CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/12/2025, n. 32370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32370 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6352/2022 R.G. proposto da Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico (01384080584), in persona del suo legale rappresentante p.t. Suor Giulia Capretti, con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’avvocato Leonardo Brasca ([...]; leonardo.brasca@avvocativibo.legalmail.it) che la rappresenta e difende;
– ricorrente – contro Roma Capitale (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato RI Maggiore ([...]; enrico.maggiore@pec.comune.roma.it); – controricorrente – ICI IMU Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 32370 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 11/12/2025 2 avverso la sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
e sul ricorso iscritto al n. 1175/2023 R.G. proposto da Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico (01384080584), in persona del suo legale rappresentante p.t. Suor Giulia Capretti, con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’avvocato Leonardo Brasca ([...]; leonardo.brasca@avvocativibo.legalmail.it) che la rappresenta e difende;
– ricorrente – contro Roma Capitale (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Armenante ([...]; alberto.armenante@pec.comune.roma.it); – controricorrente – avverso la sentenza n. 2315/2022, depositata il 25 maggio 2022, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 12 novembre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
uditi l’avvocato Leonardo Brasca, per parte ricorrente, e l’avvocato ME SS, per Roma Capitale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo che la Corte accolga i ricorsi. Conseguenze di legge. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio – pronunciando quale giudice del rinvio disposto da Cass., 16 maggio 2019, n. 13299 – ha rigettato il ricorso in riassunzione proposto della contribuente, così confermando la legittimità di tre avvisi di accertamento emessi da 3 Roma Capitale per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2009, relativamente al possesso di unità immobiliare sita alla Via di Porta Maggiore n. 32 (casa per ferie San ZO TI). 1.1 – Premesso che, in esito alla pronuncia rescindente, residuava il solo esame del trattamento impositivo relativo a detta unità immobiliare, adibita a casa per ferie, il giudice del rinvio ha rilevato che: - doveva ritenersi accertato che il fabbricato in questione era destinato ad un uso promiscuo, «in parte ad abitazione delle consorelle, in parte ad attività ricettiva»; - non poteva ritenersi «elemento esimente» la destinazione dell’unità immobiliare «all’accoglienza di persone dedite alla preghiera ed all’espletamento delle attività religiose proprie dell’ente», con sua marginale utilizzazione in «attività di accoglienza» («senza finalità di lucro … di famiglie cristiane e gruppi di preghiera»), in quanto, come rilevato dalla Corte di legittimità, «in tema di ICI, deve essere escluso dall'esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un'attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente essendo la predetta esenzione prevista in via generale solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi» (Cass. n. 13967 del 20/05/2016). 1.2 – La Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria. Resiste con controricorso Roma capitale che anch’essa ha depositato memoria. 4 2. – Con sentenza n. 2315/2022, depositata il 25 maggio 2022, la Commissione tributaria regionale del Lazio – anch’essa pronunciando quale giudice del rinvio disposto da Cass., 16 maggio 2019, n. 13299 – ha accolto il ricorso in riassunzione proposto da Roma Capitale e (così) rigettato «l’appello» della contribuente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2009, relativamente al possesso di unità immobiliare sita alla Via di Porta Maggiore n. 32 (casa per ferie San ZO TI). 2.1 - Premesso (anche qui) che, in esito alla pronuncia rescindente, residuava il solo esame del trattamento impositivo relativo a detta unità immobiliare, adibita a casa per ferie, il giudice del rinvio ha rilevato, in sintesi, che, per un verso, le prodotte dichiarazioni di terzi risultavano «del tutto insufficienti ad escludere il carattere commerciale dell’attività esercitata, che trova invece conferma in altri elementi di segno contrario, plurimi e concordanti»; e, per il restante, che, per l’appunto, i dati desunti da siti internet davano conto della pubblicizzazione della casa per ferie quale struttura turistica che «nel tempo … [era] sempre stata gestita come attività commerciale», così come emergeva (anche) da «recensioni (alcune risalenti ad oltre cinque anni addietro) di clienti della struttura (da ritenersi ascrivibili al notorio data la generale e libera accessibilità di tali informazioni) che danno conto di un trattamento e di un costo del tutto paragonabile ad un (economico) hotel (“””Ottimo luogo per trascorrere la notte in centro sono stato ospite due notti singola ho speso con piccola colazione totale 97.00 euro””” e “”””La colazione non vale il suo nome, ma per il resto va bene […] c 'è WiFi, servizi igienici puliti e tutto il resto che ci si può aspettare da un hotel””””).». 5 2.2 – La Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria. Roma capitale resiste con controricorso. 3. - I ricorsi vengono alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria n. 6037/2025 del 6 marzo 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Come già rilevato nella ordinanza interlocutoria, i due ricorsi, seppur relativi a distinte pronunce rese dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione, considerato anche che «come già emerge dallo storico di lite, vengono in considerazione due distinte pronunce che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha emesso quale giudice del rinvio (unico) disposto dalla Corte, così che – più che una pluralità di cause connesse – viene a prospettarsi una pluralità di iscrizioni a ruolo della medesima causa». 2. - Il ricorso iscritto al n. 6352/2022 di RG è articolato sui seguenti motivi: 2.1 - col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per omessa motivazione, assumendo, in sintesi, che il principio di diritto richiamato dal giudice del rinvio era stato reso in giudizio nel quale – diversamente da quanto aveva formato oggetto della pronuncia resa dallo stesso giudice del rinvio – era rimasto specificamente accertato lo svolgimento di attività commerciale;
- soggiunge la ricorrente che il rilievo in discorso – che si risolveva nel richiamo di una massima giurisprudenziale – non dava affatto conto del «percorso logico giuridico seguito per pervenire all’affermazione secondo cui l’attività sarebbe stata svolta con modalità commerciali nelle annualità in contestazione», così la conferma della legittimità 6 dell’imposizione rimanendo fondata su di una motivazione apparente in difetto di ogni accertamento sulla natura commerciale dell’attività ricettiva svolta;
2.2 – il secondo motivo espone la denuncia di nullità della sentenza «per violazione del disposto normativo di cui all’art. 360 c.p.c. n. 5, letto con riferimento agli art. 115 e 116 c.p.c.» assumendo, in sintesi, la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare le deduzioni, ed allegazioni (dichiarazioni di terzi), istruttorie che davano conto di uno svolgimento dell’attività ricettiva con modalità non commerciali, atteso che non veniva offerto alcun servizio agli ospiti della struttura («a parte la messa a disposizione della struttura» stessa) né da questi versato un qualche corrispettivo (le sole somme versate risolvendosi in offerte dei partecipanti ai gruppi di preghiera); 2.3 – col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, ed all’art. 2729 cod. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame avrebbe dovuto esaminare le prodotte dichiarazioni di terzi, legittimamente utilizzabili nel processo tributario, per vagliare la tipologia delle attività svolte nell’unità immobiliare in contestazione, dovendosi ritenere esenti da imposizione tanto «l’ospitalità religiosa correlata all’accoglienza ed all’ospitalità delle consorelle» quanto l’ospitalità di «gruppi di preghiera … posta in essere in assenza di finalità di lucro.». 3. – In via pregiudiziale di rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente atteso che, come ripetutamente statuito dalla Corte, l’onere di specificità, posto dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra 7 quelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cit. (Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde: Cass. Sez. U., 8 novembre 2021, n. 32415; Cass., 30 giugno 2021, n. 18390; Cass., 19 giugno 2018, n. 16170; Cass., 23 maggio 2018, n. 12690; Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25386; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1370). Né, del resto, l’esposizione dei motivi preclude di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'esame separato (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100). 4. – Tanto premesso, il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso – è fondato e va accolto. 4.1 - Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;
