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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4895 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e tutte elettivamente domiciliate in CORSO Parte_4
C.F.APRILE 197 90138 PALERMO, presso l'Avv. CIRINGIONE PATRIZIA
che le rappresenta e difende per mandato in atti;
– attrici –
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA VIRGILIO N. 4 90141
[...]
PALERMO, presso l'Avv. PANZARELLA AMBROGIO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
elettivamente domiciliata a Controparte_2
SIRACUSA, presso l'Avv. ROSSITTO GIUSEPPE che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
elettivamente domiciliato Controparte_3
1 in Via Pindemonte - UOC Legale 90129 PALERMO, presso l'Avv. CP_4
LI NI OR che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27.10.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'
[...]
, L' Controparte_5 [...]
e la al fine di Controparte_6 Controparte_2
sentire pronunciare la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento della complessiva somma di euro 1.374.094,15 oltre interessi legali dalla data dell'evento e fino al soddisfo.
Le ricorrenti dichiaravano di agire nella qualità di eredi del de cuius
, nato a [...] il [...] e deceduto in Palermo il Persona_1
14.08.2020, per ottenere il risarcimento del “danno parentale” derivante dalla morte del loro congiunto attribuibile, a loro dire, da errori medici commessi nelle strutture ospedaliere che l'ebbero in cura.
In sintesi le ricorrenti esponevano che: i) il signor , Persona_1
marito e padre delle ricorrenti, dal 28.12.2019 al 17.01.2020 veniva ricoverato presso l'U.O.C dell' con la diagnosi di ictus CP_1 CP_1
cerebrale ischemico;
ateromasia carotidea con stenosi;
dimesso con attivazione ADI in quanto necessitava di riabilitazione neuromotoria;
-- ii)
successivamente, in data 09.4.2020 alle ore 14,29 a mezzo del 118 veniva
2 portato al P.S. con sintomi di tremori e febbre , e da qui dimesso in data
12.4.2020 alle ore 17.08 con flogosi respiratoria, ipertrofia surrenalica bilaterale;
successivamente, iii) in data 24.4.2020, alle ore 9.11, sempre a mezzo 118 il pz veniva riportato presso il P.S. dell' Controparte_1
a seguito dei seguenti sintomi: disatria e deviazione rima labiale in soggetto con pregresso ictus cerebral;
iv) alle ore 10.49 veniva dimesso e con codice rosso ricoverato presso il reparto di neurologia ove rimaneva ricoverato presso il suddetto reparto sino al 13.6.2020, quando veniva dimesso con la seguente diagnosi: Ictus cerebrale ischemico. . Parte_5
Controllo neurologico fra un mese; v) nella stessa giornata del 13 giugno
2020, il de cuius veniva ricoverato presso l'U.O. Lungodegenza P.O. Villa
Sofia) dove restava ricoverato fino al giorno 2 luglio 2020; vi) in data
2.7.2020, a causa dell'assenza di PL disponibili, il signor veniva Per_1
trasferito, per competenza terapeutica, presso la U.O. di della per il proseguimento Controparte_7 Controparte_2
dell'iter diagnostico-terapeutico, per gli accertamenti diagnostici, per il
PRI e le cure del caso;
vii) giorno 1 agosto 2020 andava in arresto cardio respiratorio e pertanto dalla veniva trasportato a Controparte_2
mezzo 118 al P.S. dell'Ospedale GR ove arrivava in codice rosso respiratorio e immediatamente ricoverato in rianimazione e collegato al respiratore in SIMV;
solo il 4 agosto il paziente si risvegliava ma rimaneva non contattabile, permaneva la tachipnea e si verificava una riduzione dell'emoglobina che imponeva delle trasfusioni;
viii) in data 14 agosto
2020, il signor decedeva plausibilmente per insufficienza Per_1
multiorgano in shock settico sostenuto da germi nosocomiali multiresistenti,
3 ad origine polmonare e da superinfezione di piaghe da decubito, in soggetto
allettato per stroke ischemico.
