CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2295/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da:
i signori (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
), (c.f. ), e la società
[...] Parte_4 C.F._4
(c.f. ) in persona del suo legale Parte_5 P.IVA_1
rappresentante, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabio D'Alessandro, con domicilio eletto presso il difensore con studio in
L'Aquila alla Via del Beato Cesidio 9
APPELLANTI
contro
: società (c.f. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Paola Sandonà e
Livia Bonollo, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Thiene alla Galleria Garibaldi 35
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1126/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 29 giugno 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, in accoglimento integrale del gravame e disattesa ogni contraria istanza, in riforma integrale della sentenza impugnata:
A. Quanto alla sig.ra Parte_1
a.
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità virtuale e/o strutturale ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c. ed artt. 3 e 4 L. n° 129/2004, ovvero l'annullamento per dolo ex 1439 c.c. ed art. 8 L. n° 129/2004, ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di affiliazione commerciale ripassato fra la Sig.ra e la Pt_1 [...]
siccome in narrativa;
Controparte_1
a.
2. Per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1
della somma di € 5.250,00 già corrisposta dalla Sig.ra in costanza di Pt_1 rapporto contrattuale, oltre che al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultima sofferti, da quantificarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
a.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con ripetizione di quanto venga corrisposto a titolo di soccombenza dichiarata in primo grado nelle more del procedimento d'appello.
B. Quanto al sig. Parte_2
b.
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità virtuale e/o strutturale ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c. ed artt. 3 e 4 L. n° 129/2004, ovvero l'annullamento per dolo ex 1439 c.c. ed art. 8 L. n° 129/2004, ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di affiliazione commerciale ripassato fra il Sig. e la Pt_2 [...]
siccome in narrativa;
Controparte_1
b.
2. Per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1
della somma di € 3.660,00 già corrisposta dal Sig. in costanza di Pt_2
rapporto contrattuale, oltre che al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultimo sofferti, da quantificarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
b.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con ripetizione di quanto venga corrisposto a titolo di soccombenza dichiarata in primo grado nelle more del procedimento d'appello. C. Quanto al sig. Parte_3
c.
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità virtuale e/o strutturale ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c. ed artt. 3 e 4 L. n° 129/2004, ovvero l'annullamento per dolo ex 1439 c.c. ed art. 8 L. n° 129/2004, ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di affiliazione commerciale ripassato fra il Sig. e la Pt_3 Controparte_1
siccome in narrativa;
[...]
c.
2. Per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1
della somma di € 10.000,00 già corrisposta dal Sig. in costanza di Pt_3
rapporto contrattuale, oltre che al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultimo sofferti, da quantificarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
c.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con ripetizione di quanto venga corrisposto a titolo di soccombenza dichiarata in primo grado nelle more del procedimento d'appello.
D. Quanto al sig. : Parte_4
d.
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità virtuale e/o strutturale ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c. ed artt. 3 e 4 L. n° 129/2004, ovvero l'annullamento per dolo ex 1439 c.c. ed art. 8 L. n° 129/2004, ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di affiliazione commerciale ripassato fra il Sig. e la Parte_4 [...]
siccome in narrativa;
Controparte_1
d.
2. Per l'effetto, condannare la al risarcimento dei Controparte_1 danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dal Sig. , da Parte_4
quantificarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
d.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con ripetizione di quanto venga corrisposto a titolo di soccombenza dichiarata in primo grado nelle more del procedimento d'appello.
E. Quanto alla Parte_5
e.
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità virtuale e/o strutturale ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c. ed artt. 3 e 4 L. n° 129/2004, ovvero l'annullamento per dolo ex 1439 c.c. ed art. 8 L. n° 129/2004, ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di affiliazione commerciale ripassato fra la e la Parte_5
siccome in narrativa;
Controparte_1
e.
2. Per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1
della somma di € 7.000,00 già corrisposta dalla Parte_5
in costanza di rapporto contrattuale, oltre che al risarcimento dei
[...]
danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultima sofferti, da quantificarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
e.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con ripetizione di quanto venga corrisposto a titolo di soccombenza dichiarata in primo grado nelle more del procedimento d'appello».
