Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 16/05/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 3889/2018 R.G., a cui sono riuniti i procedimenti RGN 3927/2018,
3951/2018, e, 422/2019, promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Sceti n° 200 cf: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito disoccupazione agricola-malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/12/2018, iscritto al RGN 3889/2018, la parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta TR AL RM per l'anno 2013, per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
CP_1
- Che l' con provvedimento del 09/07/2018, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2013 al 31/12/2013 sono stati pagati
€. 2.023,48 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 014628205002, per i seguenti motivi: “prestazione divenuta indebita a seguito di cancellazione gg. lavoro in agricoltura anno
2013 – ditta TR AL ND. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, in data 02/08/2018 veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Con successivo ricorso iscritto al RGN 3927/2018, la parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Soc. Agr. Semplice “Stella dei Nebrodi” per l'anno 2014, per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
CP_1
- Che l' con provvedimento del 09/07/2018, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati pagati
€. 1.936,64 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 015663003333, per i seguenti motivi: “prestazione divenuta indebita a seguito di cancellazione gg. lavoro in agricoltura anno
2014 – soc. agricola semplice “Stella dei Nebrodi”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Con successivo ricorso iscritto al RGN 3951/2018, la parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta TR AL RM per l'anno 2012, per 102 giornate come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
CP_1
- Che l' con provvedimento del 09/07/2018, notificato in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2012 al 31/12/2012 sono stati pagati
€. 2.438,87 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 013591601189, per i seguenti motivi: “prestazione divenuta indebita a seguito di cancellazione gg. lavoro in agricoltura anno 2012 – ditta TR AL ND. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma;
- Che avverso il predetto provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Con successivo ricorso iscritto al RGN 422/2019, la parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa negli anni
2012/2013/2014, alle dipendenze della ditta TR AL RM per gli anni 2012 e 2013, per 102 giornate annue e alle dipendenze della ditta Stella dei Nebrodi per l'anno 2014, per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tali anni è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' CP_1 ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
- Che l' con provvedimento del 07/09/2018, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 16/01/2012 al 09/05/2015 sono stati pagati
€. 5.914,10 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 003, per i seguenti motivi: “cancellazione anni 2012/13/14”.
Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, in data 02/10/2018 venivano proposti ricorsi amministrativi, che si producono;
- Che gli stessi non sortivano esito positivo;
Per tutti i ricorsi, poi riuniti, argomentava, tra i vari motivi di opposizione, negando di avere ricevuta le CP_ somme oggetto di indebito, che peraltro, l' non ha fornito prova dell'avvenuta percezione, da parte della parte ricorrente, delle somme di cui chiede la restituzione. CP_ Concludeva per l'accoglimento dei ricorsi, con la condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
L' , in tutti i ricorsi, poi riuniti, si costituiva, eccependo la decadenza ex art. 22 del d.l. 7/70 – art. 1 CP_1 del DPR 1049/1970, e nel merito contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto.
La causa, dopo le relative riunioni, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16/05/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Passando a scrutinare il merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel CP_1 presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente a provvedimenti con il quale l'Istituto chiede la restituzione di somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento delle somme oggi richieste dall' a CP_1 titolo di indennità di disoccupazione agricola, e malattia-maternità.
L' , dal canto suo, nel costituirsi in giudizio non ha speso alcuna argomentazione a confutazione CP_1 della tesi avversaria né, tanto meno, ha dimostrato documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente. CP_ Infatti, la stampa del cassetto previdenziale, ed i relativi prospetti, prodotte dall' non contengono alcuna puntuale informazione circa la data di effettivo pagamento, il mezzo utilizzato, la valuta di accredito e le coordinate IBAN dell'eventuale conto corrente bancario o postale del destinatario del preteso pagamento, con la conseguenza che non può dirsi superata l'eccezione di mancata prova del pagamento della somma sollevata dalla parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento dei provvedimenti di indebito impugnati, con i ricorsi riuniti, e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in CP_1 esecuzione dei suddetti provvedimenti, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
La stessa sezione di questo Tribunale, sul punto, si è pronunziata con numerose sentenze, da ultimo sentenza del 26/11/2024, emessa nel procedimento RGN 1166/2022, ed altre.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti resta assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità, del valore della causa, e delle cause riunite, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 CP_
contro l disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla i provvedimenti di indebito impugnati, del 09/07/2018, con CP_ il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2013 al 31/12/2013 sono stati pagati €. 2.023,48 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. CP_ DSAGR n. 014628205002, del 09/07/2018, con il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che
“nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati pagati €. 1.936,64 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 015663003333, del 09/07/2018, con il quale CP_ l' ha comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2012 al 31/12/2012 sono stati pagati €. 2.438,87 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. CP_ 013591601189, e, del 07/09/2018, con il quale l' ha comunicato all'odierna ricorrente che “nel periodo che va dal 16/01/2012 al 09/05/2015 sono stati pagati €. 5.914,10 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA' cat. IMM n. 003, e, CP_ condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
CP_ 2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida, tenuto conto dei n.4 procedimenti riuniti, in Euro 2.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina. La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 16/05/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia