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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/09/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE II CIVILE
In composizione collegiale in persona dei Giudici
Dott. Michela Fenucci Presidente
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3982/2024 R.G.V.G. promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata dall'avvocato Alessandro Arrigo in forza di mandato in atti;
PARTE RICORRENTE
PER L'ADOZIONE DI
, nato a [...]ù) il 22/10/1995; Controparte_1
ADOTTANDO oggetto: adozione di persona maggiorenne.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, ai sensi degli artt. 291 e 311 del codice civile, ha Parte_1 chiesto di poter adottare , allegando semplicemente di essere Controparte_1 affezionata al giovane.
1 Allegava, inoltre, di avere tre figlie nata a [...] il [...], Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], con cui non ha
[...] Persona_3 rapporti.
Produceva atto di assenso di entrambi i genitori dell'adottando, quanto al padre, residente in Perù con scrittura privata autenticata da un Notaio, munita di traduzione autenticata e apostille e quanto alla madre con dichiarazione rilasciata davanti al ufficiale dell'anagrafe del Comune di Villanova d'Ardenghi.
Il Giudice relatore fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendo che il ricorrente notificasse il ricorso ed il proprio decreto alle figlie dell'adottante.
All'udienza del 27.3.2025 sono comparsi la ricorrente unitamente al difensore e l'adottando ed il giudice procedeva al loro ascolto separato, chiedendo chiarimenti in merito alle circostanze in cui si erano conosciuti ed al rapporto intercorrente tra loro.
Durante l'eame la ricorrente affermava: di avere conosciuto il compagno della mamma di
[...] circa tre anni prima;
di avere conosciuto successivamente il ragazzo, a Controparte_1 giugno del 2024, e di averlo preso subito in simpatia perché era “così pacioccone”; di avere ricevuto dalla famiglia del giovane una richiesta di aiuto per farlo rimanere in Italia a studiare l'intelligenza artificiale;
di avere più in particolare ricevuto la proposta di adottarlo oppure di sposarlo;
di avere risposto negativamente alla possibilità di matrimonio per via dell'età del ragazzo ma di volerli aiutare;
di essersi interessati seriamente insieme alla famiglia del ragazzo per avviare le pratiche per l'adozione e di essersi quindi decisa, senza più cambiare idea;
di ospitare l'adottando a casa sua da Novembre 2024, a titolo gratuito, il quale ha una sua cameretta “mi aiuta un po' mi fa da badante” e di provvedere sostanzialmente anche alla spesa alimentare per entrambi;
di non sapere se studi effettivamente all'università o meno;
di non essere bene a conoscenza delle conseguenze legali dell'adozione che venivano quandi spiegate dal giudice relatore;
di non avere effettivamente rapporti con le figlie e di non volere lasciare loro alcunché, venendo quindi contestualmente informata dal difensore dell'esistenza dalla quota di legittima.
Quanto a , lo stesso sentito dal giudice confermava le modalità Controparte_1 con cui aveva conosciuto la ricorrente e più in generale quanto dalla stessa riferito circa la sua volontà di studiare in Italia: “mia mamma ed il suo compagno mi hanno presentato la signora e gli hanno Pt_1 detto che io volevo stare qui e vivere qui. Abbiamo trovato questa cosa dell'adozione di maggiorenne e l'abbiamo fatto;
io sono arrivato lo scorso agosto. Non sto studiando qui perché non ho i documenti per studiare. Ho studiato sino in Perù ma non sino in fondo facevo ingegneria industriale, qui vorrei fare ingegneria elettrica o intelligenza artificiale”; affermava inoltre di essere a conoscenza dell'esistenza di doveri nei confronti del genitore adottivo.
2 Non comparivano invece le figlie della ricorrente. Dall'esame delle cartoline delle notifiche effettuate a mezzo posta emergeva come avesse ritirato effettivamente il plico in data 13 Persona_2 febbraio 2025, fosse indicata come irreperibile e fosse Persona_1 Persona_3 termporaneamente assente al domicilio.
Il giudice relatore disponeva un rinvio dell'udienza per l'audizione delle figlie dell'adottoante al fine di consentire al difensore di provvedere ad una nuova notifica, che avveniva senza sortire effetti e, ritenuta la causa matura per la decisone, la rimetteva al Collegio.
*** *** *** Nel caso di specie l'adozione non può avere luogo e la domanda non può essere accolta.
L'art. 291 c.c., norma di riferimento che disciplina la materia, è stata infatti più volte rimaneggiata nel tempo dalla Consulta, con pronunce volte ad estenderne l'ambito di applicazione. Per quanto riguarda il caso di specie viene in rilievo la Sentenza della Corta Costituzionale n.557 del 1988 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. La ricorrente, non ha prodotto alcun documento volto a provare il consenso delle proprie figlie, né le notifiche disposte nel corso dell'istruttoria dal giudice relatore per tentarne la comparizione all'udienza hanno sortito alcun effetto. La giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di rimarcare che per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente ( art. 297 c.c. ), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante, quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante. (Cassazione civile, sez. I , 12/02/2024 , n. 3766) mentre l'adozione non è possibile e non residua alcun margine di discrezionalità in capo al giudice se vi sono figli maggiorenni capaci e non consenzienti dell'adottante (come anche ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2004 che ha ulteriormente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti).
Sebbene la mancanza del consenso delle figlie dell'adottante appaia allo stato insuperabile, ad avviso del Collegio vi è un ulteriore ragione che impedisce l'accoglimento della domanda.
Infatti, dall'istruttoria esperita è emerso come tra la ricorrente e Controparte_1 non vi sia alcun legame di carattere consolidato e stabile né di natura latu sensu familiare né di natura solidaristica, che si presenti quale meritevole di tutela, quanto piuttosto la volontà della prima di aiutare il secondo, ricevendo a propria volta un aiuto per sé.
3 Sul punto, la Suprema Corte (sentenza n.29684/2024), che ha avuto recentemente modo di esaminare il fondamento dell'istituto, ha osservato che “l'adozione di maggiorenne ha assunto nel tempo una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'art. 8 della CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art.291 c.c. tra adottante ed adottato, "al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris"; Cass. 3577/2024) (…) L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status
- formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte - in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che e propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata". (…) Quindi, oltre alla funzione tradizionale ereditaria (per assicurare una discendenza), si accompagna oggi una funzione solidaristica dell'istituto, divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società (cfr. Cass. 3577/2024), ma restando comunque ferme le condizioni previste ai fini dell'autorizzazione all'adozione. Deve dunque escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione civile soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento.”
Conseguentemente anche sotto tale profilo la domanda non si presenta meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando: Rigetta il ricorso. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza al Pubblico Minstero. Così deciso in Pavia nella camera di consiglio del 18.7.2025. Trasmesso al Presidente per la controfirma in data 21.8.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Palmeri Dott. ssa Michela Fenucci
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