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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/07/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1643/2020 promossa
da
C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Roberto Reginelli, del foro di Teramo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Sant'Egidio alla Vibrata (TE), via G. Matteotti n. 1,
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Milano, via Stalingrado n. 45, P.I. , con domicilio eletto in Teramo, alla P.IVA_1 via Vittorio Veneto n. 12, presso e nello studio dell'avv. Gelsomina Marsilii del Foro di Teramo che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Acquasanta Terme (AP), Frazione Centrale n. 75,
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto Tribunale di Teramo
e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Teramo la compagnia d'assicurazioni Controparte_1
e la società in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_2 per ivi sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni materiali subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 29 ottobre 2015.
A fondamento della predetta pretesa risarcitoria esponeva che in data 29 ottobre 2015, alle ore
11:00 circa, l'autovettura Mercedes CL B targata DD888YG di sua proprietà, era parcheggiata, in sosta, nello stallo al centro della piazza di Villa Lempa (TE), allorquando, il furgone Daily Iveco
CY932X, di proprietà della società convenuta e condotto dal suo legale rappresentante, Per_1 uscendo in retromarcia dalla postazione parcheggio, urtava la Mercedes sul lato posteriore
[...] sinistro.
Precisava che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi in via esclusiva al conducente del furgone che urtava il proprio veicolo fermo in sosta.
Si costituiva in giudizio la quale compagnia assicuratrice del Controparte_1 veicolo antagonista, contestando la domanda attorea sia in ordine all'an che sotto il profilo del quantum debeatur, siccome infondata in fatto e in diritto.
All'uopo rappresentava che l'istruttoria del sinistro aveva evidenziato che i danni in tesi riportati dalla Mercedes, non erano compatibili con lo stato dei mezzi: infatti, il furgone periziato, non presentava alcun segno di collisione.
Contestando, infine, l'ammontare della pretesa risarcitoria, peraltro suffragata da un mero preventivo, insisteva per il rigetto della domanda.
Non si costituiva in giudizio la società sicché ne era dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Espletata l'istruttoria attraverso l'acquisizione delle prove documentali, prove orali e CTU, con sentenza nr. 619/2018 il Giudice di Pace di Teramo, ritenuta l'incompatibilità tra i danni rinvenuti sui mezzi e la dinamica del sinistro narrata dall'attore, rigettava la domanda risarcitoria, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello l'attore chiedendone Parte_1
l'integrale riforma.
L'appellante lamentava, in primo luogo, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado dai testi e Testimone_1 Tes_2
a suo dire, rilevanti, criticando anche le risultanze della CTU.
[...]
2 Tribunale di Teramo
Censurava, poi, la violazione dell'art. 2697 del c.c. e la mancata applicazione dell'art. 2054 del c.c., per non aver, il primo giudice, considerato la possibilità di applicare la presunzione di pari responsabilità di colpa tra i due veicoli coinvolti nel sinistro.
Infine, deduceva in ordine alla erronea applicazione, da parte del Giudice di Pace, del principio della soccombenza in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Teramo adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello e dei dedotti motivi, operata la modifica nei termini proposti ed evidenziati nella parte motiva, provvedere in riforma della sentenza n. 299/2020, emessa dal Giudice di Pace di Teramo con deposito in cancelleria del 28.4.2020 e notificata alla p.e.c. a cura della in data 21.5.2020, così nel merito: in via principale, accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità esclusiva della nella causazione dell'incidente Controparte_2 stradale del 29.10.2015 e, per l'effetto, condannarla in solido con la al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante e quantificati in € 1.600,00 oltre iva di legge;
in via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, 2° comma, del codice civile, dichiarare la corresponsabilità della nella causazione dell'incidente stradale del 29.10.2015 Controparte_2
e, per l'effetto, condannarla in solido con la al risarcimento del 50% di Controparte_1 tutti i danni subiti dall'appellante e quantificati, per l'intero, in € 1.600,00 oltre iva di legge;
in ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 29.10.2015 sino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese degli appellati”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.11.2020, si costituiva in giudizio la
Compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva in giudizio la società seppur ritualmente evocata in Controparte_2 giudizio.
La causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti all'udienza del 10.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. richiesti congiuntamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica ricevuta il 19.6.2020, deve essere dichiarata la contumacia della società non costituitasi in giudizio. Controparte_2
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
3 Tribunale di Teramo
Oggetto di controversia, anche alla luce delle determinazioni assunte dal Giudice di Pace all'esito del giudizio di primo grado, è l'individuazione della compatibilità dei danni riportati dal veicolo attoreo con la dinamica descritta nel verbale di constatazione amichevole.
