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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1642/2018 R.G. vertente tra
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Demetrio Procopio, presso il cui studio in Vibo Valentia alla via Milite Ignoto 14, è elettivamente domiciliata, attore contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mortelliti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Don Minzoni 29 è elettivamente domiciliata,
convenuta
nonché contro
residente a [...]
convenuta contumace
avente per oggetto: azione di responsabilità extracontrattuale
1. – ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la Parte_1 condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, quantificati in euro 45.909,50 (al netto della somma di euro 5.000,00
1 già liquidata e trattenuta a titolo di acconto), subiti in occasione di un sinistro verificatosi in data 10 gennaio 2018 alle ore 18,00 circa in Briatico Strada Provinciale 522, allorquando la signora CP
, conducente e proprietaria dell'autovettura NC SI targata
[...]
DT437AC, sulla quale viaggiava, in qualità di terzo trasportato,
, perdeva il controllo del veicolo ed usciva fuori Parte_1 strada, ribaltandosi.
1.1. – La società .A. in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, si costituita in giudizio con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto sia nell' an che nel quantum. 1.2. – Nella contumacia della convenuta, signora , Controparte_2 la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale deferito, in data 11 dicembre 2020, sia all'attore, , che alla convenuta Parte_1 contumace, e prova per testi ( e , Testimone_1 Testimone_2 entrambi escussi all'udienza del 29 maggio 2021), nonchè l'espletamento di una CTU medico – legale a firma della dott.ssa depositata il 25 giugno 2024. Persona_1
1.3. – La causa, dopo una serie di rinvii, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, è stata discussa all'udienza del 25 marzo 2025 e trattenuta per la decisione, avendo, le parti, già depositato note conclusive.
2. – In via preliminare deve essere confermata la contumacia della convenuta, signora non essendosi, la stessa, Controparte_2 costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
3. – Nel merito, avendo, , esperito azione diretta, ai Parte_1 sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale lo stesso era trasportato, gode di quella tutela rafforzata riconosciuta dalla legge, che si traduce nella possibilità, concessa allo stesso, di ottenere il risarcimento dei danni subiti, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, dovendo essere provata solo la sussistenza di un sinistro, la presenza del terzo trasportato a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro, nonchè l'esistenza del danno arrecato, che non sia dovuto a caso fortuito (da ultimo anche Cass. Civ. SS.UU. 30 novembre 2022 n. 35318)
4.1. - Nel caso di che trattasi, entrambi i testimoni escussi hanno dichiarato di aver assistito all'incidente occorso a , Parte_1 poiché si trovavano sull'autovettura che precedeva immediatamente quella sulla quale viaggiavano la signora , alla Controparte_2
2 guida dell'autovettura di sua proprietà, e l'odierno attore, seduto sul sedile anteriore lato conducente (teste e ), ed hanno Tes_1 Tes_2 riferito che la NC SI ha perso il controllo, ribaltandosi e finendo la propria marcia su un burrone, o meglio, un dislivello, come meglio precisato, collegato ad altra strada aperta al transito dei veicoli. Entrambi i testi escussi hanno, altresì, dichiarato di aver prestato soccorso all'attore, che presentava ferite alla testa con fuoriuscita di sangue, e di aver, altresì prestato soccorso alla conducente del veicolo incidentato: entrambi sono stati trasportati presso la locale struttura ospedaliera. 4.2. – Dal verbale dei Carabinieri intervenuti sui luoghi oggetto di causa, alle ore 18,20 circa, si evidenzia che nelle circostanze di tempo e di luogo, come rappresentate dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, si sia effettivamente verificato un incidente, e che l'autovettura NC SI si sia effettivamente ribaltata in una scarpata sottostante la SP 522, adagiandosi su una fiancata. 4.3. – Può pertanto, sulla base delle risultanze acquisite in giudizio, ritenersi provato che l'incidente si sia verificato secondo le modalità indicate nell'atto di citazione, non essendo, peraltro, emersi in corso di causa fatti contrari a quelli rappresentati dall'attore, ed avendo, peraltro, il perito incaricato dal Tribunale, dott.ssa Persona_1 ritenuto che le lesioni riscontrate sul periziando, erano compatibili con la dinamica, così come dallo stesso rappresentata. 4.4. – Inoltre, in relazione al valore da attribuire alla dichiarazione resa dall'attore al medico del Pronto soccorso, come richiamato ed evidenziato da parte convenuta, il valore di prova legale del certificato medico non si estende anche alla veridicità ed all'esattezza del contenuto delle dichiarazioni rese, che restano imputabili sempre alla parte dichiarante.