pertanto, è denunciabile 8 in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Si è, pertanto, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). 4.2 – In tema di ICI, con riferimento al requisito cd. oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) – requisito costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di un’attività con modalità non commerciali – la Corte ha in più occasioni statuito che detto requisito va, per l’appunto, accertato in concreto, e con onere probatorio a carico del contribuente 9 (Cass., 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502). 4.3 – La pronuncia rescindente della Corte ha cassato con rinvio la sentenza (allora) impugnata in quanto la «CTR ha respinto le domande della ricorrente solo con riguardo agli immobili in cui era esercitata attività sanitaria e di istruzione, senza alcun riferimento alle attività ricettivo-alberghiere esercitate nel suddetto immobile» (dunque per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.); e, con riferimento ad una siffatta pronuncia, l’oggetto del giudizio di rinvio si identificava (esattamente) nella concreta verifica dell’attività addotta a ragione della reclamata esenzione. 4.4 – Ora, come rende esplicito il contenuto della gravata sentenza, la ragione del relativo rigetto risulta obiettivamente incomprensibile perché, da un lato, l’accertamento svolto dal giudice del rinvio si è risolto (solo) nel riscontro della destinazione dell’unità immobiliare in contestazione ad un uso promiscuo («in parte ad abitazione delle consorelle, in parte ad attività ricettiva») e, dall’altro, il decisum integralmente riposa sul richiamo di una massima giurisprudenziale resa in fattispecie nella quale era stato (previamente) risolto lo specifico accertamento della connotazione tipologica (di natura commerciale) dell’attività svolta nell’unità immobiliare. Così che incomprensibile rimane, per l’appunto, come l’accertato uso promiscuo dell’unità immobiliare possa correlarsi al difetto del cd. requisito oggettivo dell’agevolazione, difetto che non viene riempito, come appena rilevato, né dal richiamo di un precedente della Corte né dallo stesso richiamo degli argomenti difensivi della contribuente (in ordine all’utilizzazione dell’immobile in «attività di accoglienza», «senza finalità di lucro … di famiglie cristiane e gruppi di preghiera»). 5. - Con l’unico motivo del ricorso iscritto al n. 1175/2023 R.G. la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., 10 denuncia nullità della gravata sentenza per violazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 22 e 16-bis, al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 comma 2, ed al d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 9, deducendo che controparte non aveva prodotto la prova della notificazione del ricorso in riassunzione così che il giudice di rinvio – in difetto delle ricevute di spedizione e di consegna dell’atto in notifica - avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22, comma 2, e 53, comma 2. 6. – Il motivo è fondato, e va accolto. 6.1 - Va premesso, al riguardo, che, così come pianamente emerge dalle gravate sentenze, il giudizio di rinvio disposto da Cass., 16 maggio 2019, n. 13299 – rinvio di tipo restitutorio in quanto la Corte ebbe a rilevare, per l’appunto, che la sentenza (allora) impugnata aveva omesso di pronunciare sull’eccezione della contribuente che involgeva il diritto all’esenzione per l’unità immobiliare di Via di Porta Maggiore n. 32 (sede della casa per ferie San ZO TI) – venne introdotto con atto di riassunzione della parte, odierna ricorrente;
e, in quel giudizio (iscritto al nr. di RG 5397/2019), il contraddittorio processuale si perfezionò (anche) nei confronti di Roma Capitale che si costituì con proprio atto di controdeduzioni. Ciò non di meno, seguì un successivo atto di impulso da parte di Roma Capitale che iscrisse a ruolo (questa volta al nr. di RG 6467/2019) un atto «DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO IN APPELLO EX ART. 392 C.P.C. E ART. 63 D. LGS. 546/92» (così la denominazione dell’atto in questione); ed anche in questo ulteriore giudizio si è perfezionato il contraddittorio processuale delle parti, con la costituzione della parte odierna ricorrente (v. la gravata sentenza). 6.2 - Nel giudizio di rinvio, come la Corte ha precisato, il rapporto processuale non può che costituirsi, davanti al giudice di rinvio, con la 11 partecipazione delle stesse parti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia oggetto di cassazione e la pronuncia rescindente, configurandosi l’atto di riassunzione non come atto di impugnazione ma quale atto di impulso processuale in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione (Cass., 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass., 8 settembre 2014, n. 18853; Cass., 28 maggio 2004, n. 10322). 6.3 – Dalla fattispecie processuale sopra riassunta conseguiva, quindi, l’obbligo di riunione degli atti di riassunzione separatamente proposti in relazione alla medesima sentenza che aveva pronunciato la cassazione con rinvio. La riunione, però, non è stata disposta, e ciò già integra violazione del generale principio del ne bis in idem che preclude l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l’azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall’art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l’improcedibilità del processo che nasce dall’indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass. Sez. U., 5 aprile 2007, n. 8527; Cass., 21 luglio 2005, n. 15341; v., altresì, Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 3 aprile 2014, n. 7813; Cass., 10 marzo 1999, n. 2064). Con riferimento, poi, all’evenienza processuale di distinte impugnazioni della medesima sentenza, la Corte ha avuto modo di rilevare che in difetto di riunione delle impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, in quanto, risultando ormai impossibile il simultaneus processus, si verifica un impedimento 12 all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successivamente proposte (Cass., 6 luglio 2020, n. 13849; Cass., 11 aprile 2016, n. 7096; Cass., 29 maggio 2014, n. 12038; Cass., 7 novembre 2013, n. 25054; Cass., 21 dicembre 2011, n. 27898). E, per di più, come ben rileva il P.G. nelle sue conclusioni scritte, l’atto di riassunzione di Roma Capitale nemmeno risultava essere stato notificato, da ciò conseguendone l’inammissibilità. 7. – Con la citata ordinanza interlocutoria, la Corte ha rilevato che: - «- la definizione della questione di fondo sottesa ai motivi di ricorso – che hanno riguardo all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2009 - implica la considerazione dello jus superveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato, e del loro recupero;
disciplina, questa, conseguente alla decisione 2023/2103 della Commissione, del 3 marzo 2023, che - a seguito dell’annullamento della decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, della Commissione (giusta sentenza della CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl) – ha, per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile «concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92.» (art. 1); - la decisione della Commissione, a sua volta, va correlata alla (pur) prevista applicazione della regola cd. de minimis che «ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione» e «mira a semplificare gli oneri 13 amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C- 310/99, EU:C:2002:143, punto 94), partendo dal principio, ricordato al considerando 3 di tale regolamento, che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono idonei a falsare la concorrenza (così, ex plurimis, CGUE, 28 ottobre 2020, causa C-608/19, INAIL, punti 26 e 41); - e va tenuto conto, altresì, del dato normativo nazionale (d.l. 16 settembre 2024, n. 131, art. 16-bis, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166) che, a sua volta, ha dettato «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023»;». 