Veniva quindi instaurato un procedimento di AT che coinvolgeva tutte le parti dell'odierno giudizio nel corso del quale le ricorrenti esponevano i superiori fatti chiedendo la «nomina di un CTU, che previo esperimento del
tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite
e nella fattispecie il decesso del signor , nonché il nesso Persona_1
di causa tra l'evento morte e la condotta medica e/o della struttura
sanitaria imprudente ed imperita» e che si concludeva con il deposito della relazione finale in data 11.4.2024.
Alla luce degli esiti del superiore elaborato le odierne ricorrenti instauravano quindi il presente giudizio rilevando come fosse stato accertato che il loro congiunto fosse deceduto a causa delle complicanze derivate da un'infezione ospedaliera : “le cause che hanno portato al
decesso del Sig. erano da ricondurre, secondo il criterio Persona_1
del più probabile che non, ad una setticemia e polmonite da EL
pneumoniae e Stenotrophomonas maltophilia culminata in un - arresto
cardiocircolatorio irreversibile” e che era “…più probabile che non che (il
paziente) avesse contratto l'infezione durante il ricovero dal 24-4-2020 al
13-6-2020 presso il P.O. di Divisione di neurologia. L' CP_1 [...]
convenuta è certamente responsabile delle infezioni Controparte_1
nosocomiali”, e ciò sebbene la CTU, all'esito dei chiarimenti richiesti dall' , ripartisse la responsabilità tra tutte e Controparte_1
tre le strutture convenute. (Si veda la relazione redatta nel procedimento di AT in atti).
4 Tutte le strutture ospedaliere si costituivano regolarmente contestando le richieste attoree nel merito ma osservando, in via preliminare, che le attrici professandosi eredi del de cuius e chiarendo di agire per ottenere il risarcimento del danno parentale, avevano omesso di dichiarare di agire
“in proprio” sicché non avrebbero avuto la legittimazione per richiedere il c.d. danno parentale.
La causa, istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali,
veniva posta in decisione all'udienza del 27.10.2025.
Così riassunti i fatti di causa, va subito premesso che –
contrariamente a quanto dedotto dalla convenute - le attrici/eredi del de cuius , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Palermo il 14.08.2020, hanno inteso agire in proprio e non certo iure
hereditario come è immediatamente evidente dal petitum anche in mancanza di ogni espressa specificazione.
Il richiamo alla qualità di erede evidenziato in ricorso non vale a qualificare (erroneamente) le odierne pretese dei ricorrenti come poste risarcitorie spettanti alla vittima e quindi transitate iure successionis a moglie e figlie, ma era inteso unicamente ad evidenziare la loro legittimazione attiva nel richiedere il danno parentale che è un diritto derivante appunto dall'appartenere al medesimo nucleo familiare del parente deceduto.
La legittimazione ad agire delle ricorrenti in veste di familiari che agiscono iure proprio, pure contestata dalle strutture resistenti che contestavano anche la loro qualità di figli e coniuge, è stata poi ampiamente superata dalla produzione del certificato storico di famiglia.
5 E' invece tardiva ed inammissibile la domanda delle ricorrenti –
questa sì jure hereditario – formulata solo nelle note conclusive, di risarcimento del danno direttamente patito dal de cuius e per questo transitato agli eredi, che è riferito ai patimenti ed alla sofferenza del pz conseguenti al progressivo aggravarsi delle proprie condizioni e di cui il
, secondo le ricorrenti, avrebbe preso coscienza durante il ricovero Per_1
presso le strutture convenute.
Non vi è alcun dubbio infatti che nel rito semplificato scelto dalle ricorrenti il termine ultimo per formulare domande nuove o per meglio precisare quelle introduttive, è la prima udienza di trattazione o, al più
tardi, il termine concesso dal giudice ex art. 281 duodecies comma 4:
“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se
richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti
giorni per precisare e modificare le domande”.
