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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2901/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Piazza B. D'Arezzo 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756681002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120035134236000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5021/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259009320324000 del 23.05.2025, di importo pari ad euro 8.038,29, notificata a mezzo pec in data 23.05.2025, inerente alla cartella di pagamento nr. 10020120035134236000, di importo pari ad €. 4.938,67, relativa a “Imposta Tari” anno 2012, ente impositore Comune di Pagani;
premesso che detta intimazione di pagamento era stata emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nella qualità di concessionario della riscossione per conto del Comune di Pagani;
deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti inerenti il recupero del credito Tari avendone, di contro, avuto conoscenza solo con la notifica dell'intimazione impugnata;
articolava, pertanto, le seguenti censure in diritto:
- 1) Mancata notifica degli atti prodromici. Prescrizione dell'obbligo di pagamento relativo all'intimazione di pagamento: l'intimazione di pagamento, oggetto di opposizione, era nulla o illegittima, essendo il Comune di Pagani e l'Agenzia delle Entrate Riscossione decaduti dal diritto di richiedere il pagamento indicato nella cartella di pagamento opposta, giacché l'intimazione di pagamento n. 10020259009320324000 rappresentava "il primo atto attraverso il quale la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. veniva a conoscenza del presunto debito, relativo alla Tari 2012, dato che la cartella di pagamento n. 10020120035134236000, indicata a pag.
3 della intimazione di pagamento medesima, non le era mai stata notificata"; donde l'applicazione della regola per cui l'omessa notifica dell'atto prodromico all'intimazione di pagamento comporta la nullità, e quindi l'impugnabilità, di tutti gli atti successivi compiuti dall'Agente per la riscossione esattoriale e/o dall'Ente impositore: dal pignoramento dei beni all'ipoteca sulla casa e, per finire, al fermo amministrativo. Per di più, il credito vantato era prescritto, per il decorso del termine quinquennale di legge, posto che la pretesa creditoria riguardava la Tari anno 2012, e l'intimazione di pagamento era stata notificata, solamente il
23.05.2025, ossia ben oltre i cinque anni previsti in tema di prescrizione dei tributi locali;
- 2) Mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi: la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rendeva, ad avviso della ricorrente, nulli gli atti dell'Agente della Riscossione;
- 3) Mancata indicazione del visto di esecutività del ruolo: meritevole di accoglimento era anche l'eccezione, riguardante l'assenza del visto di esecutorietà, apposto dal funzionario responsabile.
Il Comune di Pagani non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo - riguardo alle doglianze proposte, non attinenti all'attività di riscossione - la propria carenza di legittimazione passiva, spettante all'ente
Impositore, ovvero il Comune di Pagani, convenuto in giudizio;
in ogni caso, riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento, osservava che "controparte contesta l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione n. 10020259009320324000, nonostante che la stessa sia ritualmente avvenuta e siano intervenuti, in ogni caso, atti successivi, tali da rendere inammissibile qualsivoglia doglianza;
in particolare: a) la cartella n. 10020120035134236000 è stata notifica personalmente alla contribuente il
3.09.2012 (cfr. all.)"; inoltre, "la intervenuta notifica della cartella rende comunque inammissibile ogni contestazione sul merito della iscrizione a ruolo in forza del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la mancata opposizione della cartella nei termini di legge, determina l'effetto sostanziale della irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito, risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010)"; analogamente, "la ricezione nelle more dei seguenti atti: 1) intimazione di pagamento n.
10020179006443940000 (cfr. all.), notificata al contribuente a mezzo pec il 24.04.2017 (cfr. all.), afferente alla cartella di pagamento n. 10020120035134236000; 2) intimazione di pagamento n.
10020239002091430000 (cfr. all.), notificata al contribuente a mezzo pec il 14.03.2023 (cfr. all.), pure afferente alla cartella di pagamento n. 10020120035134236000" (le quali non erano state tempestivamente opposte), rilevava non solo ai fini della prescrizione, ma determinava anche l'inammissibilità di ogni contestazione afferente alla regolare notifica delle cartelle di pagamento in parola.
