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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/07/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 979/2024 promossa da:
Controparte_1
( ) in personale del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. COMI
[...] P.IVA_1
FRANCESCO giusta procura in atti;
appellante contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. DIONISI OLINDO Controparte_2 C.F._1
giusta procura in atti;
appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la chiedeva all'intestato Tribunale la riforma CP_1
della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 1/2024 depositata in data 2/01/2024 con cui era stata condannata a rifondere al sig. la somma di € 2.887,50 oltre agli interessi legali Controparte_2
dalla data della domanda fino al saldo effettivo oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace erroneamente accertato i requisiti della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. nonché per aver violato il riparto dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., l'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e l'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti.
Con il secondo motivo di appello lamentava che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054, primo comma c.c., omettendo di pagina 1 di 6 pronunciarsi in ordine ad un fatto decisivo della controversia, ciò in violazione degli artt. 2054, comma
1, c.c. e 2697 c.c.
Con il terzo motivo di appello denunciava l'erroneità della sentenza per aver il Giudice di Pace omesso di pronunciarsi ed erroneamente valutato il concorso colposo del conducente, in violazione degli artt.
1227 e 2054 c.c.
Con il quarto motivo di appello, poi, lamentava l'erroneità della sentenza per mancato riconoscimento della prova liberatoria del caso fortuito, in violazione dell'art. 2052 c.c.
Infine, con il quinto motivo di appello, censurava l'erroneo accertamento dell'entità dei danni patiti dal in violazione degli artt. 2697 e 2052 c.c. CP_2
Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 1/2024 depositata in data 2.1.2024, non notificata al presente difensore, con cui la è stata condannata a rifondere al sig. la CP_1 Controparte_2 somma di € 2.887,50 oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento ai sensi degli art. 1227 comma 1 c.c. e 2054 comma 1 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso forfettario per spese generali e oneri riflessi come per legge, ai sensi della sentenza
TAR Piemonte sez. II 6/10/2017 n. 1104, vista la difesa dell' ”. Controparte_1
Si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità dell'appello oltre che per Controparte_2
cessazione della materia del contendere - avendo controparte pagato senza riserve le somme liquidate nella sentenza appellata - anche per non aver prodotto la sentenza impugnata in copia conforme.
Affermava, in ogni caso, l'assoluta infondatezza di ciascuno dei motivi di appello proposti dalla in considerazione della correttezza del percorso giuridico motivazionale adottato dal giudice di CP_1 prime cure. Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla avverso la CP_1
sentenza n. 1/2024 del 02/01/2024 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, Dott. Donatella Postacchini, per le ragioni esposte ai motivi n. 1) e n. 2) della Comparsa di Costituzione e Risposta in appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- nel merito, nella denegata ipotesi di ammissibilità dell'atto di impugnazione, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. CP_1
pagina 2 di 6 1/2024 del 02/01/2024 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, Dott. Donatella Postacchini, perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti gli ulteriori motivi esposti nella Comparsa di Costituzione e
Risposta in appello e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
In assenza di necessità istruttorie, la causa era chiamata all'udienza del 04.07.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; pertanto, all'esito, era decisa con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Principiando con l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sostiene l'appellato che avendo l'appellante pagato quanto stabilito dal Giudice di prime cure senza fare alcuna riserva di impugnazione, sia cessata la materia del contendere. Sul punto è bene evidenziare che, pur essendo intervenuto il pagamento senza riserve (v. doc. n. 3 comparsa di costituzione in appello, attestante i pagamenti avvenuti in data 13 marzo 2024 ed in data 3 maggio 2024, ossia prima dell'appello), il volontario adempimento di una sentenza immediatamente esecutiva, anche in mancanza di espressa riserva, non costituisce di per sé acquiescenza, tale da impedire l'impugnazione.
In proposito, la c.d. acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 del c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, cioè nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare.
Tale manifestazione di volontà può essere compiuta sia in forma espressa che tacita, in quest'ultimo caso, però, “l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia” (v. ordinanza Cass. n. 6258/2019). In altre parole, deve trattarsi di atti
“assolutamente incompatibili” con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, cosa che non riguarda il caso di specie, ove la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado, sia pure in assenza di esplicita riserva di impugnazione - trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto o dei successivi atti di esecuzione - non costituisce acquiescenza.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità per omessa produzione da parte dell'appellante della copia conforme della sentenza impugnata, si rileva l'infondatezza della stessa.