7.1 - Deve, difatti, rilevarsi che, come in più occasioni statuito dalla Corte, la verifica della compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice, tenuto all'applicazione di queste ultime, per cui il relativo controllo non è condizionato, nel giudizio di primo grado, alla proposizione di un'apposita eccezione, né, in quello di impugnazione, alla formulazione di uno specifico motivo, dovendo, altresì, esercitarsi anche in sede di legittimità, ove non siano necessari nuovi accertamenti in fatto (v., ex plurimis, Cass., 9 ottobre 2019, n. 25278; Cass, 31 ottobre 2018, n. 27822; Cass., 10 dicembre 2015, n. 24952; Cass., 2 luglio 2014, n. 15032); e che, in tema di aiuti di Stato, pur si è rilevato che la sopravvenuta decisione della Commissione Europea, atto normativo vincolante ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, è immediatamente applicabile e, in quanto ius superveniens, così come nella fattispecie, il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata 14 attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (v., ex plurimis, Cass., 20 settembre 2024, n. 25273). 8. – Dall’accoglimento dei proposti motivi di ricorso consegue, dunque, che, nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, il giudice del rinvio dovrà innanzitutto verificare, con riferimento all’unità immobiliare destinata allo svolgimento di attività ricettivo-alberghiere, la sussistenza dei presupposti di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) – e, dunque, se detta attività sia stata svolta, o meno, quale attività di impresa, con conseguente configurabilità della (ivi) prevista esenzione in termini di un effettivo aiuto di Stato – per poi ricondurre la disciplina dell’aiuto così accertato all’azione di recupero disposta per gli aiuti di Stato in esame. E, quanto alla connotazione oggettiva dell’attività suscettibile di essere ricondotta all’esenzione in esame, la Corte ha ripetutamente rilevato che l’attività ricettiva deve considerarsi svolta con modalità non commerciali laddove percepiti corrispettivi non correlati ai costi sostenuti, e di natura simbolica, per tale dovendosi intendere il corrispettivo caratterizzato da un ricavo irrisorio, marginale e del tutto residuale rispetto alla natura della prestazione, tale da non potersi porre in relazione con il servizio reso, in quanto avente natura meramente formale e utile a rendere la prestazione più prossima a un'erogazione gratuita che a quella sottoremunerata rispetto ai parametri medi di settore (così Cass., 2 ottobre 2023, n. 27821; v. altresì, in tema di attività ricettiva, Cass., 27 luglio 2023, n. 22954; Cass., 14 settembre 2021, n. 24655; Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 15 marzo 2019, n. 7415). 15 Difatti, la citata decisione della Commissione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, ha rilevato che, secondo la stessa giurisprudenza unionale, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, la nozione di impresa, a prescindere dal suo status giuridico, si correla allo svolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75; v., altresì, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl, punti 103 ss.); e che, pertanto, le finalità sociali, e di solidarietà, eventualmente perseguite non escludono la riconducibilità delle relative attività a detta nozione in quanto (anche) un’impresa che agisca senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato e, così, porsi in concorrenza con altre imprese. 8.1 – Come già la giurisprudenza della Corte rende evidente – laddove l’interpretazione della disposizione di favore di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è stata ricondotta ai limiti di agibilità dell’esenzione posti dalla decisione della Commissione dell'Unione Europea (n. 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012), al fine di evitare che il regime dell’esenzione si risolva in un aiuto di Stato e, dunque, con riferimento alla specifica connotazione dell’attività svolta, ed ai corrispondenti criteri di valutazione della sua natura economica – la contrarietà di detta disposizione nazionale alla disciplina eurounitaria della concorrenza, e degli aiuti di Stato, non è stata dichiarata, una volta per tutte, quale imprescindibile implicazione del suo contenuto regolatorio, diversamente rimanendo necessario accertare, nello specifico, la natura economica dell’attività svolta e la consequenziale configurazione dell’esenzione in termini di aiuto di Stato che, secondo 16 una risalente, e consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, «esige che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenza del 17 settembre 2020, Compagnie des pêches de Saint- Malo, C-212/19, EU:C:2020:726, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).» (così CGUE, 4 marzo 2021, causa C-362/19 P, Commissione europea c. OL UB RC e a., punti 57 ss.; v., altresì, CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, cit., punti 65 e ss.; per il rilievo che un’esenzione fiscale deve considerarsi alla stregua di un aiuto di Stato nel senso che «la nozione di aiuto è più generale di quella di sovvenzione, dato che essa non designa soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti» v. CGUE, 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Repubblica italiana c. Commissione, punti 77 ss.; v., altresì, CGUE, 4 marzo 2021, causa C-362/19 P, Commissione europea c. OL UB RC e a., cit., punti 59/60; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, cit., punti 66, 68 e 76). Posto, in effetti, che la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario (CGUE, 12 gennaio 2023, cause riunite C- 702/20 e C-17/21, «DOBELES HES» SIA e a., punto 82; CGUE, 27 17 gennaio 2022, causa C 179/20, Fondul Proprietatea SA, punto 83; CGUE, 23 marzo 2006, procedimento C 237/04, Enirisorse SpA, punto 23), nella fattispecie è proprio nella fase del recupero dell’aiuto che va verificata «la situazione individuale di ciascuna impresa interessata»; così come del resto rimarcato dalla Corte di Giustizia, secondo la quale «è costante giurisprudenza che, nel caso specifico di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime in questione per valutare, nella motivazione della sua decisione, se, in base alle modalità previste da tale regime, esso assicuri un vantaggio ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri», così che la Commissione non è tenuta a compiere un'analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso ed è «solo nella fase del recupero degli aiuti che diventa necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (v., in particolare, sentenze del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C-71/09 P, C- 73/09 P e C-76/09 P, EU:C:2011:368, punto 63; del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C-630/11 P a C-633/11 P, EU:C:2013:387, punto 114, nonché del 29 luglio 2019, Azienda Napoletana Mobilità, C- 659/17, EU:C:2019:633, punto 27)» (così CGUE, 4 marzo 2021, causa C-362/19 P, cit., punto 65). E, del resto, di una siffatta conclusione è partecipe la stessa decisione della Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, cit., che ha, per l’appunto, rilevato che «Le conclusioni della decisione finale non escludono quindi la possibilità che le richieste individuali dell'esenzione dall'ICI non soddisfino tutte le condizioni per costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di recupero.»; e che «l'individuazione delle situazioni concrete in cui l'applicazione della misura ha comportato un aiuto di Stato appartiene alla fase di recupero.». 18 Detta decisione – emessa a seguito, ed in attuazione, della sentenza della CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl, che ha annullato la decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, «nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili» - nel rimarcare il suo àmbito di applicazione («la presente decisione riguarda solo il recupero di quell'aiuto. Tutti gli altri aspetti della precedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presente decisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni.»; v. i punti 17, 21, 55) ha, difatti, rilevato che «Poiché la Commissione ha valutato un regime di aiuti [cfr. i considerando (107) e (129) della decisione finale], le autorità italiane sono tenute a individuare i beneficiari e ad esaminare in ogni singolo caso se i vantaggi individuali concessi mediante l'esenzione dall'ICI costituiscano un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare le autorità italiane dovrebbero esaminare se gli aiuti individuali abbiano riguardato attività economiche, siano in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri o soddisfino tutte le condizioni per rientrare nei regolamenti «de minimis» applicabili [cfr. i considerando da (68) a (72)], in un regime di aiuti autorizzato o in un regolamento di esenzione»; e, per quel che qui rileva, ha disposto nei seguenti termini: - «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92.» (art. 1); - «L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un 19 regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio o dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.» (art. 2); - «L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti.» (art. 3); - «1. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.
2. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.» (art. 4). 8.2 – Conseguendo, dunque, dall’accertamento dei presupposti dell’aiuto di Stato (che, nella specifica fattispecie, viene in considerazione), la riconducibilità di detto aiuto all’azione di recupero disposta dalla citata Decisione della Commissione, col recupero viene in considerazione, al contempo, l’applicazione della regola cd. de minimis (vedi la Decisione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023 cit., art. 2) che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come rimarcato nell’ordinanza interlocutoria, ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione, e mira a semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri, partendo dal principio che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono 20 idonei a falsare la concorrenza (CGUE, 28 ottobre 2020, causa C- 608/19, INAIL, punti 26 e 41; CGUE, 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C-310/99, punto 94). E la disciplina eurounitaria in tema di aiuti di Stato de minimis è espressamente richiamata, altresì, dall’art. 16-bis, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166, che – nell’istituire uno speciale règime dichiarativo [per «i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui»], finalizzato al recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, règime a sua volta ricondotto alla «disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013» (art. 16-bis, comma 1)- ha, per l’appunto, previsto che «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato.» (comma 2). Laddove, allora, va rimarcata l’autonomia di quest’ultima disposizione – che non poteva non prevedere la salvaguardia della regola de minimis nel contesto della decisione della Commissione (n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, cit.) che ha disposto il recupero – rispetto al règime speciale introdotto con le disposizioni di cui al primo comma che (diversamente) risulta funzionale al recupero di quanto indebitamente non versato quale aiuto di Stato (règime rispetto al quale la soglia di € 50.000,00 opera quale presupposto della dichiarazione ivi prevista, non anche ai fini dell’applicazione della 21 regola de minimis il cui contenuto discende solo dalle fonti comunitarie). 8.2.1 – Possono, dunque, enunciarsi i seguenti principio di diritto: «In tema di ICI, e con riferimento ai periodi di imposta dal 2006 al 2011, l’esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), ha integrato un aiuto di Stato laddove sia stata usufruita nello svolgimento di un’attività economica riconducibile alla nozione eurounitaria di impresa, così come ritenuto dalla decisione della Commissione n. 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, e atteso che la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario. Detto aiuto va recuperato in conformità alle disposizioni poste dalla decisione della Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, ed è nella fase del recupero che va previamente verificata la situazione individuale di ciascuna impresa interessata con riferimento all’esenzione usufruita nello svolgimento di un’attività con modalità commerciali. Nel contesto dell’azione di recupero rientra, quindi, l’applicazione della regola de minimis che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione, e mira a semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri. L’art. 16-bis del d.l. d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166, al primo comma ha istituto uno speciale règime dichiarativo che risulta funzionale al recupero di quanto indebitamente non versato per l’esenzione fiscale costituente illegale aiuto di Stato e, al secondo comma, ha espressamente fatto salva l’applicazione della regola de minimis, il cui contenuto discende da regolamenti comunitari, così che 22 l’indicazione di un'imposta a debito di importo superiore a 50.000 euro annui, contenuta nel primo comma, opera solo quale presupposto della dichiarazione ivi prevista.». 8.3 – Laddove nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, dovesse porsi questione relativa al sopra ricostruito ius supervenies – e se, dunque, in concreto accertato che le ridette attività ricettivo- alberghiere venivano svolto quali attività economiche (in conformità agli orientamenti eurounitari sul tema, qual recepiti dalla sopra ripercorsa giurisprudenza di questa Corte) – il giudice del rinvio procederà al riesame della controversia, che implica accertamenti in fatto, con riferimento (anche) all’applicazione della regola de minimis. 8.4 – Al detto fine, il giudice del rinvio terrà conto, innanzitutto, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 [regolamento adottato sulla base giuridica del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, art. 2] il quale ha disposto, in via transitoria, nei seguenti termini: - «1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili. 2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del 23 regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.» (art. 7). La disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti de minimis (n. 69/2001 e n. 1998/2006, entrambi adottati, così come il regolamento n. 1407/2013, sulla medesima base giuridica offerta dal regolamento del Consiglio n. 994/98, del 7 maggio 1998, a sua volta richiamato dall’art. 2 della Decisione della Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, cit.), espressamente conferma la legittimità degli aiuti de minimis già concessi (in quanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato non ricorrendo «tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato») che, pertanto, possono essere ricondotti alla disciplina del nuovo regolamento. 8.4.1 - Va, ad ogni modo, considerato che – secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopra ricordati (v. il Regolamento n. 69/2001, del 12 gennaio 2001, considerando n. 5; il Regolamento n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, considerando 9; il Regolamento n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013, considerando 10) – il rispetto della soglia di aiuto da ricondurre alla regola de minimis (predeterminata in € 200.000,00 dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013, così come dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006) va inscritto «nell'arco di tre esercizi finanziari», ove, dunque, il triennio in questione rileva quale periodo mobile (v., ex plurimis, Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530), così come precisato nei predetti considerando («Il periodo di tre anni da prendere in 24 considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.»). Ne consegue, pertanto, che – venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2009 – la soglia di aiuto de minimis deve essere riferita all’imposta non versata (depurata, dunque, delle sanzioni applicate sull’omesso versamento) e impone la considerazione di ciascun nuovo aiuto (a partire dall’anno 2007) e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo la specifica disciplina dei versamenti del tributo di cui al d.lgs. n. 504/1992, cit., art. 10 (che, per l’appunto, individua i momenti di scadenza dei versamenti annuali dell’Ici). Difatti, come la Corte ha in più occasioni rilevato (in conformità alle disposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis), l’aiuto deve essere preso in considerazione come concesso nel momento in cui è accordato, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione (v. l’art. 3, par. 4, del regolamento n. 1407/2013; l’art. 2, ed il considerando 10, del regolamento n. 1998/2006; l’art. 2 ed il considerando 5 del regolamento n. 69/2001; v. altresì, ex plurimis, Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530, cit.; Cass., 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., 21 novembre 2019, n. 30373). 8.4.2 – Va, da ultimo, considerato che: - proprio in ragione del rilievo dello ius superveniens, la questione che vi rimane sottesa (riconducibilità o meno degli aiuti alla regola de minimis) non intercetta le preclusioni processuali che si sono formate in giudizio nei confronti delle parti - che, pertanto, potranno produrre nuovi mezzi di prova e, in specie, nuovi documenti (v., ex plurimis, Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., 26 giugno 2019, n. 17199; 25 Cass., 30 giugno 2016, n. 13458) – a differenza delle preclusioni formatesi con riferimento alle posizioni sostanziali riconducibili alla pretesa impositiva (come esposta nell’atto impositivo) ed alla eccezione relativa alla sussistenza di una fattispecie di esenzione;
- l’onere della prova dei presupposti di applicazione della regola de minimis grava su chi l’invoca (dunque sul contribuente;
v., ex plurimis, Cass., 19 gennaio 2023, n. 1583; Cass., 6 aprile 2020, n. 7704; Cass., 3 maggio 2012, n. 6671); - l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis, potrà essere assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito di un'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità (v. Cass., 8 luglio 2025, n. 18673; Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530); - in caso di superamento della citata soglia de minimis, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale deve necessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza prevista dalla regola de minimis (v., ex plurimis, Cass., 23 luglio 2025, n. 20921; Cass., 3 novembre 2023, n. 30651; Cass., 20 maggio 2011, n. 11228); - il cumulo degli aiuti di Stato – espressamente disciplinato dal regolamento n. 1407/2013, art. 5 (v., altresì, il regolamento n. 1998/2006, art. 2, par. 5), - va considerato ai fini del rispetto della citata soglia di € 200.000,00, e concerne gli aiuti di Stato riferibili 26 all’impresa in quanto tale, non anche alle (sole) unità immobiliari rispetto alle quali l’imposta non sia stata versata. 9. – Le sentenze impugnate vanno, pertanto, cassate, quanto alla sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia nei termini sin qui esposti.
P.Q.M.
