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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 06/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 38/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 9- 7-2024, nella causa n. 38/2023 R.G.C, ha pronunciato, mediante lettura di dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti P. Zinzi e A.R. Parte_1
Bongarzone ed elettivamente domiciliato presso la sede della società “
[...]
con sede legale in Via Siracusa, 5 - 03036 Isola del Controparte_1
Liri (FR) (C.F. e P.I. ), PEC P.IVA_1
e Email_1
Email_2
RICORRENTE E
, in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 46/A, ed
[...]
Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati in giudizio dall
[...]
in persona del Direttore Generale pro Controparte_3 tempore, ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.L. 11-11-2022 n. 173 conv. con mod. in L. 16-12-2022, n. 204, D.P.C.M. n. 166/20, D.P.C.M. n. 208/23, D.P.C.M. n. 140/19, D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5- 2015, ed elettivamente domiciliati presso l'A.T. di ivi situato in via CP_4
Padre Matteo Ricci, n. 31, e presso i domicili digitali Email_3
e Email_4
CONVENUTI Oggetto: riconoscimento diritto alla sottoscrizione contratti di lavoro a tempo determinato negli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024 in favore di docente di scuola secondaria di I grado a tempo determinato inserito nelle G.P.S. della provincia di per il biennio 2022-2024 con riserva per insegnamento CP_4 nella c.c. A030 in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero.
1 Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24-1-2023, conveniva in giudizio il Parte_1
e l Controparte_2 Controparte_3
ciascuno in persona del legale rappresentantepro tempore per
[...] ottenere: la disapplicazione: - dell'ordinanza del prot. Controparte_2
112 del 06.05.2022 relativa alle Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter, L. 3-5-1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo laddove all'art. 7 prescriveva: “… l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure …” con conseguente declaratoria del diritto dell'istante, docente specializzato sul sostegno e abilitati su materia, ad essere inserito in prima fascia GPS con riserva e non relegato nella seconda fascia, nonché a stipulare, sia pure con riserva, contratti di lavoro a tempo determinato ovvero ex art. 59 D.L. 73/2021 con il in quanto docente che aveva conseguito il titolo entro il Controparte_2
31.05.2022 ed aveva presentato l'istanza entro tale data;
- della nota M.I. n. 18095 dell'11.05.2022; - della nota ministeriale n 28597 del 29-7-2022 contenente istruzioni operative in merito agli incarichi da GPS;
- nonché del decreto di pubblicazione delle graduatorie provinciali per l'inserimento in GPS per la provincia di provvedimento prot. 3381 del 02.08.2022, in cui il CP_4 ricorrente era stato inserito in prima fascia con riserva ai sensi dell'O.M. n. 112 impugnata laddove non consentiva la stipula dei contratti a tempo determinato;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso e dei decreti di pubblicazione delle nomine a tempo determinato e/o ex art. 59 D.L.
73/2021 da prima o seconda fascia GPS dell'Ufficio Scolastico provinciale;
la declaratoria, anche in via cautelare, - del diritto di parte ricorrente ad essere inserito in prima fascia GPS nelle more dello scioglimento della riserva e del diritto del docente alla stipula dei contratti a tempo determinato e/o determinato finalizzato al ruolo ex art. 59 D.L. 73/2021.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'O.M. 112/2022 laddove non permetteva ai docenti inseriti in prima fascia con riserva la stipula dei contratti a tempo determinato, in quanto la pacifica giurisprudenza intervenuta su analoghe questioni affermava che “l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla
2 immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la
“carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta”
(cfr. ex multis, Tar Lazio - Roma, 10937/2019); in ragione della vigenza dell'art. 7 dell'O.M. 112/2022 oggetto di impugnazione, altri docenti aventi punteggio inferiore al ricorrente erano stati destinatari di contratti a tempo determinato anche ex art. 59 D.L. 73/2021 (finalizzati al ruolo); l'esclusione dalla stipula dei contratti era illegittima, il Consiglio di Stato con ordinanza del 14.09.2022 aveva confermato l'ordinanza del Tar Lazio - Roma che aveva sospeso l'O.M. 112/2022 nella parte in cui non aveva consentito a docenti abilitati all'estero la stipula dei contratti;
il TAR Lazio con ordinanza 5873/2022 del 23.06.2022, aveva statuito:
"Considerato a un primo e sommario proprio della fase cautelare che: - i ricorrenti, docenti non di ruolo, conseguito all'estero il titolo di specializzazione utile all'insegnamento sul sostegno, hanno chiesto l'inserimento nella prima fascia delle nuove GPS di Sostegno, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'art. 3 co. 10 lett. a) dell'OM MI prot. n. 112 del 6/5/2022; - la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso
e dunque deve esplicare di regola effetti in tutte le fasi procedimentali comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019); - l'ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che “l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti. Ritenuto dunque che l'ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, titolo per l'immissione in ruolo e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati..."; detta Ordinanza era stata confermata dal
Consiglio di Stato con ordinanza n. 6725/2022 del 14.09.2022 di rigetto dell'impugnazione del : "Considerato che non si Controparte_2 ravvisano apprezzabili ragioni per modificare l'assetto cautelare determinato dall'ordinanza appellata e che le spese del presente appello cautelare possono nondimeno essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello (ricorso numero: 6725/2022)."; la questione era stata già risolta anche dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1617/2021, secondo cui: “Si ritiene che l'apposizione della dicitura "con riserva" abbia la finalità di rimarcare la natura provvisoria, e non definitiva, dell'inserimento stesso, condizionato all'esito del giudizio di merito, ma finché l'inserimento permane non può escludere il docente ammesso con
