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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2657/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. DOTTORE NICOLA, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio legale l'Avv. Laura PAROLA, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo di cui alle note congiunte depositate in data 26 marzo 2025 chiedendo:
1 “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio iscritto nel Registro delli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Piasco al nr. 2 reg. di matrimonio parte I dell'anno 2015, celebrato con rito civile da
e in Piasco il 187.2015 senza disporre alcunchè a carico dei Parte_1 CP_1 conchiudenti a titolo di contributo di mantenimento e/o di somministrazione dell'assegno divorziale, fin dal momento della domanda congiunta di divorzio;
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Piasco, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio e agli ulteriori adempimenti di legge. Con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio;
fatto salvo il contributo in favore dell'avvocato Laura Parola di euro 500,00 oltre cpa ed iva.”
Il P.M. ha concluso dichiarando il nulla osta all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 5 dicembre 2024, ha Parte_1 proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile con celebrato in PIASCO il CP_1
18 luglio 2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2015, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione il 4 giugno 2018, in data 29 giugno 2018 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 24 febbraio 2025 si è costituito in giudizio in giudizio , associandosi alla domanda di divorzio. CP_1
All'udienza del 27 marzo 2025 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo il cui contenuto è sato precisato nelle note a firma congiunta depositate in data 26 marzo 2025, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe, e hanno proceduto alla discussione orale della causa che, pertanto, all'esito, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerente ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato il [...] a [...] Parte_1
(TO), e , nata il [...] CARIGNANO (TO), celebrato in PIASCO il CP_1
18/07/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I,
Serie A, dell'anno 2015;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di PIASCO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2657/2024 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. DOTTORE NICOLA, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio legale l'Avv. Laura PAROLA, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo di cui alle note congiunte depositate in data 26 marzo 2025 chiedendo:
1 “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio iscritto nel Registro delli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Piasco al nr. 2 reg. di matrimonio parte I dell'anno 2015, celebrato con rito civile da
e in Piasco il 187.2015 senza disporre alcunchè a carico dei Parte_1 CP_1 conchiudenti a titolo di contributo di mantenimento e/o di somministrazione dell'assegno divorziale, fin dal momento della domanda congiunta di divorzio;
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Piasco, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio e agli ulteriori adempimenti di legge. Con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio;
fatto salvo il contributo in favore dell'avvocato Laura Parola di euro 500,00 oltre cpa ed iva.”
Il P.M. ha concluso dichiarando il nulla osta all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 5 dicembre 2024, ha Parte_1 proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile con celebrato in PIASCO il CP_1
18 luglio 2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2015, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione il 4 giugno 2018, in data 29 giugno 2018 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 24 febbraio 2025 si è costituito in giudizio in giudizio , associandosi alla domanda di divorzio. CP_1
All'udienza del 27 marzo 2025 i coniugi, comparsi personalmente ed assistiti dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo il cui contenuto è sato precisato nelle note a firma congiunta depositate in data 26 marzo 2025, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe, e hanno proceduto alla discussione orale della causa che, pertanto, all'esito, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, co. I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerente ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato il [...] a [...] Parte_1
(TO), e , nata il [...] CARIGNANO (TO), celebrato in PIASCO il CP_1
18/07/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I,
Serie A, dell'anno 2015;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di PIASCO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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