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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
LI DR, OR
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 655/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000198000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1686/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14.4.2025 Ricorrente_1 ricorreva avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria .n. 29876202500000198000 del 4.4.25 per un ammontare complessivo di Euro 128.210,74 e limitatamente a 18 cartelle, espressamente indicate, eccependo il difetto di notifica della comunicazione non tramite messo notificatore, la mancata notifica degli atti sottesi, la illegittima applicazione degli interessi moratori, la prescrizione relativamente a due cartelle oltre che per le sanzioni.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la regolarità del proprio operato dando prova della regolare notifica delle cartelle e di successive intimazioni mai opposte.
In data 30.9.2025 venivano depositati da parte ricorrente motivi aggiunti.
All'udienza del 4.11.2025 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso è stato proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sul presupposto, preliminare, del difetto di notifica in quanto non tramite messo notificatore;
a prescindere dalla circostanza che la costituzione del ricorrente ha sanato qualsiasi eventuale vizio di notifica, si osserva come, in merito, la Suprema Corte, con numerose pronunzie, abbia statuito che nel caso di notificazione di un atto tributario eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 89/1982, valgono le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, con la conseguenza tra l'altro che il piego recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della “comunicazione di avvenuta notifica” (Can) (Cass.
28618/24) e ciò in quanto la notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere effettuata “nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982”. In particolare, sottolineano i giudici di Indirizzo_1, la notifica è stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 890/1982, vale a dire in via diretta, con la conseguenza, che la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta;
che non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
che, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
che, infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc.(v. Cass. nn. 23177, 21604 e 1240, tutte del 2024). E ancora
(Cassazione n. 21936/2024), ha ricordato che la notificazione postale diretta è quella eseguita “senza l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori”); che, “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”; e che, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, “non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa”.
Atteso quindi quanto sopra ed essendo non contestato che la notifica della intimazione sia avvenuta in data
4.4.25, assolutamente regolare va ritenuta la stessa, sanata in ogni caso dalla regolare costituzione in giudizio .
Per quanto attiene la eccepita prescrizione di alcune cartelle e ritenuta la natura dei tributi sottesi, va accolta la doglianza limitatamente a due cartelle: N. 29820170008145700000 e N. 29820180006894930000 in quanto la prima, per Irpef, notificata nel 2013 e la seconda notificata nel 2018, per tassa auto..
Per quanto attiene la memoria depositata in data 30.9.2025 con cui parte ricorrente ha contestato la validità
e regolarità delle notifiche della cartelle, giusta produzione da parte di AdER, si osserva che successivamente alle stesse risultano ritualmente notificate le relative intimazioni ( del 4.9.23- 14.3.24-17.4.24) mai opposte e contestate, con la conseguenza che per le cartelle sottese la relativa pretesa è divenuta definitiva.
Parimenti infondata va ritenuta l'eccezione circa il calcolo degli interessi essendo gli stessi espressamente previsti ed indicati in calce all'atto opposto.
Attese quindi le superiori considerazioni, ritenuta la parziale fondatezza del ricorso relativamente alle cartelle nn.29820170008145700000 e 29820180006894930000, va annullato l'atto limitatamente alle stesse e confermato per il resto .
Stante l'accoglimento parziale, giusti motivi ricorrono per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 04.11.2025.
Il OR Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
LI DR, OR
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 655/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000198000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1686/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14.4.2025 Ricorrente_1 ricorreva avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria .n. 29876202500000198000 del 4.4.25 per un ammontare complessivo di Euro 128.210,74 e limitatamente a 18 cartelle, espressamente indicate, eccependo il difetto di notifica della comunicazione non tramite messo notificatore, la mancata notifica degli atti sottesi, la illegittima applicazione degli interessi moratori, la prescrizione relativamente a due cartelle oltre che per le sanzioni.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la regolarità del proprio operato dando prova della regolare notifica delle cartelle e di successive intimazioni mai opposte.
In data 30.9.2025 venivano depositati da parte ricorrente motivi aggiunti.
All'udienza del 4.11.2025 la vertenza viene discussa e definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso è stato proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sul presupposto, preliminare, del difetto di notifica in quanto non tramite messo notificatore;
a prescindere dalla circostanza che la costituzione del ricorrente ha sanato qualsiasi eventuale vizio di notifica, si osserva come, in merito, la Suprema Corte, con numerose pronunzie, abbia statuito che nel caso di notificazione di un atto tributario eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 89/1982, valgono le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, con la conseguenza tra l'altro che il piego recapitato all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della “comunicazione di avvenuta notifica” (Can) (Cass.
28618/24) e ciò in quanto la notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere effettuata “nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982”. In particolare, sottolineano i giudici di Indirizzo_1, la notifica è stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 890/1982, vale a dire in via diretta, con la conseguenza, che la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta;
che non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
che, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
che, infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc.(v. Cass. nn. 23177, 21604 e 1240, tutte del 2024). E ancora
(Cassazione n. 21936/2024), ha ricordato che la notificazione postale diretta è quella eseguita “senza l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori”); che, “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”; e che, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, “non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa”.
Atteso quindi quanto sopra ed essendo non contestato che la notifica della intimazione sia avvenuta in data
4.4.25, assolutamente regolare va ritenuta la stessa, sanata in ogni caso dalla regolare costituzione in giudizio .
Per quanto attiene la eccepita prescrizione di alcune cartelle e ritenuta la natura dei tributi sottesi, va accolta la doglianza limitatamente a due cartelle: N. 29820170008145700000 e N. 29820180006894930000 in quanto la prima, per Irpef, notificata nel 2013 e la seconda notificata nel 2018, per tassa auto..
Per quanto attiene la memoria depositata in data 30.9.2025 con cui parte ricorrente ha contestato la validità
e regolarità delle notifiche della cartelle, giusta produzione da parte di AdER, si osserva che successivamente alle stesse risultano ritualmente notificate le relative intimazioni ( del 4.9.23- 14.3.24-17.4.24) mai opposte e contestate, con la conseguenza che per le cartelle sottese la relativa pretesa è divenuta definitiva.
Parimenti infondata va ritenuta l'eccezione circa il calcolo degli interessi essendo gli stessi espressamente previsti ed indicati in calce all'atto opposto.
Attese quindi le superiori considerazioni, ritenuta la parziale fondatezza del ricorso relativamente alle cartelle nn.29820170008145700000 e 29820180006894930000, va annullato l'atto limitatamente alle stesse e confermato per il resto .
Stante l'accoglimento parziale, giusti motivi ricorrono per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 04.11.2025.
Il OR Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni