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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1381/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FRANCHI DANIELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VICOLO MOLE 65, SASSUOLO presso il difensore
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. FRANCHELLA Controparte_1 P.IVA_1
MARIO, elettivamente domiciliato in VIA LEOPOLDO NOBILI 5 REGGIO EMILIA presso il difensore
APPELLATA
[...]
CP_2
APPELLATI CONTUMACI
Avverso la sentenza n. 847 del 2022 emessa dal Tribunale di Modena
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
L' appellante ha concluso come segue:
Essendo incontestato ed accertato che la responsabilità del sinistro verificatosi in Modena il 27.03.2019 via Emilia Ovest in prossimità del civico 145 alle ore 12.00 tra il furgone condotto da e CP_2
il velocipede condotto da è integralmente addebitabile al furgone condotto dal Parte_1 CP_2
. In totale riforma della sentenza impugnata Voglia l'Ill.ma corte d'appello, CONDANNARE Il
[...]
sig. nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_2
CF: conducente del veicolo Renault Kangoo targato DX685HC in solido con la C.F._2
società in persona del legale rappresentante pro-tempore con Controparte_1
sede legale in Roma via Cesare Pavese, 385 (P.I e CF: ) e con la società in P.IVA_2 CP_2
persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Formigine (MO) via San Pietro, 24 nato CF
e P.Iva proprietaria del veicolo Renault Kangoo targato DX685HC al risarcimento di P.IVA_3 tutti i danni derivanti e dalle lesioni subite dall'attore Sig. nonché dai postumi derivanti Parte_1 dal sinistro stradale verificatosi in Modena il 27.03.2019 stimati nell'elaborato del Dott. in € Per_1
209.248,00 ovvero a quella maggior o minor somma che verrà stabilita in corso di causa ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado a norma dell'art. 96 cpc.
La società appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia la Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis: Nel merito, - respingere i motivi tutti del gravame proposto da con atto di citazione notificato in data 26.7.2022, confermando la sentenza Parte_1
di primo grado n. 847/2022 resa dal Tribunale di Modena in data 29.6.2022; - condannare l'appellante alle spese del presente giudizio di appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva avanti al Tribunale di Modena Parte_1
, rispettivamente in qualità di conducente, CP_2 CP_2 Controparte_1 proprietaria e compagnia R.C.A. dell'autocarro Renault Kangoo targato DX685HC, domandandone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti e derivanti dal sinistro stradale verificatosi in data
27.03.2019.
pagina 2 di 9 L'attore esponeva che quel giorno, verso le ore 11.55, veniva violentemente tamponato dall'autocarro sopra indicato mentre stava percorrendo, a bordo della sua bicicletta, la pista ciclabile posta su via
Emilia Ovest a Modena in direzione centro città.
Trasportato presso il pronto soccorso del Nuovo Ospedale civile di Baggiovara, riceveva diagnosi di trauma cranico commotivo con deterioramento, ematoma subdurale dx con falda sottodurale sx frattura scomposta parietale dx. Riportava altresì varie fratture vertebrali e cervicali.
Veniva quindi sottoposto ad intervento in emergenza e successivamente trasferito nell'unità operativa di rianimazione e neuro rianimazione, poi al reparto di lungo degenza medicina riabilitativa, da cui veniva dimesso il 25.09.2019.
Ritenendo ascrivibile al contegno colposo di le lesioni riportate, parte attrice CP_2 domandava di accertare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nel sinistro verificatosi con conseguente condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale patito e quantificato in € 800.000,00.
Nel giudizio si costituiva la sola eccependo che , Controparte_1 CP_2 conducente del mezzo investitore, nell'occorso ebbe a subire un episodio sincopale, che ne comportò la perdita dei sensi e conseguentemente del controllo dell'autocarro: la fattispecie verificatasi costituiva un caso fortuito e in quanto tale non era coperta da garanzia assicurativa.
La compagnia contestò anche la quantificazione dei danni pretesi, a suo dire generica e priva di supporto probatorio.
La causa veniva istruita con documenti e testi e la domanda veniva rigettata con sentenza n. 847/2022 secondo i seguenti passaggi logico giuridici: il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi di convincimento idonei a dimostrare una condotta imprudente del conducente del mezzo investitore, integrante colpa specifica o generica, e che la ricostruzione fornita dalla difesa della assicurazione, circa le condizioni del guidatore al momento del sinistro, avesse trovato conferma, sia negli accertamenti degli operatori intervenuti che in sede di assunzione della prova testimoniale.
In particolare, era emerso che il conducente al momento del primo sbandamento ebbe una totale e repentina perdita di controllo e non si riprese per tutta la durata della marcia, neppure per effetto dell'urto contro l'albero. Quindi, accertato che aveva perso il controllo del veicolo per CP_3
un fatto indipendente dalla sua volontà e senza che gli fossero addebitabili precedenti violazioni di sorta, il Tribunale ha ritenuto esente da colpa la condotta lesiva verificatasi.