3 riserva da tutte le opportunità offerte dalla p.a. ai docenti inseriti in tale graduatoria, al netto del fatto che tutte le opportunità e i contratti stipulati sono sottoposti alla condizione risolutiva del positivo accertamento del titolo. “E' quindi incoerente la tesi del secondo cui l'ordine di iscrizione del ricorrente CP_5 nelle graduatorie "con riserva" sarebbe stato adempiuto con il mero formale inserimento del docente in esse, senza diritto alla partecipazione a tutte le opportunità previste per i docenti iscritti in tale graduatoria. La "riserva" ha la mera funzione di condizionare l'inserimento nelle graduatorie alla successivo accertamento del titolo. L'espressione "con riserva" non può invece essere intesa nel senso di limitare o addirittura escludere gli effetti sostanziali dell'inserimento nelle graduatorie, pena l'inutilità dell'inserimento. Certamente, i tempi del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica non possono riverberarsi negativamente sui diritti del docente. “Ma il ricorrente veniva ingiustificatamente escluso dall'elenco dei docenti aventi diritto ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss. del DL n. 73/2021, pur avendo trasmesso regolare istanza (doc. 11 del ricorso). “E' allora evidente che tale provvedimento è illegittimo, poiché in base alla normativa sopra richiamata il docente, essendo in attesa della decisione sul riconoscimento o meno del titolo estero, era stato inserito con riserva nelle graduatorie ed aveva diritto ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss. del DL n. 73/2021, avendo trasmesso regolare istanza. “Ne consegue che, avendo l'Amministrazione con la precedente o.m. n. 60 del 2020 consentito l'iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all'estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità non possa se non essere estesa anche ai fini dell'iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi, stante peraltro la clausola di rinvio di cui all'art. 7 dell'anzidetto decreto ministeriale all'o. m. n. 60 del 2020 per tutto quanto ivi non disciplinato. Il ricorso deve trovare accoglimento per quanto attiene all'esclusione di parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie in cui ha chiesto di essere inserito con riserva, non essendo controverso il fatto che parte ricorrente abbia effettivamente presentato, nei termini anzidetti, la domanda di riconoscimento del relativo titolo di abilitazione conseguito in Romania. … .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: - accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d.l. n. 73/2021 con i relativi effetti…”; l'illegittima condotta della PA convenuta stava pregiudicando in maniera irreparabile la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con la PA resistente.
4 Il esponeva: egli era docente che aveva conseguito, previa frequentazione Pt_1 di specifico corso, il titolo di specializzazione quale insegnante di sostegno inserendosi a pieno titolo nella I fascia A030 delle GPS nella provincia di ma con riserva;
aveva presentato domanda di riconoscimento al CP_4
del titolo conseguito su sostegno A030 in data Controparte_2
21.07.2022; il 6-5-2022 era stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n. 112, con cui il aveva regolamentato le “Procedure di Controparte_2 aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; con successiva nota dell'11-5-2022 prot. 18095, il aveva reso note le istruzioni operative CP_2 con l'apertura della piattaforma telematica per la presentazione della domanda di inserimento in GPS;
con specifico riferimento ai docenti che avevano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno o il titolo abilitativo all'insegnamento all'estero l'O.M. prevedeva: “…. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi CP_2 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento ( 31 maggio 2022 termine stabilito nella nota di istruzioni operative dell'11 maggio 2022 prot. n.18095) per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”; il ricorrente aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) ma per effetto dell'Ordinanza
n.112, contrariamente a quanto disposto nella precedente ordinanza O.M. 60/2020 che regolava le GPS valide per gli anni 2020/2022, il titolo conseguito dal ricorrente all'estero era privo di qualsiasi effetto e in attesa del riconoscimento ad opera del non avrebbe avuto alcuna efficacia per il conseguimento di CP_2 incarichi di supplenza;
egli, pertanto, benché inserito in prima fascia con riserva, non avrebbe potuto sottoscrivere alcun contratto con l'Amministrazione
Scolastica; egli occupava la posizione 6 per la c. c. A030, in graduatoria GPS della
Provincia di con ulteriore provvedimento, l CP_4 [...]
aveva stipulato contratti a tempo determinato (anche ex Controparte_3 art. 59 D.L. 73/2021, finalizzati all'immissione in ruolo) con i seguenti docenti aventi punteggio inferiore al proprio nelle medesime sedi indicate dal ricorrente nel modello di scelta delle sedi: a) – A030 – Pos 12; b) Parte_2
5 – A030 – Pos 51; oltre a tutti gli altri nominativi che Parte_3 risultavano dai bollettini nomine allegati al ricorso e da intendersi integralmente trascritti;
tutti i nominativi così indicati, pur in difetto di titoli preferenziali e con punteggio inferiore al proprio, erano collocati in ambiti territoriali richiesti anche dall'odierno istante;
quindi, gli istituti scolastici facenti parte degli ambiti territoriali scelti dal ricorrente, sulla scorta delle preferenze indicate, erano stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica aveva stipulato contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo;
questi ultimi, in particolare, concorrevano nelle stesse classi di concorso del ricorrente;
non avevano titoli di precedenza;
possedevano un punteggio più basso rispetto a quello dell'istante; la condotta dei convenuti era certamente illegittima e i provvedimenti andavano disapplicati;
l'Ordinanza Ministeriale impugnata in parte qua unitamente ai provvedimenti presupposti e conseguenti, era illegittima e doveva essere disapplicata in parte qua per i seguenti motivi di diritto: quanto all'illegittimità dell'O.M. 112/2022, si era verificato un arretramento di tutela degli aspiranti docenti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero rispetto all'Ordinanza n. 60/2020 che sino all'attualità avevano esercitato regolarmente la professione di docente e che erano stati esclusi dalla stipula di contratti a tempo indeterminato ai sensi dall'art. 7 dell'O.M. 112/2022, la quale seguiva, a distanza di due anni l'O. M. n. 60/2020 che aveva, a fronte del medesimo impianto normativo delineato, un diverso e ben più favorevole regime per gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero in corso di riconoscimento;
in particolare l'art. 7 al punto e) dell'O.M. n. 60/2020 disponeva: “… e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi del CP_2 provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo …”; molto più restrittivamente l'O.M. n. 112/2022 all'art. 7 lettera e) disponeva: “ … i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la
6 riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi CP_2 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure … .”; l'arretramento di tutela per gli aspiranti in possesso di titolo ottenuto in altro paese comunitario ed ancora in attesa di riconoscimento era evidente;
