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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2024, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14/11/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3219/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
n persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. IANNONE ANTONIO e con lo stesso elettivamente domiciliato in
CASTELNUOVO DI CONZA VIA ROMA, 15
Appellante
e
, E Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
rappresentati e difesi dall' Avv.to VISCONTI FRANCA e con gli stessi CP_4
elettivamente domiciliata in
Appellato nonchè appresentata e difesa dagli Avv.ti VISCONTI FRANCA e con gli Controparte_2
stessi elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA GIGANTE 2
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.12.2023, la proponeva appello Parte_1
parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6645/2023 del 27-04-
2021 con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da CP_1
, , e ed erano state compensate per
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
1 intero le spese di lite con la seguente motivazione: “Sussistono in ogni caso i motivi per compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura in rito della presente pronuncia”.
L'appellante società chiedeva la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di lite, contestando la mancata applicazione del principio della soccombenza e l'insussistenza dei presupposti ex art. 92 cpc per procedere alla compensazione delle spese.
Ricostituito il contraddittorio, gli appellati invocavano il potere discrezionale del giudice di merito cui è rimessa la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, rilevando che nella specie non poteva configurarsi un'ipotesi di soccombenza ex art. 91 cpc difettando una pronunzia di merito. Concludevano per il rigetto del gravame.
La causa, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
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Va preliminarmente dato atto che l'appellante ha dichiarato essere cessata la materia del contendere nei soli confronti di per intervenuta conciliazione delle parti;
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circostanza confermata dalla controparte.
Ne consegue che l'appello va esaminato solo con riguardo alla posizione degli altri appellati.
Il gravame concerne la statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi
è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
2 La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la
“motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Nel caso di specie, la natura in rito della pronunzia – avendo accertato la nullità del ricorso - ha costituito l'unico elemento valutato dal giudice di prime cure per disporre la compensazione delle spese.
Siffatta valutazione non può esser condivisa alla luce del chiaro orientamento interpretativo contrario, formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità: “Le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite - non ricorrono per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione di compensazione adottata dal giudice d'appello in conseguenza della declaratoria di improcedibilità del gravame, anche tenuto conto del fatto che la stessa avrebbe finito per attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza, al cospetto di un vizio pur sempre riconducibile alla negligenza della parte)" (Cass. Ordinanza n. 6424 del 08/03/2024).
Tuttavia, ad avviso del Collegio, nel caso concreto è possibile addivenire alla statuizione di compensazione per altre ragioni che appaiono integrare una gravità ed eccezionalità analoghe a quelle che caratterizzano le ragioni tipizzate ex art. 92 cpc: occorre considerare che la già particolare gravosità dell'onere di deduzione e prova gravante sul ricorrente in materia di lavoro straordinario diviene oltremodo significativa, spingendosi ai limiti dell'esigibilità, laddove si verta in tema di lavoratori con mansione di “autisti” ed orario discontinuo.
In siffatta evenienza, la necessaria specificazione del numero delle ore di lavoro eccedente l'ordinario è particolarmente complessa, avuto riguardo alla peculiare articolazione dell'orario di lavoro discontinuo, che impone di distinguere le ore di guida effettive, i tempi di riposo giornaliero obbligatorio, i tempi di attesa durante le operazioni di carico e scarico, etc.; dati tutti
3 variabili di volta in volta in ragione delle peculiarità del viaggio e, per di più, registrati sui dischi cronotachigrafi in possesso del datore di lavoro.
Nella specie, peraltro, il datore di lavoro, con atteggiamento non collaborante all'accertamento della verità, ha contestato il numero esiguo dei dischi del cronotachigrafo esibiti e la loro illeggibilità, procedendo altresì a disconoscerli formalmente. Senza mai, tuttavia, esibire gli originali in suo possesso.
In conclusione, la presenza di un onere di allegazione e prova particolarmente stringente concernente elementi fattuali la cui conoscenza è più vicina alla disponibilità della controparte rende evidente e manifesta l'estrema complessità, in fatto, delle questioni controverse e ciò costituisce analoga ed eccezione ragione di compensazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado pure si compensano attesa la complessità e controvertibilità dell'interpretazione della nozione di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla citata pronunzia della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 14.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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