Parte appellante ha infatti prodotto una copia della sentenza (doc. 1 atto di citazione in appello), la cui mancata attestazione di conformità non preclude al giudice la possibilità di decidere, considerato che astrattamente neppure la mancata allegazione della sentenza è sufficiente per dichiarare improcedibile o inammissibile l'appello. L'art. 347, co. 2, c.p.c. stabilisce, infatti, che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione pagina 3 di 6 dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata.
Alla luce delle conclusioni che precedono, dunque, l'appello andrà dichiarato ammissibile.
Chiarito tali aspetti e passando all'esame del primo motivo di appello – relativo all'asserita violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 2052 c.c. nonché degli artt. 2697 c.c., 115 e 112 c.p.c. – occorre rilevare che l'art. 2052 c.c. prevede un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità in capo al proprietario o all'utente per cui è a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato è stato causato dall'animale selvatico, onere che può ritenersi soddisfatto mediante la dimostrazione della dinamica del sinistro, nonché del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
Nel caso che ci occupa, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non risulta provata la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso.
La censura non può essere condivisa.
Deve rilevarsi, infatti, che l'odierno appellato, nel giudizio di primo grado, ha fornito la prova in relazione alle modalità di verificazione del sinistro, come riconosciuto anche nella sentenza impugnata, avvenuto per l'attraversamento del tratto stradale da parte di un cinghiale. Nella relazione di servizio
(v. doc. n.1 fascicolo parte appellata in primo grado, relazione dei Carabinieri di Castignano e relativo fascicolo fotografico in atti) gli operanti oltre a constatare i danni al veicolo, danno altresì atto della presenza dell'animale al margine della carreggiata – si legge nella relazione di servizio dei carabinieri che la carcassa dell'animale era stata individuata a “1,5 m dalla carreggiata” – nonché della presenza del pelo di cinghiale rimasto attaccato alla carrozzeria nel punto dell'impatto.
Le risultanze istruttorie summenzionate, dunque, costituiscono elementi idonei a fornire la prova del verificarsi dell'evento.
Ciò posto, passando all'esame del secondo motivo di appello – “Mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054, primo comma c.c. […] omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo della controversia in violazione degli artt. 2054, comma 1, c.c. e 2697 c.c.” – ritiene questo giudice errata la decisione del Giudice di Pace laddove ha ritenuto superata, da parte del la CP_2 presunzione di cui all' art. 2054 c. I c.c.
Sul punto, è bene sottolineare come sia affermazione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella per cui il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce a monte l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a pagina 4 di 6 persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, ciò sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito Cass. n. 200/2002, Cass. n. 11780/2002, Cass. n. 4373/2016).
Sul punto va detto che il rapporto tra l'art. 2054 c. I c.c. e l'art. 2052 c.c. va correttamente letto nel senso che grava sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non sia avvenuto a seguito dello scontro tra veicoli – in quanto la cd. "presunzione" di cui all'art. 2052 c.c. – che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità – non è equiparabile a quella di cui all'art. 2054 c.c., comma 1 dal momento che la prima – diversamente da quest'ultima – non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale nella causazione del danno (che si presuppone già dimostrata dal danneggiato) ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati.
Da ciò discende che l'attore che chiede il risarcimento per danni asseritamente causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale è certamente assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 1 con la conseguenza che – in quanto “conducente del veicolo” ex art. 2054 c. I c.c. – ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (sul punto v. Cass. n. 7969/2020).
La Suprema Corte, con riferimento alla norma sopra citata, ha precisato che il conducente del veicolo investitore, per vincere la presunzione posta a suo carico dall'art. 2054, comma primo, c.c., deve dimostrare che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine “(…) è necessario che si dia prova (…) che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto
(…)” (cfr. Cass. Ordinanza n. 9856/2022; in tal senso, anche Cass.
n. 4551/2017; Cass. n. 21249/2006; Cass. n. 9620 /2003).