nell'O. M. n. 60/2020, gli aspiranti docenti, nelle more del riconoscimento del titolo erano stati inseriti in prima fascia GPS e agli stessi era stata consentita la stipula del contratto individuale di lavoro sia pur con riserva, ovvero condizionato risolutivamente allo scioglimento negativo della riserva;
con l'Ordinanza qui impugnata, invece, gli aspiranti in possesso di titolo riconosciuto all'estero, nelle more del riconoscimento del titolo stesso, benché inseriti nella prima fascia con riserva, erano impossibilitati a procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro provenendo dalla prima fascia;
la giurisprudenza amministrativa aveva precisato che l'inserimento con riserva non poteva impedire la stipula del contratto individuale di lavoro dovendo invece l'amministrazione procedere egualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro sia pur sottoposto alla condizione risolutiva del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero ed aveva censurato l'orientamento della PA che, in presenza di inserimento con riserva, invece di procedere alla stipula del contratto, procedeva all'accantonamento del posto, determinando, di fatto, una situazione che si riproponeva con la presente ordinanza;
inoltre, l'illegittimità dell'Ordinanza, sotto il profilo dell'arretramento di tutela, era evidenziata dalla circostanza che la normativa primaria, costituita dal
D.L. 4/2022 e dalla L. 341/1990, nelle more, non aveva subito alcuna modifica;
pertanto la nuova disciplina determinava, in assenza di ogni modifica normativa, una situazione di minor tutela rispetto a quanto espressamente previsto nella precedente disciplina ministeriale e si poneva in contrasto con le pronunce del giudice amministrativo che, sul punto, costituivano ormai diritto vivente in ragione del costante orientamento che aveva ritenuto illegittima la mancata stipula
7 del contratto individuale di lavoro (addirittura a tempo indeterminato) nei confronti del soggetto, inserito in prima fascia con riserva, che si trovasse in attesa del riconoscimento del titolo estero;
non era priva di significato la circostanza che la normativa primaria rispetto alla vigente disciplina si era limitata a dilatare i termini di applicazione temporale della norma spostando il termine della regolamentazione agli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024 senza nulla prevedere in ordine a ulteriori limitazioni per gli aspiranti in possesso del titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento;
infatti l'art. 19, commi 3-bis e 3- ter D.L. 7
-1-2022, n. 4, in forza del quale era stata emessa l'Ordinanza aveva modificato l'articolo 2, comma 4-ter, D.L. 8-4-2020, n. 22, che aveva delineato le G.P.S., sostituendo alle parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma
5, della predetta legge, con ordinanza" le seguenti: "2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024” senza apportare alcuna altra modifica;
quindi sia la precedente O.M. 60/2020 che l'attuale O.M. 112/22 si basavano sulla medesima legislazione vigente che non prevedeva alcuna deroga né all'inserimento in prima fascia con riserva né alla stipula dei contratti in favore dei docenti abilitati all'estero il cui titolo fosse in attesa di riconoscimento;
ove avesse voluto inserire una limitazione alla possibilità degli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo a procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro il legislatore avrebbe certamente a ciò provveduto in modo espresso, avendo invece limitato la modifica legislativa al solo dato temporale;
l'O. M. n. 112 introduceva una restrizione all'accesso alle graduatorie in assenza di modifica normativa sul punto o espressa previsione in tal senso modificativa della precedente disciplina;
il ricorrente richiamava sul punto le ordinanze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato che avevano confermato tale pacifico orientamento;
l'evidente arretramento di tutela determinava l'illegittimità dell'Ordinanza che andava disapplicata. Il Latocca lamentava inoltre l'illegittimità dell'O.M. per violazione di legge nella parte in cui non consentiva la stipula del contratto di lavoro a coloro i quali erano inseriti in prima fascia con riserva, nonché per difetto di motivazione: l'art. 7, co.
4, lett. e), dell'O. M. 112/2022 prevedeva che gli aspiranti in possesso del titolo estero venissero inseriti in prima fascia con riserva, ma prevedeva anche che l'inserimento con riserva non attribuisse la possibilità di essere individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto individuale di lavoro;
il , quindi, CP_2 non avrebbe proceduto alla stipula del contratto individuale di lavoro sino allo scioglimento della riserva;
l'Ordinanza impugnata era palesemente illegittima, perché, da un lato, consentiva ai docenti abilitati all'estero di essere inseriti in prima fascia con riserva, dall'altro, non consentiva la stipula del contratto e di fatto svuotava completamente il contenuto della riserva;
l'inserimento con riserva
8 non poteva condurre all'impossibilità di stipulare contratti di lavoro bensì doveva consentire la stipula del contratto, con riserva, e cioè la stipula di un contratto di lavoro risolutivamente condizionato al riconoscimento del titolo conseguito all'estero; la questione era stata affrontata, e risolta, dalla giurisprudenza amministrativa: il TAR Lazio - Roma, infatti, aveva già sancito l'assoluta parità di trattamento tra la posizione dei docenti inseriti con riserva e quelli inseriti a pieno titolo, precisando che: “… Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovverossia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto.” (ex multis Tar Lazio - Roma, sez. IIIa bis, sentenza del
13/09/2019, n. 10937/2019 ); l'Ordinanza impugnata, inoltre, non conteneva alcuna motivazione di tale discrezionale scelta in violazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, ed era pertanto illegittima nella parte in cui non consentiva, senza alcuna motivazione, a coloro che erano inseriti nella graduatorie con riserva la stipula del contratto individuale di lavoro, mentre, in conformità alle indicazioni giurisprudenziali, avrebbe dovuto disporre l'inserimento in graduatoria con facoltà di stipulare dei contratti di lavoro sottoposti alla condizione risolutiva del positivo riconoscimento;
sussistevano altresì l'irragionevolezza e la contraddittorietà del provvedimento e la violazione del principio di buon andamento delle Pubblica Amministrazione, oltre alla omessa pronunzia sull'istanza di riconoscimento e impossibilità di stipula del contratto di lavoro in mancanza di riconoscimento;
il aveva avanzato Pt_1 entro il 30.05.2022 istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero alla competente autorità italiana;