La Corte - accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. 6352/2022 R.G., assorbiti il secondo ed il terzo motivo;
- cassa la sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione;
- accoglie il ricorso iscritto al n. 1175/2023 R.G. e cassa senza rinvio la sentenza n. 2315/2022, depositata il 25 maggio 2022, della Commissione tributaria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto
– ricorrente – contro Roma Capitale (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato RI Maggiore ([...]; enrico.maggiore@pec.comune.roma.it); – controricorrente – ICI IMU Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 32370 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 11/12/2025 2 avverso la sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
e sul ricorso iscritto al n. 1175/2023 R.G. proposto da Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico (01384080584), in persona del suo legale rappresentante p.t. Suor Giulia Capretti, con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’avvocato Leonardo Brasca ([...]; leonardo.brasca@avvocativibo.legalmail.it) che la rappresenta e difende;
– ricorrente – contro Roma Capitale (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Armenante ([...]; alberto.armenante@pec.comune.roma.it); – controricorrente – avverso la sentenza n. 2315/2022, depositata il 25 maggio 2022, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 12 novembre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
uditi l’avvocato Leonardo Brasca, per parte ricorrente, e l’avvocato ME SS, per Roma Capitale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo che la Corte accolga i ricorsi. Conseguenze di legge. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio – pronunciando quale giudice del rinvio disposto da Cass., 16 maggio 2019, n. 13299 – ha rigettato il ricorso in riassunzione proposto della contribuente, così confermando la legittimità di tre avvisi di accertamento emessi da 3 Roma Capitale per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2009, relativamente al possesso di unità immobiliare sita alla Via di Porta Maggiore n. 32 (casa per ferie San ZO TI). 1.1 – Premesso che, in esito alla pronuncia rescindente, residuava il solo esame del trattamento impositivo relativo a detta unità immobiliare, adibita a casa per ferie, il giudice del rinvio ha rilevato che: - doveva ritenersi accertato che il fabbricato in questione era destinato ad un uso promiscuo, «in parte ad abitazione delle consorelle, in parte ad attività ricettiva»; - non poteva ritenersi «elemento esimente» la destinazione dell’unità immobiliare «all’accoglienza di persone dedite alla preghiera ed all’espletamento delle attività religiose proprie dell’ente», con sua marginale utilizzazione in «attività di accoglienza» («senza finalità di lucro … di famiglie cristiane e gruppi di preghiera»), in quanto, come rilevato dalla Corte di legittimità, «in tema di ICI, deve essere escluso dall'esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un'attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente essendo la predetta esenzione prevista in via generale solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi» (Cass. n. 13967 del 20/05/2016). 1.2 – La Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria. Resiste con controricorso Roma capitale che anch’essa ha depositato memoria. 4 2. – Con sentenza n. 2315/2022, depositata il 25 maggio 2022, la Commissione tributaria regionale del Lazio – anch’essa pronunciando quale giudice del rinvio disposto da Cass., 16 maggio 2019, n. 13299 – ha accolto il ricorso in riassunzione proposto da Roma Capitale e (così) rigettato «l’appello» della contribuente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2009, relativamente al possesso di unità immobiliare sita alla Via di Porta Maggiore n. 32 (casa per ferie San ZO TI). 2.1 - Premesso (anche qui) che, in esito alla pronuncia rescindente, residuava il solo esame del trattamento impositivo relativo a detta unità immobiliare, adibita a casa per ferie, il giudice del rinvio ha rilevato, in sintesi, che, per un verso, le prodotte dichiarazioni di terzi risultavano «del tutto insufficienti ad escludere il carattere commerciale dell’attività esercitata, che trova invece conferma in altri elementi di segno contrario, plurimi e concordanti»; e, per il restante, che, per l’appunto, i dati desunti da siti internet davano conto della pubblicizzazione della casa per ferie quale struttura turistica che «nel tempo … [era] sempre stata gestita come attività commerciale», così come emergeva (anche) da «recensioni (alcune risalenti ad oltre cinque anni addietro) di clienti della struttura (da ritenersi ascrivibili al notorio data la generale e libera accessibilità di tali informazioni) che danno conto di un trattamento e di un costo del tutto paragonabile ad un (economico) hotel (“””Ottimo luogo per trascorrere la notte in centro sono stato ospite due notti singola ho speso con piccola colazione totale 97.00 euro””” e “”””La colazione non vale il suo nome, ma per il resto va bene […] c 'è WiFi, servizi igienici puliti e tutto il resto che ci si può aspettare da un hotel””””).». 5 2.2 – La Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria. Roma capitale resiste con controricorso. 3. - I ricorsi vengono alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria n. 6037/2025 del 6 marzo 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Come già rilevato nella ordinanza interlocutoria, i due ricorsi, seppur relativi a distinte pronunce rese dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione, considerato anche che «come già emerge dallo storico di lite, vengono in considerazione due distinte pronunce che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha emesso quale giudice del rinvio (unico) disposto dalla Corte, così che – più che una pluralità di cause connesse – viene a prospettarsi una pluralità di iscrizioni a ruolo della medesima causa». 2. - Il ricorso iscritto al n. 6352/2022 di RG è articolato sui seguenti motivi: 2.1 - col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per omessa motivazione, assumendo, in sintesi, che il principio di diritto richiamato dal giudice del rinvio era stato reso in giudizio nel quale – diversamente da quanto aveva formato oggetto della pronuncia resa dallo stesso giudice del rinvio – era rimasto specificamente accertato lo svolgimento di attività commerciale;
- soggiunge la ricorrente che il rilievo in discorso – che si risolveva nel richiamo di una massima giurisprudenziale – non dava affatto conto del «percorso logico giuridico seguito per pervenire all’affermazione secondo cui l’attività sarebbe stata svolta con modalità commerciali nelle annualità in contestazione», così la conferma della legittimità 6 dell’imposizione rimanendo fondata su di una motivazione apparente in difetto di ogni accertamento sulla natura commerciale dell’attività ricettiva svolta;
2.2 – il secondo motivo espone la denuncia di nullità della sentenza «per violazione del disposto normativo di cui all’art. 360 c.p.c. n. 5, letto con riferimento agli art. 115 e 116 c.p.c.» assumendo, in sintesi, la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare le deduzioni, ed allegazioni (dichiarazioni di terzi), istruttorie che davano conto di uno svolgimento dell’attività ricettiva con modalità non commerciali, atteso che non veniva offerto alcun servizio agli ospiti della struttura («a parte la messa a disposizione della struttura» stessa) né da questi versato un qualche corrispettivo (le sole somme versate risolvendosi in offerte dei partecipanti ai gruppi di preghiera); 2.3 – col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, ed all’art. 2729 cod. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame avrebbe dovuto esaminare le prodotte dichiarazioni di terzi, legittimamente utilizzabili nel processo tributario, per vagliare la tipologia delle attività svolte nell’unità immobiliare in contestazione, dovendosi ritenere esenti da imposizione tanto «l’ospitalità religiosa correlata all’accoglienza ed all’ospitalità delle consorelle» quanto l’ospitalità di «gruppi di preghiera … posta in essere in assenza di finalità di lucro.». 3. – In via pregiudiziale di rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente atteso che, come ripetutamente statuito dalla Corte, l’onere di specificità, posto dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra 7 quelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cit. (Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde: Cass. Sez. U., 8 novembre 2021, n. 32415; Cass., 30 giugno 2021, n. 18390; Cass., 19 giugno 2018, n. 16170; Cass., 23 maggio 2018, n. 12690; Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25386; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1370). Né, del resto, l’esposizione dei motivi preclude di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'esame separato (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100). 4. – Tanto premesso, il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso – è fondato e va accolto. 4.1 - Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;