Quanto alla prescrizione, essa "è stata interrotta da parte dell'ente della riscossione, con: 1) l'intimazione di pagamento n. 10020179006443940000 (cfr. all.), notificata al contribuente a mezzo pec il 24.04.2017 (cfr. all.), afferente alla cartella di pagamento n. 10020120035134236000; 2) l'intimazione di pagamento n.
10020239002091430000 (cfr. all.), notificata al contribuente a mezzo pec il 14.03.2023 (cfr. all.), pure afferente alla cartella di pagamento n. 10020120035134236000".
Riguardo, poi, alla MOTIVAZIONE SULLE MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DELLA CARTELLA, osservava: "Controparte eccepisce il vizio dell'atto opposto, sotto il profilo motivazionale, per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato. E' evidente che l'eccezione interessa l'ente della riscossione, primariamente, quanto alla corretta redazione della cartella e solo marginalmente sul saggio e sull'ammontare degli interessi, visto che tali importi sono comunque di pertinenza dell'ente impositore, considerato che solo nella parte in cui si disquisisca degli interessi posteriori alla notificazione della cartella, l'ente di esazione viene coinvolto, ma ciò per il mero computo, in applicazione di disposizioni di legge, atteso che quelli precedenti vengono calcolati direttamente in sede di formazione del ruolo da parte dell'ente impositore e su questi l'ente di esazione nulla può affermare, non trattandosi di attività che gli competa. Così, delimitato l'alveo del tema, occorre rilevare, anzitutto, che controparte non ha tenuto conto che nell'atto in questione non è affatto previsto che sia distintamente indicato il computo degli interessi. Infatti, gli interessi di mora e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio con il ricorrente (cfr. sentenza del 29/10/2013 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Asti); in verità, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo (cfr. sentenza del
18/04/2013, n. 113 - Comm. Trib. Prov. Genova)"; in ogni caso, ferme le precedenti argomentazioni, l'ente di riscossione rappresentava come le eccezioni sollevate da controparte dovessero, comunque, esser fatte valere nei confronti dell'ente impositore, dal momento che l'Ente della Riscossione sul tema è privo di legittimazione passiva. Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella,
e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Tali interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento, proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che "il tasso ... annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati".
Quanto, infine, alla PROVA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO, eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, poiché trattavasi di contestazione riferibile all'ente impositore. In ogni caso, relativamente alla censura, come ex adverso proposta, ne chiedeva il rigetto, per le argomentazioni seguenti: "L'articolo 12 del d.P.R. 602/73 statuisce che nel ruolo debbano essere indicati:
“il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”. Il quarto comma del predetto articolo dispone, in via esclusiva, che: “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”. Già la semplice interpretazione letterale del dettato normativo consente di apprezzare come l'apposizione della firma sul ruolo gravi in capo all'ente impositore, trattandosi di incombente che precede la stessa consegna del ruolo all'agente dell'esazione; sotto tale profilo, trova giustificazione l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sopra formulata. In ogni caso, per quanto occorrer possa, e senza sostituzione delle difese che saranno disposte dall'ente impositore, si rappresenta che i recenti approdi giurisprudenziali hanno stigmatizzato come la sottoscrizione del ruolo rappresenti un atto interno dell'Amministrazione che se ne avvale e la sua assenza non determini automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. Prova ne sia che, per il difetto di sottoscrizione del ruolo, il legislatore non ha espressamente previsto la sanzione della nullità.
Questi principi si ricavano dall'ordinanza della Cassazione n. 19761 del 3 ottobre 2016. Per la Corte Suprema, infatti, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette, in alcun modo, sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché "…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13)". A sostegno di tale tesi, la Cassazione sottolinea come l'articolo 12 del d.P.R. 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non preveda una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione. Sul punto, il costante orientamento di legittimità è dell'avviso che, in assenza di una nullità espressa, operi la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana. Di conseguenza, per vincere questa presunzione, l'onere della prova contraria grava sul contribuente che "… non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti" (cfr. Cassazione, ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016). Non solo, ma va anche considerato che se è vero che, secondo il comma 4 dell'articolo 12 del d.P.R. 602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione, è altrettanto vero che questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), d.l. 106/2005, convertito con l.