“L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenutiin sua presenza ed alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti” (Cass. Civ., n. 11012/2013) 5. – Passando all'esame del quantum debeatur, la dott.ssa Per_1
sulla base della diagnosi effettuata, essendo stata riscontrata
[...] una “Frattura chiusa dello sterno, con ematoma retrosternale , frattura dello spigolo anterosuperiore di D6 D7 e D8, frattura dell'arco zigomatico destro, osteosintesi con fissatore esterno”, ha riscontrato, all'atto della visita, sulla persona del periziato, postumi residui e
3 conseguenti all'incidente per cui è causa, poiché il Parte_1 lamentava “dolori alla colonna dorsale, difficoltà nei movimenti attivi e passivi delle articolazioni in inclinazione a dx ed a sx, episodi di cefalea con vertigini, dolore durante la respirazione, ed una lieve limitazione della mobilità dell'articolazione temporomandibolare”, riconoscendo, quale conseguenza dell'incidente subito, una invalidità temporanea totale di 30 giorni, una invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni, una invalidità temporanea parziale al 25% di 30 giorni ed una invalidità permanente del 10% .
Ha, altresì, riconosciute congrue le spese mediche sostenute e quantificate in euro 826,75 come da documentazione allegata al fascicolo attoreo. 5.2. – Questo giudice ritiene di poter condividere le valutazioni del Consulente, e pertanto, spettano a , che all'epoca del Parte_1 sinistro nel quale è rimasto coinvolto, aveva ventinove anni, le seguenti somme, liquidate all'attualità:
- quanto ad euro 3.450,00 per I.T.T. (30 giorni)
- quanto ad euro 3.450,00 per I.T.P. (60 giorni al 50%)
- quanto ad euro 862,50 per I.T.P. (30 giorni al 25%)
- quanto ad euro 28.308,00 per invalidità permanente (euro 22.467,00
danno biologico ed euro 5.841,00 + 26% incremento per sofferenza soggettiva) 5.3. - In totale, pertanto, spettano all' attore euro 36.070,00 dal quale importo deve detrarsi l'acconto già corrisposto e pari ad euro a 5.000,00 e così per un totale di euro 31.070,00 oltre le spese documentate pari ad euro 826,75 5.5. – Su tale somma, devalutata alla data del sinistro (10 gennaio 2018), e rivalutata annualmente sino alla presente pronuncia secondo gli indici ISTAT FOI, vanno calcolati gli interessi legali dalla predetta data fino a quella di deposito della sentenza;
sulla sola sorte capitale rivalutata, poi, decorreranno interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ. SS.UU. n. 1712/1995). 6. – Le spese legali seguono la soccombenza, e devono liquidarsi, nel loro valore medio, (compensando l'aumento del 30% ex art. 4 comma 2 con la riduzione del 30% ex art. 4 comma 4), e secondo lo scaglione considerato, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/14 e ss. oltre rimborso forfettario nella misura di legge, iva e cassa Avvocati 7. – Infine, le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti della Parte_1 [...] in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nonché di ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie la domanda attorea per la causale e nei limiti di quanto indicato in parte motiva, e, per l'effetto, condanna la
[...]
e in solido tra loro, a Controparte_3 Controparte_2 pagare a la somma di 826,75 per spese non imponibili Parte_1 ed euro 31.070,00 per i danni subiti, come accertati, oltre rivalutazione ed interessi legali fino al deposito della sentenza, e dal deposito della sentenza gli interessi legali sulla sola sorte capitale rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la Compagnia Assicuratrice, in solido con la convenuta contumace, al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 518,00 per spese non imponibili ed euro 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura di legge, iva e cassa avvocati;
3) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU. Così deciso in Vibo Valentia il 25 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Loredana Surace)
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1642/2018 R.G. vertente tra
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Demetrio Procopio, presso il cui studio in Vibo Valentia alla via Milite Ignoto 14, è elettivamente domiciliata, attore contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mortelliti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Don Minzoni 29 è elettivamente domiciliata,
convenuta
nonché contro
residente a [...]