Venendo ora al merito della causa occorre osservare che la CTU ha senz'altro escluso che il pz non sia stato adeguatamente curato o che vi siano stati errori od omissioni nella sua gestione. Secondo i CCTTUU
“L'infezione nosocomiale contratta dal de cuius non è Persona_1
dovuta a profili di colpa addebitabili alla condotta de medici dipendenti
dell'azienda ospedaliera. Sono state seguite infatti le terapie, i trattamenti
e le linee guida che il caso richiedeva. L'infezione nosocomiale appena
insorta fu diagnosticata e le terapie sono state idonee ed adeguate. Le
condotte del personale medico – commissive o omissive - delle strutture che
ebbero in cura il Sig. non hanno portato al decesso del paziente e Per_1
non hanno comportato per lo stesso una riduzione delle chance di
6 sopravvivenza”.
D'altra parte è sufficientemente accertato dagli ausiliari che: “le cause
che hanno portato al decesso del Sig. sono da ricondurre, Persona_1
secondo il criterio del più probabile che non, ad una setticemia e polmonite
da EL pneumoniae e Stenotrophomonas maltophilia culminata in un
“arresto cardiocircolatorio irreversibile”. 2) Il Sig. è più Persona_1
probabile che non che abbia contratto l'infezione durante il ricovero dal 24-
4-2020 al 13-6-2020 presso il P.O. di Divisione di neurologia. CP_1
Tutto ciò a parere del decidente circoscrive il perimetro delle verifiche circa nesso di causalità e colpevolezza alla sola Controparte_1
giacché l'infezione non si è sviluppata ( secondo il criterio
[...]
civilistico del più che probabile che no ) durante i periodi di degenza presso la o presso l'Ospedale GR, ed i CP_2 CP_8
CCTTUU hanno affermato che in nessuna delle tre strutture sono stati commessi errori da parte dei medici o le cure non sono state adeguate.
Non sono pertanto condivisibili, già sulla base di queste prime considerazioni, le conclusioni finali cui pervengono i CCTTUU che ripartiscono tra tutte le strutture resistenti la responsabilità del decesso dato che all'evidenza l'infezione non si è sviluppata presso la CP_9
o presso l'Ospedale GR né, in queste strutture, sono stati
[...]
commessi errori medici.
Occorre quindi soffermarsi sulle vicende del pz relative al primo ricovero in ordine temporale, ossia quello presso l'
[...]
, per verificare se emergano profili di colpevolezza a Controparte_1
carico della struttura tenuto conto che, tuttavia, come accertato dai
7 CCTTUU, anche presso quella struttura non stati commessi errori da parte dei medici e le cure sono state adeguate.
Si tratta in altri termini di verificare se il verificarsi del contagio ospedaliero, che è un evento certamente prevedibile, poteva essere
prevenibile nel caso specifico oppure no.
Appare superfluo in questa sede richiamare l'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni sullo specifico punto della responsabilità della struttura in caso di infezione nosocomiale, e conviene direttamente indicare gli attuali ultimi approdi –che questo giudice condivide – che intanto differenziano l'onere della prova sulla base del soggetto agente.
Ebbene ai fini del riparto dell'onere probatorio, qualora l'attore sia il paziente danneggiato, questi dovrà limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Qualora invece gli attori agiscano iure proprio (come nel caso di specie)
e quindi per via extracontrattuale, lamentando il danno da fatto illecito che li ha privati del rapporto parentale, dovranno seguirsi le ordinarie regole in ordine all'onere della prova che sarà a loro carico dovendo essi comprovare sia il nesso di causalità tra evento e danno, sia la colpa. (si veda Cassazione n. 6386/2023).
In relazione al nesso causale, poi, il Supremo Collegio ha ribadito il
8 principio secondo cui è sufficiente che la prova sia fornita in termini probabilistici ovvero “del più probabile che non” e non di assoluta certezza.
Si deve cioè verificare, in base a un ragionamento probabilistico, se il comportamento che la struttura avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto.
Quanto alla struttura sanitaria, la Corte, richiamando la precedente sentenza n. 4864/2021, ha evidenziato che essa deve provare:
1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
Fatte queste premesse, mentre è stato provato che l'infezione si è
manifestata durante la degenza presso l'Azienda, non appare che le attrici abbiano comprovato che l'infezione si sia verificata per fatto o colpa della struttura.