pertanto, è denunciabile 8 in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Si è, pertanto, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). 4.2 – In tema di ICI, con riferimento al requisito cd. oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) – requisito costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di un’attività con modalità non commerciali – la Corte ha in più occasioni statuito che detto requisito va, per l’appunto, accertato in concreto, e con onere probatorio a carico del contribuente 9 (Cass., 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502). 4.3 – La pronuncia rescindente della Corte ha cassato con rinvio la sentenza (allora) impugnata in quanto la «CTR ha respinto le domande della ricorrente solo con riguardo agli immobili in cui era esercitata attività sanitaria e di istruzione, senza alcun riferimento alle attività ricettivo-alberghiere esercitate nel suddetto immobile» (dunque per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.); e, con riferimento ad una siffatta pronuncia, l’oggetto del giudizio di rinvio si identificava (esattamente) nella concreta verifica dell’attività addotta a ragione della reclamata esenzione. 4.4 – Ora, come rende esplicito il contenuto della gravata sentenza, la ragione del relativo rigetto risulta obiettivamente incomprensibile perché, da un lato, l’accertamento svolto dal giudice del rinvio si è risolto (solo) nel riscontro della destinazione dell’unità immobiliare in contestazione ad un uso promiscuo («in parte ad abitazione delle consorelle, in parte ad attività ricettiva») e, dall’altro, il decisum integralmente riposa sul richiamo di una massima giurisprudenziale resa in fattispecie nella quale era stato (previamente) risolto lo specifico accertamento della connotazione tipologica (di natura commerciale) dell’attività svolta nell’unità immobiliare. Così che incomprensibile rimane, per l’appunto, come l’accertato uso promiscuo dell’unità immobiliare possa correlarsi al difetto del cd. requisito oggettivo dell’agevolazione, difetto che non viene riempito, come appena rilevato, né dal richiamo di un precedente della Corte né dallo stesso richiamo degli argomenti difensivi della contribuente (in ordine all’utilizzazione dell’immobile in «attività di accoglienza», «senza finalità di lucro … di famiglie cristiane e gruppi di preghiera»). 5. - Con l’unico motivo del ricorso iscritto al n. 1175/2023 R.G. la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., 10 denuncia nullità della gravata sentenza per violazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 22 e 16-bis, al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 comma 2, ed al d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 9, deducendo che controparte non aveva prodotto la prova della notificazione del ricorso in riassunzione così che il giudice di rinvio – in difetto delle ricevute di spedizione e di consegna dell’atto in notifica - avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22, comma 2, e 53, comma 2. 6. – Il motivo è fondato, e va accolto. 6.1 - Va premesso, al riguardo, che, così come pianamente emerge dalle gravate sentenze, il giudizio di rinvio disposto da Cass., 16 maggio 2019, n. 13299 – rinvio di tipo restitutorio in quanto la Corte ebbe a rilevare, per l’appunto, che la sentenza (allora) impugnata aveva omesso di pronunciare sull’eccezione della contribuente che involgeva il diritto all’esenzione per l’unità immobiliare di Via di Porta Maggiore n. 32 (sede della casa per ferie San ZO TI) – venne introdotto con atto di riassunzione della parte, odierna ricorrente;
e, in quel giudizio (iscritto al nr. di RG 5397/2019), il contraddittorio processuale si perfezionò (anche) nei confronti di Roma Capitale che si costituì con proprio atto di controdeduzioni. Ciò non di meno, seguì un successivo atto di impulso da parte di Roma Capitale che iscrisse a ruolo (questa volta al nr. di RG 6467/2019) un atto «DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO IN APPELLO EX ART. 392 C.P.C. E ART. 63 D. LGS. 546/92» (così la denominazione dell’atto in questione); ed anche in questo ulteriore giudizio si è perfezionato il contraddittorio processuale delle parti, con la costituzione della parte odierna ricorrente (v. la gravata sentenza). 6.2 - Nel giudizio di rinvio, come la Corte ha precisato, il rapporto processuale non può che costituirsi, davanti al giudice di rinvio, con la 11 partecipazione delle stesse parti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia oggetto di cassazione e la pronuncia rescindente, configurandosi l’atto di riassunzione non come atto di impugnazione ma quale atto di impulso processuale in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione (Cass., 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass., 8 settembre 2014, n. 18853; Cass., 28 maggio 2004, n. 10322). 6.3 – Dalla fattispecie processuale sopra riassunta conseguiva, quindi, l’obbligo di riunione degli atti di riassunzione separatamente proposti in relazione alla medesima sentenza che aveva pronunciato la cassazione con rinvio. La riunione, però, non è stata disposta, e ciò già integra violazione del generale principio del ne bis in idem che preclude l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l’azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall’art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l’improcedibilità del processo che nasce dall’indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass. Sez. U., 5 aprile 2007, n. 8527; Cass., 21 luglio 2005, n. 15341; v., altresì, Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 3 aprile 2014, n. 7813; Cass., 10 marzo 1999, n. 2064). Con riferimento, poi, all’evenienza processuale di distinte impugnazioni della medesima sentenza, la Corte ha avuto modo di rilevare che in difetto di riunione delle impugnazioni, la pronuncia relativa alla prima rende improcedibile la seconda, in quanto, risultando ormai impossibile il simultaneus processus, si verifica un impedimento 12 all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 cod. proc. civ. sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successivamente proposte (Cass., 6 luglio 2020, n. 13849; Cass., 11 aprile 2016, n. 7096; Cass., 29 maggio 2014, n. 12038; Cass., 7 novembre 2013, n. 25054; Cass., 21 dicembre 2011, n. 27898). E, per di più, come ben rileva il P.G. nelle sue conclusioni scritte, l’atto di riassunzione di Roma Capitale nemmeno risultava essere stato notificato, da ciò conseguendone l’inammissibilità. 7. – Con la citata ordinanza interlocutoria, la Corte ha rilevato che: - «- la definizione della questione di fondo sottesa ai motivi di ricorso – che hanno riguardo all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2009 - implica la considerazione dello jus superveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato, e del loro recupero;
disciplina, questa, conseguente alla decisione 2023/2103 della Commissione, del 3 marzo 2023, che - a seguito dell’annullamento della decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, della Commissione (giusta sentenza della CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl) – ha, per l’appunto, disposto il recupero dell’aiuto incompatibile «concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92.» (art. 1); - la decisione della Commissione, a sua volta, va correlata alla (pur) prevista applicazione della regola cd. de minimis che «ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione» e «mira a semplificare gli oneri 13 amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C- 310/99, EU:C:2002:143, punto 94), partendo dal principio, ricordato al considerando 3 di tale regolamento, che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono idonei a falsare la concorrenza (così, ex plurimis, CGUE, 28 ottobre 2020, causa C-608/19, INAIL, punti 26 e 41); - e va tenuto conto, altresì, del dato normativo nazionale (d.l. 16 settembre 2024, n. 131, art. 16-bis, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166) che, a sua volta, ha dettato «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023»;». 7.1 - Deve, difatti, rilevarsi che, come in più occasioni statuito dalla Corte, la verifica della compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice, tenuto all'applicazione di queste ultime, per cui il relativo controllo non è condizionato, nel giudizio di primo grado, alla proposizione di un'apposita eccezione, né, in quello di impugnazione, alla formulazione di uno specifico motivo, dovendo, altresì, esercitarsi anche in sede di legittimità, ove non siano necessari nuovi accertamenti in fatto (v., ex plurimis, Cass., 9 ottobre 2019, n. 25278; Cass, 31 ottobre 2018, n. 27822; Cass., 10 dicembre 2015, n. 24952; Cass., 2 luglio 2014, n. 15032); e che, in tema di aiuti di Stato, pur si è rilevato che la sopravvenuta decisione della Commissione Europea, atto normativo vincolante ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, è immediatamente applicabile e, in quanto ius superveniens, così come nella fattispecie, il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata 14 attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (v., ex plurimis, Cass., 20 settembre 2024, n. 25273). 