È opportuno premettere che il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale di cui all'art. 5 d.l. n. 867 del 1976 (conv. dalla l. n. 39 del 1977), oggi abrogato e trasfuso nell'art. 143, comma 2,
d.lg. n. 209 del 2005, se sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte rappresenta una presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto con le modalità ivi indicate.
Come tutte le presunzioni semplici, essa, - comunque - è superabile dalla prova contraria, che può essere rappresentata anche da un'altra presunzione semplice, ex art. 2727 c.c..
Ogni valutazione sulla portata confessoria della constatazione amichevole di sinistro (c.d. CID) - la quale sarebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art.
2733, terzo comma, c.c. - è preclusa dalla esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di merito (cfr Cassazione civile, sez.
III, 25/06/2013, n. 15881).
Invero, quando il c.d. CID sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti – come nel caso di specie - si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salva, per l'assicuratore, la possibilità di prova contraria.
Infatti, il suddetto verbale genera solo una presunzione "iuris tantum" superabile con qualsiasi mezzo di prova (anche presuntivo) atto a convincere il Giudice che il sinistro non si sia mai verificato,
o che si sia verificato secondo diverse modalità (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.2.2004, n. 4007; Cas. Civ. sez. III, 21.2.2003, n. 2659).
Nella fattispecie in esame, invece, la riscontrata incompatibilità tecnica delle descritte modalità dell'incidente rispetto ai danni riportati dai veicoli in esso coinvolti si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria resa dal conducente della autovettura che avrebbe urtato l'autoveicolo del Parte_1
Il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice per difetto di prova in ordine ai danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
La prova testimoniale espletata attraverso l'escussione dei testimoni indicati dall'attore, S_
(sentito all'udienza del 29.5.2018) e non ha fornito elementi univoci idonei a
[...] Testimone_2 rappresentare con certezza i danni riportati dal veicolo attoreo stante l'assoluta genericità delle dichiarazioni rese.
In particolare, il teste ha riferito che si trovava al bar nei pressi del sinistro al Testimone_1 momento del presunto impatto e di aver “sentito un rumore”, mentre terzo trasportato Testimone_2 del furgone, ricordando di aver sentito un rumore, nemmeno ricordava quale lato della Mercedes fosse stato urtato.
4 Tribunale di Teramo
Peraltro, appare significativo che i nominativi dei due testimoni escussi non siano stati originariamente indicati nel verbale di contestazione amichevole in atti.
La mancata messa a disposizione del veicolo della convenuta ha consentito al CTU di esprimere un giudizio solo ipotetico ed escludente la compatibilità dei danni lamentati dall'attore rispetto alla concreta dinamica del sinistro quale prospettata nell'atto introduttivo del giudizio ed al tipo di veicoli coinvolti.
In definitiva, parte attrice, cui incombeva il relativo onere, non ha fornito alcuna prova certa in ordine alla eziologia e consistenza dei danni lamentati in occasione del sinistro per cui è causa.
Infatti, in tema di risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale, la consulenza tecnica d'ufficio, anche a distanza di molto tempo, può ribaltare le dichiarazioni rese nella constatazione amichevole (c.d. CID) (cfr Cassazione civile, sez. III, 12/03/2014, n. 5641).
Si richiama, inoltre, il principio uniformemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, nonché della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita non solo in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15736 del
17.05.2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04.04.2019, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 13672 del
21.05.2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6941 del 11.03.2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9550 del
22.04.2009).
Passando ad esaminare le circostanze di fatto del caso concreto si osserva che, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale, non risulta pienamente provata la responsabilità del conducente del furgone, né risulta essere stata fornita la piena prova del fatto storico della collisione tra i mezzi e del conseguente evento lesivo.
A fronte della contestazione della società assicuratrice era onere dell'attore in primo grado fornire in giudizio quegli ulteriori elementi probatori idonei a supportare la prova dell'esistenza, dell'ammontare dei danni e del nesso di causalità degli stessi rispetto al sinistro per come da esso descritto.
Ne deriva, alla luce di quanto osservato, il rigetto dell'appello.