D'altra parte uno dei quesiti posti ai CCTTUU richiedeva di verificare se: Se l'infezione patita dal Sig. sia ascrivibile a carenze nelle Per_1
procedure di sterilizzazione della strumentazione o dei locali di cui emerga
traccia considerata la documentazione prodotta in atti, ovvero se essa si
sia verificata alla luce delle cautele adottate dalle strutture per fatti non
prevedibili e non prevenibili;
e su questo punto i CCTTUU hanno concluso affermando che “… nonostante possano essere state eseguite tutte le
precauzioni per cercare di evitare tali infezioni seguendo le
raccomandazioni e le linee Guida del Ministero della salute, spesso non è
9 possibile evitarle specie quando si tratta di pazienti particolarmente critici e
defedati come quello in esame” e tuttavia deducendo che “Nel caso in
esame il rilievo di più germi di natura ospedaliera deve fare ritenere che le
procedure operative non siano state applicate idoneamente” senza però
indicare le eventuali criticità concretamente riscontrate nel caso specifico o se vi fossero “falle” nella cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive o nei protocolli di prevenzione delle infezioni.
Alla luce di queste considerazioni richiamate nulla potrà essere imputato all' sulla base di almeno tre ordini di ragioni. CP_1
In primo luogo è un fatto notorio, per altro ribadito anche dai
CCTTUU, che un certo rischio di infezione nosocomiale è ineliminabile ed esso è tanto più alto quanto più il paziente appare indebolito e defedato da varie malattie ( ed il , di anni 67, era reduce da un ictus Per_1
cerebrale ischemico con ateromasia carotidea con stenosi, soffriva di flogosi respiratoria, ipertrofia surrenalica bilaterale e polmonite);
secondariamente va considerato che i CCTTUU nulla hanno evidenziato circa eventuali anomalie nelle cautele e nei protocolli adottati
– sebbene ciò sia stato loro richiesto espressamente - concludendo che l'infezione poteva essere anche originata da un mancato o insufficiente
“lavaggio delle mani”; infine l' ha depositato la relazione del CP_1
18.2.2022 che analiticamente indica tutti i protocolli anti-infezione adottati dalla struttura in via ordinaria, e tutti i report attivati per il caso specifico del sig. che hanno dato esito negativo attestando che, Per_1
nel periodo di ricovero, la valutazione dell'igiene ambientale era
10 soddisfacente e che non si registravano presenze di microorganismi tanto che non vi erano stati “alert” (si veda la scheda in atti).
Tutto ciò induce il decidente a concludere che sebbene l'infezione nosocomiale abbia indubbiamente avuto origine presso l' CP_1
resistente, manca la prova (il cui onere come detto ricade sulle ricorrenti)
che ciò sia avvenuto per colpa dei sanitari o per delle carenze strutturali od organizzative della struttura riguardo alle proprie condizioni di sicurezza ed igiene.
In altre parole a parere del decidente l'infezione si è sviluppata ed ha condotto all'esito infausto perché facilitata dalle condizioni di salute già
gravemente compromesse del de cuius per le morbilità preesistenti, senza che vi siano stati errori da parte dei medici nella somministrazione delle cure, e senza che vi siano state carenze dell'Azienda che ne abbiano favorito lo sviluppo.
In altre parole essa non era prevenibile.
Per tali ragioni le domande delle ricorrenti vanno tutte rigettate non essendo alcuna delle strutture convenute responsabili del decesso,
contrariamente a quanto suggerito nella CTU che ne attribuiva genericamente la colpa -senza ulteriori specificazioni- a tutte le parti resistenti.
Sussistono tuttavia le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite, anche per quel che riguarda la fase dell'AT, comprese le spese per la CTU che vanno poste a carico di tutte le parti in solido.
Va infatti considerato che solo all'esito di una complessa istruttoria e di una attenta analisi della CTU svolta nel prodromico giudizio di AT ( e
11 dai cui esiti finali questa decisione si è discostata per le ragioni ampiamente spiegate), è stato possibile escludere ogni responsabilità
delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta tutte le domande di Parte_1 Pt_2
e ;
[...] Parte_3 Parte_4
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio (ivi incluse quelle della fase di AT) ponendo definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28/11/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
12
Catanzaro, all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4895 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e tutte elettivamente domiciliate in CORSO Parte_4
C.F.APRILE 197 90138 PALERMO, presso l'Avv. CIRINGIONE PATRIZIA
che le rappresenta e difende per mandato in atti;
– attrici –
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA VIRGILIO N. 4 90141
[...]
