Art. 37.
La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, numero 1086 , per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra quali fiduciari delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi di guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Vittime civili di guerra, nonche' per i sanitari membri delle Commissioni medesime, aventi la qualifica rispettivamente di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, o di partigiano combattente, e' elevata a lire 250 per ogni visita eseguita. Tale compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non puo' superare lire 5.000.
La misura stabilita dalla legge 2 agosto 1952, numero 1086 , per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra quali fiduciari delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi di guerra, Famiglie dei caduti e dispersi in guerra, Vittime civili di guerra, nonche' per i sanitari membri delle Commissioni medesime, aventi la qualifica rispettivamente di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, o di partigiano combattente, e' elevata a lire 250 per ogni visita eseguita. Tale compenso, per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non puo' superare lire 5.000.