Di parte appellata Respingersi siccome inammissibile o comunque infondato l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e, per l'effetto, confermarsi in Parte_4 Parte_5
toto la sentenza impugnata di primo grado n. 1126/2022 resa in data
25.06.2022 dal Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e la società hanno evocato al giudizio Parte_4 Parte_5
del Tribunale di Vicenza la società esponendo che Controparte_1
negli anni tra il 2016 ed il 2017 avevano con quella stipulato, precisando le pattuizioni contrattuali di interesse di ciascuno di essi, singoli contratti di affiliazione, formazione e partenariato commerciale per lo svolgimento d'una attività di consulenza nel settore finanziario, corrispondendole, a titolo di diritto iniziale d'entrata, una somma variabile tra gli € 6.000,00 e gli € 12.000,00 ed impegnandosi alla ulteriore corresponsione di una quota percentuale sulle future commissioni.
Quanto ai contratti stipulati gli attori ne hanno enunciato la radicale nullità, virtuale e strutturale, per la violazione della normativa inderogabile di cui alla Legge numero 129/2004, ed in ogni caso l'annullabilità per vizio del consenso, allegando comunque l'inadempimento della convenuta per derivarne la risolvibilità di ognuno dei singoli contratti, e su tali premesse hanno chiesto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme da ciascuno di essi corrisposte oltre la condanna al risarcimento indicandone l'ammontare in € 500,00 a titolo di danno emergente ed € 2.500,00 quale lucro cessante per ciascuno di essi.
La convenuta ha avversato la domanda rivoltale eccependo che i rapporti contrattuali dedotti in lite non fossero qualificabili alla stregua di un franchising, laddove andavano qualificati in termini di contratti atipici di partnership, connotati dalla piena autonomia gestionale, e come tali erano stati validamente stipulati, negando altresì alcun suo inadempimento a fronte invece dell'inadempimento degli attori alle rispettive obbligazioni di pagamento, e dunque chiedendone la condanna per responsabilità aggravata derivante dalla lite temerariamente promossa, nonché spiegando domanda riconvenzionale nei confronti del signor e della società Parte_4
chiedendone la condanna al pagamento del Parte_5
corrispettivo contrattuale da essi rispettivamente dovuto.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove dichiarative ammesse indi l'ha decisa rigettando le domande proposte da ognuno degli attori condannandoli al risarcimento ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito, ed accogliendo la domanda riconvenzionale di pagamento come proposta, ponendo a carico degli attori le spese di lite.
Avverso quella pronuncia hanno interposto appello i signori Pt_1
ed , nonché la società , Pt_2 Pt_3 Parte_4 Part Parte_5
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento delle loro originarie domande tutte interamente riproposte.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il rigetto.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione, è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 31 ottobre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 20 gennaio 2025 e da parte appellata in data 21 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della decisione quanto alla qualificazione dei rapporti contrattuali dedotti in lite, siccome scaturita dall'erronea valutazione delle prove, con correlato vizio motivazionale.
Ad illustrazione del motivo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale, nel procedere alla qualificazione giuridica dei contratti, non avrebbe tenuto conto alcuno del dato testuale e logico risultante dai documenti negoziali come pure delle obbligazioni ivi rispettivamente assunte dalle parti, attenendosi piuttosto alle concrete attività da espletare in forza degli accordi intercorsi, ciò facendo in violazione degli orientamenti interpretativi di legittimità.
La doglianza, a giudizio della Corte, non ha fondamento.
E' in primo luogo necessario rilevare che, contrariamente all'assunto d'appello, il Tribunale ha correttamente posto a base della sua valutazione interpretativa anzitutto il testo documentale dei contratti analizzandone approfonditamente il contenuto e pervenendo al motivato convincimento – pienamente condivisibile – secondo cui le parti non avessero adottato alcuna pattuizione tale da consentire la riconduzione alla figura dei rapporti disciplinati dalla Legge numero 129/2004, ciò desumendolo su tutto dalla mancata previsione dell'imprescindibile elemento caratterizzante il franchising, ossia la messa in condivisione con l'affiliato dei diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know- how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, e traendo ulteriore conferma di ciò dalla differenza tre le attività imprenditoriali proprie della società rispetto a quelle assegnate agli Controparte_1
appellanti, come desumibile dalle stesse dichiarazioni rese da costoro in sede di interpello.