156/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice
". È opportuno considerare che, secondo i Giudici di Legittimità (cfr. Cassazione, n. 23550/2015), tale norma può essere applicata anche retroattivamente, in virtù della sua natura interpretativa. Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice. Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto, proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum secondo cui in mancanza di una sanzione espressa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, incombe al ricorrente contestare l'insussistenza del potere e la provenienza dell'atto. Tale prova deve essere precisa e inconfutabile, atteso che il ruolo ed anche la successiva cartella di pagamento sono atti a "natura vincolata" senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, cui risulta applicabile la disciplina di cui all'articolo 21-octies della legge 241/1990. Secondo quest'ultima norma, infatti, il provvedimento amministrativo a "natura vincolata", seppure emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non può essere annullato se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L'eccezione quindi non merita accoglimento".
All'udienza del 20.10.2025, il ricorso passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. Quanto alla prima censura, come in narrativa riportata, di omessa notificazione alla ricorrente della cartella di pagamento, presupposta all'intimazione odiernamente gravata, valga la prova in atti, fornita dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, della notifica della stessa, rispetto alla quale notifica alcuna controdeduzione è stata formulata da parte ricorrente, sicché la soluzione prescelta s'impone, anche in virtù del principio di non contestazione, pacificamente applicabile anche nel processo tributario.
Lo stesso dicasi dell'eccepita prescrizione, la quale - in disparte l'irretrattabilità del credito, derivante dall'omessa impugnativa, illo tempore, della cartella di pagamento presupposta all'intimazione oggetto del presente gravame - sarebbe stata comunque interrotta, per effetto della notifica alla società ricorrente delle due intimazioni di pagamento, precisate in narrativa (anche rispetto a tali notifiche ulteriori, del resto, parte ricorrente non ha controdedotto alcunché, e pertanto anche rispetto ad esse non può che valere il ricordato principio di non contestazione).
Per ciò che concerne le due altre doglianze, sollevate in ricorso, quanto alla seconda, impingente nella mancata motivazione circa i criteri di calcolo degli interessi, valgano a confutarla le argomentazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nella propria memoria di costituzione, e in narrativa dettagliamente riportate, cui adde la massima della Cassazione civile, Sez. trib., 9/03/2025, n. 6288: "L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo".
lo stesso, mutatis mutandis, dicasi per la terza censura dell'atto introduttivo del giudizio, relativa alla mancata indicazione del visto di esecutività del ruolo, per la quale valgano le argomentazioni difensive espresse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nella memoria in atti, come sopra riferite. Ad esse si aggiunga l'ovvia constatazione che l'eccezione in questione avrebbe dovuto essere fatta valere, da parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento, che è invece, come sopra riferito, rimasta inoppugnata (cfr. Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VII, 21/07/2021, n. 3685: "Le eccezioni di asserita inesistenza del ruolo esattoriale e decadenza della pretesa creditoria vanno proposte nel corso di un tempestivo giudizio di opposizione, da proporre entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella stessa.
La mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine perentorio suddetto determina l'assoluto perfezionamento del titolo esecutivo che è sul piano fattuale, oltre che giuridico, inoppugnabile ed irretrattabile").
