Art. 2. (Fini)
Sono iscritti all'Opera stessa ai sensi dell' articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio di ruolo, in prova e stabili.
Le finalita' dell'Opera sono:
a) l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere obbligatorio:
1) indennita' di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti;
2) assegni previdenziali a favore di dipendenti dispensati dal servizio perche' riconosciuti inidonei al servizio ferroviario in genere, e loro superstiti;
3) sussidi temporanei agli orfani;
4) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;
5) assegni giornalieri di malattia a favore di dipendenti assenti dal servizio per malattia;
6) assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio ridotto a favore di dipendenti collocati in aspettativa per motivi di salute;
7) sussidi scolastici a favore di orfani iscritti a scuole medie di secondo grado;
8) sussidi funerari ai superstiti di dipendenti deceduti dopo la cessazione dal servizio;
b) l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere facoltativo:
1) assistenza in convitti, semiconvitti o istituti specializzati a favore degli orfani;
2) sussidi scolastici a favore di figli di dipendenti a riposo nei casi di grave e riconosciuto bisogno;
3) borse di studio a favore di figli ed orfani di dipendenti, particolarmente meritevoli per profitto scolastico;
4) assistenza in soggiorni di vacanza di figli ed orfani di dipendenti;
5) organizzazione di centri di soggiorno climatici per nuclei familiari dei ferrovieri;
6) istituzione e gestione di case di riposo a favore di dipendenti a riposo e loro vedove;
7) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;
8) sussidi straordinari a favore di dipendenti in pensione e dei congiunti superstiti e di quelli deceduti;
c) l'esercizio della gestione del credito a favore degli iscritti.
Sono iscritti all'Opera stessa ai sensi dell' articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio di ruolo, in prova e stabili.
Le finalita' dell'Opera sono:
a) l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere obbligatorio:
1) indennita' di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti;
2) assegni previdenziali a favore di dipendenti dispensati dal servizio perche' riconosciuti inidonei al servizio ferroviario in genere, e loro superstiti;
3) sussidi temporanei agli orfani;
4) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;
5) assegni giornalieri di malattia a favore di dipendenti assenti dal servizio per malattia;
6) assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio ridotto a favore di dipendenti collocati in aspettativa per motivi di salute;
7) sussidi scolastici a favore di orfani iscritti a scuole medie di secondo grado;
8) sussidi funerari ai superstiti di dipendenti deceduti dopo la cessazione dal servizio;
b) l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere facoltativo:
1) assistenza in convitti, semiconvitti o istituti specializzati a favore degli orfani;
2) sussidi scolastici a favore di figli di dipendenti a riposo nei casi di grave e riconosciuto bisogno;
3) borse di studio a favore di figli ed orfani di dipendenti, particolarmente meritevoli per profitto scolastico;
4) assistenza in soggiorni di vacanza di figli ed orfani di dipendenti;
5) organizzazione di centri di soggiorno climatici per nuclei familiari dei ferrovieri;
6) istituzione e gestione di case di riposo a favore di dipendenti a riposo e loro vedove;
7) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;
8) sussidi straordinari a favore di dipendenti in pensione e dei congiunti superstiti e di quelli deceduti;
c) l'esercizio della gestione del credito a favore degli iscritti.