PALERMO, presso l'Avv. PANZARELLA AMBROGIO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
elettivamente domiciliata a Controparte_2
SIRACUSA, presso l'Avv. ROSSITTO GIUSEPPE che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
elettivamente domiciliato Controparte_3
1 in Via Pindemonte - UOC Legale 90129 PALERMO, presso l'Avv. CP_4
LI NI OR che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 27.10.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'
[...]
, L' Controparte_5 [...]
e la al fine di Controparte_6 Controparte_2
sentire pronunciare la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al pagamento della complessiva somma di euro 1.374.094,15 oltre interessi legali dalla data dell'evento e fino al soddisfo.
Le ricorrenti dichiaravano di agire nella qualità di eredi del de cuius
, nato a [...] il [...] e deceduto in Palermo il Persona_1
14.08.2020, per ottenere il risarcimento del “danno parentale” derivante dalla morte del loro congiunto attribuibile, a loro dire, da errori medici commessi nelle strutture ospedaliere che l'ebbero in cura.
In sintesi le ricorrenti esponevano che: i) il signor , Persona_1
marito e padre delle ricorrenti, dal 28.12.2019 al 17.01.2020 veniva ricoverato presso l'U.O.C dell' con la diagnosi di ictus CP_1 CP_1
cerebrale ischemico;
ateromasia carotidea con stenosi;
dimesso con attivazione ADI in quanto necessitava di riabilitazione neuromotoria;
-- ii)
successivamente, in data 09.4.2020 alle ore 14,29 a mezzo del 118 veniva
2 portato al P.S. con sintomi di tremori e febbre , e da qui dimesso in data
12.4.2020 alle ore 17.08 con flogosi respiratoria, ipertrofia surrenalica bilaterale;
successivamente, iii) in data 24.4.2020, alle ore 9.11, sempre a mezzo 118 il pz veniva riportato presso il P.S. dell' Controparte_1
a seguito dei seguenti sintomi: disatria e deviazione rima labiale in soggetto con pregresso ictus cerebral;
iv) alle ore 10.49 veniva dimesso e con codice rosso ricoverato presso il reparto di neurologia ove rimaneva ricoverato presso il suddetto reparto sino al 13.6.2020, quando veniva dimesso con la seguente diagnosi: Ictus cerebrale ischemico. . Parte_5
Controllo neurologico fra un mese; v) nella stessa giornata del 13 giugno
2020, il de cuius veniva ricoverato presso l'U.O. Lungodegenza P.O. Villa
Sofia) dove restava ricoverato fino al giorno 2 luglio 2020; vi) in data
2.7.2020, a causa dell'assenza di PL disponibili, il signor veniva Per_1
trasferito, per competenza terapeutica, presso la U.O. di della per il proseguimento Controparte_7 Controparte_2
dell'iter diagnostico-terapeutico, per gli accertamenti diagnostici, per il
PRI e le cure del caso;
vii) giorno 1 agosto 2020 andava in arresto cardio respiratorio e pertanto dalla veniva trasportato a Controparte_2
mezzo 118 al P.S. dell'Ospedale GR ove arrivava in codice rosso respiratorio e immediatamente ricoverato in rianimazione e collegato al respiratore in SIMV;
solo il 4 agosto il paziente si risvegliava ma rimaneva non contattabile, permaneva la tachipnea e si verificava una riduzione dell'emoglobina che imponeva delle trasfusioni;
viii) in data 14 agosto
2020, il signor decedeva plausibilmente per insufficienza Per_1
multiorgano in shock settico sostenuto da germi nosocomiali multiresistenti,
3 ad origine polmonare e da superinfezione di piaghe da decubito, in soggetto
allettato per stroke ischemico.
