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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° R.G. 1164/2018, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.01.2025, tra:
- (C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avvocato Nicola Pignatiello (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla C.F._2
Piazza Sannazaro n. 57
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
1 Maria Talarico (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla via C.F._3
Santa Lucia n. 81
-resistente-
- (C.F.: Controparte_2
), in persona del , con sede in Caserta, alla via P.IVA_2 Controparte_3
Roma n. 80, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e di deliberazione commissariale n. 613/CM del 5.3.2019, dall'avvocato Tommaso Sequino (C.F.: ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio in Giugliano in Campania (NA), alla via Corso Campano n.
315;
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la e contro CP_1
il , con il quale ha premesso: Controparte_4
- di essere proprietario, giusto atto di compravendita per notaio del 18.12.2000 (rep. Per_1
70629, racc. 15222), di un immobile sito in Giugliano in Campania (NA), nei pressi della località Varcaturo, alla via Ripuaria n. 133, facente parte del complesso “Parco Verde
Residenziale”, ovvero “villa a schiera” del lotto n. 9, interno n. 3, riportato in catasto al foglio
76, particella n. 271, sub 3, oltre che di un box auto, facente parte del lotto n. 1, interno n.
2, riportato in catasto al foglio 76, particella n. 264, sub 4;
- che in data 6.11.2011 si è verificato un evento alluvionale a seguito del quale l'alveo
Camaldoli ha rotto l'argine spondale ed ha riversato tutto il suo carico idraulico nel predetto complesso “Parco Verde Residenziale”, invadendo gli immobili indicati in ricorso;
- che i danni subiti dal ricorrente venivano quantificati, a mezzo di CTP a cura dell'ingegnere
, in complessivi € 19.078,00. Persona_2
Ha quindi avanzato richiesta di condanna solidale dei convenuti e CP_1 CP_2
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti (danneggiamento degli immobili e del
[...]
giardino pertinenziale, oltre che imbrattamento dei muri di cinta e danni all'impianto di pompaggio dell'acqua potabile).
…
2 Si è costituito in giudizio il Controparte_5
(d'ora in avanti ), il quale ha preliminarmente contestato la propria “legittimazione CP_2
passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto fosse di competenza esclusiva della;
ha poi eccepito la nullità dell'atto introduttivo stante la CP_1
sua genericità. Nel merito ha rilevato l'eccezionalità dell'evento meteorico e contestato la quantificazione dei danni operata dal consulente di parte.
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha sollevato eccezioni di rito Controparte_1
(improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
incompetenza del Tribunale delle Acque), oltre che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Nel merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto fosse di competenza esclusiva del . CP_2
Ha, inoltre, eccepito la genericità della richiesta risarcitoria, il carattere eccezionale dell'evento esondativo per cui è causa, nonché la mancata prova in ordine al rispetto da parte del ricorrente dell'obbligo di costruire nel limite di 4 metri dal piede degli argini (art. 96 lett. f) RD 523/1904), contestando, da ultimo, la fondatezza della domanda.
Ha infine chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Autorità di distrettuale CP_2
della Campania Centrale, del Comune di Giugliano, dell'EIC-Ente Idrico Campano.
…
Con ordinanza datata 12.1.2021 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, le quali sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 2.11.2021 e successivamente, dopo alcuni rinvii di ufficio, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.1.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vanno preliminarmente esaminate le questioni preliminari di rito sollevate dalle parti convenute.
Infondata è l'eccezione – sollevata dalla resistente- di incompetenza del Tribunale CP_1
delle acque, per essere competente il Tribunale ordinario.
Costituisce, infatti, principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la
3 domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012;
Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
Sempre in limine litis, va rilevato che l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n° 132/14, convertito con modificazioni con la legge n° 162/14, è stata sollevata tardivamente dalla : invero, quest'ultima si è costituita solo in data 29.1.2020, ben CP_1
oltre la prima udienza, laddove l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n° 132/14 va eccepita dal convenuto, oppure rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
…
Fondata, invece, è l'eccezione di prescrizione dell'invocato diritto al risarcimento del danno sollevata dalla resistente . CP_1
Tale eccezione va esaminata in via preliminare atteso che: “l'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere in giudizio ha natura preliminare rispetto alla disamina
4 del merito, in quanto l'eventuale estinzione di esso fa venir meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato” (cfr. Cass., sezione lavoro, n°
4151 del 04/04/1992; cfr. anche Cass., sezione 3, n° 6651 del 01/08/1987).