Va in secondo luogo rilevato che, a fronte dell'assunto motivazionale testé ricordato, la difesa appellante, pur con ampia profusione di argomenti, non ha contrapposto alcuna efficace critica limitandosi a riprodurre le apodittiche allegazioni difensive già svolte nel precorso grado mancando però in definitiva di confrontarsi con la ragioni del decidere sulla quali regge la decisione.
- Con i motivi secondo e terzo, congiuntamente trattati in ragione del vincolo argomentativo ad essi sotteso, è stata denunciata l'errata valutazione delle prove, con il correlato vizio motivazionale, in riferimento al mancato accoglimento delle domande di nullità dei contratti intercorsi, eccepita dagli allora attori in riferimento alle previsioni inderogabili portate dalla Legge numero 129/2004 di cui essi assumevano la violazione applicativa.
Le doglianze, sebbene di dubbia ammissibilità in quanto consistenti nella testuale riproposizione delle medesime questioni sebbene veicolate agli effetti di cui all'articolo 346 del codice di procedura civile, sono infondate in quanto nella concreta fattispecie – come si è innanzi detto – deve ritenersi insussistente l'essenziale presupposto logico costituito dall'accertamento secondo cui rapporti negoziali intercorsi tra le parti in lite potessero rientrare nel paradigma delineato dall'articolo 1 della citata Legge numero 129/2004, essendosene anzi esclusa l'applicabilità.
- Con il quarto motivo gli appellanti hanno riproposto la domanda di annullamento per dolo dei contratti, denunciando l'errata valutazione delle prove.
La censura non ha fondamento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
La tesi d'appello sconta tutto il suo limite di sostenibilità nel raffronto con quelle che sono state le risultanze di prova sulle quali il precedente giudicante, correttamente valutandole stante l'univoca loro portata, ha fondato la sua decisione: è infatti risultato evidente che nella fase di formazione dei contratti, e quindi nel conseguimento del consenso di ciascuno degli appellanti, la proponente non tenne alcuna Controparte_1
delle condotte – millantatorie o allusive che fossero – ipotizzate fin dall'atto introduttivo del precorso grado dagli allora attori.
Giova ulteriormente considerare che il motivo in delibazione ha omesso di confrontarsi con la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva sostanzialmente ravvisato il mancato adempimento dell'onere probatorio, gravante su di essi appellanti, in ordine al contegno, asseritamente decettivo, addebitato alla società appellata e rimasto però al rango enunciativo senza che gli attori si fossero offerti di dare prova del loro assunto.
- Ad una declaratoria di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al quinto motivo con il quale gli appellanti hanno riproposto la domanda di risoluzione contrattuale, avanzata sul presupposto dell'inadempimento della società appellata ad una serie di obblighi contrattuali, ed hanno a tal fine denunciato l'errata valutazione delle prove da parte del Tribunale.
A ben guardare il motivo non contiene alcuna specifica censura alla decisione alla quale invece il Tribunale era giunto analizzando partitamente i singoli profili di inadempimento, nei termini allegati dagli allora attori, e raffrontandoli con le obbligazioni contrattuali effettivamente oggetto di pattuizione, giungendo al convincimento – pienamente condiviso da questo
Collegio – per cui le obbligazioni asseritamente inadempiute non erano state affatto assunte dalla , ovvero constava prova del loro Controparte_1
adempimento, ovvero ancora non risultavano in alcun modo scrutinabili in ragione della genericità di allegazione sul punto.
A fronte del compiuto assetto motivazionale reso dal precedente giudicante la critica d'appello è invece solo apparente compendiandosi nella riproposizione delle allegazioni già svolte in primo grado senza alcun effettivo vaglio critico delle ragioni del decidere, in evidente violazione del disposto precettivo di cui all'articolo 342 del codice di rito.
- Altrettanta declaratoria di inammissibilità va adottata in riferimento al sesto motivo d'appello con il quale è stata criticata la decisione nella parte in cui era stata rigettata la domanda di restituzione delle somme corrisposte alla in esecuzione dei contratti intercorsi. Controparte_1
La difesa appellante ha sostenuto in termini esclusivamente assertivi la necessità della riforma sul punto senza, neppur apparentemente, esprimere alcun dissenso rispetto alla decisione del Tribunale men che meno foriero d'una pur superficiale critica alla decisione.