convenuta contumace
avente per oggetto: azione di responsabilità extracontrattuale
1. – ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la Parte_1 condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, quantificati in euro 45.909,50 (al netto della somma di euro 5.000,00
1 già liquidata e trattenuta a titolo di acconto), subiti in occasione di un sinistro verificatosi in data 10 gennaio 2018 alle ore 18,00 circa in Briatico Strada Provinciale 522, allorquando la signora CP
, conducente e proprietaria dell'autovettura NC SI targata
[...]
DT437AC, sulla quale viaggiava, in qualità di terzo trasportato,
, perdeva il controllo del veicolo ed usciva fuori Parte_1 strada, ribaltandosi.
1.1. – La società .A. in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, si costituita in giudizio con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto sia nell' an che nel quantum. 1.2. – Nella contumacia della convenuta, signora , Controparte_2 la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale deferito, in data 11 dicembre 2020, sia all'attore, , che alla convenuta Parte_1 contumace, e prova per testi ( e , Testimone_1 Testimone_2 entrambi escussi all'udienza del 29 maggio 2021), nonchè l'espletamento di una CTU medico – legale a firma della dott.ssa depositata il 25 giugno 2024. Persona_1
1.3. – La causa, dopo una serie di rinvii, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, è stata discussa all'udienza del 25 marzo 2025 e trattenuta per la decisione, avendo, le parti, già depositato note conclusive.
2. – In via preliminare deve essere confermata la contumacia della convenuta, signora non essendosi, la stessa, Controparte_2 costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
3. – Nel merito, avendo, , esperito azione diretta, ai Parte_1 sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale lo stesso era trasportato, gode di quella tutela rafforzata riconosciuta dalla legge, che si traduce nella possibilità, concessa allo stesso, di ottenere il risarcimento dei danni subiti, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, dovendo essere provata solo la sussistenza di un sinistro, la presenza del terzo trasportato a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro, nonchè l'esistenza del danno arrecato, che non sia dovuto a caso fortuito (da ultimo anche Cass. Civ. SS.UU. 30 novembre 2022 n. 35318)
4.1. - Nel caso di che trattasi, entrambi i testimoni escussi hanno dichiarato di aver assistito all'incidente occorso a , Parte_1 poiché si trovavano sull'autovettura che precedeva immediatamente quella sulla quale viaggiavano la signora , alla Controparte_2
2 guida dell'autovettura di sua proprietà, e l'odierno attore, seduto sul sedile anteriore lato conducente (teste e ), ed hanno Tes_1 Tes_2 riferito che la NC SI ha perso il controllo, ribaltandosi e finendo la propria marcia su un burrone, o meglio, un dislivello, come meglio precisato, collegato ad altra strada aperta al transito dei veicoli. Entrambi i testi escussi hanno, altresì, dichiarato di aver prestato soccorso all'attore, che presentava ferite alla testa con fuoriuscita di sangue, e di aver, altresì prestato soccorso alla conducente del veicolo incidentato: entrambi sono stati trasportati presso la locale struttura ospedaliera. 4.2. – Dal verbale dei Carabinieri intervenuti sui luoghi oggetto di causa, alle ore 18,20 circa, si evidenzia che nelle circostanze di tempo e di luogo, come rappresentate dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, si sia effettivamente verificato un incidente, e che l'autovettura NC SI si sia effettivamente ribaltata in una scarpata sottostante la SP 522, adagiandosi su una fiancata. 4.3. – Può pertanto, sulla base delle risultanze acquisite in giudizio, ritenersi provato che l'incidente si sia verificato secondo le modalità indicate nell'atto di citazione, non essendo, peraltro, emersi in corso di causa fatti contrari a quelli rappresentati dall'attore, ed avendo, peraltro, il perito incaricato dal Tribunale, dott.ssa Persona_1 ritenuto che le lesioni riscontrate sul periziando, erano compatibili con la dinamica, così come dallo stesso rappresentata. 4.4. – Inoltre, in relazione al valore da attribuire alla dichiarazione resa dall'attore al medico del Pronto soccorso, come richiamato ed evidenziato da parte convenuta, il valore di prova legale del certificato medico non si estende anche alla veridicità ed all'esattezza del contenuto delle dichiarazioni rese, che restano imputabili sempre alla parte dichiarante.