Va premesso che, sebbene la si sia costituita tardivamente, l'eccezione di CP_1
prescrizione può considerarsi da essa tempestivamente proposta alla luce delle peculiarità
che caratterizzano il rito dinanzi al Tribunale delle Acque rispetto al rito civile ordinario.
Sia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia le Sezioni Unite della Suprema Corte
hanno, infatti, statuito che, dalla lettura combinata degli artt. 158 e 180 del T.U. n° 1775/33,
emerge che nel rito speciale delle acque le parti, fino al momento in cui il consigliere delegato, ricevuta la precisazione delle conclusioni, le rinvia dinanzi al collegio per la discussione, possono modificare le proprie domande, proporne di nuove ed avanzare nuove richieste istruttorie, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 309 dell'11/11/2016 così massimata: “Nello speciale rito delle acque, fino al rinvio per la discussione le parti possono modificare le proprie domande, proporne di nuove e produrre nuovi documenti, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva”; nella motivazione della detta sentenza si legge: “Ora, nel rito disegnato dal legislatore del 1933 il regime delle preclusioni istruttorie è in primo grado connotato da un'estrema flessibilità, come è reso palese dal combinato disposto
dell'ultimo comma dell'art. 158 e dei primi due commi dell'art. 180 del t.u. 1775/1933; infatti, a mente
del primo "le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze
successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa", mentre, a mente degli altri, da un lato,
"compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive
e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo
verbale" e, dall'altro, le parti "non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi
documenti e a variare le conclusioni già prese"; pertanto, solo dopo il rinvio all'udienza collegiale
non sono più ammesse nuove prove, né nuove conclusioni. L'art. 180, di per sé e per vero, non
fonda anche con altrettanta evidenza l'ammissibilità di domande nuove nel corso del giudizio di primo
grado, visto che si limita a sancire il momento in cui diventano definitive le domande già formulate e
che da tanto non potrebbe desumersi la sanatoria di eventuali pregresse inammissibilità. E tuttavia
la sicura ammissibilità, nel rito del t.u. 1775/1933, di domande nuove si ricava dal tenore testuale
dell'art. 158, ove la parte è abilitata a formulare nuove "istanze", con tale termine il legislatore
dell'epoca riferendosi anche alla domanda giudiziale in senso moderno, come rivolta a conseguire
una pronuncia giudiziale su di un bene della vita: tanto è reso evidente, da un lato, dal fatto che lo
5 stesso t.u. definisce "istanza" anche la domanda iniziale proposta con il ricorso introduttivo (art. 151),
nonché, dall'altro, dal fatto che solo successivamente il codice di rito avrebbe elaborato la distinzione
tra la nozione di "domanda" e quella di "istanza", riferendo propriamente e più o meno
consapevolmente la prima -appunto alle richieste di statuizioni di merito e la seconda a quelle di
provvedimenti di contenuto processuale (come si evince, ad es., dagli artt. 55, ancorché abrogato,
125, 186-quater e 277 cod. proc. civ.) Di conseguenza, sia pure per tale ulteriore ordine di argomentazioni, è da considerarsi legittima – nello speciale rito delle acque in forza dell'espressa disciplina derogatoria rispetto a quella del codice di rito civile via via vigente e nonostante
l'incessante progredire del processo civile ordinario verso un sistema rigoroso di preclusioni a presidio della ragionevole durata del processo e della certezza del diritto – la tendenziale modificabilità delle domande o la proposizione di domande nuove fino al rinvio per la discussione e,
a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo solo il diritto della controparte di porre in essere
l'adeguata attività processuale conseguente;
mentre è appena il caso di notare che non può, in
difetto di norme che gliene conferiscano il potere, il giudice fissare alle parti termini perentori che
comprimano le facoltà processuali loro consentite, sicché a nulla rileva (meno che mai al fine di
ritenere decaduta alcuna delle parti dalle facoltà riconosciute dal flessibile rito delle acque) che in concreto, nel corso del giudizio di primo grado, il g.d. abbia ritenuto di fissarne”; cfr. ancora, Cass.,
Sezioni Unite, n° 15279 del 20/06/2017: “Nello speciale rito previsto dal r.d. n. 1775 del 1933 davanti al tribunale delle acque, in primo e secondo grado di merito, è da considerarsi legittima, in forza dell'espressa disciplina derogatoria del codice di procedura civile, la tendenziale libera modificabilità delle domande o dei motivi già proposti o la proposizione di domande o motivi nuovi fino alla
precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato (e, quindi, non anche con le comparse conclusionali) e, a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo – a tutela dell'effettività del diritto di difesa – il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività processuale (da intendersi, di replica e probatoria) conseguente”).
