Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 416
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti e prescrizione

    Il giudice ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento, in virtù del principio di non contestazione, e ha escluso la prescrizione, ritenendo il credito non più impugnabile per omessa opposizione alla cartella e per effetto delle successive intimazioni di pagamento notificate.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi

    Il giudice ha rigettato la doglianza richiamando le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza di Cassazione, secondo cui l'intimazione di pagamento non è atto impositivo sostanziale e il contribuente può conoscere gli interessi ex lege.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del visto di esecutività del ruolo

    Il giudice ha rigettato la doglianza richiamando le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza, sostenendo che l'eccezione doveva essere fatta valere avverso la cartella di pagamento originaria, rimasta inoppugnata, e che la sottoscrizione del ruolo è un atto interno la cui assenza non determina invalidità automatica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 416
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 416
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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