- L'esito decisorio sin qui esposto esime la Corte dalla delibazione del settimo motivo con il quale gli appellanti e la società Parte_4
hanno domandato la riforma della decisione nella Parte_5
parte in cui era stata accolta nei loro confronti la domanda riconvenzionale formulata dalla . Controparte_1
- Ad esito di accoglimento può invece giungersi in relazione all'ottavo motivo d'impugnazione, rivolto alla dichiarata condanna per responsabilità aggravata, sia pur per ragioni diverse da quelle sostenute dalla difesa appellante.
Se è pur vero che il Tribunale ha compiutamente analizzato il contegno degli allora attori, desumendone la valenza dal contenuto della loro domanda giudiziale e dunque evidenziando l'infondatezza di ciascuna delle allegazioni difensive ivi articolate, va tuttavia considerato – e di ciò il precedente giudicante ne ha dato pienamente atto – che allorquando essi attori hanno personalmente risposto all'interpello deferitogli hanno reso una sostanziale smentita di quelle allegazioni – tale reputata dallo stesso
Tribunale –, il che induce la considerazione, sulla quale il precedente giudicante non si è soffermato, per cui la rivendicazione veicolata con la domanda giudiziale non era animata da mala fede né era connotata da colpa grave posto che, ove così fosse stato, le parti, una volta comparse personalmente, avrebbero astutamente sostenuto le allegazioni difensive quand'anche apertamente prive di fondatezza.
Va dunque dichiarata la riforma della decisione sul punto revocando la statuizione di condanna risarcitoria adottata dal Tribunale.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, deve procedersi alla sola riforma in relazione alla condanna risarcitoria pronunciata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Quanto alla regolazione delle spese di lite nel presente grado le stesse vanno poste a carico solidale degli appellanti ed in favore dell'appellata, stante l'esito di marginale riforma, ravvisandosi la sostanziale soccombenza nel merito rilevante ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi vigenti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione al valore della causa ed in coerenza con l'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1126/2022 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 29 giugno 2022, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile relativamente al giudizio di primo grado;
- condanna gli appellanti tra loro in solido alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado liquidandole in € 6.946,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di Legge.
Venezia, li 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 2295/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da:
i signori (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
), (c.f. ), e la società
[...] Parte_4 C.F._4
(c.f. ) in persona del suo legale Parte_5 P.IVA_1
rappresentante, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabio D'Alessandro, con domicilio eletto presso il difensore con studio in
L'Aquila alla Via del Beato Cesidio 9
APPELLANTI
contro
: società (c.f. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Paola Sandonà e
Livia Bonollo, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Thiene alla Galleria Garibaldi 35
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1126/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 29 giugno 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, in accoglimento integrale del gravame e disattesa ogni contraria istanza, in riforma integrale della sentenza impugnata:
A. Quanto alla sig.ra Parte_1
a.
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità virtuale e/o strutturale ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c. ed artt. 3 e 4 L. n° 129/2004, ovvero l'annullamento per dolo ex 1439 c.c. ed art. 8 L. n° 129/2004, ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di affiliazione commerciale ripassato fra la Sig.ra e la Pt_1 [...]
siccome in narrativa;
Controparte_1
a.
2. Per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1
della somma di € 5.250,00 già corrisposta dalla Sig.ra in costanza di Pt_1 rapporto contrattuale, oltre che al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultima sofferti, da quantificarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
a.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con ripetizione di quanto venga corrisposto a titolo di soccombenza dichiarata in primo grado nelle more del procedimento d'appello.
B. Quanto al sig. Parte_2
b.
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità virtuale e/o strutturale ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c. ed artt. 3 e 4 L. n° 129/2004, ovvero l'annullamento per dolo ex 1439 c.c. ed art. 8 L. n° 129/2004, ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di affiliazione commerciale ripassato fra il Sig. e la Pt_2 [...]
siccome in narrativa;
Controparte_1
b.
2. Per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1
della somma di € 3.660,00 già corrisposta dal Sig. in costanza di Pt_2
rapporto contrattuale, oltre che al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultimo sofferti, da quantificarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
b.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con ripetizione di quanto venga corrisposto a titolo di soccombenza dichiarata in primo grado nelle more del procedimento d'appello. C. Quanto al sig. Parte_3
c.