5 Tribunale di Teramo
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore della compagnia assicuratrice appellata, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
Nulla a provvedere quanto alla posizione della appellata contumace, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato
(Cassazione Civile n. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1643/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
2) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
619/2018 emessa dal giudice di pace di Teramo;
3) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi Controparte_1
€1.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite tra la società appellata contumace. Parte_1
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 17 luglio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1643/2020 promossa
da
C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Roberto Reginelli, del foro di Teramo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
Sant'Egidio alla Vibrata (TE), via G. Matteotti n. 1,
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Milano, via Stalingrado n. 45, P.I. , con domicilio eletto in Teramo, alla P.IVA_1 via Vittorio Veneto n. 12, presso e nello studio dell'avv. Gelsomina Marsilii del Foro di Teramo che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Acquasanta Terme (AP), Frazione Centrale n. 75,
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto Tribunale di Teramo
e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Teramo la compagnia d'assicurazioni Controparte_1
e la società in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_2 per ivi sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni materiali subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 29 ottobre 2015.
A fondamento della predetta pretesa risarcitoria esponeva che in data 29 ottobre 2015, alle ore
11:00 circa, l'autovettura Mercedes CL B targata DD888YG di sua proprietà, era parcheggiata, in sosta, nello stallo al centro della piazza di Villa Lempa (TE), allorquando, il furgone Daily Iveco
CY932X, di proprietà della società convenuta e condotto dal suo legale rappresentante, Per_1 uscendo in retromarcia dalla postazione parcheggio, urtava la Mercedes sul lato posteriore
[...] sinistro.
Precisava che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi in via esclusiva al conducente del furgone che urtava il proprio veicolo fermo in sosta.
Si costituiva in giudizio la quale compagnia assicuratrice del Controparte_1 veicolo antagonista, contestando la domanda attorea sia in ordine all'an che sotto il profilo del quantum debeatur, siccome infondata in fatto e in diritto.
All'uopo rappresentava che l'istruttoria del sinistro aveva evidenziato che i danni in tesi riportati dalla Mercedes, non erano compatibili con lo stato dei mezzi: infatti, il furgone periziato, non presentava alcun segno di collisione.
Contestando, infine, l'ammontare della pretesa risarcitoria, peraltro suffragata da un mero preventivo, insisteva per il rigetto della domanda.
Non si costituiva in giudizio la società sicché ne era dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Espletata l'istruttoria attraverso l'acquisizione delle prove documentali, prove orali e CTU, con sentenza nr. 619/2018 il Giudice di Pace di Teramo, ritenuta l'incompatibilità tra i danni rinvenuti sui mezzi e la dinamica del sinistro narrata dall'attore, rigettava la domanda risarcitoria, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello l'attore chiedendone Parte_1
l'integrale riforma.
L'appellante lamentava, in primo luogo, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado dai testi e Testimone_1 Tes_2
a suo dire, rilevanti, criticando anche le risultanze della CTU.
[...]
2 Tribunale di Teramo
Censurava, poi, la violazione dell'art. 2697 del c.c. e la mancata applicazione dell'art. 2054 del c.c., per non aver, il primo giudice, considerato la possibilità di applicare la presunzione di pari responsabilità di colpa tra i due veicoli coinvolti nel sinistro.
Infine, deduceva in ordine alla erronea applicazione, da parte del Giudice di Pace, del principio della soccombenza in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale di Teramo adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello e dei dedotti motivi, operata la modifica nei termini proposti ed evidenziati nella parte motiva, provvedere in riforma della sentenza n. 299/2020, emessa dal Giudice di Pace di Teramo con deposito in cancelleria del 28.4.2020 e notificata alla p.e.c. a cura della in data 21.5.2020, così nel merito: in via principale, accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità esclusiva della nella causazione dell'incidente Controparte_2 stradale del 29.10.2015 e, per l'effetto, condannarla in solido con la al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante e quantificati in € 1.600,00 oltre iva di legge;
in via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, 2° comma, del codice civile, dichiarare la corresponsabilità della nella causazione dell'incidente stradale del 29.10.2015 Controparte_2
e, per l'effetto, condannarla in solido con la al risarcimento del 50% di Controparte_1 tutti i danni subiti dall'appellante e quantificati, per l'intero, in € 1.600,00 oltre iva di legge;
in ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 29.10.2015 sino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese degli appellati”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.11.2020, si costituiva in giudizio la
Compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva in giudizio la società seppur ritualmente evocata in Controparte_2 giudizio.
La causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti all'udienza del 10.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. richiesti congiuntamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica ricevuta il 19.6.2020, deve essere dichiarata la contumacia della società non costituitasi in giudizio. Controparte_2
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
3 Tribunale di Teramo
Oggetto di controversia, anche alla luce delle determinazioni assunte dal Giudice di Pace all'esito del giudizio di primo grado, è l'individuazione della compatibilità dei danni riportati dal veicolo attoreo con la dinamica descritta nel verbale di constatazione amichevole.