Il malore fu, secondo il primo giudice, improvviso e senza particolari avvisaglie tali da consentire di fermarsi ed evitare l'incidente, né preceduto da sintomi allarmanti tali da evitare di mettersi alla guida
(pag. 8 sentenza).
pagina 3 di 9 Così ha concluso, ritenendo che, fino a che è stato in suo potere, il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, in quanto guidava regolarmente e non accusava sintomi che sconsigliassero di condurre il mezzo;
quando ha perso il controllo del mezzo, era preda di una sindrome patologica improvvisa e imprevedibile, per la quale va esente da colpa (pag. 9 sentenza).
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello formulando tre motivi di gravame. Parte_1
Si è costituita nel giudizio insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della prima decisione.
Espletata Ctu medico legale, la causa è stata rinviata a PC, quindi, disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 10.06.2024, dopo il deposito di conclusionali e repliche.
***
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso il Parte_1
carattere colposo della condotta del conducente CP_2
Parte appellante insiste affermando che il si accorse del sopraggiungere del malore a veicolo CP_2
fermo e, ciò nonostante, riprese la marcia del mezzo. Tanto basterebbe, a dire di parte appellante, ad escludere la configurabilità del caso fortuito che, secondo giurisprudenza consolidata, può dirsi integrato solo nelle ipotesi in cui il malore, che coglie il conducente alla guida, sia improvviso e imprevedibile.
Nel caso di specie, prosegue, è fatto certo ed incontestato che il conducente si accorse di essere sopraffatto da un malore ma comunque decise di riprendere la marcia.
Con il secondo motivo contesta la statuizione del primo giudice laddove ha ritenuto che il conducente ebbe una perdita di coscienza improvvisa e perdurante tutta la durata della marcia. Chiarisce in merito che il veicolo percorse 356 metri prima di investire l'appellante; sopraggiunse a velocità sostenuta zizzagando;
modulò la velocità di marcia;
tutte circostanze, secondo parte appellante, incompatibili con la marcia di un veicolo del tutto privo di controllo.
Infine, con il terzo motivo di gravame lamenta l'inopponibilità, da parte Parte_1 dell'assicurazione RCA, delle ipotesi di “caso fortuito” nei confronti del terzo utente della strada danneggiato.
Sostiene in merito che il caso fortuito ha rilievo nel rapporto interno tra assicurato ed assicuratore per opporsi al diritto di rivalsa e dovrà essere esaminato in sede di responsabilità penale, ma non può in nessun modo essere eccepito dall'assicurazione al terzo utente della strada vittima d'investimento ad esclusione del risarcimento, se così fosse si snaturerebbe l'oggetto del contratto di assicurazione RCA così come definito per legge (pag. 10 atto di appello).
pagina 4 di 9 Prima di esaminare i motivi dell'appello occorre dare atto, per chiarezza espositiva, e rispetto dei principi fondamentali della materia, del fatto centrale, nella vicenda, pacificamente acquisito, e incontestato, tra le parti: il sinistro oggetto di causa integra uno scontro tra veicoli, la cui dinamica però individua un solo veicolo responsabile, il furgone investitore;
il ciclista stava infatti procedendo sulla pista a lui dedicata, quando è stato investito da tergo dal furgone, che ha invaso la pista ciclabile, con una condotta del tutto imprevedibile, e certamente imprevenibile, per il ciclista, che non aveva modo di vedere quanto stava accadendo alle sue spalle, e porre in essere una condotta difensiva. Dunque, tenendo conto della cristallina ed accertata assenza totale di colpa dell'investito, la disciplina dettata dall'art.2054 cc comporta la responsabilità integrale e presunta in capo al conducente investitore, che può liberarsene soltanto dimostrando di “avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ciò premesso, possono esaminarsi i primi due motivi di gravame, e va appurato se il malore pacificamente patito dal conducente al momento dell'incidente possa integrare una ipotesi di CP_2
caso fortuito o se siano invece ravvisabili profili di colpevolezza nella condotta da questi tenuta.
In materia di circolazione stradale la Suprema Corte di Cassazione penale si è assestata su due linee interpretative nelle ipotesi di un malore improvviso ed incontrollabile patito dal conducente alla guida di un veicolo (cfr. Cass. pen. 15215/2018).
Per un verso, ha affermato che può costituire condotta colposa, causalmente determinante nella verificazione di un sinistro, anche la scelta di porsi alla guida di un veicolo in condizioni psico – fisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo.
A tale proposito ha ribadito come il giudice possa disattendere la tesi difensiva del malore improvviso ed incontrollabile (…) in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile ed in presenza di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida.
In secondo luogo, la Corte ha chiarito che il malore improvviso, quale che sia l'inquadramento teorico da seguire, presuppone sempre la imprevedibilità dell'evento causa di perdita della coscienza, cui va riferita l'ingovernabilità della condotta, come tale non più addebitabile a soggetto consapevole e responsabile, il quale, in situazione siffatta “non agit sed agitur”.
