Art. 34. (Bilancio di regime a lungo termine)
Ogni cinque anni, a cominciare dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'OPAFS provvede alla compilazione di un bilancio di regime a lungo termine per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento nel tempo dell'equilibrio finanziario della gestione e per assicurare la continuita' delle prestazioni, anche attraverso la costituzione di adeguati fondi di riserva.
Quando intervengono notevoli variazioni nelle basi delle previsioni, la compilazione di un nuovo bilancio di regime viene anticipata.
Ogni cinque anni, a cominciare dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'OPAFS provvede alla compilazione di un bilancio di regime a lungo termine per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento nel tempo dell'equilibrio finanziario della gestione e per assicurare la continuita' delle prestazioni, anche attraverso la costituzione di adeguati fondi di riserva.
Quando intervengono notevoli variazioni nelle basi delle previsioni, la compilazione di un nuovo bilancio di regime viene anticipata.