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore dell'Agenzia medesima, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 92 c.p.c.; laddove possono compensarsi nei confronti del Comune di
Pagani.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI LITE NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE CHE LIQUIDA IN
EURO 1.000,00 OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE, DA DISTRARSI. COMPENSA LE SPESE
NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PAGANI.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2901/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pagani - Piazza B. D'Arezzo 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756681002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120035134236000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5021/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259009320324000 del 23.05.2025, di importo pari ad euro 8.038,29, notificata a mezzo pec in data 23.05.2025, inerente alla cartella di pagamento nr. 10020120035134236000, di importo pari ad €. 4.938,67, relativa a “Imposta Tari” anno 2012, ente impositore Comune di Pagani;
premesso che detta intimazione di pagamento era stata emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nella qualità di concessionario della riscossione per conto del Comune di Pagani;
deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti inerenti il recupero del credito Tari avendone, di contro, avuto conoscenza solo con la notifica dell'intimazione impugnata;
articolava, pertanto, le seguenti censure in diritto:
- 1) Mancata notifica degli atti prodromici. Prescrizione dell'obbligo di pagamento relativo all'intimazione di pagamento: l'intimazione di pagamento, oggetto di opposizione, era nulla o illegittima, essendo il Comune di Pagani e l'Agenzia delle Entrate Riscossione decaduti dal diritto di richiedere il pagamento indicato nella cartella di pagamento opposta, giacché l'intimazione di pagamento n. 10020259009320324000 rappresentava "il primo atto attraverso il quale la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. veniva a conoscenza del presunto debito, relativo alla Tari 2012, dato che la cartella di pagamento n. 10020120035134236000, indicata a pag.
3 della intimazione di pagamento medesima, non le era mai stata notificata"; donde l'applicazione della regola per cui l'omessa notifica dell'atto prodromico all'intimazione di pagamento comporta la nullità, e quindi l'impugnabilità, di tutti gli atti successivi compiuti dall'Agente per la riscossione esattoriale e/o dall'Ente impositore: dal pignoramento dei beni all'ipoteca sulla casa e, per finire, al fermo amministrativo. Per di più, il credito vantato era prescritto, per il decorso del termine quinquennale di legge, posto che la pretesa creditoria riguardava la Tari anno 2012, e l'intimazione di pagamento era stata notificata, solamente il
23.05.2025, ossia ben oltre i cinque anni previsti in tema di prescrizione dei tributi locali;
- 2) Mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi: la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rendeva, ad avviso della ricorrente, nulli gli atti dell'Agente della Riscossione;
- 3) Mancata indicazione del visto di esecutività del ruolo: meritevole di accoglimento era anche l'eccezione, riguardante l'assenza del visto di esecutorietà, apposto dal funzionario responsabile.
Il Comune di Pagani non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo - riguardo alle doglianze proposte, non attinenti all'attività di riscossione - la propria carenza di legittimazione passiva, spettante all'ente
Impositore, ovvero il Comune di Pagani, convenuto in giudizio;
in ogni caso, riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento, osservava che "controparte contesta l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione n. 10020259009320324000, nonostante che la stessa sia ritualmente avvenuta e siano intervenuti, in ogni caso, atti successivi, tali da rendere inammissibile qualsivoglia doglianza;
in particolare: a) la cartella n. 10020120035134236000 è stata notifica personalmente alla contribuente il
3.09.2012 (cfr. all.)"; inoltre, "la intervenuta notifica della cartella rende comunque inammissibile ogni contestazione sul merito della iscrizione a ruolo in forza del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la mancata opposizione della cartella nei termini di legge, determina l'effetto sostanziale della irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito, risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010)"; analogamente, "la ricezione nelle more dei seguenti atti: 1) intimazione di pagamento n.
10020179006443940000 (cfr. all.), notificata al contribuente a mezzo pec il 24.04.2017 (cfr. all.), afferente alla cartella di pagamento n. 10020120035134236000; 2) intimazione di pagamento n.
10020239002091430000 (cfr. all.), notificata al contribuente a mezzo pec il 14.03.2023 (cfr. all.), pure afferente alla cartella di pagamento n. 10020120035134236000" (le quali non erano state tempestivamente opposte), rilevava non solo ai fini della prescrizione, ma determinava anche l'inammissibilità di ogni contestazione afferente alla regolare notifica delle cartelle di pagamento in parola.