i titoli professionali conseguiti all'estero, dunque, erano ancora in attesa di riconoscimento, in quanto l'Amministrazione convenuta non aveva riscontrato in alcun modo l'istanza di
9 riconoscimento, né con atto definitivo, né con atto interlocutorio;
il mancato esame dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero era imputabile esclusivamente all'Amministrazione che non aveva provveduto ad evadere l'istanza, peraltro senza motivare in alcun modo la propria inerzia;
occorreva considerare che l'art. 16, co. 6, D. Lgs. n. 206/2007 disponeva che sull'istanza di riconoscimento “provvede[va] l'autorità competente con proprio provvedimento” da adottarsi entro il termine di tre (ovvero di quattro) mesi, a decorrere dalla “data di presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”; la norma imponeva un obbligo di pronuncia espressa che, in caso di atteggiamento inerte che si protraesse oltre il termine suddetto, determinava, addirittura, la figura del silenzio-inadempimento; la disposizione contenuta nell'art. 7 dell'O.M. 112 era quindi manifestamente ingiusta e irragionevole in quanto il mancato riconoscimento era conseguenza della inerzia dell'Amministrazione; il giudice amministrativo aveva già censurato la condotta dell'Amministrazione quando condizionava l'ammissione alla procedura concorsuale ad una attività di riconoscimento del titolo che era la stessa
Amministrazione a dover compiere (TAR Napoli ord. cautelare n. 2465/2020 aveva rilevato infatti: “…- parte ricorrente è stata ammessa con riserva al cd. concorso FIT indetto con D.D.G. n. 85/2018 per aver conseguito il titolo abilitante all'estero; - parte ricorrente lamenta di non essere stata immessa in ruolo nonostante abbia partecipato con successo alla procedura concorsuale giungendo sino alla scelta della sede;
- tale situazione - pur se il posto è stato accantonato - è suscettibile di cagionare un danno grave alla parte ricorrente che
è, di fatto, impedita nell'esercizio dell'attività lavorativa;
Considerato che:
- non risulta che l'Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento esplicito sul riconoscimento del valore abilitante del titolo conseguito in Romania;
- tale inerzia è imputabile allo stesso plesso amministrativo, , Controparte_2 che, da un lato, non provvede a definire la procedura di riconoscimento e, dall'altro, non assume la parte ricorrente in ragione del mancato riconoscimento;
Ritenuto, pertanto, che il intimato debba riesaminare CP_2 la posizione della parte ricorrente al fine di evitare che la situazione di stallo a sé imputabile gravi inammissibilmente sull'aspirazione lavorativa della ricorrente medesima…”; l'O. M. era quindi illegittima in quanto subordinava l'inserimento nelle graduatorie al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, riconoscimento che discendeva da una attività che competeva alla stessa
Amministrazione; sussistevano inoltre la violazione della L. 341/1990 e succ. mod. e integrazioni e del D. Lgs. 297/1994 (Artt. 520, 521, 522 e 523), del D.L.
73/2021, dell'O. M. n. 60/2020 e della normativa con cui erano state istituite le
10 GPS, con riduzione della tutela degli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero rispetto all'O. M. n. 60/2020: l'O. M. 112/2022 era stata emessa in ragione del D.L. 126/2019 come modificato dalla L. 159/2019, nonché dal D.L. 4/2022 conv. in L. 25/2022, art. 19, commi 3-bis e 3 -ter, che aveva esteso agli anni 2022/2023 e 2023/2024 la vigenza delle G.P.S.; in particolare, l'art. 4 L.
n. 124/1999 stabiliva: "6. ... Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. “6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. “6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”; il D.L. 8-4-2020, n. 22, all'art.
4-ter, stabiliva: “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge
3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del ai sensi del comma Controparte_6
1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti”; quanto al conferimento di incarichi di supplenza, anche la normativa costituita dagli artt.
520 e seguenti D. Lgs. 297/1994 non stabiliva che i docenti inseriti con riserva non potessero stipulare contratti a tempo determinato;
l'O. M. impugnata introduceva però una limitazione all'accesso alle graduatorie provinciali rispetto alla previgente ordinanza in assenza di ogni indicazione normativa in tal senso;
ma in assenza di specifica disposizione legislativa limitativa del diritto dei docenti
11 inseriti in graduatoria con riserva non era consentito delimitare in peius la tutela legale: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Il ricorrente si doleva inoltre della violazione dei principi del legittimo affidamento e del nemo potest venire contra factum proprium; con l'O. M. n. 112 del 06.05.2022, resa sulla base del medesimo impianto normativo su cui era stata adottata l'O.M. 60/2020, il convenuto aveva radicalmente ed CP_2 illegittimamente mutato il precedente sistema di inserimento in GPS prima fascia e di reclutamento per coloro che erano inseriti in prima fascia con riserva;
il precedente comportamento della PA, che aveva consentito, sulla base della medesima normativa, di permanere in prima fascia con riserva e di stipulare contratti, non poteva in alcun modo essere oggetto di revisione da parte della PA cui era preclusa la possibilità di emettere provvedimento di segno contrario rispetto a quanto precedentemente stabilito in difetto di indicazione normativa espressa in tal senso: era in tal senso evidente la violazione del dovere di coerenza nella condotta imposto dal principio nemo potest venire contra factum proprium che determinava, a carico del soggetto che con la sua azione avesse ingenerato presso terzi un affidamento incolpevole, la perdita del diritto d'invocare una situazione differente dall'apparenza (di fatto e giuridica) da esso stessa creata;
detta regola, proprio in quanto fonte giuridica di matrice comunitaria, era destinata a trovare immediata applicazione in foro domestico, pure nell'ambito del diritto pubblico, in forza della L. 11-2-2005 n. 15, recante modifiche alle norme generali sull'azione amministrativa, che stabiliva l'obbligo a carico della PA di conformarsi ai principi del diritto dell'UE (art. 1); infatti il Consiglio di Stato aveva affermato:
“… l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento” (Sez. IV, sent. 15 luglio 2008 n. 3536); in tale rinnovata prospettiva, l'ambito di applicazione del principio de quo si era dilatata sino, ad es., a configurare un fondamentale canone ermeneutico della legge, come confermato dalla giurisprudenza che considerava la garanzia dell'affidamento direttamente incidente sulla legittimità della legge di interpretazione autentica che la prevaricasse (Cons. Stato, Sez. VI, 23-3-2010, n.