In altre parole, il malore deve presentarsi con i caratteri di una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, che opera imprevedibilmente e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente.
A tali principi, che anche il giudice civile può apprezzare nella valutazione della causalità della colpa, si accompagna la regola imposta dall'art. 2054, c.c. che, pur non configurando a carico del conducente pagina 5 di 9 un'ipotesi di responsabilità oggettiva, consente a quest'ultimo di liberarsi dalla presunzione di responsabilità solo fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
che va inteso non già quale onere di provare l'impossibilità di una condotta diversa o della diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. ex multis Cass. 4130/2017).
Ora, nella fattispecie in decisione innanzitutto il giudice di primo grado è incorso in errore laddove ha escluso che la ricostruzione attorea avesse trovato conferma nelle risultanze di causa e dunque che vi fossero elementi di convincimento idonei ad affermare una condotta imprudente del conducente, integrante colpa specifica o generica.
La presunzione di colpevolezza, a carico del conducente ex art. 2054 c.c., grava infatti quest'ultimo dell'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, non invece alla parte danneggiata di dimostrare la colpevolezza del soggetto investitore: ciò significa che nel caso residui un dubbio, in ordine alla applicazione della regola della doverosa prudenza, permane e va affermata la responsabilità del conducente.
Il primo giudice ha escluso che fosse addebitabile al conducente la violazione di norme specifiche di guida o di regole generali di comune prudenza, perché l'evento lesivo avvenne nel momento in cui il conducente si trovava in stato di incoscienza e non era in grado di governare il mezzo.
Ha però trascurato di considerare che nei momenti immediatamente antecedenti al verificarsi dell'episodio sincopale, il conducente si accorse del sopraggiungere del malore, come risulta dimostrato in modo tranquillante, perché ammesso dal medesimo, e confermato dal trasportato che gli sedeva a fianco sul furgone.
Sentito dalla polizia municipale recatasi presso l'ospedale di Baggiovara il conducente riferiva: “Mi ricordo che ero fermo al semaforo con Viale Italia diretto verso il centro. Mi rendevo conto che mi stava per venire un malore come dovessi vomitare e lo comunicavo al mio collega a fianco. Il semaforo diventava verde e ripartivo. Poi non ricordo più nulla. Ho ripreso conoscenza che ero ancora dentro all'abitacolo del furgone incidentato, soccorso da personale medico. Non mi era mai successo di perdere conoscenza” (relazione incidente stradale, prodotta da . Pt_1
Ai sanitari del pronto soccorso ha riferito di aver assunto nella giornata dell'incidente una centrifuga e di avere avvertito subito epigastralgia e sudorazione, peggiorate mentre guidava (relazione pronto soccorso doc. 2 prodotto da . CP_1
Anche , terzo trasportato al momento del sinistro, ha confermato in udienza che il Controparte_4 riferì di non sentirsi bene mentre si trovavano fermi all'impianto semaforico, aggiungendo “Mi CP_2
pagina 6 di 9 aveva detto che aveva bruciore di stomaco, come ho detto. Ma anche da prima, quando era arrivato al mattino, aveva questo problema e lo continuava a dire” (cfr. verbale d'udienza del 29.09.2021).
Alla luce di tali circostanze non è condivisibile quanto statuito dal primo giudice, che qualificò il malore del improvviso e senza particolari avvisaglie (pag. 8 sentenza). CP_2
È al contrario dimostrato e non contestato in atti che il conducente manifestò le prime avvisaglie di malessere già nella mattinata del 27 marzo, dunque prima di mettersi alla guida del veicolo, ed evidentemente con un'intensità tale da lamentarsene ripetutamente.
D'altro canto, anche la sintomatologia lamentata sin dal primo mattino e indicata nella relazione di pronto soccorso quale epigastralgia e sudorazione, non può ritenersi avulsa dalla successiva perdita di conoscenza, atteso che proprio la sudorazione costituisce, secondo le regole di comune esperienza, un sintomo prodromico dello svenimento. Anche l'intensità del dolore addominale lamentato, verosimilmente conseguente all'ingerimento della bevanda, avrebbe dovuto prospettare al conducente, se non il verificarsi di un episodio sincopale, quanto meno la relativa gravità della propria condizione fisica e dunque indurlo a desistere dalla guida.
In definitiva non può dirsi superata nel caso di specie la presunzione imposta dall'art. 2054 c.c., e al contrario risulta provata una condotta imprudente, perché avrebbe potuto prevenire il CP_2
sinistro evitando di porsi alla guida del mezzo in condizioni fisiche non ottimali o quanto meno di ripartire allorquando percepì il sopraggiungere del malore mentre si trovava già fermo all'incrocio semaforico.
La fondatezza dei primi motivi di gravame, che porta ad accertare la responsabilità del conducente del veicolo assicurato, è assorbente, ed esclude che debba essere esaminato il terzo motivo.
***
A seguito della affermazione di responsabilità, si impone la quantificazione del danno patito da Pt_1
e non liquidato nel primo grado di giudizio in ragione del rigetto della domanda.
[...]
Il consulente tecnico nominato ha attestato un periodo d'inabilità temporanea in capo all'odierno appellante pari a 57 gg (cinquantasette giorni) a totale, 60 gg (sessanta giorni) a parziale al 75%, 60 gg
(sessanta giorni) a parziale al 50%.
Tenuto conto della sintomatologia lamentata dal Periziando e dell'obiettività clinica riscontrata, ha stimato il danno biologico permanente stabilizzato nella misura del 30%.
Ha rilevato altresì (come richiesto nel quesito) un quadro di sofferenza morale soggettiva temporanea di grado moderato – severo (score di 3-4/5) ed un quadro di sofferenza morale soggettiva permanente di grado lieve – moderato (score di 2/5) relativamente alle patologie ormai stabilizzate, escludendo in entrambe le ipotesi il ricorso di particolari circostanze (documentate o riferite) idonee ad incidere sulla pagina 7 di 9 valutazione della sofferenza sia relativa alle menomazioni residuali, che patita durante la convalescenza.
Alcuna spesa medica documentata è stata prodotta in giudizio, né il consulente ha ritenuto la necessità di ulteriori esborsi per cure mediche, fisioterapiche e/o farmacologiche in futuro.
Le conclusioni del Ctu, in esito al contraddittorio ritualmente svoltosi, non sono state contestate, se non del tutto genericamente, e comunque risultano il frutto di una disanima accurata della documentazione medica e delle condizioni attuali del paziente, e sono motivata in modo logico, con costante riferimento alla letteratura medico legale attuale.
Dunque la Corte le condivide, svolgendo tuttavia in via autonoma le valutazioni, in diritto, che le competono. Va infatti rilevato che nella fattispecie è mancata, da parte della difesa attrice, una adeguata descrizione, e quindi allegazione, del danno permanente, nella sua componente propriamente morale soggettiva.
Invero, poiché il danno morale è costituito per definizione dalla sofferenza, intima e soggettiva della persona, non suscettibile come tale di accertamento e valutazione diretta, sotto il profilo medico legale, il suo riconoscimento non può prescindere da un minimo di allegazione, secondo l'insegnamento consolidato nel diritto vivente (vedi tra le tante Cass. 20661 e 31684 del 2024).
Nella fattispecie in esame la domanda proposta in primo grado, (pur interpretata nella sua maggior estensione, con l'ausilio della documentazione allegata cui fa riferimento), contiene elementi significativi, che consentono di riconoscere la componente morale del danno temporaneo, sulla base della situazione esposta (l'attore riferisce di avere patito un grave deficit cerebro motorio, che ha reso necessario un lungo periodo di ospedalizzazione, con la prospettiva di una significativa perdita di autonomia), laddove invece non vi sono allegazioni idonee a desumere la concretizzazione della componente morale del danno da lesioni, come stabilizzatosi, in forma probabilmente meno grave di quanto temuto.
Dunque, in applicazione delle ultime tabelle milanesi aggiornate al 2024, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (71 anni) e dell'assenza di circostanze idonee a giustificare sia il danno morale che l'ulteriore personalizzazione del danno patito, deve riconoscersi un danno biologico permanente, nella sola componente dinamico – relazionale, pari a € 97.638,00.
Il danno da inabilità temporanea viene invece calcolato sulla base del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, pari a 115 €, ed ammonta a complessivi € 15.180,00, comprensivi della componente morale.
pagina 8 di 9 Pertanto, il totale risarcibile di € 112.818,00, devalutato alla data del fatto e rivalutato di anno in anno dal fatto sino alla data della presente decisione ammonta ora ad € 125.833,51, oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza, anche perché l'offerta della Compagnia si
è attestata su valori (10 -15 mila euro), risibili a fronte del danno accertato, e vengono liquidate secondo i valori dello scaglione: considerato l'effettivo importo riconosciuto la liquidazione viene contenuta in misura prossima, ma inferiore, al medio dello scaglione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello proposto, e a modifica della sentenza n. 847 del 2022 emessa dal Tribunale di Modena nella causa R.G. 1932/2020:
- accerta la responsabilità esclusiva di nel sinistro verificatosi;
CP_2
- condanna , in solido con la società e con la società CP_2 Controparte_1
al risarcimento, in favore di del danno non patrimoniale patito pari a CP_2 Parte_1
125.833,51 euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- condanna , in solido con la società e con la società CP_2 Controparte_1
alla refusione in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che CP_2 liquida in € 12.000,00 per ciscuno dei gradi, a titolo di compensi, oltre Iva cpa e spese generali.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1381/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FRANCHI DANIELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VICOLO MOLE 65, SASSUOLO presso il difensore
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. FRANCHELLA Controparte_1 P.IVA_1
MARIO, elettivamente domiciliato in VIA LEOPOLDO NOBILI 5 REGGIO EMILIA presso il difensore
APPELLATA
[...]
