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15 gennaio 1993
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1 gennaio 2016
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16 settembre 2022
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 63. Giudizio di rinvio 1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili. ((49)) 2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) a cui il processo e' stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilita', deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui e' stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo. ((49)) --------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) a cui il processo e' stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilita', deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui e' stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo. ((49)) --------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Commentari • 62
- 1. Sanzioni Fiscali: Cosa Fare Subito Quando Arriva Una Contestazione?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 maggio 2025 · 1
Hai ricevuto una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con sanzioni per omessi versamenti, errori nella dichiarazione o mancata fatturazione? Non sai se pagare subito, presentare ricorso o chiedere una rateizzazione? Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario, ricorsi fiscali e cancellazione dei debiti – ti spiega in modo chiaro e pratico cosa fare appena ricevi una contestazione fiscale, come leggere correttamente l'atto e quali sono le strategie legali per evitare errori e difenderti in modo efficace. Scopri quali tipi di sanzioni fiscali esistono, quando puoi ottenere la riduzione o l'annullamento, come presentare istanza di autotutela o ricorso …
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- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 06/09/2022, n. 7392Provvedimento: […] Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che provvederà anche in ordine alla spesa del presente giudizio di legittimità”. La sentenza in questione veniva trasmessa alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, ai sensi dell'art.388 c.p.c., veniva ricevuta in data 7.06.2016. Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione del giudizio, ai sensi degli artt. 63 codice del processo tributario e art.393 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE La mancata riassunzione del giudizio produce l'estinzione dell'intero processo, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs.Leggi di più...
- art. 63 D.Lgs. n. 546/1992·
- giudizio di rinvio·
- estinzione del giudizio·
- principio di impugnazione·
- definitività atto impositivo·
- art. 338 c.p.c.·
- riassunzione del giudizio·
- art. 393 c.p.c.