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità virtuale e/o strutturale ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c. ed artt. 3 e 4 L. n° 129/2004, ovvero l'annullamento per dolo ex 1439 c.c. ed art. 8 L. n° 129/2004, ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di affiliazione commerciale ripassato fra il Sig. e la Pt_3 Controparte_1
siccome in narrativa;
[...]
c.
2. Per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1
della somma di € 10.000,00 già corrisposta dal Sig. in costanza di Pt_3
rapporto contrattuale, oltre che al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultimo sofferti, da quantificarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
c.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con ripetizione di quanto venga corrisposto a titolo di soccombenza dichiarata in primo grado nelle more del procedimento d'appello.
D. Quanto al sig. : Parte_4
d.
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità virtuale e/o strutturale ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c. ed artt. 3 e 4 L. n° 129/2004, ovvero l'annullamento per dolo ex 1439 c.c. ed art. 8 L. n° 129/2004, ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di affiliazione commerciale ripassato fra il Sig. e la Parte_4 [...]
siccome in narrativa;
Controparte_1
d.
2. Per l'effetto, condannare la al risarcimento dei Controparte_1 danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dal Sig. , da Parte_4
quantificarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
d.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con ripetizione di quanto venga corrisposto a titolo di soccombenza dichiarata in primo grado nelle more del procedimento d'appello.
E. Quanto alla Parte_5
e.
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità virtuale e/o strutturale ex art. 1418, commi 1 e 2, c.c. ed artt. 3 e 4 L. n° 129/2004, ovvero l'annullamento per dolo ex 1439 c.c. ed art. 8 L. n° 129/2004, ovvero la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di affiliazione commerciale ripassato fra la e la Parte_5
siccome in narrativa;
Controparte_1
e.
2. Per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1
della somma di € 7.000,00 già corrisposta dalla Parte_5
in costanza di rapporto contrattuale, oltre che al risarcimento dei
[...]
danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultima sofferti, da quantificarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
e.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con ripetizione di quanto venga corrisposto a titolo di soccombenza dichiarata in primo grado nelle more del procedimento d'appello».
Di parte appellata Respingersi siccome inammissibile o comunque infondato l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e, per l'effetto, confermarsi in Parte_4 Parte_5
toto la sentenza impugnata di primo grado n. 1126/2022 resa in data
25.06.2022 dal Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e la società hanno evocato al giudizio Parte_4 Parte_5
del Tribunale di Vicenza la società esponendo che Controparte_1
negli anni tra il 2016 ed il 2017 avevano con quella stipulato, precisando le pattuizioni contrattuali di interesse di ciascuno di essi, singoli contratti di affiliazione, formazione e partenariato commerciale per lo svolgimento d'una attività di consulenza nel settore finanziario, corrispondendole, a titolo di diritto iniziale d'entrata, una somma variabile tra gli € 6.000,00 e gli € 12.000,00 ed impegnandosi alla ulteriore corresponsione di una quota percentuale sulle future commissioni.
Quanto ai contratti stipulati gli attori ne hanno enunciato la radicale nullità, virtuale e strutturale, per la violazione della normativa inderogabile di cui alla Legge numero 129/2004, ed in ogni caso l'annullabilità per vizio del consenso, allegando comunque l'inadempimento della convenuta per derivarne la risolvibilità di ognuno dei singoli contratti, e su tali premesse hanno chiesto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme da ciascuno di essi corrisposte oltre la condanna al risarcimento indicandone l'ammontare in € 500,00 a titolo di danno emergente ed € 2.500,00 quale lucro cessante per ciascuno di essi.
La convenuta ha avversato la domanda rivoltale eccependo che i rapporti contrattuali dedotti in lite non fossero qualificabili alla stregua di un franchising, laddove andavano qualificati in termini di contratti atipici di partnership, connotati dalla piena autonomia gestionale, e come tali erano stati validamente stipulati, negando altresì alcun suo inadempimento a fronte invece dell'inadempimento degli attori alle rispettive obbligazioni di pagamento, e dunque chiedendone la condanna per responsabilità aggravata derivante dalla lite temerariamente promossa, nonché spiegando domanda riconvenzionale nei confronti del signor e della società Parte_4
chiedendone la condanna al pagamento del Parte_5
corrispettivo contrattuale da essi rispettivamente dovuto.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove dichiarative ammesse indi l'ha decisa rigettando le domande proposte da ognuno degli attori condannandoli al risarcimento ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito, ed accogliendo la domanda riconvenzionale di pagamento come proposta, ponendo a carico degli attori le spese di lite.