8. – Dall’accoglimento dei proposti motivi di ricorso consegue, dunque, che, nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, il giudice del rinvio dovrà innanzitutto verificare, con riferimento all’unità immobiliare destinata allo svolgimento di attività ricettivo-alberghiere, la sussistenza dei presupposti di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) – e, dunque, se detta attività sia stata svolta, o meno, quale attività di impresa, con conseguente configurabilità della (ivi) prevista esenzione in termini di un effettivo aiuto di Stato – per poi ricondurre la disciplina dell’aiuto così accertato all’azione di recupero disposta per gli aiuti di Stato in esame. E, quanto alla connotazione oggettiva dell’attività suscettibile di essere ricondotta all’esenzione in esame, la Corte ha ripetutamente rilevato che l’attività ricettiva deve considerarsi svolta con modalità non commerciali laddove percepiti corrispettivi non correlati ai costi sostenuti, e di natura simbolica, per tale dovendosi intendere il corrispettivo caratterizzato da un ricavo irrisorio, marginale e del tutto residuale rispetto alla natura della prestazione, tale da non potersi porre in relazione con il servizio reso, in quanto avente natura meramente formale e utile a rendere la prestazione più prossima a un'erogazione gratuita che a quella sottoremunerata rispetto ai parametri medi di settore (così Cass., 2 ottobre 2023, n. 27821; v. altresì, in tema di attività ricettiva, Cass., 27 luglio 2023, n. 22954; Cass., 14 settembre 2021, n. 24655; Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 15 marzo 2019, n. 7415). 15 Difatti, la citata decisione della Commissione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, ha rilevato che, secondo la stessa giurisprudenza unionale, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, la nozione di impresa, a prescindere dal suo status giuridico, si correla allo svolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75; v., altresì, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl, punti 103 ss.); e che, pertanto, le finalità sociali, e di solidarietà, eventualmente perseguite non escludono la riconducibilità delle relative attività a detta nozione in quanto (anche) un’impresa che agisca senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato e, così, porsi in concorrenza con altre imprese. 8.1 – Come già la giurisprudenza della Corte rende evidente – laddove l’interpretazione della disposizione di favore di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è stata ricondotta ai limiti di agibilità dell’esenzione posti dalla decisione della Commissione dell'Unione Europea (n. 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012), al fine di evitare che il regime dell’esenzione si risolva in un aiuto di Stato e, dunque, con riferimento alla specifica connotazione dell’attività svolta, ed ai corrispondenti criteri di valutazione della sua natura economica – la contrarietà di detta disposizione nazionale alla disciplina eurounitaria della concorrenza, e degli aiuti di Stato, non è stata dichiarata, una volta per tutte, quale imprescindibile implicazione del suo contenuto regolatorio, diversamente rimanendo necessario accertare, nello specifico, la natura economica dell’attività svolta e la consequenziale configurazione dell’esenzione in termini di aiuto di Stato che, secondo 16 una risalente, e consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, «esige che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in particolare, sentenza del 17 settembre 2020, Compagnie des pêches de Saint- Malo, C-212/19, EU:C:2020:726, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).» (così CGUE, 4 marzo 2021, causa C-362/19 P, Commissione europea c. OL UB RC e a., punti 57 ss.; v., altresì, CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, cit., punti 65 e ss.; per il rilievo che un’esenzione fiscale deve considerarsi alla stregua di un aiuto di Stato nel senso che «la nozione di aiuto è più generale di quella di sovvenzione, dato che essa non designa soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti» v. CGUE, 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Repubblica italiana c. Commissione, punti 77 ss.; v., altresì, CGUE, 4 marzo 2021, causa C-362/19 P, Commissione europea c. OL UB RC e a., cit., punti 59/60; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, cit., punti 66, 68 e 76). Posto, in effetti, che la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario (CGUE, 12 gennaio 2023, cause riunite C- 702/20 e C-17/21, «DOBELES HES» SIA e a., punto 82; CGUE, 27 17 gennaio 2022, causa C 179/20, Fondul Proprietatea SA, punto 83; CGUE, 23 marzo 2006, procedimento C 237/04, Enirisorse SpA, punto 23), nella fattispecie è proprio nella fase del recupero dell’aiuto che va verificata «la situazione individuale di ciascuna impresa interessata»; così come del resto rimarcato dalla Corte di Giustizia, secondo la quale «è costante giurisprudenza che, nel caso specifico di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime in questione per valutare, nella motivazione della sua decisione, se, in base alle modalità previste da tale regime, esso assicuri un vantaggio ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri», così che la Commissione non è tenuta a compiere un'analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso ed è «solo nella fase del recupero degli aiuti che diventa necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (v., in particolare, sentenze del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C-71/09 P, C- 73/09 P e C-76/09 P, EU:C:2011:368, punto 63; del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C-630/11 P a C-633/11 P, EU:C:2013:387, punto 114, nonché del 29 luglio 2019, Azienda Napoletana Mobilità, C- 659/17, EU:C:2019:633, punto 27)» (così CGUE, 4 marzo 2021, causa C-362/19 P, cit., punto 65). E, del resto, di una siffatta conclusione è partecipe la stessa decisione della Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, cit., che ha, per l’appunto, rilevato che «Le conclusioni della decisione finale non escludono quindi la possibilità che le richieste individuali dell'esenzione dall'ICI non soddisfino tutte le condizioni per costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di recupero.»; e che «l'individuazione delle situazioni concrete in cui l'applicazione della misura ha comportato un aiuto di Stato appartiene alla fase di recupero.». 18 Detta decisione – emessa a seguito, ed in attuazione, della sentenza della CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, Scuola Elementare Maria Montessori Srl, che ha annullato la decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, «nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili» - nel rimarcare il suo àmbito di applicazione («la presente decisione riguarda solo il recupero di quell'aiuto. Tutti gli altri aspetti della precedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presente decisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni.»; v. i punti 17, 21, 55) ha, difatti, rilevato che «Poiché la Commissione ha valutato un regime di aiuti [cfr. i considerando (107) e (129) della decisione finale], le autorità italiane sono tenute a individuare i beneficiari e ad esaminare in ogni singolo caso se i vantaggi individuali concessi mediante l'esenzione dall'ICI costituiscano un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare le autorità italiane dovrebbero esaminare se gli aiuti individuali abbiano riguardato attività economiche, siano in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri o soddisfino tutte le condizioni per rientrare nei regolamenti «de minimis» applicabili [cfr. i considerando da (68) a (72)], in un regime di aiuti autorizzato o in un regolamento di esenzione»; e, per quel che qui rileva, ha disposto nei seguenti termini: - «L'Italia recupera dai beneficiari l'aiuto incompatibile concesso nell'ambito della misura di cui all'articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92.» (art. 1); - «L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un 19 regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio o dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.» (art. 2); - «L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti.» (art. 3); - «1. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.
2. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.» (art. 4). 8.2 – Conseguendo, dunque, dall’accertamento dei presupposti dell’aiuto di Stato (che, nella specifica fattispecie, viene in considerazione), la riconducibilità di detto aiuto all’azione di recupero disposta dalla citata Decisione della Commissione, col recupero viene in considerazione, al contempo, l’applicazione della regola cd. de minimis (vedi la Decisione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023 cit., art. 2) che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, come rimarcato nell’ordinanza interlocutoria, ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione, e mira a semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri, partendo dal principio che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono 20 idonei a falsare la concorrenza (CGUE, 28 ottobre 2020, causa C- 608/19, INAIL, punti 26 e 41; CGUE, 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C-310/99, punto 94). E la disciplina eurounitaria in tema di aiuti di Stato de minimis è espressamente richiamata, altresì, dall’art. 16-bis, del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166, che – nell’istituire uno speciale règime dichiarativo [per «i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui»], finalizzato al recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, règime a sua volta ricondotto alla «disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013» (art. 16-bis, comma 1)- ha, per l’appunto, previsto che «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato.» (comma 2). Laddove, allora, va rimarcata l’autonomia di quest’ultima disposizione – che non poteva non prevedere la salvaguardia della regola de minimis nel contesto della decisione della Commissione (n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, cit.) che ha disposto il recupero – rispetto al règime speciale introdotto con le disposizioni di cui al primo comma che (diversamente) risulta funzionale al recupero di quanto indebitamente non versato quale aiuto di Stato (règime rispetto al quale la soglia di € 50.000,00 opera quale presupposto della dichiarazione ivi prevista, non anche ai fini dell’applicazione della 21 regola de minimis il cui contenuto discende solo dalle fonti comunitarie). 8.2.1 – Possono, dunque, enunciarsi i seguenti principio di diritto: «In tema di ICI, e con riferimento ai periodi di imposta dal 2006 al 2011, l’esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), ha integrato un aiuto di Stato laddove sia stata usufruita nello svolgimento di un’attività economica riconducibile alla nozione eurounitaria di impresa, così come ritenuto dalla decisione della Commissione n. 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, e atteso che la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario. Detto aiuto va recuperato in conformità alle disposizioni poste dalla decisione della Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, ed è nella fase del recupero che va previamente verificata la situazione individuale di ciascuna impresa interessata con riferimento all’esenzione usufruita nello svolgimento di un’attività con modalità commerciali. Nel contesto dell’azione di recupero rientra, quindi, l’applicazione della regola de minimis che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione, e mira a semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri. L’art. 16-bis del d.l. d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166, al primo comma ha istituto uno speciale règime dichiarativo che risulta funzionale al recupero di quanto indebitamente non versato per l’esenzione fiscale costituente illegale aiuto di Stato e, al secondo comma, ha espressamente fatto salva l’applicazione della regola de minimis, il cui contenuto discende da regolamenti comunitari, così che 22 l’indicazione di un'imposta a debito di importo superiore a 50.000 euro annui, contenuta nel primo comma, opera solo quale presupposto della dichiarazione ivi prevista.». 8.3 – Laddove nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, dovesse porsi questione relativa al sopra ricostruito ius supervenies – e se, dunque, in concreto accertato che le ridette attività ricettivo- alberghiere venivano svolto quali attività economiche (in conformità agli orientamenti eurounitari sul tema, qual recepiti dalla sopra ripercorsa giurisprudenza di questa Corte) – il giudice del rinvio procederà al riesame della controversia, che implica accertamenti in fatto, con riferimento (anche) all’applicazione della regola de minimis. 8.4 – Al detto fine, il giudice del rinvio terrà conto, innanzitutto, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 [regolamento adottato sulla base giuridica del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, art. 2] il quale ha disposto, in via transitoria, nei seguenti termini: - «1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili. 2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del 23 regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.» (art. 7). La disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti de minimis (n. 69/2001 e n. 1998/2006, entrambi adottati, così come il regolamento n. 1407/2013, sulla medesima base giuridica offerta dal regolamento del Consiglio n. 994/98, del 7 maggio 1998, a sua volta richiamato dall’art. 2 della Decisione della Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, cit.), espressamente conferma la legittimità degli aiuti de minimis già concessi (in quanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato non ricorrendo «tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato») che, pertanto, possono essere ricondotti alla disciplina del nuovo regolamento. 8.4.1 - Va, ad ogni modo, considerato che – secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopra ricordati (v. il Regolamento n. 69/2001, del 12 gennaio 2001, considerando n. 5; il Regolamento n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, considerando 9; il Regolamento n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013, considerando 10) – il rispetto della soglia di aiuto da ricondurre alla regola de minimis (predeterminata in € 200.000,00 dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013, così come dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006) va inscritto «nell'arco di tre esercizi finanziari», ove, dunque, il triennio in questione rileva quale periodo mobile (v., ex plurimis, Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530), così come precisato nei predetti considerando («Il periodo di tre anni da prendere in 24 considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.»). Ne consegue, pertanto, che – venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2009 – la soglia di aiuto de minimis deve essere riferita all’imposta non versata (depurata, dunque, delle sanzioni applicate sull’omesso versamento) e impone la considerazione di ciascun nuovo aiuto (a partire dall’anno 2007) e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo la specifica disciplina dei versamenti del tributo di cui al d.lgs. n. 504/1992, cit., art. 10 (che, per l’appunto, individua i momenti di scadenza dei versamenti annuali dell’Ici). Difatti, come la Corte ha in più occasioni rilevato (in conformità alle disposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis), l’aiuto deve essere preso in considerazione come concesso nel momento in cui è accordato, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione (v. l’art. 3, par. 4, del regolamento n. 1407/2013; l’art. 2, ed il considerando 10, del regolamento n. 1998/2006; l’art. 2 ed il considerando 5 del regolamento n. 69/2001; v. altresì, ex plurimis, Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530, cit.; Cass., 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., 21 novembre 2019, n. 30373). 8.4.2 – Va, da ultimo, considerato che: - proprio in ragione del rilievo dello ius superveniens, la questione che vi rimane sottesa (riconducibilità o meno degli aiuti alla regola de minimis) non intercetta le preclusioni processuali che si sono formate in giudizio nei confronti delle parti - che, pertanto, potranno produrre nuovi mezzi di prova e, in specie, nuovi documenti (v., ex plurimis, Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., 26 giugno 2019, n. 17199; 25 Cass., 30 giugno 2016, n. 13458) – a differenza delle preclusioni formatesi con riferimento alle posizioni sostanziali riconducibili alla pretesa impositiva (come esposta nell’atto impositivo) ed alla eccezione relativa alla sussistenza di una fattispecie di esenzione;
- l’onere della prova dei presupposti di applicazione della regola de minimis grava su chi l’invoca (dunque sul contribuente;
v., ex plurimis, Cass., 19 gennaio 2023, n. 1583; Cass., 6 aprile 2020, n. 7704; Cass., 3 maggio 2012, n. 6671); - l'onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis, potrà essere assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito di un'autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l'anno di entrata in vigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell'individuazione del triennio possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità (v. Cass., 8 luglio 2025, n. 18673; Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530); - in caso di superamento della citata soglia de minimis, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale deve necessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza prevista dalla regola de minimis (v., ex plurimis, Cass., 23 luglio 2025, n. 20921; Cass., 3 novembre 2023, n. 30651; Cass., 20 maggio 2011, n. 11228); - il cumulo degli aiuti di Stato – espressamente disciplinato dal regolamento n. 1407/2013, art. 5 (v., altresì, il regolamento n. 1998/2006, art. 2, par. 5), - va considerato ai fini del rispetto della citata soglia di € 200.000,00, e concerne gli aiuti di Stato riferibili 26 all’impresa in quanto tale, non anche alle (sole) unità immobiliari rispetto alle quali l’imposta non sia stata versata. 9. – Le sentenze impugnate vanno, pertanto, cassate, quanto alla sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia nei termini sin qui esposti.
P.Q.M.
La Corte - accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. 6352/2022 R.G., assorbiti il secondo ed il terzo motivo;
- cassa la sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione;
- accoglie il ricorso iscritto al n. 1175/2023 R.G. e cassa senza rinvio la sentenza n. 2315/2022, depositata il 25 maggio 2022, della Commissione tributaria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto