Articolo 5 della Legge 18 luglio 1957, n. 614
Articolo 4Articolo 6
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16 agosto 1957
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27 aprile 1968
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20 agosto 1974
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1 gennaio 1997
Art. 5.
E' istituito presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - un Comitato che dara' il suo parere su quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, nonche' sulle questioni d'ordine finanziario e comunque implicanti riflessi finanziari, concernenti la gestione prevista dalla presente legge, nonche' le gestioni commissariali governative di altri servizi di trasporto in concessione.
Il predetto Comitato dara' il suo parere su ogni altro argomento per il quale il Ministero dei trasporti riterra' opportuno farne richiesta.
All'onere derivante dall'istituzione del Comitato, il Ministero dei trasporti fara' fronte con i fondi del proprio bilancio gia' inscritti ai capitoli concernenti rispettivamente le indennita' e diarie ai componenti di Consigli, Comitati e Commissioni e le spese per il funzionamento degli organi collegiali medesimi. (1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 marzo 1968, n. 368 ha disposto (con l'art. 9) che "La gestione governativa e' autorizzata ad effettuare spese di carattere patrimoniale ed a trattare affari aventi comunque riflessi finanziari sino all'ammontare di un milione di lire, nei limiti delle spese preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile, in deroga alla procedura prevista dall' art. 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614 ". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 16 luglio 1974, n. 309 ha disposto (con l'art. 8) che "La gestione governativa e' autorizzata ad effettuare spese di carattere patrimoniale ed a trattare affari aventi comunque riflessi finanziari sino all'ammontare di un milione di lire, nei limiti delle spese preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in deroga alla procedura prevista dall' articolo 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614 ". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1997