Avverso quella pronuncia hanno interposto appello i signori Pt_1
ed , nonché la società , Pt_2 Pt_3 Parte_4 Part Parte_5
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento delle loro originarie domande tutte interamente riproposte.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il rigetto.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione, è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 31 ottobre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 20 gennaio 2025 e da parte appellata in data 21 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della decisione quanto alla qualificazione dei rapporti contrattuali dedotti in lite, siccome scaturita dall'erronea valutazione delle prove, con correlato vizio motivazionale.
Ad illustrazione del motivo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale, nel procedere alla qualificazione giuridica dei contratti, non avrebbe tenuto conto alcuno del dato testuale e logico risultante dai documenti negoziali come pure delle obbligazioni ivi rispettivamente assunte dalle parti, attenendosi piuttosto alle concrete attività da espletare in forza degli accordi intercorsi, ciò facendo in violazione degli orientamenti interpretativi di legittimità.
La doglianza, a giudizio della Corte, non ha fondamento.
E' in primo luogo necessario rilevare che, contrariamente all'assunto d'appello, il Tribunale ha correttamente posto a base della sua valutazione interpretativa anzitutto il testo documentale dei contratti analizzandone approfonditamente il contenuto e pervenendo al motivato convincimento – pienamente condivisibile – secondo cui le parti non avessero adottato alcuna pattuizione tale da consentire la riconduzione alla figura dei rapporti disciplinati dalla Legge numero 129/2004, ciò desumendolo su tutto dalla mancata previsione dell'imprescindibile elemento caratterizzante il franchising, ossia la messa in condivisione con l'affiliato dei diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know- how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, e traendo ulteriore conferma di ciò dalla differenza tre le attività imprenditoriali proprie della società rispetto a quelle assegnate agli Controparte_1
appellanti, come desumibile dalle stesse dichiarazioni rese da costoro in sede di interpello.
Va in secondo luogo rilevato che, a fronte dell'assunto motivazionale testé ricordato, la difesa appellante, pur con ampia profusione di argomenti, non ha contrapposto alcuna efficace critica limitandosi a riprodurre le apodittiche allegazioni difensive già svolte nel precorso grado mancando però in definitiva di confrontarsi con la ragioni del decidere sulla quali regge la decisione.
- Con i motivi secondo e terzo, congiuntamente trattati in ragione del vincolo argomentativo ad essi sotteso, è stata denunciata l'errata valutazione delle prove, con il correlato vizio motivazionale, in riferimento al mancato accoglimento delle domande di nullità dei contratti intercorsi, eccepita dagli allora attori in riferimento alle previsioni inderogabili portate dalla Legge numero 129/2004 di cui essi assumevano la violazione applicativa.
Le doglianze, sebbene di dubbia ammissibilità in quanto consistenti nella testuale riproposizione delle medesime questioni sebbene veicolate agli effetti di cui all'articolo 346 del codice di procedura civile, sono infondate in quanto nella concreta fattispecie – come si è innanzi detto – deve ritenersi insussistente l'essenziale presupposto logico costituito dall'accertamento secondo cui rapporti negoziali intercorsi tra le parti in lite potessero rientrare nel paradigma delineato dall'articolo 1 della citata Legge numero 129/2004, essendosene anzi esclusa l'applicabilità.
- Con il quarto motivo gli appellanti hanno riproposto la domanda di annullamento per dolo dei contratti, denunciando l'errata valutazione delle prove.
La censura non ha fondamento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
La tesi d'appello sconta tutto il suo limite di sostenibilità nel raffronto con quelle che sono state le risultanze di prova sulle quali il precedente giudicante, correttamente valutandole stante l'univoca loro portata, ha fondato la sua decisione: è infatti risultato evidente che nella fase di formazione dei contratti, e quindi nel conseguimento del consenso di ciascuno degli appellanti, la proponente non tenne alcuna Controparte_1
delle condotte – millantatorie o allusive che fossero – ipotizzate fin dall'atto introduttivo del precorso grado dagli allora attori.