Quanto alla prescrizione, essa "è stata interrotta da parte dell'ente della riscossione, con: 1) l'intimazione di pagamento n. 10020179006443940000 (cfr. all.), notificata al contribuente a mezzo pec il 24.04.2017 (cfr. all.), afferente alla cartella di pagamento n. 10020120035134236000; 2) l'intimazione di pagamento n.
10020239002091430000 (cfr. all.), notificata al contribuente a mezzo pec il 14.03.2023 (cfr. all.), pure afferente alla cartella di pagamento n. 10020120035134236000".
Riguardo, poi, alla MOTIVAZIONE SULLE MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI DELLA CARTELLA, osservava: "Controparte eccepisce il vizio dell'atto opposto, sotto il profilo motivazionale, per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato. E' evidente che l'eccezione interessa l'ente della riscossione, primariamente, quanto alla corretta redazione della cartella e solo marginalmente sul saggio e sull'ammontare degli interessi, visto che tali importi sono comunque di pertinenza dell'ente impositore, considerato che solo nella parte in cui si disquisisca degli interessi posteriori alla notificazione della cartella, l'ente di esazione viene coinvolto, ma ciò per il mero computo, in applicazione di disposizioni di legge, atteso che quelli precedenti vengono calcolati direttamente in sede di formazione del ruolo da parte dell'ente impositore e su questi l'ente di esazione nulla può affermare, non trattandosi di attività che gli competa. Così, delimitato l'alveo del tema, occorre rilevare, anzitutto, che controparte non ha tenuto conto che nell'atto in questione non è affatto previsto che sia distintamente indicato il computo degli interessi. Infatti, gli interessi di mora e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio con il ricorrente (cfr. sentenza del 29/10/2013 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Asti); in verità, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo (cfr. sentenza del
18/04/2013, n. 113 - Comm. Trib. Prov. Genova)"; in ogni caso, ferme le precedenti argomentazioni, l'ente di riscossione rappresentava come le eccezioni sollevate da controparte dovessero, comunque, esser fatte valere nei confronti dell'ente impositore, dal momento che l'Ente della Riscossione sul tema è privo di legittimazione passiva. Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella,
e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Tali interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento, proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che "il tasso ... annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati".
Quanto, infine, alla PROVA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO, eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, poiché trattavasi di contestazione riferibile all'ente impositore. In ogni caso, relativamente alla censura, come ex adverso proposta, ne chiedeva il rigetto, per le argomentazioni seguenti: "L'articolo 12 del d.P.R. 602/73 statuisce che nel ruolo debbano essere indicati:
“il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione”. Il quarto comma del predetto articolo dispone, in via esclusiva, che: “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”. Già la semplice interpretazione letterale del dettato normativo consente di apprezzare come l'apposizione della firma sul ruolo gravi in capo all'ente impositore, trattandosi di incombente che precede la stessa consegna del ruolo all'agente dell'esazione; sotto tale profilo, trova giustificazione l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sopra formulata. In ogni caso, per quanto occorrer possa, e senza sostituzione delle difese che saranno disposte dall'ente impositore, si rappresenta che i recenti approdi giurisprudenziali hanno stigmatizzato come la sottoscrizione del ruolo rappresenti un atto interno dell'Amministrazione che se ne avvale e la sua assenza non determini automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. Prova ne sia che, per il difetto di sottoscrizione del ruolo, il legislatore non ha espressamente previsto la sanzione della nullità.
Questi principi si ricavano dall'ordinanza della Cassazione n. 19761 del 3 ottobre 2016. Per la Corte Suprema, infatti, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette, in alcun modo, sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché "…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13)". A sostegno di tale tesi, la Cassazione sottolinea come l'articolo 12 del d.P.R. 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non preveda una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione. Sul punto, il costante orientamento di legittimità è dell'avviso che, in assenza di una nullità espressa, operi la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana. Di conseguenza, per vincere questa presunzione, l'onere della prova contraria grava sul contribuente che "… non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti" (cfr. Cassazione, ordinanza n. 19761 del 3 ottobre 2016). Non solo, ma va anche considerato che se è vero che, secondo il comma 4 dell'articolo 12 del d.P.R. 602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione, è altrettanto vero che questa può essere apposta dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 5-ter, lettera e), d.l. 106/2005, convertito con l.
