Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 4284/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 4284/2023 tra
, c.f. , elettivamente domiciliata in Catania, alla via Aloi, n.54/A, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Vito Bellia (c.f. ) che la rappresenta e difende. C.F._2
Opponente contro c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Maria Di Gregorio (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catania, Corso delle C.F._3
Province n. 22.
Opposta
Oggi 27 Gennaio 2025 innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per l'avv. Vito Bellia il quale precisa le conclusioni. Parte_1
Per avv. Maria Di Gregorio la quale osserva che dall'analisi della domanda di finanziamento si CP_1 evince chiaramente come l'impiegato comunale a seguire delle sottoscrizioni del debitore principale e della dicitura tra “autentica firma”, timbri del Comune di Catania sul retro di pagina 3 abbia proceduto all'autentica in modo conforme al disposto di quell'articolo 2703 codice civile.
Ne segue che quando la sottoscrizione è stata dimenticata e riconosciuta o verificata essa costituisce prova fino a querela di falso. Ciò posto essendo l'autenticazione conforme al disposto di legge l'atto ha efficacia di scrittura privata autenticata ex articolo 2702 codice civile che fa piena prova fino a querela di falso ex articolo 2703 codice civile. Si insiste pertanto in tutto quanto dedotto ed eccepito con conferma del decreto ingiuntivo vittoria di spese e compensi.
Il Giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga posta in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Il Presidente
(dott. Mariano Sciacca)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4284/2023 promossa da:
pagina 1 di 4
Opponente contro c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Maria Di Gregorio (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catania, Corso delle C.F._3
Province n. 22.
Opposta DECISA ALL'UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 21.3.2023, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 873/2023, emesso in data 3.2.2023 (RG 1208/2023) e notificato in data 14.2.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento di complessivi € 18.195,31 oltre interessi come in domanda e spese della fase monitoria, in favore della Controparte_1
.
[...]
Il credito derivava dal mancato pagamento dei ratei di un prestito per il credito d'esercizio concesso in data 23.10.2014 dalla a , del quale risultava coobbligata la moglie CP_1 Controparte_2
. CP_3 Nell'atto di citazione, l'opponente eccepiva di non aver mai sottoscritto, neppure quale coobbligata, alcuna domanda di finanziamento in favore del marito, dal quale risulta separata legalmente dal 6.7.2020, e di non aver mai ricevuto alcuna somma da parte della CP_1 disconoscendo formalmente la sottoscrizione riportata nella domanda di finanziamento prodotta dalla ricorrente.
Depositava la delibera di ammissione al gratuito patrocinio del 7.3.2023. Concludeva, chiedendo:” Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1-) nel merito, dichiarare nullo, o comunque revocare o annullare il decreto ingiuntivo n°873/23 emesso dall'intestato Tribunale nei suoi confronti , in quanto la somma ingiunta non è dovuta dalla opponente per non aver la stessa mai sottoscritto alcuna coobligazione in seno alla domanda di finanziamento presentata dal signor alla in data 23.10.2014 ,disconoscendo formalmente la Controparte_2 CP_1 sottoscrizione apposta in quel documento allegato n.1 al ricorso per Decreto Ingiuntivo della produzione 2-) con vittoria di spese e compensi”. CP_1
Costituendosi in giudizio, contestava quanto affermato dall'opponente, dal momento che CP_1 la firma apposta a pag. 3 della domanda di finanziamento, disconosciuta, in realtà era stata autenticata.
Difatti, l'impiegato comunale, a seguire delle sottoscrizioni del debitore principale e della coobbligata, e della dicitura “autentica firme”, aveva apposto il timbro del Comune di Catania ed autentica, in modo conforme al disposto dell'art. 2703 c.c., con la conseguenza che la sottoscrizione costituisce prova fino a querela di falso. Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: - rigettare, perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto, tutte le domande di parte opponente;
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della SI.ra , n.q. di coobligata in solido con il SI. - In ogni caso, Parte_1 Controparte_2 accertare l'esistenza del credito della e per l'effetto condannare la SI.ra al pagamento CP_1 Pt_1 delle somme ingiunte e accessori o della diversa somma che risulterà in corso di causa, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 4 Alla prima udienza di giorno 11.7.2023, l'opponente, reiterando il disconoscimento della firma, chiedeva che venisse disposto il deposito dell'originale del contratto di finanziamento, al fine di valutare se proporre querela di falso. Parte opposta contestualmente depositava l'originale del contratto e dava atto che era stato iniziato il procedimento di mediazione.
Con ordinanza, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviata l'udienza al 18.3.2024, in attesa del procedimento di mediazione. Di poi, parte opposta depositava il verbale di mediazione del 12.9.2023, conclusosi negativamente per la mancata adesione dell'opponente, regolarmente chiamata. Infine, all'udienza del 18.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2024, poi rinviata d'ufficio al 27.1.2025.
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Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-Con l'unico motivo di opposizione, ha eccepito il disconoscimento della firma Parte_1 apposta nel contratto di finanziamento, nella qualità di coobbligata, tuttavia, dall'esame dell'atto prodotto dalla con la comparsa di costituzione e depositato in originale all'udienza CP_1 dell'11.7.2023, tale firma risulta autenticata. Alla pagina n.3 del contratto, sotto la firma dell'opponente è stato apposto il timbro del Comune di Catania con attestazione di autenticità predisposta dall'incaricato del Comune di Catania ed allegazione dei documenti di riconoscimento di . CP_4 Orbene, secondo il dispositivo di cui all'art. 2703 c.c.: “Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive”. Pertanto, se la firma avviene in presenza di un pubblico ufficiale, in grado di controllare e accertare l'identità del soggetto, questa ha un effettivo valore legale. L'efficacia probatoria privilegiata è vincibile solo con la querela di falso per mezzo della quale, una volta accertata la falsità del documento, l'atto falso viene definitivamente rimosso dal mondo giuridico.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15549/2024: “ Il combinato disposto degli artt. 2702 e 2703 c.c. è nel senso che la scrittura con sottoscrizione autenticata da notaio, il quale accerta l'identità della persona che sottoscrive, fa prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta;
quindi, nel momento in cui l'apparente sottoscrittore propone querela di falso avverso la sottoscrizione, viene meno la prova della provenienza delle dichiarazioni da lui, senza che possa sopravvivere una qualche valenza probatoria dell'attestazione del pubblico ufficiale sull'identificazione del soggetto, che sarebbe in sé sufficiente a ritenere che quel soggetto avesse anche sottoscritto l'atto. La contestazione appare, pertanto, priva di pregio e va rigettata.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
Parte opponente deve infine essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010, non essendo comparso dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di giorno 12.9.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 - Conferma il decreto ingiuntivo n. 873/2023, emesso in data 3.2.2023 (RG 1208/2023) e notificato in data 14.2.2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 1.700,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
- Condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 27.1.2025.
dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
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