“L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenutiin sua presenza ed alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti” (Cass. Civ., n. 11012/2013) 5. – Passando all'esame del quantum debeatur, la dott.ssa Per_1
sulla base della diagnosi effettuata, essendo stata riscontrata
[...] una “Frattura chiusa dello sterno, con ematoma retrosternale , frattura dello spigolo anterosuperiore di D6 D7 e D8, frattura dell'arco zigomatico destro, osteosintesi con fissatore esterno”, ha riscontrato, all'atto della visita, sulla persona del periziato, postumi residui e
3 conseguenti all'incidente per cui è causa, poiché il Parte_1 lamentava “dolori alla colonna dorsale, difficoltà nei movimenti attivi e passivi delle articolazioni in inclinazione a dx ed a sx, episodi di cefalea con vertigini, dolore durante la respirazione, ed una lieve limitazione della mobilità dell'articolazione temporomandibolare”, riconoscendo, quale conseguenza dell'incidente subito, una invalidità temporanea totale di 30 giorni, una invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni, una invalidità temporanea parziale al 25% di 30 giorni ed una invalidità permanente del 10% .
Ha, altresì, riconosciute congrue le spese mediche sostenute e quantificate in euro 826,75 come da documentazione allegata al fascicolo attoreo. 5.2. – Questo giudice ritiene di poter condividere le valutazioni del Consulente, e pertanto, spettano a , che all'epoca del Parte_1 sinistro nel quale è rimasto coinvolto, aveva ventinove anni, le seguenti somme, liquidate all'attualità:
- quanto ad euro 3.450,00 per I.T.T. (30 giorni)
- quanto ad euro 3.450,00 per I.T.P. (60 giorni al 50%)
- quanto ad euro 862,50 per I.T.P. (30 giorni al 25%)
- quanto ad euro 28.308,00 per invalidità permanente (euro 22.467,00
danno biologico ed euro 5.841,00 + 26% incremento per sofferenza soggettiva) 5.3. - In totale, pertanto, spettano all' attore euro 36.070,00 dal quale importo deve detrarsi l'acconto già corrisposto e pari ad euro a 5.000,00 e così per un totale di euro 31.070,00 oltre le spese documentate pari ad euro 826,75 5.5. – Su tale somma, devalutata alla data del sinistro (10 gennaio 2018), e rivalutata annualmente sino alla presente pronuncia secondo gli indici ISTAT FOI, vanno calcolati gli interessi legali dalla predetta data fino a quella di deposito della sentenza;
sulla sola sorte capitale rivalutata, poi, decorreranno interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo (Cass. Civ. SS.UU. n. 1712/1995). 6. – Le spese legali seguono la soccombenza, e devono liquidarsi, nel loro valore medio, (compensando l'aumento del 30% ex art. 4 comma 2 con la riduzione del 30% ex art. 4 comma 4), e secondo lo scaglione considerato, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/14 e ss. oltre rimborso forfettario nella misura di legge, iva e cassa Avvocati 7. – Infine, le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti della Parte_1 [...] in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nonché di ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie la domanda attorea per la causale e nei limiti di quanto indicato in parte motiva, e, per l'effetto, condanna la
[...]
e in solido tra loro, a Controparte_3 Controparte_2 pagare a la somma di 826,75 per spese non imponibili Parte_1 ed euro 31.070,00 per i danni subiti, come accertati, oltre rivalutazione ed interessi legali fino al deposito della sentenza, e dal deposito della sentenza gli interessi legali sulla sola sorte capitale rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la Compagnia Assicuratrice, in solido con la convenuta contumace, al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 518,00 per spese non imponibili ed euro 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura di legge, iva e cassa avvocati;
3) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU. Così deciso in Vibo Valentia il 25 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Loredana Surace)
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