Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 giugno 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 luglio 1998 |
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 25/01/1978 n. 412446 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 25 gennaio 1978
Con risoluzione del 5.10.1977, n. 412134 diretta a codesto Dicastero si e\' avuto modo di chiarire che per le opere in corso di realizzazione effettuate ai sensi della legge 22.12.1973, n. 825 in quattro scali aereoportuali della ....., trova applicazione la non imponibilita\' all\'IVA, prevista dall\'art. 9, punto 6), del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche, in quanto tali opere rientrano tra quelle che attengono direttamente alla manutenzione e al funzionamento degli impianti ivi esistenti. A seguito di tale nota, codesta Amministrazione - premesso che ai termini della legge 30.1.1963, n. 141 provvede alla gestione degli aeroporti civili demaniali e che, quindi …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 120
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sentenza 04/02/2021, n. 811Provvedimento: Sentenza n. 811/2021 Depositato il 04/02/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza riunita in udienza il 14/01/2021 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: SAMMARRO ANTONIO, Presidente DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore GRANIERI DARIO ANTONIO, Giudice in data 14/01/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 1698/2018 depositato il 27/04/2018. proposto da Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COSENZA Avente ad oggetto l'impugnazione di: - Avv. din. rimb. n. DEL02/08/2011 IRPEF-ALTRO Trattasi di …Leggi di più...
- compensazione credito fiscale·
- ritenute sostituto d'imposta·
- Corte di Giustizia Europea·
- principio di uguaglianza·
- discriminazione di genere·
- art. 38 D.P.R. n. 602/1973·
- prescrizione decennale tributi·
- decadenza rimborso IRPEF
Versioni del testo
- Art. 1.
Il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Ad esso sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile, nonche' tutte le competenze gia' attribuite dal Codice della navigazione al Ministero dell'aeronautica. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ". - Art. 2.
Per l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni di cui al precedente articolo e' istituito nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un Ispettorato generale dell'aviazione civile, cui e' preposto un direttore generale.
L'organizzazione centrale comprende:
a) il servizio degli affari generali e del personale;
b) il servizio degli aeroporti;
c) il servizio dei trasporti aerei.
Le circoscrizioni di aeroporto di cui all' articolo 688 del Codice della navigazione sono determinate con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
La Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Nell'ambito della predetta Ragioneria tutti i servizi concernenti l'aviazione civile devono essere affidati a ripartizioni organiche diverse da quelle che si occupano dei trasporti. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ". - Art. 3. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 MARZO 1981, N. 145 ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".