1689; Sez. IV, 12-9-2006, n. 5314); sussisteva altresì la disparità di trattamento laddove la medesima situazione sostanziale era trattata in maniera differenziata;
l'ordinanza impugnata era palesemente illegittima laddove, a fronte della possibilità concessa ai docenti abilitati all'estero di essere inseriti in prima fascia con riserva trattava in maniera differenziata tale categoria di docenti rispetto a
12 coloro che erano inseriti a pieno titolo in GPS;
l'art. 7, co. 4, lett. e), stabiliva: “in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”; la analoga situazione sostanziale era costituita dall'inserimento in prima fascia GPS disposto dal;
la situazione sostanziale tutelata dall'art. 3 Controparte_2
Cost. era proprio l'inserimento in prima fascia GPS;
vi era un trattamento differenziato del che trattava in maniera difforme i Controparte_2 docenti inseriti a pieno titolo, cui era consentito stipulare contratti, rispetto ai docenti inseriti con riserva nella medesima graduatoria, cui non era consentito di lavorare, mentre avrebbero dovuto essere impiegati (come in precedenza) con contratto sottoposto a condizione risolutiva;
sussistevano la violazione della
Direttiva 2005/36/CE, 2013/55UE, D. Lgs. 206/2007, dell'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento dei lavoratori e un accesso parziale previsto dalla normativa comunitaria;
la disposizione ministeriale escludeva dalla prima fascia tutti i docenti inseriti con riserva relegandoli, sulla base dei titoli posseduti pleno iure, nella seconda fascia GPS;
la stessa di fatto consentiva un inserimento in prima fascia solamente figurativo e condizionato sospensivamente allo scioglimento della riserva;
il possesso del titolo conseguito all'estero, sia pure in attesa di riconoscimento, era del tutto privo di effetti;
in base al principio di leale collaborazione tra Stati, che aveva trovato diretto riconoscimento a livello comunitario, ex art. 4, par. 3 del TUE, che obbligava gli Stati membri ad adoperarsi con tutti gli strumenti a loro disposizione al fine di dare massima attuazione alle norme comunitarie, comprese quelle concernenti le libertà fondamentali e le misure di armonizzazione, lo stato ospite avrebbe dovuto adoperarsi secondo “buona fede” nel riconoscere i titoli di studio di formazione ottenuti nel paese di origine, assicurando l'integrazione estensiva della normativa applicabile tesa alla realizzazione del massimo favor per il soggetto istante;
il titolo conseguito in un paese membro avrebbe dovuto avere una “presunzione di validità” consentendo l'inserimento in prima fascia con possibilità di stipulare contratti sottoposti a condizione risolutiva, proprio perché conseguito in un paese membro;
l'O. M. impugnata sviliva di qualsiasi contenuto e valore il titolo conseguito in un paese membro consentendo l'inserimento in prima fascia con effetto meramente figurativo e, di fatto, ponendo il titolo conseguito nel paese comunitario alla stessa stregua di quello conseguito in un paese extra comunitario, privo di ogni efficacia in difetto di riconoscimento;
tale condotta violava la
Direttiva ed il principio di leale collaborazione tra Stati membri della comunità;
l'O.M. 122/22, precludendo la stipula dei contratti individuali di lavoro agli aspiranti inseriti con riserva in prima fascia in ragione del possesso del titolo
13 conseguito all'estero non riconosceva alcuna concreta valenza al titolo conseguito all'estero che in attesa del riconoscimento era di fatto considerata come inesistente, in evidente contrasto con il principio di leale collaborazione espressamente imposto allo stato membro dalla disciplina comunitaria;
a parere del ricorrente l'O.M. cit. violava anche gli artt. 51 e 97 della Costituzione ed il principio del favor partecipationis: in applicazione dell'art. 7 O.M. 112/2022 la procedura di inserimento in GPS aveva natura concorsuale e, pertanto, era obbligo dell'Amministrazione assicurare una platea di partecipanti quanto più ampia possibile al fine di garantire la migliore professionalità per la PA medesima: la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 251/2017 si era così espressa sul punto: "...