È opportuno premettere che il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale di cui all'art. 5 d.l. n. 867 del 1976 (conv. dalla l. n. 39 del 1977), oggi abrogato e trasfuso nell'art. 143, comma 2,
d.lg. n. 209 del 2005, se sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte rappresenta una presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto con le modalità ivi indicate.
Come tutte le presunzioni semplici, essa, - comunque - è superabile dalla prova contraria, che può essere rappresentata anche da un'altra presunzione semplice, ex art. 2727 c.c..
Ogni valutazione sulla portata confessoria della constatazione amichevole di sinistro (c.d. CID) - la quale sarebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art.
2733, terzo comma, c.c. - è preclusa dalla esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di merito (cfr Cassazione civile, sez.
III, 25/06/2013, n. 15881).
Invero, quando il c.d. CID sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti – come nel caso di specie - si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salva, per l'assicuratore, la possibilità di prova contraria.
Infatti, il suddetto verbale genera solo una presunzione "iuris tantum" superabile con qualsiasi mezzo di prova (anche presuntivo) atto a convincere il Giudice che il sinistro non si sia mai verificato,
o che si sia verificato secondo diverse modalità (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.2.2004, n. 4007; Cas. Civ. sez. III, 21.2.2003, n. 2659).
Nella fattispecie in esame, invece, la riscontrata incompatibilità tecnica delle descritte modalità dell'incidente rispetto ai danni riportati dai veicoli in esso coinvolti si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria resa dal conducente della autovettura che avrebbe urtato l'autoveicolo del Parte_1
Il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice per difetto di prova in ordine ai danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
La prova testimoniale espletata attraverso l'escussione dei testimoni indicati dall'attore, S_
(sentito all'udienza del 29.5.2018) e non ha fornito elementi univoci idonei a
[...] Testimone_2 rappresentare con certezza i danni riportati dal veicolo attoreo stante l'assoluta genericità delle dichiarazioni rese.
In particolare, il teste ha riferito che si trovava al bar nei pressi del sinistro al Testimone_1 momento del presunto impatto e di aver “sentito un rumore”, mentre terzo trasportato Testimone_2 del furgone, ricordando di aver sentito un rumore, nemmeno ricordava quale lato della Mercedes fosse stato urtato.
4 Tribunale di Teramo
Peraltro, appare significativo che i nominativi dei due testimoni escussi non siano stati originariamente indicati nel verbale di contestazione amichevole in atti.
La mancata messa a disposizione del veicolo della convenuta ha consentito al CTU di esprimere un giudizio solo ipotetico ed escludente la compatibilità dei danni lamentati dall'attore rispetto alla concreta dinamica del sinistro quale prospettata nell'atto introduttivo del giudizio ed al tipo di veicoli coinvolti.
In definitiva, parte attrice, cui incombeva il relativo onere, non ha fornito alcuna prova certa in ordine alla eziologia e consistenza dei danni lamentati in occasione del sinistro per cui è causa.
Infatti, in tema di risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale, la consulenza tecnica d'ufficio, anche a distanza di molto tempo, può ribaltare le dichiarazioni rese nella constatazione amichevole (c.d. CID) (cfr Cassazione civile, sez. III, 12/03/2014, n. 5641).
Si richiama, inoltre, il principio uniformemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, nonché della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita non solo in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15736 del
17.05.2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04.04.2019, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 13672 del
21.05.2019; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6941 del 11.03.2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9550 del
22.04.2009).
Passando ad esaminare le circostanze di fatto del caso concreto si osserva che, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale, non risulta pienamente provata la responsabilità del conducente del furgone, né risulta essere stata fornita la piena prova del fatto storico della collisione tra i mezzi e del conseguente evento lesivo.
A fronte della contestazione della società assicuratrice era onere dell'attore in primo grado fornire in giudizio quegli ulteriori elementi probatori idonei a supportare la prova dell'esistenza, dell'ammontare dei danni e del nesso di causalità degli stessi rispetto al sinistro per come da esso descritto.
Ne deriva, alla luce di quanto osservato, il rigetto dell'appello.
5 Tribunale di Teramo
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore della compagnia assicuratrice appellata, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
Nulla a provvedere quanto alla posizione della appellata contumace, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato
(Cassazione Civile n. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1643/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
2) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
619/2018 emessa dal giudice di pace di Teramo;
3) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi Controparte_1
€1.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite tra la società appellata contumace. Parte_1
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 17 luglio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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