Veniva quindi instaurato un procedimento di AT che coinvolgeva tutte le parti dell'odierno giudizio nel corso del quale le ricorrenti esponevano i superiori fatti chiedendo la «nomina di un CTU, che previo esperimento del
tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite
e nella fattispecie il decesso del signor , nonché il nesso Persona_1
di causa tra l'evento morte e la condotta medica e/o della struttura
sanitaria imprudente ed imperita» e che si concludeva con il deposito della relazione finale in data 11.4.2024.
Alla luce degli esiti del superiore elaborato le odierne ricorrenti instauravano quindi il presente giudizio rilevando come fosse stato accertato che il loro congiunto fosse deceduto a causa delle complicanze derivate da un'infezione ospedaliera : “le cause che hanno portato al
decesso del Sig. erano da ricondurre, secondo il criterio Persona_1
del più probabile che non, ad una setticemia e polmonite da EL
pneumoniae e Stenotrophomonas maltophilia culminata in un - arresto
cardiocircolatorio irreversibile” e che era “…più probabile che non che (il
paziente) avesse contratto l'infezione durante il ricovero dal 24-4-2020 al
13-6-2020 presso il P.O. di Divisione di neurologia. L' CP_1 [...]
convenuta è certamente responsabile delle infezioni Controparte_1
nosocomiali”, e ciò sebbene la CTU, all'esito dei chiarimenti richiesti dall' , ripartisse la responsabilità tra tutte e Controparte_1
tre le strutture convenute. (Si veda la relazione redatta nel procedimento di AT in atti).
4 Tutte le strutture ospedaliere si costituivano regolarmente contestando le richieste attoree nel merito ma osservando, in via preliminare, che le attrici professandosi eredi del de cuius e chiarendo di agire per ottenere il risarcimento del danno parentale, avevano omesso di dichiarare di agire
“in proprio” sicché non avrebbero avuto la legittimazione per richiedere il c.d. danno parentale.
La causa, istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali,
veniva posta in decisione all'udienza del 27.10.2025.
Così riassunti i fatti di causa, va subito premesso che –
contrariamente a quanto dedotto dalla convenute - le attrici/eredi del de cuius , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Palermo il 14.08.2020, hanno inteso agire in proprio e non certo iure
hereditario come è immediatamente evidente dal petitum anche in mancanza di ogni espressa specificazione.
Il richiamo alla qualità di erede evidenziato in ricorso non vale a qualificare (erroneamente) le odierne pretese dei ricorrenti come poste risarcitorie spettanti alla vittima e quindi transitate iure successionis a moglie e figlie, ma era inteso unicamente ad evidenziare la loro legittimazione attiva nel richiedere il danno parentale che è un diritto derivante appunto dall'appartenere al medesimo nucleo familiare del parente deceduto.
La legittimazione ad agire delle ricorrenti in veste di familiari che agiscono iure proprio, pure contestata dalle strutture resistenti che contestavano anche la loro qualità di figli e coniuge, è stata poi ampiamente superata dalla produzione del certificato storico di famiglia.
5 E' invece tardiva ed inammissibile la domanda delle ricorrenti –
questa sì jure hereditario – formulata solo nelle note conclusive, di risarcimento del danno direttamente patito dal de cuius e per questo transitato agli eredi, che è riferito ai patimenti ed alla sofferenza del pz conseguenti al progressivo aggravarsi delle proprie condizioni e di cui il
, secondo le ricorrenti, avrebbe preso coscienza durante il ricovero Per_1
presso le strutture convenute.
Non vi è alcun dubbio infatti che nel rito semplificato scelto dalle ricorrenti il termine ultimo per formulare domande nuove o per meglio precisare quelle introduttive, è la prima udienza di trattazione o, al più
tardi, il termine concesso dal giudice ex art. 281 duodecies comma 4:
“Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se
richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti
giorni per precisare e modificare le domande”.