In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è "eccentrica" rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità ... Nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost. “Posto che «il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente» (sentenza n. 41 del 2011), la preclusione stabilita dal comma
110 contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso."; l'immotivata restrizione della platea dei soggetti che avrebbero potuto stipulare un contratto di lavoro con l'Amministrazione mediante l'inserimento della clausola che non consentiva a coloro che erano inseriti con riserva di stipulare contratti di lavoro in attesa dello scioglimento della stessa si poneva in evidente contrasto con i principi espressi dagli artt. 51 e 97 Cost.; erano violati altresì la libertà di stabilimento e di circolazione dei lavoratori nello spazio comunitario e l' art. 3 Direttiva 98/5: vi era infatti un contrasto dell'art 7 dell'O. M. con l'art. 3 Direttiva comunitaria cit. in ragione della compressione della libertà di stabilimento e di libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità europea;
l'Ordinanza di fatto impediva ai lavoratori che avevano conseguito il riconoscimento della qualifica professionale nello stato membro in
Italia di esercitare la professione in Italia ponendo nel nulla il titolo conseguito all'estero cui non riconosceva valenza alcuna se non dopo il riconoscimento ad opera dello Stato italiano, con conseguente negazione di qualsiasi valore da attribuirsi al titolo conseguito all'estero, così essendo lo stesso, in difetto di riconoscimento, tamquam non esset; sulla illegittimità di ogni limitazione in tal senso il richiamava la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 17-7- Pt_1
2014 C-58/1; C-19/13, secondo cui: “… il fatto che un cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato
14 membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale … e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, costituisce uno dei casi in cui l'obiettivo della direttiva 98/5 è conseguito e non può costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento risultante dall'articolo 3 della direttiva 98/5”; quindi l'attuazione dei principi comunitari della libera circolazione doveva consentire ai docenti che avevano acquisito l'abilitazione all'insegnamento in un Paese comunitario l'immediata iscrizione nelle graduatorie scolastiche;
nel caso in esame, infatti, lo stesso della Romania aveva attestato il conseguimento ed il Controparte_7 possesso dei titoli abilitanti all'insegnamento in Romania ed era la Romania l'unico soggetto “abilitato” al rilascio di tali attestazioni;
inoltre il provvedimento impugnato integrava una violazione dell'art. 49 TFUE che imponeva che alle persone fisiche e giuridiche di uno Stato membro, che si stabilissero in un altro
Stato membro, dovesse essere assicurato da quest'ultimo lo stesso trattamento giuridico riservato ai propri nazionali, essendo vietata qualsiasi discriminazione di tipo soggettivo;
se era pacifico che le fonti europee non si applicavano alle situazioni meramente interne era però altrettanto evidente che la regola del trattamento nazionale non poteva essere spinta al punto da condurre alla negazione totale del diritto di stabilimento che, in ultima analisi, si indirizzava a tutti i cittadini europei;
la CGUE aveva chiaramente affermato il diritto dei cittadini europei di avvalersi nel proprio Paese di titoli post-universitari acquisiti in un altro Stato membro (v. Corte Giust. sent. 31-3-1993, causa C-19/92, Per_1 punti 15 ss.; ex multis, sent.: 3-10-1990, causa C-61/89, punto 13; Per_2
8-7-1999, causa C-234/97, , punto 30; 6-6-2000, causa C-281/98, Per_3
I-4139). Per_4
In via subordinata, il ricorrente lamentava l'esclusione dalla prima fascia GPS in attesa dello scioglimento della riserva, anche perché, ove l'art. 7, co. 4 lett. e) dell'O.M. 112/20222 fosse stato interpretato come escludente dalla prima fascia, doveva essere proposto specifico motivo di ricorso: l'O.M. stabiliva: “in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”, ma ove tale disposizione fosse stata interpretata quale clausola immediatamente escludente e limitativa del diritto ad essere inserito in prima fascia, il provvedimento doveva essere annullato in parte qua, perché essa escludeva dalla prima fascia tutti i docenti inseriti con riserva relegandoli, sulla base dei titoli posseduti pleno iure, nella seconda fascia GPS;
l'O. M., di fatto, consentiva un inserimento in prima fascia figurativo e condizionato sospensivamente dallo scioglimento della riserva;
15 era quindi irragionevole e viziata da eccesso di potere laddove, di fatto, ove interpretata in tal modo, non permetteva l'accesso alla prima fascia GPS sino allo scioglimento della riserva, circostanza che violava sia la normativa interna (D. L.
4/2022 e L. 25/2022 nonché L. 341/1990 e D. Lgs. 297/1994 che non limitavano il diritto all'inserimento in prima fascia) sia quella comunitaria che imponeva il riconoscimento in buona fede dei titoli esteri con conseguente corollario che, in attesa del riconoscimento del titolo, doveva essere permesso all'istante di svolgere le medesime mansioni sino al riconoscimento del titolo;
quanto agli effetti processuali della decisione del TAR Lazio - Roma che aveva sospeso l'efficacia dell'O.M. 112/2022, emergeva una disparità di trattamento, in quanto, con plurime ordinanze cautelari il TAR Lazio - Roma, sez. IV bis, aveva sospeso l'O.M. 112/2022 del 06.05.2022, in casi sovrapponibili a quello qui in esame;
l'odierno istante era in possesso di analoghi requisiti rispetto ai docenti che avevano ottenuto la sospensione dell'O. M. 112/2022, in quanto egli era docente abilitato all'estero il cui titolo era in attesa di riconoscimento ed aveva presentato istanza di riconoscimento del titolo entro il 31.05.2022: negare la tutela cautelare avrebbe determinato una palese disparità di trattamento in situazioni analoghe con gravissimo danno del ricorrente che sarebbe stato pretermesso da coloro che avessero ottenuto i provvedimenti favorevoli e che, quindi, nelle more del giudizio, avessero stipulato contratti di lavoro, sia pure con riserva, con danno irreparabile subito invece, sia in termini di qualificazione professionale che non implementeranno non avendo titolo alla stipula di contratto individuali di lavoro sia in termini di punteggio venendo scavalcato dagli altri docenti muniti di provvedimento favorevole.
Quanto alla mancata stipula dei contratti a tempo determinato e/o ex art. 59 D.L.
