Il secondo sollecito di pagamento del 27/05/2016, si è perfezionato in data 13/06/2016 (doc. 3 al-
legato alla comparsa di costituzione e risposta in I grado).
Per quanto riguarda le restanti due fatture, la n. 24111986 del 06.10.2014 per addebito deposito cauzionale (pari a 55,39 euro) e la n. 502371962 del 21.04.2015 per consumi dal 14.03.2012 al
19.12.2014 (pari a 119,36 euro), il relativo termine prescrizionale è stato interrotto dalle notifiche dell'ingiunzione di pagamento in data 15.05.2017 e in data 02.04.2019.
Da ciò consegue che, tenuto conto dell'efficacia interruttiva dei solleciti di pagamento e della notifica dell'ingiunzione di pagamento entro il termine prescrizionale previsto per legge, il credito del gestore del servizio idrico non è prescritto.
Deve pertanto ritenersi fondato il secondo motivo di appello principale con il conseguente rigetto dell'appello incidentale.
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Anche il terzo motivo di appello principale deve essere accolto, essendo infondata l'eccezione sollevata dall'odierno appellato in merito all'incertezza sui consumi registrati.
L'art. 2697 c.c. prevede: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
pagina 9 di 11 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n.
13533 del 30.10.2001 Rv. 549956).
Insegna inoltre la Suprema Corte, in tema di contratti di somministrazione, che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cassazione Civile, Sez.
3 - Ordinanza n. 19154 del
19.07.2018, Rv. 649731).
Nel caso di specie il ha solo genericamente allegato l'incertezza delle rilevazioni sui CP_1
consumi ma non ha specificamente indicato un'anomalia, in riferimento a specifici periodi in rapporto pagina 10 di 11 ai consumi normali (al fine di consentire al Tribunale di disporre le opportune verifiche) cosicché tale difesa deve ritenersi inammissibile perché generica e non documentata, in quanto gli addebiti riportati nelle fatture sono omogenei nel rapporto tra i metri cubi di acqua rilevati e la tariffa applicata nei singoli periodi.
A ciò si aggiunga che è obbligo dell'utente verificare il regolare funzionamento del proprio impianto idrico al fine di individuare l'esistenza di eventuali perdite e provvedere alla riparazione, per evitare l'addebito di consumi imputabili alla propria responsabilità.
L'appello deve pertanto essere accolto e l'ingiunzione di pagamento deve essere confermata.
Dato l'accoglimento integrale dell'appello, sussistono giustificati motivi per condannare l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio (liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa, con esclusione della fase istruttoria in appello).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento dell'appello principale e in totale riforma della sentenza impugnata,
rigetta l'opposizione proposta in primo grado e conferma l'ingiunzione di pagamento;
2. rigetta l'appello incidentale della parte appellata;
3. condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.139,00 (di cui euro 1.265,00 per il primo grado ed euro 1.874,00
per l'appello), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 11/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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