Articolo 1 della Legge 10 agosto 1964, n. 718
Articolo 2
Versione
20 settembre 1964
Art. 1.
Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 , la maggiorazione di cui all' articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 .
Gli accertamenti della cecita' assoluta o del residuo visivo previsti dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.
Entrata in vigore il 20 settembre 1964