CP_2
APPELLATI CONTUMACI
Avverso la sentenza n. 847 del 2022 emessa dal Tribunale di Modena
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
L' appellante ha concluso come segue:
Essendo incontestato ed accertato che la responsabilità del sinistro verificatosi in Modena il 27.03.2019 via Emilia Ovest in prossimità del civico 145 alle ore 12.00 tra il furgone condotto da e CP_2
il velocipede condotto da è integralmente addebitabile al furgone condotto dal Parte_1 CP_2
. In totale riforma della sentenza impugnata Voglia l'Ill.ma corte d'appello, CONDANNARE Il
[...]
sig. nato a [...] il [...] e residente in [...] CP_2
CF: conducente del veicolo Renault Kangoo targato DX685HC in solido con la C.F._2
società in persona del legale rappresentante pro-tempore con Controparte_1
sede legale in Roma via Cesare Pavese, 385 (P.I e CF: ) e con la società in P.IVA_2 CP_2
persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Formigine (MO) via San Pietro, 24 nato CF
e P.Iva proprietaria del veicolo Renault Kangoo targato DX685HC al risarcimento di P.IVA_3 tutti i danni derivanti e dalle lesioni subite dall'attore Sig. nonché dai postumi derivanti Parte_1 dal sinistro stradale verificatosi in Modena il 27.03.2019 stimati nell'elaborato del Dott. in € Per_1
209.248,00 ovvero a quella maggior o minor somma che verrà stabilita in corso di causa ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado a norma dell'art. 96 cpc.
La società appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia la Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis: Nel merito, - respingere i motivi tutti del gravame proposto da con atto di citazione notificato in data 26.7.2022, confermando la sentenza Parte_1
di primo grado n. 847/2022 resa dal Tribunale di Modena in data 29.6.2022; - condannare l'appellante alle spese del presente giudizio di appello.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva avanti al Tribunale di Modena Parte_1
, rispettivamente in qualità di conducente, CP_2 CP_2 Controparte_1 proprietaria e compagnia R.C.A. dell'autocarro Renault Kangoo targato DX685HC, domandandone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti e derivanti dal sinistro stradale verificatosi in data
27.03.2019.
pagina 2 di 9 L'attore esponeva che quel giorno, verso le ore 11.55, veniva violentemente tamponato dall'autocarro sopra indicato mentre stava percorrendo, a bordo della sua bicicletta, la pista ciclabile posta su via
Emilia Ovest a Modena in direzione centro città.
Trasportato presso il pronto soccorso del Nuovo Ospedale civile di Baggiovara, riceveva diagnosi di trauma cranico commotivo con deterioramento, ematoma subdurale dx con falda sottodurale sx frattura scomposta parietale dx. Riportava altresì varie fratture vertebrali e cervicali.
Veniva quindi sottoposto ad intervento in emergenza e successivamente trasferito nell'unità operativa di rianimazione e neuro rianimazione, poi al reparto di lungo degenza medicina riabilitativa, da cui veniva dimesso il 25.09.2019.
Ritenendo ascrivibile al contegno colposo di le lesioni riportate, parte attrice CP_2 domandava di accertare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nel sinistro verificatosi con conseguente condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale patito e quantificato in € 800.000,00.
Nel giudizio si costituiva la sola eccependo che , Controparte_1 CP_2 conducente del mezzo investitore, nell'occorso ebbe a subire un episodio sincopale, che ne comportò la perdita dei sensi e conseguentemente del controllo dell'autocarro: la fattispecie verificatasi costituiva un caso fortuito e in quanto tale non era coperta da garanzia assicurativa.
La compagnia contestò anche la quantificazione dei danni pretesi, a suo dire generica e priva di supporto probatorio.
La causa veniva istruita con documenti e testi e la domanda veniva rigettata con sentenza n. 847/2022 secondo i seguenti passaggi logico giuridici: il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi di convincimento idonei a dimostrare una condotta imprudente del conducente del mezzo investitore, integrante colpa specifica o generica, e che la ricostruzione fornita dalla difesa della assicurazione, circa le condizioni del guidatore al momento del sinistro, avesse trovato conferma, sia negli accertamenti degli operatori intervenuti che in sede di assunzione della prova testimoniale.
In particolare, era emerso che il conducente al momento del primo sbandamento ebbe una totale e repentina perdita di controllo e non si riprese per tutta la durata della marcia, neppure per effetto dell'urto contro l'albero. Quindi, accertato che aveva perso il controllo del veicolo per CP_3
un fatto indipendente dalla sua volontà e senza che gli fossero addebitabili precedenti violazioni di sorta, il Tribunale ha ritenuto esente da colpa la condotta lesiva verificatasi.