Come ben evidenziato dalle succitate pronunce, le norme che rilevano sono gli artt. 158 e
6 ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni
già prese".
In altri termini, dal combinato disposto delle due norme in questione si ricava che le istanze e le difese ulteriori (rispetto a quelle contenute nel ricorso e nella comparsa di risposta)
possono proporsi oralmente o per iscritto anche nelle udienze successive alla prima alle quali sia eventualmente rinviata la causa (art. 158) ed il temine ultimo entro il quale tali attività possono essere compiute è costituito dalla precisazione delle conclusioni dinanzi al consigliere delegato e dal consequenziale provvedimento di rimessione delle parti dinanzi al collegio, non potendo più le parti, dopo tale provvedimento, produrre nuovi documenti e variare le conclusioni già prese (art. 180).
Orbene, se è vero che le richiamate pronunce giurisprudenziali hanno affrontato la questione solo in relazione alla modifica delle domande, alle domande nuove ed alle nuove richieste istruttorie, è da ritenere che lo stesso discorso valga anche per le eccezioni, che possono quindi anch'esse essere proposte nelle udienze successive alla prima, con il termine finale, fissato dall'art. 180 comma 2, della precisazione delle conclusioni.
Invero, l'art. 158 fa generico riferimento alle istanze ed alle difese ulteriori, e cioè a concetti piuttosto ampi e non facilmente delimitabili, al cui interno possono quindi essere tranquillamente ricomprese le eccezioni;
d'altronde, ammettere una indiscriminata possibilità di proporre nuove domande fino alla precisazione delle conclusioni e limitare invece la proponibilità delle eccezioni ai soli atti introduttivi costituirebbe un ingiustificato squilibrio tra le posizioni delle parti, non ancorabile ad alcun dato normativo.
…
Tutto ciò premesso, e passando all'esame dell'eccezione che qui ci occupa, va osservato che l'evento calamitoso che ha determinato i danni per cui è causa risale al 6.11.2011, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato al resistente solo CP_2
in data 24.11.2017 ed alla solo in data 3.8.2018: nei confronti di Controparte_1
ambedue, quindi, la notificazione dell'atto introduttivo è avvenuta allorquando la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2947 comma 1 c.c. per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, era già maturata.
Appare allora dirimente verificare se la parte ricorrente abbia, medio tempore, posto in essere atti idonei ad interrompere la prescrizione.
7 Tra i documenti depositati dalla predetta figura esclusivamente la copia di un ricorso, che risulta non essere mai stato iscritto a ruolo.
Ritiene il Collegio che tale documento sia inidoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti della : innanzitutto perché il ricorso in questione, prodotto in fotocopia, non CP_1
è una copia integrale, ma manca della pagina 2, che è proprio quella che dovrebbe contenere i riferimenti al fondo danneggiato ed all'evento lesivo (laddove invece, per essere idoneo ad interrompere la prescrizione, l'atto deve costituire una messa in mora del debitore, ossia deve contenere l'enunciazione “circostanziata” della pretesa fatta valere dal creditore nei suoi confronti); inoltre, a pagina 9, la presunta relata di notifica è costituita da un timbro pressoché illeggibile, che non permette di comprendere a chi sia stata effettuata la notificazione.
Tali deficit, dunque, inficiano l'idoneità dell'atto depositato ad interrompere il corso della prescrizione quinquennale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno invocato da parte ricorrente si è inesorabilmente prescritto.
Né, a seguito dell'eccezione formulata dalla convenuta, il ricorrente ha dedotto CP_1
alcunché ovvero ha fornito altri elementi idonei a valutare l'intervenuta interruzione della prescrizione.
…
Si è già evidenziato che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dalla CP_1
ma non anche dal
[...] Controparte_5
.
[...]
Occorre quindi porsi il problema se nei confronti di quest'ultimo sia necessario esaminare il merito della domanda oppure se, al contrario, anche a suo favore debba essere rilevata la prescrizione del diritto.
Ritiene questo Tribunale che la soluzione risieda in questa seconda opzione.
La più recente e compiuta ricostruzione della problematica è stata operata da Cass., sez. 1,
n° 7987 del 22/03/2021, la quale ha statuito che: “L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore
comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente"
nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio
nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore
8 "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello
costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che
non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita
all'azione di regresso verso il coobbligato eccipiente".
In motivazione è stato precisato che gli effetti pregiudizievoli per il condebitore eccipiente si possono verificare, in particolare, allorquando la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri lo espongano al regresso pro quota.