Giova ulteriormente considerare che il motivo in delibazione ha omesso di confrontarsi con la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva sostanzialmente ravvisato il mancato adempimento dell'onere probatorio, gravante su di essi appellanti, in ordine al contegno, asseritamente decettivo, addebitato alla società appellata e rimasto però al rango enunciativo senza che gli attori si fossero offerti di dare prova del loro assunto.
- Ad una declaratoria di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al quinto motivo con il quale gli appellanti hanno riproposto la domanda di risoluzione contrattuale, avanzata sul presupposto dell'inadempimento della società appellata ad una serie di obblighi contrattuali, ed hanno a tal fine denunciato l'errata valutazione delle prove da parte del Tribunale.
A ben guardare il motivo non contiene alcuna specifica censura alla decisione alla quale invece il Tribunale era giunto analizzando partitamente i singoli profili di inadempimento, nei termini allegati dagli allora attori, e raffrontandoli con le obbligazioni contrattuali effettivamente oggetto di pattuizione, giungendo al convincimento – pienamente condiviso da questo
Collegio – per cui le obbligazioni asseritamente inadempiute non erano state affatto assunte dalla , ovvero constava prova del loro Controparte_1
adempimento, ovvero ancora non risultavano in alcun modo scrutinabili in ragione della genericità di allegazione sul punto.
A fronte del compiuto assetto motivazionale reso dal precedente giudicante la critica d'appello è invece solo apparente compendiandosi nella riproposizione delle allegazioni già svolte in primo grado senza alcun effettivo vaglio critico delle ragioni del decidere, in evidente violazione del disposto precettivo di cui all'articolo 342 del codice di rito.
- Altrettanta declaratoria di inammissibilità va adottata in riferimento al sesto motivo d'appello con il quale è stata criticata la decisione nella parte in cui era stata rigettata la domanda di restituzione delle somme corrisposte alla in esecuzione dei contratti intercorsi. Controparte_1
La difesa appellante ha sostenuto in termini esclusivamente assertivi la necessità della riforma sul punto senza, neppur apparentemente, esprimere alcun dissenso rispetto alla decisione del Tribunale men che meno foriero d'una pur superficiale critica alla decisione.
- L'esito decisorio sin qui esposto esime la Corte dalla delibazione del settimo motivo con il quale gli appellanti e la società Parte_4
hanno domandato la riforma della decisione nella Parte_5
parte in cui era stata accolta nei loro confronti la domanda riconvenzionale formulata dalla . Controparte_1
- Ad esito di accoglimento può invece giungersi in relazione all'ottavo motivo d'impugnazione, rivolto alla dichiarata condanna per responsabilità aggravata, sia pur per ragioni diverse da quelle sostenute dalla difesa appellante.
Se è pur vero che il Tribunale ha compiutamente analizzato il contegno degli allora attori, desumendone la valenza dal contenuto della loro domanda giudiziale e dunque evidenziando l'infondatezza di ciascuna delle allegazioni difensive ivi articolate, va tuttavia considerato – e di ciò il precedente giudicante ne ha dato pienamente atto – che allorquando essi attori hanno personalmente risposto all'interpello deferitogli hanno reso una sostanziale smentita di quelle allegazioni – tale reputata dallo stesso
Tribunale –, il che induce la considerazione, sulla quale il precedente giudicante non si è soffermato, per cui la rivendicazione veicolata con la domanda giudiziale non era animata da mala fede né era connotata da colpa grave posto che, ove così fosse stato, le parti, una volta comparse personalmente, avrebbero astutamente sostenuto le allegazioni difensive quand'anche apertamente prive di fondatezza.
Va dunque dichiarata la riforma della decisione sul punto revocando la statuizione di condanna risarcitoria adottata dal Tribunale.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, deve procedersi alla sola riforma in relazione alla condanna risarcitoria pronunciata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Quanto alla regolazione delle spese di lite nel presente grado le stesse vanno poste a carico solidale degli appellanti ed in favore dell'appellata, stante l'esito di marginale riforma, ravvisandosi la sostanziale soccombenza nel merito rilevante ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi vigenti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione al valore della causa ed in coerenza con l'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1126/2022 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 29 giugno 2022, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile relativamente al giudizio di primo grado;
- condanna gli appellanti tra loro in solido alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado liquidandole in € 6.946,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di Legge.
Venezia, li 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni