Sentenza 29 maggio 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro che sia portata a conoscenza della S.C. la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullità - sulla validità della pronuncia già adottata (anche là dove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi), preclude, tuttavia, in forza dei principi di unità della decisione, del giusto processo e della sua ragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2014, n. 12038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12038 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. PETTI IO Battista - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21912/2008 proposto da:
CA LU, CA SA, CA EN, CA AR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI PAOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato AIELLO Carmine giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
IN AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato LAURO MASSIMO, rappresentata e difesa dall'avvocato SAVARESE Vincenzo giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
CA VA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 467/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2008 R.G.N. 7143/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 febbraio 1997 ON AN, proprietaria di un fondo rustico in Vico Equense località Moiano, condotto in fitto fin dal 1957 da AR PE PA al quale, dopo la sua morte, era succeduta nel predetto contratto la moglie, FI AR, premesso di aver, nel 1994, nel corso di un accesso al fondo, scoperto che esso era coltivato, in subaffitto non autorizzato, da AR IO, figlio della FI, il quale aveva arbitrariamente ampliato il fabbricato colonico, e di aver quindi contestato alla FI e al AR le inadempienze riscontrate a mezzo raccomandata, chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata la risoluzione del contratto di fitto per grave inadempimento nonché per morosità, non avendo ricevuto il pagamento delle annate agrarie 93/94 e 95/96.
I resistenti si costituivano chiedendo il rigetto delle domande proposte e, in via riconvenzionale, il riconoscimento dei miglioramenti apportati al fondo e la condanna della ricorrente al pagamento del relativo indennizzo.
Interrotto il processo per la morte della FI, ON AN provvedeva alla sua riassunzione nei confronti di AR LO, LU, IA, RO e IO, che si costituivano in giudizio.
Il Tribunale adito, con sentenza del 1 marzo 2005, dichiarava il contratto interpartes cessato alla data del 10 novembre 2005, rigettava le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni nonché la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello AR IO. Si costituivano in quel grado ON AN, che chiedeva il rigetto del gravame, nonché AR LO, LU, IA e RO che proponevano appello incidentale.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 marzo 2008, rigettava sia l'appello principale che quello incidentale e condannava i soccombenti alle spese di lite.
Per la cassazione di tale ultima sentenza hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi ed illustrato da memoria, AR LU, LO, RO e IA.
Ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria, ON AN che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso rappresentando, tra l'altro, che la detta sentenza della Corte di appello impugnata in questa sede è già stata oggetto di ricorso per cassazione proposto da AR IO, deciso da questa Corte con ordinanza n. 10916/09 del 12 maggio 2009. L'intimato AR IO non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che, sebbene il ricorso autonomamente proposto dagli attuali ricorrenti sia stato redatto il 30 luglio 2008 e notificato il 7 e il 28 agosto 2008 e, quindi, successivamente alla notifica del primo ricorso principale, effettuata il 22 luglio 2008 (data richiesta notifica 18 luglio 2008), lo stesso non solo non è stato presentato come incidentale, ma soprattutto in esso non si da atto della notifica del precedente ricorso avverso la stessa sentenza per poter procedere alla riunione ex art. 335 c.p.c., ormai non più possibile essendo stato il ricorso proposto da AR IO già deciso con ordinanza n. 10916/09 del 12 maggio 2009, come già evidenziato nello svolgimento del processo.
Si pone pertanto la questione relativa alla sorte del ricorso all'esame.
Sul punto si registrano nella giurisprudenza di legittimità due indirizzi. Secondo l'orientamento minoritario (Cass. 6 marzo 2004, n. 4617; Cass. 4 marzo 2008, n. 5846 e Cass. 11 ottobre 2012, n. 127328), in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 c.p.c. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati.
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, cui questo Collegio aderisce, nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro essere portata a conoscenza della S.C. la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnazioni, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullità - sulla validità della pronuncia già adottata (anche laddove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi), preclude tuttavia, in forza del principio di unità della decisione nonché - va aggiunto in questa sede - dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile (Cass. 26 febbraio 1985, n. 1640; Cass. 16 settembre 1993, n. 9548; Cass. 7 luglio 1994, n. 6412; Cass. 16 febbraio 1998, n. 1637; Cass. 2 novembre 2001, n. 13578; Cass. 27 marzo 2003, n. 4605; Cass. 22 luglio 2004, n. 13633; Cass. 23 giugno 2005, n. 13531;
Cass. 12 ottobre 2007, n. 21432; Cass., sez. un., 7 luglio 2009, n. 15843; Cass. 20 maggio 2010, n. 12430).
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile.
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite e ne va disposta la chiesta attribuzione in favore del difensore della controricorrente, avv. Vincenzo Savarese, che se ne è dichiarato anticipatario.
Non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Savarese, anticipatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014