Venendo ora al merito della causa occorre osservare che la CTU ha senz'altro escluso che il pz non sia stato adeguatamente curato o che vi siano stati errori od omissioni nella sua gestione. Secondo i CCTTUU
“L'infezione nosocomiale contratta dal de cuius non è Persona_1
dovuta a profili di colpa addebitabili alla condotta de medici dipendenti
dell'azienda ospedaliera. Sono state seguite infatti le terapie, i trattamenti
e le linee guida che il caso richiedeva. L'infezione nosocomiale appena
insorta fu diagnosticata e le terapie sono state idonee ed adeguate. Le
condotte del personale medico – commissive o omissive - delle strutture che
ebbero in cura il Sig. non hanno portato al decesso del paziente e Per_1
non hanno comportato per lo stesso una riduzione delle chance di
6 sopravvivenza”.
D'altra parte è sufficientemente accertato dagli ausiliari che: “le cause
che hanno portato al decesso del Sig. sono da ricondurre, Persona_1
secondo il criterio del più probabile che non, ad una setticemia e polmonite
da EL pneumoniae e Stenotrophomonas maltophilia culminata in un
“arresto cardiocircolatorio irreversibile”. 2) Il Sig. è più Persona_1
probabile che non che abbia contratto l'infezione durante il ricovero dal 24-
4-2020 al 13-6-2020 presso il P.O. di Divisione di neurologia. CP_1
Tutto ciò a parere del decidente circoscrive il perimetro delle verifiche circa nesso di causalità e colpevolezza alla sola Controparte_1
giacché l'infezione non si è sviluppata ( secondo il criterio
[...]
civilistico del più che probabile che no ) durante i periodi di degenza presso la o presso l'Ospedale GR, ed i CP_2 CP_8
CCTTUU hanno affermato che in nessuna delle tre strutture sono stati commessi errori da parte dei medici o le cure non sono state adeguate.
Non sono pertanto condivisibili, già sulla base di queste prime considerazioni, le conclusioni finali cui pervengono i CCTTUU che ripartiscono tra tutte le strutture resistenti la responsabilità del decesso dato che all'evidenza l'infezione non si è sviluppata presso la CP_9
o presso l'Ospedale GR né, in queste strutture, sono stati
[...]
commessi errori medici.
Occorre quindi soffermarsi sulle vicende del pz relative al primo ricovero in ordine temporale, ossia quello presso l'
[...]
, per verificare se emergano profili di colpevolezza a Controparte_1
carico della struttura tenuto conto che, tuttavia, come accertato dai
7 CCTTUU, anche presso quella struttura non stati commessi errori da parte dei medici e le cure sono state adeguate.
Si tratta in altri termini di verificare se il verificarsi del contagio ospedaliero, che è un evento certamente prevedibile, poteva essere
prevenibile nel caso specifico oppure no.
Appare superfluo in questa sede richiamare l'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni sullo specifico punto della responsabilità della struttura in caso di infezione nosocomiale, e conviene direttamente indicare gli attuali ultimi approdi –che questo giudice condivide – che intanto differenziano l'onere della prova sulla base del soggetto agente.
Ebbene ai fini del riparto dell'onere probatorio, qualora l'attore sia il paziente danneggiato, questi dovrà limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Qualora invece gli attori agiscano iure proprio (come nel caso di specie)
e quindi per via extracontrattuale, lamentando il danno da fatto illecito che li ha privati del rapporto parentale, dovranno seguirsi le ordinarie regole in ordine all'onere della prova che sarà a loro carico dovendo essi comprovare sia il nesso di causalità tra evento e danno, sia la colpa. (si veda Cassazione n. 6386/2023).
In relazione al nesso causale, poi, il Supremo Collegio ha ribadito il
8 principio secondo cui è sufficiente che la prova sia fornita in termini probabilistici ovvero “del più probabile che non” e non di assoluta certezza.
Si deve cioè verificare, in base a un ragionamento probabilistico, se il comportamento che la struttura avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto.
Quanto alla struttura sanitaria, la Corte, richiamando la precedente sentenza n. 4864/2021, ha evidenziato che essa deve provare:
1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
Fatte queste premesse, mentre è stato provato che l'infezione si è
manifestata durante la degenza presso l'Azienda, non appare che le attrici abbiano comprovato che l'infezione si sia verificata per fatto o colpa della struttura.