Il malore fu, secondo il primo giudice, improvviso e senza particolari avvisaglie tali da consentire di fermarsi ed evitare l'incidente, né preceduto da sintomi allarmanti tali da evitare di mettersi alla guida
(pag. 8 sentenza).
pagina 3 di 9 Così ha concluso, ritenendo che, fino a che è stato in suo potere, il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, in quanto guidava regolarmente e non accusava sintomi che sconsigliassero di condurre il mezzo;
quando ha perso il controllo del mezzo, era preda di una sindrome patologica improvvisa e imprevedibile, per la quale va esente da colpa (pag. 9 sentenza).
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello formulando tre motivi di gravame. Parte_1
Si è costituita nel giudizio insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della prima decisione.
Espletata Ctu medico legale, la causa è stata rinviata a PC, quindi, disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con provvedimento del 10.06.2024, dopo il deposito di conclusionali e repliche.
***
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso il Parte_1
carattere colposo della condotta del conducente CP_2
Parte appellante insiste affermando che il si accorse del sopraggiungere del malore a veicolo CP_2
fermo e, ciò nonostante, riprese la marcia del mezzo. Tanto basterebbe, a dire di parte appellante, ad escludere la configurabilità del caso fortuito che, secondo giurisprudenza consolidata, può dirsi integrato solo nelle ipotesi in cui il malore, che coglie il conducente alla guida, sia improvviso e imprevedibile.
Nel caso di specie, prosegue, è fatto certo ed incontestato che il conducente si accorse di essere sopraffatto da un malore ma comunque decise di riprendere la marcia.
Con il secondo motivo contesta la statuizione del primo giudice laddove ha ritenuto che il conducente ebbe una perdita di coscienza improvvisa e perdurante tutta la durata della marcia. Chiarisce in merito che il veicolo percorse 356 metri prima di investire l'appellante; sopraggiunse a velocità sostenuta zizzagando;
modulò la velocità di marcia;
tutte circostanze, secondo parte appellante, incompatibili con la marcia di un veicolo del tutto privo di controllo.
Infine, con il terzo motivo di gravame lamenta l'inopponibilità, da parte Parte_1 dell'assicurazione RCA, delle ipotesi di “caso fortuito” nei confronti del terzo utente della strada danneggiato.
Sostiene in merito che il caso fortuito ha rilievo nel rapporto interno tra assicurato ed assicuratore per opporsi al diritto di rivalsa e dovrà essere esaminato in sede di responsabilità penale, ma non può in nessun modo essere eccepito dall'assicurazione al terzo utente della strada vittima d'investimento ad esclusione del risarcimento, se così fosse si snaturerebbe l'oggetto del contratto di assicurazione RCA così come definito per legge (pag. 10 atto di appello).
pagina 4 di 9 Prima di esaminare i motivi dell'appello occorre dare atto, per chiarezza espositiva, e rispetto dei principi fondamentali della materia, del fatto centrale, nella vicenda, pacificamente acquisito, e incontestato, tra le parti: il sinistro oggetto di causa integra uno scontro tra veicoli, la cui dinamica però individua un solo veicolo responsabile, il furgone investitore;
il ciclista stava infatti procedendo sulla pista a lui dedicata, quando è stato investito da tergo dal furgone, che ha invaso la pista ciclabile, con una condotta del tutto imprevedibile, e certamente imprevenibile, per il ciclista, che non aveva modo di vedere quanto stava accadendo alle sue spalle, e porre in essere una condotta difensiva. Dunque, tenendo conto della cristallina ed accertata assenza totale di colpa dell'investito, la disciplina dettata dall'art.2054 cc comporta la responsabilità integrale e presunta in capo al conducente investitore, che può liberarsene soltanto dimostrando di “avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ciò premesso, possono esaminarsi i primi due motivi di gravame, e va appurato se il malore pacificamente patito dal conducente al momento dell'incidente possa integrare una ipotesi di CP_2
caso fortuito o se siano invece ravvisabili profili di colpevolezza nella condotta da questi tenuta.
In materia di circolazione stradale la Suprema Corte di Cassazione penale si è assestata su due linee interpretative nelle ipotesi di un malore improvviso ed incontrollabile patito dal conducente alla guida di un veicolo (cfr. Cass. pen. 15215/2018).
Per un verso, ha affermato che può costituire condotta colposa, causalmente determinante nella verificazione di un sinistro, anche la scelta di porsi alla guida di un veicolo in condizioni psico – fisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo.
A tale proposito ha ribadito come il giudice possa disattendere la tesi difensiva del malore improvviso ed incontrollabile (…) in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile ed in presenza di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida.
In secondo luogo, la Corte ha chiarito che il malore improvviso, quale che sia l'inquadramento teorico da seguire, presuppone sempre la imprevedibilità dell'evento causa di perdita della coscienza, cui va riferita l'ingovernabilità della condotta, come tale non più addebitabile a soggetto consapevole e responsabile, il quale, in situazione siffatta “non agit sed agitur”.
In altre parole, il malore deve presentarsi con i caratteri di una accidentalità non conoscibile e non eliminabile con l'uso della comune prudenza e diligenza, che opera imprevedibilmente e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente.
A tali principi, che anche il giudice civile può apprezzare nella valutazione della causalità della colpa, si accompagna la regola imposta dall'art. 2054, c.c. che, pur non configurando a carico del conducente pagina 5 di 9 un'ipotesi di responsabilità oggettiva, consente a quest'ultimo di liberarsi dalla presunzione di responsabilità solo fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
che va inteso non già quale onere di provare l'impossibilità di una condotta diversa o della diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. ex multis Cass. 4130/2017).
Ora, nella fattispecie in decisione innanzitutto il giudice di primo grado è incorso in errore laddove ha escluso che la ricostruzione attorea avesse trovato conferma nelle risultanze di causa e dunque che vi fossero elementi di convincimento idonei ad affermare una condotta imprudente del conducente, integrante colpa specifica o generica.
La presunzione di colpevolezza, a carico del conducente ex art. 2054 c.c., grava infatti quest'ultimo dell'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, non invece alla parte danneggiata di dimostrare la colpevolezza del soggetto investitore: ciò significa che nel caso residui un dubbio, in ordine alla applicazione della regola della doverosa prudenza, permane e va affermata la responsabilità del conducente.
Il primo giudice ha escluso che fosse addebitabile al conducente la violazione di norme specifiche di guida o di regole generali di comune prudenza, perché l'evento lesivo avvenne nel momento in cui il conducente si trovava in stato di incoscienza e non era in grado di governare il mezzo.
Ha però trascurato di considerare che nei momenti immediatamente antecedenti al verificarsi dell'episodio sincopale, il conducente si accorse del sopraggiungere del malore, come risulta dimostrato in modo tranquillante, perché ammesso dal medesimo, e confermato dal trasportato che gli sedeva a fianco sul furgone.
Sentito dalla polizia municipale recatasi presso l'ospedale di Baggiovara il conducente riferiva: “Mi ricordo che ero fermo al semaforo con Viale Italia diretto verso il centro. Mi rendevo conto che mi stava per venire un malore come dovessi vomitare e lo comunicavo al mio collega a fianco. Il semaforo diventava verde e ripartivo. Poi non ricordo più nulla. Ho ripreso conoscenza che ero ancora dentro all'abitacolo del furgone incidentato, soccorso da personale medico. Non mi era mai successo di perdere conoscenza” (relazione incidente stradale, prodotta da . Pt_1
Ai sanitari del pronto soccorso ha riferito di aver assunto nella giornata dell'incidente una centrifuga e di avere avvertito subito epigastralgia e sudorazione, peggiorate mentre guidava (relazione pronto soccorso doc. 2 prodotto da . CP_1
Anche , terzo trasportato al momento del sinistro, ha confermato in udienza che il Controparte_4 riferì di non sentirsi bene mentre si trovavano fermi all'impianto semaforico, aggiungendo “Mi CP_2
pagina 6 di 9 aveva detto che aveva bruciore di stomaco, come ho detto. Ma anche da prima, quando era arrivato al mattino, aveva questo problema e lo continuava a dire” (cfr. verbale d'udienza del 29.09.2021).
Alla luce di tali circostanze non è condivisibile quanto statuito dal primo giudice, che qualificò il malore del improvviso e senza particolari avvisaglie (pag. 8 sentenza). CP_2
È al contrario dimostrato e non contestato in atti che il conducente manifestò le prime avvisaglie di malessere già nella mattinata del 27 marzo, dunque prima di mettersi alla guida del veicolo, ed evidentemente con un'intensità tale da lamentarsene ripetutamente.
D'altro canto, anche la sintomatologia lamentata sin dal primo mattino e indicata nella relazione di pronto soccorso quale epigastralgia e sudorazione, non può ritenersi avulsa dalla successiva perdita di conoscenza, atteso che proprio la sudorazione costituisce, secondo le regole di comune esperienza, un sintomo prodromico dello svenimento. Anche l'intensità del dolore addominale lamentato, verosimilmente conseguente all'ingerimento della bevanda, avrebbe dovuto prospettare al conducente, se non il verificarsi di un episodio sincopale, quanto meno la relativa gravità della propria condizione fisica e dunque indurlo a desistere dalla guida.
In definitiva non può dirsi superata nel caso di specie la presunzione imposta dall'art. 2054 c.c., e al contrario risulta provata una condotta imprudente, perché avrebbe potuto prevenire il CP_2
sinistro evitando di porsi alla guida del mezzo in condizioni fisiche non ottimali o quanto meno di ripartire allorquando percepì il sopraggiungere del malore mentre si trovava già fermo all'incrocio semaforico.