156/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice
". È opportuno considerare che, secondo i Giudici di Legittimità (cfr. Cassazione, n. 23550/2015), tale norma può essere applicata anche retroattivamente, in virtù della sua natura interpretativa. Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice. Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto, proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
Una volta validato il ruolo, considerato altresì lo ius receptum secondo cui in mancanza di una sanzione espressa opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, incombe al ricorrente contestare l'insussistenza del potere e la provenienza dell'atto. Tale prova deve essere precisa e inconfutabile, atteso che il ruolo ed anche la successiva cartella di pagamento sono atti a "natura vincolata" senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, cui risulta applicabile la disciplina di cui all'articolo 21-octies della legge 241/1990. Secondo quest'ultima norma, infatti, il provvedimento amministrativo a "natura vincolata", seppure emesso in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non può essere annullato se il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L'eccezione quindi non merita accoglimento".
All'udienza del 20.10.2025, il ricorso passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto. Quanto alla prima censura, come in narrativa riportata, di omessa notificazione alla ricorrente della cartella di pagamento, presupposta all'intimazione odiernamente gravata, valga la prova in atti, fornita dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, della notifica della stessa, rispetto alla quale notifica alcuna controdeduzione è stata formulata da parte ricorrente, sicché la soluzione prescelta s'impone, anche in virtù del principio di non contestazione, pacificamente applicabile anche nel processo tributario.
Lo stesso dicasi dell'eccepita prescrizione, la quale - in disparte l'irretrattabilità del credito, derivante dall'omessa impugnativa, illo tempore, della cartella di pagamento presupposta all'intimazione oggetto del presente gravame - sarebbe stata comunque interrotta, per effetto della notifica alla società ricorrente delle due intimazioni di pagamento, precisate in narrativa (anche rispetto a tali notifiche ulteriori, del resto, parte ricorrente non ha controdedotto alcunché, e pertanto anche rispetto ad esse non può che valere il ricordato principio di non contestazione).
Per ciò che concerne le due altre doglianze, sollevate in ricorso, quanto alla seconda, impingente nella mancata motivazione circa i criteri di calcolo degli interessi, valgano a confutarla le argomentazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nella propria memoria di costituzione, e in narrativa dettagliamente riportate, cui adde la massima della Cassazione civile, Sez. trib., 9/03/2025, n. 6288: "L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo".
lo stesso, mutatis mutandis, dicasi per la terza censura dell'atto introduttivo del giudizio, relativa alla mancata indicazione del visto di esecutività del ruolo, per la quale valgano le argomentazioni difensive espresse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nella memoria in atti, come sopra riferite. Ad esse si aggiunga l'ovvia constatazione che l'eccezione in questione avrebbe dovuto essere fatta valere, da parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento, che è invece, come sopra riferito, rimasta inoppugnata (cfr. Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VII, 21/07/2021, n. 3685: "Le eccezioni di asserita inesistenza del ruolo esattoriale e decadenza della pretesa creditoria vanno proposte nel corso di un tempestivo giudizio di opposizione, da proporre entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella stessa.
La mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine perentorio suddetto determina l'assoluto perfezionamento del titolo esecutivo che è sul piano fattuale, oltre che giuridico, inoppugnabile ed irretrattabile").
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore dell'Agenzia medesima, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 92 c.p.c.; laddove possono compensarsi nei confronti del Comune di
Pagani.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI LITE NEI CONFRONTI DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE CHE LIQUIDA IN
EURO 1.000,00 OLTRE ACCESSORI COME PER LEGGE, DA DISTRARSI. COMPENSA LE SPESE
NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PAGANI.