D'altra parte uno dei quesiti posti ai CCTTUU richiedeva di verificare se: Se l'infezione patita dal Sig. sia ascrivibile a carenze nelle Per_1
procedure di sterilizzazione della strumentazione o dei locali di cui emerga
traccia considerata la documentazione prodotta in atti, ovvero se essa si
sia verificata alla luce delle cautele adottate dalle strutture per fatti non
prevedibili e non prevenibili;
e su questo punto i CCTTUU hanno concluso affermando che “… nonostante possano essere state eseguite tutte le
precauzioni per cercare di evitare tali infezioni seguendo le
raccomandazioni e le linee Guida del Ministero della salute, spesso non è
9 possibile evitarle specie quando si tratta di pazienti particolarmente critici e
defedati come quello in esame” e tuttavia deducendo che “Nel caso in
esame il rilievo di più germi di natura ospedaliera deve fare ritenere che le
procedure operative non siano state applicate idoneamente” senza però
indicare le eventuali criticità concretamente riscontrate nel caso specifico o se vi fossero “falle” nella cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive o nei protocolli di prevenzione delle infezioni.
Alla luce di queste considerazioni richiamate nulla potrà essere imputato all' sulla base di almeno tre ordini di ragioni. CP_1
In primo luogo è un fatto notorio, per altro ribadito anche dai
CCTTUU, che un certo rischio di infezione nosocomiale è ineliminabile ed esso è tanto più alto quanto più il paziente appare indebolito e defedato da varie malattie ( ed il , di anni 67, era reduce da un ictus Per_1
cerebrale ischemico con ateromasia carotidea con stenosi, soffriva di flogosi respiratoria, ipertrofia surrenalica bilaterale e polmonite);
secondariamente va considerato che i CCTTUU nulla hanno evidenziato circa eventuali anomalie nelle cautele e nei protocolli adottati
– sebbene ciò sia stato loro richiesto espressamente - concludendo che l'infezione poteva essere anche originata da un mancato o insufficiente
“lavaggio delle mani”; infine l' ha depositato la relazione del CP_1
18.2.2022 che analiticamente indica tutti i protocolli anti-infezione adottati dalla struttura in via ordinaria, e tutti i report attivati per il caso specifico del sig. che hanno dato esito negativo attestando che, Per_1
nel periodo di ricovero, la valutazione dell'igiene ambientale era
10 soddisfacente e che non si registravano presenze di microorganismi tanto che non vi erano stati “alert” (si veda la scheda in atti).
Tutto ciò induce il decidente a concludere che sebbene l'infezione nosocomiale abbia indubbiamente avuto origine presso l' CP_1
resistente, manca la prova (il cui onere come detto ricade sulle ricorrenti)
che ciò sia avvenuto per colpa dei sanitari o per delle carenze strutturali od organizzative della struttura riguardo alle proprie condizioni di sicurezza ed igiene.
In altre parole a parere del decidente l'infezione si è sviluppata ed ha condotto all'esito infausto perché facilitata dalle condizioni di salute già
gravemente compromesse del de cuius per le morbilità preesistenti, senza che vi siano stati errori da parte dei medici nella somministrazione delle cure, e senza che vi siano state carenze dell'Azienda che ne abbiano favorito lo sviluppo.
In altre parole essa non era prevenibile.
Per tali ragioni le domande delle ricorrenti vanno tutte rigettate non essendo alcuna delle strutture convenute responsabili del decesso,
contrariamente a quanto suggerito nella CTU che ne attribuiva genericamente la colpa -senza ulteriori specificazioni- a tutte le parti resistenti.
Sussistono tuttavia le ragioni di legge per la compensazione integrale delle spese di lite, anche per quel che riguarda la fase dell'AT, comprese le spese per la CTU che vanno poste a carico di tutte le parti in solido.
Va infatti considerato che solo all'esito di una complessa istruttoria e di una attenta analisi della CTU svolta nel prodromico giudizio di AT ( e
11 dai cui esiti finali questa decisione si è discostata per le ragioni ampiamente spiegate), è stato possibile escludere ogni responsabilità
delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta tutte le domande di Parte_1 Pt_2
e ;
[...] Parte_3 Parte_4
Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio (ivi incluse quelle della fase di AT) ponendo definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28/11/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
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