(“Il Collegio ritiene di conformarsi al filone giurisprudenziale seguito dalla Corte territoriale e illustrato sub § 4.4.2., secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un
coobbligato solidale produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, tutte le volte in cui
la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti
pregiudizievoli per il condebitore «eccipiente», esponendolo al regresso pro quota ex
art.1299 cod.civ., onde evitare che la sua vittoria nei confronti del comune creditore non si riveli un «vittoria di »”). CP_6
Evidenzia, ancora, la pronuncia in esame che l'orientamento contrario alla estendibilità della dichiarazione di prescrizione anche ai coobbligati in solido non eccipienti è costretto ad ipotizzare che il comportamento processuale inerte del condebitore “non eccipiente” valga anche come rinuncia all'azione di regresso verso il condebitore “eccipiente”, attribuendo però così valore negoziale e sostanziale ad una condotta processuale tacita che appare invece totalmente priva dei caratteri della concludenza e della inequivocità; e che l'art. 1310
c.c. prevede, all'ultimo comma, che è la rinunzia alla prescrizione che priva il condebitore rinunziante del diritto di regresso verso gli altri condebitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima, mentre nulla prevede tale norma nell'ipotesi di condebitore che è semplicemente non eccipiente.
Orbene, alla luce di tali principi, che appaiono convincenti e che costituiscono l'ultimo pronunciamento in proposito della Suprema Corte, si deve ritenere che nel caso di specie gli effetti dell'eccezione di prescrizione debbano essere estesi anche al
[...]
: ciò in quanto, dal disposto dell'art. 2055 c.c., in Controparte_5
tema di responsabilità solidale, si evince che quando il fatto dannoso è imputabile a più soggetti (come nell'ipotesi de qua), siccome questi sono obbligati in solido al risarcimento dei danni, colui che risarcisce il danno può esercitare azione di regresso nei confronti degli
9 altri coobbligati, con la conseguenza che si verificherebbe proprio la situazione paventata dalla sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte, e cioè che la , Controparte_1
pur avendo eccepito la prescrizione nei confronti del ricorrente, si vedrebbe esposta all'azione di regresso pro quota avanzata nei suoi confronti dal , condebitore non CP_2
eccipiente.
…
In conclusione, la domanda avanzata da deve essere rigettata nei confronti Parte_1
di ambedue i convenuti, per essersi estinto per prescrizione il diritto al risarcimento del danno.
Nei confronti della le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il Controparte_1
ricorrente va condannato al pagamento a favore della predetta della somma di euro
4.995,50 per onorari, attenendosi ai valori minimi (atteso che il processo si è concluso con una mera pronuncia preliminare di merito) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22
(l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per i giudizi di valore indeterminabile innanzi alla Corte di Appello, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000
(fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria, nel caso di specie dovuta in quanto, pur non essendo state assunte prove, si è comunque proceduto al deposito di memorie illustrative e di richieste di prova: euro 1.522,50; fase decisionale: euro
1.735,00).
Si ritiene che lo scaglione da applicare sia quello delle cause di valore indeterminabile in quanto nel ricorso introduttivo si è sì chiesta, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 19.078,00, ma si è anche in aggiunta chiesta la somma maggiore o minore che sarebbe stata quantificata in corso di causa.
Orbene, poiché la presenza di una questione preliminare di merito ha impedito l'accoglimento della domanda e la quantificazione delle somme dovute, non si può che fare applicazione del principio che: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di
pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa,
che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile
quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma
10 specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di
giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in
materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale
espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere
che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”: cfr. Cass., sez. 1,
n° 10984 del 26/04/2021).
Si ritiene, invece, che si possa addivenire ad una pronuncia di compensazione delle spese processuali con il , alla luce Controparte_5
della considerazione che quest'ultimo si è giovato di una prescrizione che non aveva eccepito, il che costituisce grave ed eccezionale ragione rilevante ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da per essersi estinto per prescrizione il Parte_1
diritto al risarcimento del danno da lui azionato;
- condanna il ricorrente al pagamento a favore della di spese ed onorari Controparte_1
di giudizio, che liquida in euro 4.995,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra il ricorrente ed il
[...]
. Controparte_5
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
180 del R.D. n° 1775/1933.
A mente dell'art. 158 "le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa".
A sua volta l'art. 180 prevede che "compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive e il giudice rimette le parti ad udienza fissa
del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale" e che le parti "non sono
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° R.G. 1164/2018, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.01.2025, tra:
- (C.F.: rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avvocato Nicola Pignatiello (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla C.F._2
Piazza Sannazaro n. 57
- ricorrente-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
1 Maria Talarico (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla via C.F._3
Santa Lucia n. 81
-resistente-
- (C.F.: Controparte_2
), in persona del , con sede in Caserta, alla via P.IVA_2 Controparte_3
Roma n. 80, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e di deliberazione commissariale n. 613/CM del 5.3.2019, dall'avvocato Tommaso Sequino (C.F.: ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso il suo studio in Giugliano in Campania (NA), alla via Corso Campano n.
315;
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la e contro CP_1
il , con il quale ha premesso: Controparte_4
- di essere proprietario, giusto atto di compravendita per notaio del 18.12.2000 (rep. Per_1
70629, racc. 15222), di un immobile sito in Giugliano in Campania (NA), nei pressi della località Varcaturo, alla via Ripuaria n. 133, facente parte del complesso “Parco Verde
Residenziale”, ovvero “villa a schiera” del lotto n. 9, interno n. 3, riportato in catasto al foglio
76, particella n. 271, sub 3, oltre che di un box auto, facente parte del lotto n. 1, interno n.
2, riportato in catasto al foglio 76, particella n. 264, sub 4;
- che in data 6.11.2011 si è verificato un evento alluvionale a seguito del quale l'alveo
Camaldoli ha rotto l'argine spondale ed ha riversato tutto il suo carico idraulico nel predetto complesso “Parco Verde Residenziale”, invadendo gli immobili indicati in ricorso;
- che i danni subiti dal ricorrente venivano quantificati, a mezzo di CTP a cura dell'ingegnere
, in complessivi € 19.078,00. Persona_2
Ha quindi avanzato richiesta di condanna solidale dei convenuti e CP_1 CP_2
al risarcimento dei danni patrimoniali subiti (danneggiamento degli immobili e del
[...]
giardino pertinenziale, oltre che imbrattamento dei muri di cinta e danni all'impianto di pompaggio dell'acqua potabile).
…
2 Si è costituito in giudizio il Controparte_5
(d'ora in avanti ), il quale ha preliminarmente contestato la propria “legittimazione CP_2
passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto fosse di competenza esclusiva della;
ha poi eccepito la nullità dell'atto introduttivo stante la CP_1
sua genericità. Nel merito ha rilevato l'eccezionalità dell'evento meteorico e contestato la quantificazione dei danni operata dal consulente di parte.
…
Si è costituita in giudizio la , la quale ha sollevato eccezioni di rito Controparte_1
(improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
incompetenza del Tribunale delle Acque), oltre che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Nel merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto fosse di competenza esclusiva del . CP_2
Ha, inoltre, eccepito la genericità della richiesta risarcitoria, il carattere eccezionale dell'evento esondativo per cui è causa, nonché la mancata prova in ordine al rispetto da parte del ricorrente dell'obbligo di costruire nel limite di 4 metri dal piede degli argini (art. 96 lett. f) RD 523/1904), contestando, da ultimo, la fondatezza della domanda.
Ha infine chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Autorità di distrettuale CP_2
della Campania Centrale, del Comune di Giugliano, dell'EIC-Ente Idrico Campano.
…
Con ordinanza datata 12.1.2021 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, le quali sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 2.11.2021 e successivamente, dopo alcuni rinvii di ufficio, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8.1.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vanno preliminarmente esaminate le questioni preliminari di rito sollevate dalle parti convenute.
Infondata è l'eccezione – sollevata dalla resistente- di incompetenza del Tribunale CP_1
delle acque, per essere competente il Tribunale ordinario.
Costituisce, infatti, principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la
3 domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012;
Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
Sempre in limine litis, va rilevato che l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n° 132/14, convertito con modificazioni con la legge n° 162/14, è stata sollevata tardivamente dalla : invero, quest'ultima si è costituita solo in data 29.1.2020, ben CP_1
oltre la prima udienza, laddove l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n° 132/14 va eccepita dal convenuto, oppure rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
…
Fondata, invece, è l'eccezione di prescrizione dell'invocato diritto al risarcimento del danno sollevata dalla resistente . CP_1
Tale eccezione va esaminata in via preliminare atteso che: “l'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere in giudizio ha natura preliminare rispetto alla disamina
4 del merito, in quanto l'eventuale estinzione di esso fa venir meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato” (cfr. Cass., sezione lavoro, n°
4151 del 04/04/1992; cfr. anche Cass., sezione 3, n° 6651 del 01/08/1987).
Va premesso che, sebbene la si sia costituita tardivamente, l'eccezione di CP_1
prescrizione può considerarsi da essa tempestivamente proposta alla luce delle peculiarità
che caratterizzano il rito dinanzi al Tribunale delle Acque rispetto al rito civile ordinario.
Sia il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia le Sezioni Unite della Suprema Corte
hanno, infatti, statuito che, dalla lettura combinata degli artt. 158 e 180 del T.U. n° 1775/33,
emerge che nel rito speciale delle acque le parti, fino al momento in cui il consigliere delegato, ricevuta la precisazione delle conclusioni, le rinvia dinanzi al collegio per la discussione, possono modificare le proprie domande, proporne di nuove ed avanzare nuove richieste istruttorie, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 309 dell'11/11/2016 così massimata: “Nello speciale rito delle acque, fino al rinvio per la discussione le parti possono modificare le proprie domande, proporne di nuove e produrre nuovi documenti, salvo il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività difensiva”; nella motivazione della detta sentenza si legge: “Ora, nel rito disegnato dal legislatore del 1933 il regime delle preclusioni istruttorie è in primo grado connotato da un'estrema flessibilità, come è reso palese dal combinato disposto
dell'ultimo comma dell'art. 158 e dei primi due commi dell'art. 180 del t.u. 1775/1933; infatti, a mente
del primo "le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze
successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa", mentre, a mente degli altri, da un lato,
"compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive
e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo
verbale" e, dall'altro, le parti "non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi
documenti e a variare le conclusioni già prese"; pertanto, solo dopo il rinvio all'udienza collegiale
non sono più ammesse nuove prove, né nuove conclusioni. L'art. 180, di per sé e per vero, non
fonda anche con altrettanta evidenza l'ammissibilità di domande nuove nel corso del giudizio di primo
grado, visto che si limita a sancire il momento in cui diventano definitive le domande già formulate e
che da tanto non potrebbe desumersi la sanatoria di eventuali pregresse inammissibilità. E tuttavia
la sicura ammissibilità, nel rito del t.u. 1775/1933, di domande nuove si ricava dal tenore testuale
dell'art. 158, ove la parte è abilitata a formulare nuove "istanze", con tale termine il legislatore
dell'epoca riferendosi anche alla domanda giudiziale in senso moderno, come rivolta a conseguire
una pronuncia giudiziale su di un bene della vita: tanto è reso evidente, da un lato, dal fatto che lo
5 stesso t.u. definisce "istanza" anche la domanda iniziale proposta con il ricorso introduttivo (art. 151),
nonché, dall'altro, dal fatto che solo successivamente il codice di rito avrebbe elaborato la distinzione
tra la nozione di "domanda" e quella di "istanza", riferendo propriamente e più o meno
consapevolmente la prima -appunto alle richieste di statuizioni di merito e la seconda a quelle di
provvedimenti di contenuto processuale (come si evince, ad es., dagli artt. 55, ancorché abrogato,
125, 186-quater e 277 cod. proc. civ.) Di conseguenza, sia pure per tale ulteriore ordine di argomentazioni, è da considerarsi legittima – nello speciale rito delle acque in forza dell'espressa disciplina derogatoria rispetto a quella del codice di rito civile via via vigente e nonostante
l'incessante progredire del processo civile ordinario verso un sistema rigoroso di preclusioni a presidio della ragionevole durata del processo e della certezza del diritto – la tendenziale modificabilità delle domande o la proposizione di domande nuove fino al rinvio per la discussione e,
a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo solo il diritto della controparte di porre in essere
l'adeguata attività processuale conseguente;
mentre è appena il caso di notare che non può, in
difetto di norme che gliene conferiscano il potere, il giudice fissare alle parti termini perentori che
comprimano le facoltà processuali loro consentite, sicché a nulla rileva (meno che mai al fine di
ritenere decaduta alcuna delle parti dalle facoltà riconosciute dal flessibile rito delle acque) che in concreto, nel corso del giudizio di primo grado, il g.d. abbia ritenuto di fissarne”; cfr. ancora, Cass.,
Sezioni Unite, n° 15279 del 20/06/2017: “Nello speciale rito previsto dal r.d. n. 1775 del 1933 davanti al tribunale delle acque, in primo e secondo grado di merito, è da considerarsi legittima, in forza dell'espressa disciplina derogatoria del codice di procedura civile, la tendenziale libera modificabilità delle domande o dei motivi già proposti o la proposizione di domande o motivi nuovi fino alla
precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato (e, quindi, non anche con le comparse conclusionali) e, a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo – a tutela dell'effettività del diritto di difesa – il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività processuale (da intendersi, di replica e probatoria) conseguente”).
Come ben evidenziato dalle succitate pronunce, le norme che rilevano sono gli artt. 158 e
6 ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni
già prese".
In altri termini, dal combinato disposto delle due norme in questione si ricava che le istanze e le difese ulteriori (rispetto a quelle contenute nel ricorso e nella comparsa di risposta)
possono proporsi oralmente o per iscritto anche nelle udienze successive alla prima alle quali sia eventualmente rinviata la causa (art. 158) ed il temine ultimo entro il quale tali attività possono essere compiute è costituito dalla precisazione delle conclusioni dinanzi al consigliere delegato e dal consequenziale provvedimento di rimessione delle parti dinanzi al collegio, non potendo più le parti, dopo tale provvedimento, produrre nuovi documenti e variare le conclusioni già prese (art. 180).
Orbene, se è vero che le richiamate pronunce giurisprudenziali hanno affrontato la questione solo in relazione alla modifica delle domande, alle domande nuove ed alle nuove richieste istruttorie, è da ritenere che lo stesso discorso valga anche per le eccezioni, che possono quindi anch'esse essere proposte nelle udienze successive alla prima, con il termine finale, fissato dall'art. 180 comma 2, della precisazione delle conclusioni.
Invero, l'art. 158 fa generico riferimento alle istanze ed alle difese ulteriori, e cioè a concetti piuttosto ampi e non facilmente delimitabili, al cui interno possono quindi essere tranquillamente ricomprese le eccezioni;
d'altronde, ammettere una indiscriminata possibilità di proporre nuove domande fino alla precisazione delle conclusioni e limitare invece la proponibilità delle eccezioni ai soli atti introduttivi costituirebbe un ingiustificato squilibrio tra le posizioni delle parti, non ancorabile ad alcun dato normativo.
…
Tutto ciò premesso, e passando all'esame dell'eccezione che qui ci occupa, va osservato che l'evento calamitoso che ha determinato i danni per cui è causa risale al 6.11.2011, mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato al resistente solo CP_2
in data 24.11.2017 ed alla solo in data 3.8.2018: nei confronti di Controparte_1
ambedue, quindi, la notificazione dell'atto introduttivo è avvenuta allorquando la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2947 comma 1 c.c. per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, era già maturata.
Appare allora dirimente verificare se la parte ricorrente abbia, medio tempore, posto in essere atti idonei ad interrompere la prescrizione.
7 Tra i documenti depositati dalla predetta figura esclusivamente la copia di un ricorso, che risulta non essere mai stato iscritto a ruolo.
Ritiene il Collegio che tale documento sia inidoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti della : innanzitutto perché il ricorso in questione, prodotto in fotocopia, non CP_1
è una copia integrale, ma manca della pagina 2, che è proprio quella che dovrebbe contenere i riferimenti al fondo danneggiato ed all'evento lesivo (laddove invece, per essere idoneo ad interrompere la prescrizione, l'atto deve costituire una messa in mora del debitore, ossia deve contenere l'enunciazione “circostanziata” della pretesa fatta valere dal creditore nei suoi confronti); inoltre, a pagina 9, la presunta relata di notifica è costituita da un timbro pressoché illeggibile, che non permette di comprendere a chi sia stata effettuata la notificazione.
Tali deficit, dunque, inficiano l'idoneità dell'atto depositato ad interrompere il corso della prescrizione quinquennale, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno invocato da parte ricorrente si è inesorabilmente prescritto.
Né, a seguito dell'eccezione formulata dalla convenuta, il ricorrente ha dedotto CP_1
alcunché ovvero ha fornito altri elementi idonei a valutare l'intervenuta interruzione della prescrizione.
…
Si è già evidenziato che l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dalla CP_1
ma non anche dal
[...] Controparte_5
.
[...]
Occorre quindi porsi il problema se nei confronti di quest'ultimo sia necessario esaminare il merito della domanda oppure se, al contrario, anche a suo favore debba essere rilevata la prescrizione del diritto.
Ritiene questo Tribunale che la soluzione risieda in questa seconda opzione.
La più recente e compiuta ricostruzione della problematica è stata operata da Cass., sez. 1,
n° 7987 del 22/03/2021, la quale ha statuito che: “L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore
comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente"
nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio
nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore
8 "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello
costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che
non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita
all'azione di regresso verso il coobbligato eccipiente".
In motivazione è stato precisato che gli effetti pregiudizievoli per il condebitore eccipiente si possono verificare, in particolare, allorquando la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri lo espongano al regresso pro quota.
(“Il Collegio ritiene di conformarsi al filone giurisprudenziale seguito dalla Corte territoriale e illustrato sub § 4.4.2., secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un
coobbligato solidale produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, tutte le volte in cui
la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti
pregiudizievoli per il condebitore «eccipiente», esponendolo al regresso pro quota ex
art.1299 cod.civ., onde evitare che la sua vittoria nei confronti del comune creditore non si riveli un «vittoria di »”). CP_6
Evidenzia, ancora, la pronuncia in esame che l'orientamento contrario alla estendibilità della dichiarazione di prescrizione anche ai coobbligati in solido non eccipienti è costretto ad ipotizzare che il comportamento processuale inerte del condebitore “non eccipiente” valga anche come rinuncia all'azione di regresso verso il condebitore “eccipiente”, attribuendo però così valore negoziale e sostanziale ad una condotta processuale tacita che appare invece totalmente priva dei caratteri della concludenza e della inequivocità; e che l'art. 1310
c.c. prevede, all'ultimo comma, che è la rinunzia alla prescrizione che priva il condebitore rinunziante del diritto di regresso verso gli altri condebitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima, mentre nulla prevede tale norma nell'ipotesi di condebitore che è semplicemente non eccipiente.
Orbene, alla luce di tali principi, che appaiono convincenti e che costituiscono l'ultimo pronunciamento in proposito della Suprema Corte, si deve ritenere che nel caso di specie gli effetti dell'eccezione di prescrizione debbano essere estesi anche al
[...]
: ciò in quanto, dal disposto dell'art. 2055 c.c., in Controparte_5
tema di responsabilità solidale, si evince che quando il fatto dannoso è imputabile a più soggetti (come nell'ipotesi de qua), siccome questi sono obbligati in solido al risarcimento dei danni, colui che risarcisce il danno può esercitare azione di regresso nei confronti degli
9 altri coobbligati, con la conseguenza che si verificherebbe proprio la situazione paventata dalla sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte, e cioè che la , Controparte_1
pur avendo eccepito la prescrizione nei confronti del ricorrente, si vedrebbe esposta all'azione di regresso pro quota avanzata nei suoi confronti dal , condebitore non CP_2
eccipiente.
…
In conclusione, la domanda avanzata da deve essere rigettata nei confronti Parte_1
di ambedue i convenuti, per essersi estinto per prescrizione il diritto al risarcimento del danno.
Nei confronti della le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il Controparte_1
ricorrente va condannato al pagamento a favore della predetta della somma di euro
4.995,50 per onorari, attenendosi ai valori minimi (atteso che il processo si è concluso con una mera pronuncia preliminare di merito) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22
(l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per i giudizi di valore indeterminabile innanzi alla Corte di Appello, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000
(fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria, nel caso di specie dovuta in quanto, pur non essendo state assunte prove, si è comunque proceduto al deposito di memorie illustrative e di richieste di prova: euro 1.522,50; fase decisionale: euro
1.735,00).
Si ritiene che lo scaglione da applicare sia quello delle cause di valore indeterminabile in quanto nel ricorso introduttivo si è sì chiesta, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 19.078,00, ma si è anche in aggiunta chiesta la somma maggiore o minore che sarebbe stata quantificata in corso di causa.
Orbene, poiché la presenza di una questione preliminare di merito ha impedito l'accoglimento della domanda e la quantificazione delle somme dovute, non si può che fare applicazione del principio che: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di
pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa,
che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile
quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma
10 specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di
giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in
materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale
espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere
che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”: cfr. Cass., sez. 1,
n° 10984 del 26/04/2021).
Si ritiene, invece, che si possa addivenire ad una pronuncia di compensazione delle spese processuali con il , alla luce Controparte_5
della considerazione che quest'ultimo si è giovato di una prescrizione che non aveva eccepito, il che costituisce grave ed eccezionale ragione rilevante ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda avanzata da per essersi estinto per prescrizione il Parte_1
diritto al risarcimento del danno da lui azionato;
- condanna il ricorrente al pagamento a favore della di spese ed onorari Controparte_1
di giudizio, che liquida in euro 4.995,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra il ricorrente ed il
[...]
. Controparte_5
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
180 del R.D. n° 1775/1933.
A mente dell'art. 158 "le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa".
A sua volta l'art. 180 prevede che "compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive e il giudice rimette le parti ad udienza fissa
del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale" e che le parti "non sono