La fondatezza dei primi motivi di gravame, che porta ad accertare la responsabilità del conducente del veicolo assicurato, è assorbente, ed esclude che debba essere esaminato il terzo motivo.
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A seguito della affermazione di responsabilità, si impone la quantificazione del danno patito da Pt_1
e non liquidato nel primo grado di giudizio in ragione del rigetto della domanda.
[...]
Il consulente tecnico nominato ha attestato un periodo d'inabilità temporanea in capo all'odierno appellante pari a 57 gg (cinquantasette giorni) a totale, 60 gg (sessanta giorni) a parziale al 75%, 60 gg
(sessanta giorni) a parziale al 50%.
Tenuto conto della sintomatologia lamentata dal Periziando e dell'obiettività clinica riscontrata, ha stimato il danno biologico permanente stabilizzato nella misura del 30%.
Ha rilevato altresì (come richiesto nel quesito) un quadro di sofferenza morale soggettiva temporanea di grado moderato – severo (score di 3-4/5) ed un quadro di sofferenza morale soggettiva permanente di grado lieve – moderato (score di 2/5) relativamente alle patologie ormai stabilizzate, escludendo in entrambe le ipotesi il ricorso di particolari circostanze (documentate o riferite) idonee ad incidere sulla pagina 7 di 9 valutazione della sofferenza sia relativa alle menomazioni residuali, che patita durante la convalescenza.
Alcuna spesa medica documentata è stata prodotta in giudizio, né il consulente ha ritenuto la necessità di ulteriori esborsi per cure mediche, fisioterapiche e/o farmacologiche in futuro.
Le conclusioni del Ctu, in esito al contraddittorio ritualmente svoltosi, non sono state contestate, se non del tutto genericamente, e comunque risultano il frutto di una disanima accurata della documentazione medica e delle condizioni attuali del paziente, e sono motivata in modo logico, con costante riferimento alla letteratura medico legale attuale.
Dunque la Corte le condivide, svolgendo tuttavia in via autonoma le valutazioni, in diritto, che le competono. Va infatti rilevato che nella fattispecie è mancata, da parte della difesa attrice, una adeguata descrizione, e quindi allegazione, del danno permanente, nella sua componente propriamente morale soggettiva.
Invero, poiché il danno morale è costituito per definizione dalla sofferenza, intima e soggettiva della persona, non suscettibile come tale di accertamento e valutazione diretta, sotto il profilo medico legale, il suo riconoscimento non può prescindere da un minimo di allegazione, secondo l'insegnamento consolidato nel diritto vivente (vedi tra le tante Cass. 20661 e 31684 del 2024).
Nella fattispecie in esame la domanda proposta in primo grado, (pur interpretata nella sua maggior estensione, con l'ausilio della documentazione allegata cui fa riferimento), contiene elementi significativi, che consentono di riconoscere la componente morale del danno temporaneo, sulla base della situazione esposta (l'attore riferisce di avere patito un grave deficit cerebro motorio, che ha reso necessario un lungo periodo di ospedalizzazione, con la prospettiva di una significativa perdita di autonomia), laddove invece non vi sono allegazioni idonee a desumere la concretizzazione della componente morale del danno da lesioni, come stabilizzatosi, in forma probabilmente meno grave di quanto temuto.
Dunque, in applicazione delle ultime tabelle milanesi aggiornate al 2024, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (71 anni) e dell'assenza di circostanze idonee a giustificare sia il danno morale che l'ulteriore personalizzazione del danno patito, deve riconoscersi un danno biologico permanente, nella sola componente dinamico – relazionale, pari a € 97.638,00.
Il danno da inabilità temporanea viene invece calcolato sulla base del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, pari a 115 €, ed ammonta a complessivi € 15.180,00, comprensivi della componente morale.
pagina 8 di 9 Pertanto, il totale risarcibile di € 112.818,00, devalutato alla data del fatto e rivalutato di anno in anno dal fatto sino alla data della presente decisione ammonta ora ad € 125.833,51, oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza, anche perché l'offerta della Compagnia si
è attestata su valori (10 -15 mila euro), risibili a fronte del danno accertato, e vengono liquidate secondo i valori dello scaglione: considerato l'effettivo importo riconosciuto la liquidazione viene contenuta in misura prossima, ma inferiore, al medio dello scaglione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello proposto, e a modifica della sentenza n. 847 del 2022 emessa dal Tribunale di Modena nella causa R.G. 1932/2020:
- accerta la responsabilità esclusiva di nel sinistro verificatosi;
CP_2
- condanna , in solido con la società e con la società CP_2 Controparte_1
al risarcimento, in favore di del danno non patrimoniale patito pari a CP_2 Parte_1
125.833,51 euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- condanna , in solido con la società e con la società CP_2 Controparte_1
alla refusione in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che CP_2 liquida in € 12.000,00 per ciscuno dei gradi, a titolo di compensi, oltre Iva cpa e spese generali.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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