Articolo 14 della Legge 5 ottobre 1962, n. 1539
Articolo 13
Versione
27 novembre 1962
Art. 14.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad emanare, con apposito decreto, disposizioni per unificare in un solo prospetto riepilogativo numerico i dati e le notizie che i privati datori di lavoro Sono tenuti periodicamente ad inoltrare ai competenti Uffici ed Enti nei termini di legge per ottemperare agli adempimenti connessi all'osservanza delle norma sull'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle varie categorie di mutilati, invalidi ed assimilati.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI - BERTINELLI - TREMELLONI - BOSCO
COLOMBO - BO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 27 novembre 1962