Cosa che non si è verificata nel caso in esame ove l'appellato, nel corso del giudizio di primo grado, non ha in alcun modo allegato e dimostrato – come pure era suo onere ex art. 2054 c. I c.c. – di aver posto in essere ogni manovra utile ad evitare l'impatto – i Carabinieri intervenuti il giorno successivo accertavano che non vi erano segni di frenata sulla carreggiata (v. doc. n.1 fascicolo parte appellata in primo grado relazione dei Carabinieri di Castignano e relativo fascicolo fotografico in atti ) – non dimostrando così che l'evento dannoso ha avuto quale unica e determinante causa efficiente il comportamento repentino, inevitabile ed imprevedibile dell'animale.
In altri termini, l'appellato non ha provato – ed invero non ha nemmeno allegato - che, tenuto conto delle specifiche circostanze in cui ha avuto luogo il sinistro e delle pagina 5 di 6 condizioni del tratto stradale in questione ha adottato una condotta di guida prudente – ciò tenendo conto anche dell'entità dei danni al veicolo –, condotta rispettosa delle regole cautelari di comune prudenza e, in ogni caso, osservante delle specifiche prescrizioni imposte dalla normativa del Codice della Strada. D'altro canto, lo stesso attore in primo grado allegava che il tratto stradale era privo di illuminazione oltre alla notorietà degli incidenti causati dagli ungulati e, quindi, la possibile presenza di animali selvatici con la conseguenza che la prova sullo stesso gravante in relazione all'aver posto in essere ogni cautela necessaria era ancora più stringente.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza appellata andrà riformata e la domanda dell'attore in primo grado respinta.
La riforma della sentenza gravata comporta l'obbligo dell'appellato di restituire all'appellante quanto eventualmente pagato in ottemperanza della sentenza di primo grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 979 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal nei confronti della CP_2 CP_1
- Condanna il alla restituzione, in favore della delle somme pagate in CP_2 CP_1
ottemperanza alla sentenza di primo grado;
- condanna la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1.265,00 per compensi professionali relativi al primo grado di giudizio ed € 1.276,00 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio, oltre al
15% per spese generali, IVA e cpa come per legge.
Ascoli Piceno, 29 luglio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 979/2024 promossa da:
Controparte_1
( ) in personale del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. COMI
[...] P.IVA_1
FRANCESCO giusta procura in atti;
appellante contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. DIONISI OLINDO Controparte_2 C.F._1
giusta procura in atti;
appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la chiedeva all'intestato Tribunale la riforma CP_1
della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 1/2024 depositata in data 2/01/2024 con cui era stata condannata a rifondere al sig. la somma di € 2.887,50 oltre agli interessi legali Controparte_2
dalla data della domanda fino al saldo effettivo oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per avere il Giudice di Pace erroneamente accertato i requisiti della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. nonché per aver violato il riparto dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., l'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e l'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti.
Con il secondo motivo di appello lamentava che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto del mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054, primo comma c.c., omettendo di pagina 1 di 6 pronunciarsi in ordine ad un fatto decisivo della controversia, ciò in violazione degli artt. 2054, comma
1, c.c. e 2697 c.c.
Con il terzo motivo di appello denunciava l'erroneità della sentenza per aver il Giudice di Pace omesso di pronunciarsi ed erroneamente valutato il concorso colposo del conducente, in violazione degli artt.
1227 e 2054 c.c.
Con il quarto motivo di appello, poi, lamentava l'erroneità della sentenza per mancato riconoscimento della prova liberatoria del caso fortuito, in violazione dell'art. 2052 c.c.
Infine, con il quinto motivo di appello, censurava l'erroneo accertamento dell'entità dei danni patiti dal in violazione degli artt. 2697 e 2052 c.c. CP_2
Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 1/2024 depositata in data 2.1.2024, non notificata al presente difensore, con cui la è stata condannata a rifondere al sig. la CP_1 Controparte_2 somma di € 2.887,50 oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento ai sensi degli art. 1227 comma 1 c.c. e 2054 comma 1 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso forfettario per spese generali e oneri riflessi come per legge, ai sensi della sentenza
TAR Piemonte sez. II 6/10/2017 n. 1104, vista la difesa dell' ”. Controparte_1
Si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità dell'appello oltre che per Controparte_2
cessazione della materia del contendere - avendo controparte pagato senza riserve le somme liquidate nella sentenza appellata - anche per non aver prodotto la sentenza impugnata in copia conforme.
Affermava, in ogni caso, l'assoluta infondatezza di ciascuno dei motivi di appello proposti dalla in considerazione della correttezza del percorso giuridico motivazionale adottato dal giudice di CP_1 prime cure. Concludeva, dunque, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla avverso la CP_1
sentenza n. 1/2024 del 02/01/2024 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, Dott. Donatella Postacchini, per le ragioni esposte ai motivi n. 1) e n. 2) della Comparsa di Costituzione e Risposta in appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- nel merito, nella denegata ipotesi di ammissibilità dell'atto di impugnazione, rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. CP_1
pagina 2 di 6 1/2024 del 02/01/2024 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, Dott. Donatella Postacchini, perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti gli ulteriori motivi esposti nella Comparsa di Costituzione e
Risposta in appello e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
In assenza di necessità istruttorie, la causa era chiamata all'udienza del 04.07.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; pertanto, all'esito, era decisa con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Principiando con l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sostiene l'appellato che avendo l'appellante pagato quanto stabilito dal Giudice di prime cure senza fare alcuna riserva di impugnazione, sia cessata la materia del contendere. Sul punto è bene evidenziare che, pur essendo intervenuto il pagamento senza riserve (v. doc. n. 3 comparsa di costituzione in appello, attestante i pagamenti avvenuti in data 13 marzo 2024 ed in data 3 maggio 2024, ossia prima dell'appello), il volontario adempimento di una sentenza immediatamente esecutiva, anche in mancanza di espressa riserva, non costituisce di per sé acquiescenza, tale da impedire l'impugnazione.
In proposito, la c.d. acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 del c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, cioè nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare.
Tale manifestazione di volontà può essere compiuta sia in forma espressa che tacita, in quest'ultimo caso, però, “l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia” (v. ordinanza Cass. n. 6258/2019). In altre parole, deve trattarsi di atti
“assolutamente incompatibili” con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, cosa che non riguarda il caso di specie, ove la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado, sia pure in assenza di esplicita riserva di impugnazione - trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto o dei successivi atti di esecuzione - non costituisce acquiescenza.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità per omessa produzione da parte dell'appellante della copia conforme della sentenza impugnata, si rileva l'infondatezza della stessa.
Parte appellante ha infatti prodotto una copia della sentenza (doc. 1 atto di citazione in appello), la cui mancata attestazione di conformità non preclude al giudice la possibilità di decidere, considerato che astrattamente neppure la mancata allegazione della sentenza è sufficiente per dichiarare improcedibile o inammissibile l'appello. L'art. 347, co. 2, c.p.c. stabilisce, infatti, che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione pagina 3 di 6 dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata.
Alla luce delle conclusioni che precedono, dunque, l'appello andrà dichiarato ammissibile.
Chiarito tali aspetti e passando all'esame del primo motivo di appello – relativo all'asserita violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 2052 c.c. nonché degli artt. 2697 c.c., 115 e 112 c.p.c. – occorre rilevare che l'art. 2052 c.c. prevede un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità in capo al proprietario o all'utente per cui è a carico del preteso danneggiato allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato è stato causato dall'animale selvatico, onere che può ritenersi soddisfatto mediante la dimostrazione della dinamica del sinistro, nonché del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
Nel caso che ci occupa, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non risulta provata la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso.
La censura non può essere condivisa.
Deve rilevarsi, infatti, che l'odierno appellato, nel giudizio di primo grado, ha fornito la prova in relazione alle modalità di verificazione del sinistro, come riconosciuto anche nella sentenza impugnata, avvenuto per l'attraversamento del tratto stradale da parte di un cinghiale. Nella relazione di servizio
(v. doc. n.1 fascicolo parte appellata in primo grado, relazione dei Carabinieri di Castignano e relativo fascicolo fotografico in atti) gli operanti oltre a constatare i danni al veicolo, danno altresì atto della presenza dell'animale al margine della carreggiata – si legge nella relazione di servizio dei carabinieri che la carcassa dell'animale era stata individuata a “1,5 m dalla carreggiata” – nonché della presenza del pelo di cinghiale rimasto attaccato alla carrozzeria nel punto dell'impatto.
Le risultanze istruttorie summenzionate, dunque, costituiscono elementi idonei a fornire la prova del verificarsi dell'evento.
Ciò posto, passando all'esame del secondo motivo di appello – “Mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054, primo comma c.c. […] omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo della controversia in violazione degli artt. 2054, comma 1, c.c. e 2697 c.c.” – ritiene questo giudice errata la decisione del Giudice di Pace laddove ha ritenuto superata, da parte del la CP_2 presunzione di cui all' art. 2054 c. I c.c.
Sul punto, è bene sottolineare come sia affermazione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella per cui il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce a monte l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a pagina 4 di 6 persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, ciò sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito Cass. n. 200/2002, Cass. n. 11780/2002, Cass. n. 4373/2016).
Sul punto va detto che il rapporto tra l'art. 2054 c. I c.c. e l'art. 2052 c.c. va correttamente letto nel senso che grava sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno – come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non sia avvenuto a seguito dello scontro tra veicoli – in quanto la cd. "presunzione" di cui all'art. 2052 c.c. – che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità – non è equiparabile a quella di cui all'art. 2054 c.c., comma 1 dal momento che la prima – diversamente da quest'ultima – non riguarda la efficienza causale della condotta dell'animale nella causazione del danno (che si presuppone già dimostrata dal danneggiato) ma esclusivamente l'imputazione al proprietario o all'utilizzatore dell'animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati.
Da ciò discende che l'attore che chiede il risarcimento per danni asseritamente causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale è certamente assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 1 con la conseguenza che – in quanto “conducente del veicolo” ex art. 2054 c. I c.c. – ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (sul punto v. Cass. n. 7969/2020).
La Suprema Corte, con riferimento alla norma sopra citata, ha precisato che il conducente del veicolo investitore, per vincere la presunzione posta a suo carico dall'art. 2054, comma primo, c.c., deve dimostrare che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine “(…) è necessario che si dia prova (…) che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto
(…)” (cfr. Cass. Ordinanza n. 9856/2022; in tal senso, anche Cass.
n. 4551/2017; Cass. n. 21249/2006; Cass. n. 9620 /2003).
Cosa che non si è verificata nel caso in esame ove l'appellato, nel corso del giudizio di primo grado, non ha in alcun modo allegato e dimostrato – come pure era suo onere ex art. 2054 c. I c.c. – di aver posto in essere ogni manovra utile ad evitare l'impatto – i Carabinieri intervenuti il giorno successivo accertavano che non vi erano segni di frenata sulla carreggiata (v. doc. n.1 fascicolo parte appellata in primo grado relazione dei Carabinieri di Castignano e relativo fascicolo fotografico in atti ) – non dimostrando così che l'evento dannoso ha avuto quale unica e determinante causa efficiente il comportamento repentino, inevitabile ed imprevedibile dell'animale.
In altri termini, l'appellato non ha provato – ed invero non ha nemmeno allegato - che, tenuto conto delle specifiche circostanze in cui ha avuto luogo il sinistro e delle pagina 5 di 6 condizioni del tratto stradale in questione ha adottato una condotta di guida prudente – ciò tenendo conto anche dell'entità dei danni al veicolo –, condotta rispettosa delle regole cautelari di comune prudenza e, in ogni caso, osservante delle specifiche prescrizioni imposte dalla normativa del Codice della Strada. D'altro canto, lo stesso attore in primo grado allegava che il tratto stradale era privo di illuminazione oltre alla notorietà degli incidenti causati dagli ungulati e, quindi, la possibile presenza di animali selvatici con la conseguenza che la prova sullo stesso gravante in relazione all'aver posto in essere ogni cautela necessaria era ancora più stringente.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello, la sentenza appellata andrà riformata e la domanda dell'attore in primo grado respinta.
La riforma della sentenza gravata comporta l'obbligo dell'appellato di restituire all'appellante quanto eventualmente pagato in ottemperanza della sentenza di primo grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 979 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal nei confronti della CP_2 CP_1
- Condanna il alla restituzione, in favore della delle somme pagate in CP_2 CP_1
ottemperanza alla sentenza di primo grado;
- condanna la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1.265,00 per compensi professionali relativi al primo grado di giudizio ed € 1.276,00 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio, oltre al
15% per spese generali, IVA e cpa come per legge.
Ascoli Piceno, 29 luglio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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