73/2021 in favore del ricorrente ed assegnati a docenti aventi punteggio inferiore, per violazione di legge e violazione del principio di buon andamento della PA, il ricorrente evidenziava che la condotta della stessa, in riferimento alle risultanze dei bollettini di nomina, era illegittima, contraria ai doveri di imparzialità, correttezza e buona fede e buon andamento;
in spregio al rispetto della normativa e del generale principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost., egli era stato escluso dall'assegnazione della cattedra di insegnamento per tutte le classi di concorso in precedenza e nella domanda di inserimento nelle GPS indicate, pur avendo conseguito il titolo abilitativo normativamente richiesto;
la condotta dell'Amministrazione era illegittima ed i posti di cui agli Ambiti
Territoriali inseriti dal ricorrente nella domanda di trasferimento erano stati occupati da soggetti con punteggio inferiore al proprio, senza che i diretti concorrenti vantassero titolo alcuno di preferenza, essendo stati stipulati contratti
16 con docenti posizionati in prima fascia con punteggio inferiore a quello dell'istante; infatti, i posti assegnati dal negli Ambiti Territoriali scelti CP_2 dal ricorrente erano stati attribuiti a docenti con punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente ed in riferimento alle medesime classi di concorso, con una non corretta attribuzione dei docenti nei diversi Ambiti Territoriali;
l'illegittimità dell'assegnazione delle sedi come operata dal determinava un grave CP_2 danno, essendo stato violato il principio di scorrimento in graduatoria: la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sul punto, era univoca;
bastava infatti rammentare che, in casi analoghi, sovrapponibili alla presente fattispecie, quest'ultimo si era pronunciato nel senso che l' “impossibilità di comprendere le modalità con le quali […] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura […]” (Cons. St. n. 8472/2019),
l'impossibilità in questo caso determinata dal difetto ovvero dall'omessa motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, costituendo “[…] violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali […] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità e irrazionalità
[…]” (Cons. St. sent. n. 2270/2019). Il ricorrente lamentava inoltre il difetto assoluto di motivazione, l'illegittimità della condotta della PA, il diritto del ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato e/o finalizzato al ruolo ex art. 59 D.L. 73/2021, in ragione della posizione in graduatoria, richiamando la pacifica giurisprudenza amministrativa e di merito circa la assoluta equivalenza, ai fini giuridici, dell'inserimento in graduatoria con riserva rispetto a coloro che risultavano inseriti a pieno titolo;
l'unica differenza risiedeva nella modalità di stipula del contratto che, nel caso dei docenti inseriti con riserva, sarebbe stata condizionata allo scioglimento della riserva: nel caso del ricorrente la condizione risolutiva da apporsi al contratto si sarebbe verificata nel momento in cui l'Amministrazione centrale avesse respinto l'istanza di riconoscimento del titolo estero;
la riserva condizionava risolutivamente il contratto ma non poteva avere alcuna incidenza sulla immissione in ruolo;
richiamava quindi plurime sentenze con cui il TAR Lazio aveva già statuito sulla questione: “... il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all'approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l'ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che
17 siano stati ammessi alle medesime con riserva dell'effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero in Paese intracomunitario e le abbiano superate ... . Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all'estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al istanza di CP_5 riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all'estero, risulterebbe invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 poc'anzi esaminato. “Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovverossia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto.” (ex multis Tar Lazio - Roma, Sez. III bis, sent. del 13/09/2019, n. 10937/2019); l'inserimento di un candidato di un concorso che fosse inserito in una graduatoria con riserva doveva essere inteso nel senso che lo stesso aveva diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla condizione risolutiva dello scioglimento negativo della riserva da parte dell'autorità giudiziaria, ovvero del riconoscimento del titolo estero;
la duplice natura di atto del procedimento amministrativo di selezione del soggetto da assumere e di atto negoziale era stata riconosciuta all'approvazione della graduatoria da Cass., Sez. Un., 16-4-2007 n. 8951; in senso conforme, Corte di
Cassazione n. 9807/2012, secondo cui: “... In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo
18 svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria;
analoga duplicità presenta l'atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l'atto negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cod. civ.. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che
l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l'onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie …”; la Suprema Corte con sent. n. 1399/2009 aveva inoltre chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali della medesima Corte: “Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per s'è non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento;
di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass.
S.U. 16 aprile 2007, n. 8951).”; infatti, nel caso in esame, l'art. 59 D. L. 73/2021 stabiliva: “4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico
2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del
Dipartimento per il sistema del Controparte_8 [...]
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia
19 delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
“5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.”. A parere del ricorrente, nella presente fattispecie era certa l'esistenza di posti vacanti e disponibili per l'immissione in ruolo;
doveva pertanto essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro ed ordinata alla PA la ricostituzione del precedente rapporto di lavoro, come da sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 1617/2021: “Si ritiene che l'apposizione della dicitura "con riserva" abbia la finalità di rimarcare la natura provvisoria, e non definitiva, dell'inserimento stesso, condizionato all'esito del giudizio di merito, ma finché l'inserimento permane non può escludere il docente ammesso con riserva da tutte le opportunità offerte dalla p.a. ai docenti inseriti in tale graduatoria, al netto del fatto che tutte le opportunità e i contratti stipulati sono sottoposti alla condizione risolutiva del positivo accertamento del titolo. “E' quindi incoerente la tesi del secondo cui l'ordine di iscrizione del ricorrente CP_5 nelle graduatorie "con riserva" sarebbe stato adempiuto con il mero formale inserimento del docente in esse, senza diritto alla partecipazione a tutte le opportunità previste per i docenti iscritti in tale graduatoria. La "riserva" ha la mera funzione di condizionare l'inserimento nelle graduatorie alla successivo accertamento del titolo. L'espressione "con riserva" non può invece essere intesa nel senso di limitare o addirittura escludere gli effetti sostanziali dell'inserimento nelle graduatorie, pena l'inutilità dell'inserimento. Certamente, i tempi del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica non possono riverberarsi negativamente sui diritti del docente. “Ma il ricorrente veniva ingiustificatamente escluso dall'elenco dei docenti aventi diritto ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss. del DL n. 73/2021, pur avendo trasmesso regolare istanza (doc. 11 del ricorso). “E' allora evidente
20 che tale provvedimento è illegittimo, poiché in base alla normativa sopra richiamata il docente, essendo in attesa della decisione sul riconoscimento o meno del titolo estero, era stato inserito con riserva nelle graduatorie ed aveva diritto ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss. del DL n. 73/2021, avendo trasmesso regolare istanza. “Ne consegue che, avendo l'Amministrazione con la precedente o. m. n. 60 del 2020 consentito l'iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all'estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità non possa se non essere estesa anche ai fini dell'iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi, stante peraltro la clausola di rinvio di cui all'art. 7 dell'anzidetto decreto ministeriale all'o. m. n. 60 del 2020 per tutto quanto ivi non disciplinato. Il ricorso deve trovare accoglimento per quanto attiene all'esclusione di parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie in cui ha chiesto di essere inserito con riserva, non essendo controverso il fatto che parte ricorrente abbia effettivamente presentato, nei termini anzidetti, la domanda di riconoscimento del relativo titolo di abilitazione conseguito in Romania. …
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: - accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d.l. n. 73/2021 con i relativi effetti”.
Il Latocca concludeva quindi chiedendo:
“In via principale,
“per tutti i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, anche previa disapplicazione dell'art. 7 dell'OM 112/2022 e di tutti gli altri atti e provvedimenti e normative contrastanti nonché dei provvedimenti con cui sono stati nominati docenti aventi punteggio inferiore a parte istante per la stipula dei contratti a tempo determinato e/o finalizzato al ruolo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula dei contratti a tempo determinato da prima fascia GPS cdc A030 e comunque in tutte le classi di concorso indicate CP_4 nel ricorso ed individuate nella domanda di inserimento in GPS, quale docente abilitato all'estero in attesa di riconoscimento del titolo alla pari dei docenti inseriti in graduatoria GPS prima fascia a pieno titolo;
“ordinare l'Amministrazione resistente di stipulare, in favore del ricorrente contratti di lavoro a tempo determinato da prima fascia GPS alla pari dei docenti inseriti in graduatoria prima fascia senza riserva per tutte le classi di CP_4 concorso ove lo stesso è inserito in prima fascia con riserva;
21 “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d. l. n. 73/2021 con i relativi effetti,
“ordinare all'Amministrazione la prosecuzione del contratto a tempo determinato ovvero ex art. 59 comma 4 d. l. 73/2021 in favore del ricorrente con retrodatazione giuridica al momento in cui lo stesso aveva ottenuto la nomina in ruolo.
“Con condanna a ricostituire la posizione giuridica, economica, assicurativa e contributiva del dipendente nonché all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio sino alla scadenza contratto a termine.
“Con riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni.”. Si costituivano ritualmente il (già Controparte_2 [...]
e già ) e Controparte_9 Controparte_2
l' ed Controparte_3 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_4 pro tempore, ed esponevano: , attualmente dipendente del Parte_1
con incarico a tempo determinato fino al Controparte_2 termine delle attività didattiche, su posto sostegno, dall'1-9-2023 al 30-6-2024, presso la Scuola secondaria di I grado appartenente all'I. C. “E. Medi” di Porto Recanati, per il biennio scolastico in corso 2022-2024, con domanda compilata e trasmessa in data 28.5.2022 attraverso la piattaforma del Controparte_2
“Polis - Istanze in line”, aveva chiesto ed ottenuto l'inserimento a pieno nella 2a
[...]
fascia delle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) delle province di di I grado e in quelle di 3^ fascia di istituto dei 20 istituti di istruzione CP_4 secondaria di I grado funzionanti nelle province di per la classe di CP_4 concorso A030 “musica nell'istruzione secondaria di I grado”, dichiarando a tal fine il possesso del diploma di conservatorio conseguito l'1-12-2018 e il possesso dei 24 crediti acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
(CFU); il medesimo aveva chiesto, altresì, l'inserimento nella 1a fascia delle GPS per la classe di concorso A030 in virtù di un titolo di abilitazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento, a tal fine dichiarando quale titolo di accesso: “dichiarazione conseguimento abilitazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022”; in virtù di quanto dichiarato, con decreto prot. 3381 del 2-8-2022 del Dirigente dell Controparte_4
egli era stato inserito: - a pieno titolo, nella seconda fascia delle GPS
[...] in posizione n. 99 con punti 29,50; - con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo abilitante, nella prima fascia delle GPS in posizione n. 4 con punti 72,00;
22 per l'a. s. in corso 2023/2024, il aveva chiesto esclusivamente Pt_1
l'inserimento, per l'insegnamento nelle classi di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” e ADSS “sostegno nella scuola secondaria di II grado”, negli elenchi aggiuntivi della 1a fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) della provincia di da predisporre in applicazione CP_4 dell'art. 10 dell'O.M. n. 112 del 6-5-2022, con procedura regolamentata con D.M. n. 51 del 17-3-2023, con la quale, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle correlate graduatorie di istituto, i soggetti che avessero acquisito il titolo di abilitazione e/o di specializzazione entro il 30-6-2023 (ovvero titoli di abilitazione e specializzazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente), avevano potuto richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di 1a fascia e alla corrispondente 2a fascia delle graduatorie di istituto da cui si era attinto in via prioritaria rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, per le operazioni di reclutamento effettuate per l'a. s. 2023/2024 nei mesi di luglio e agosto 2023; il ricorrente aveva presentato istanza di inserimento in tali elenchi aggiuntivi in virtù di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania e non ancora riconosciuto in Italia;
per quanto riguardava invece la classe di concorso A030, il ricorrente non aveva presentato istanza di inserimento in tali elenchi aggiuntivi e non aveva mai sciolto la riserva del titolo abilitante conseguito all'estero; per l'a. s. in corso
2023/2024 il medesimo aveva ottenuto l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle graduatorie provinciali per supplenze (G.P.S.) della provincia di per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola CP_4 secondaria di I grado (ADMM) e II grado (ADSS) nella sotto-fascia F1D, rispettivamente alle posizioni n. 181 e 216 con complessivi punti 42; mentre per la classe di concorso A030 era stato inserito a pieno titolo nella 2a fascia GPS, in posizione n. 104 con il punteggio di 29,50, stanti la mancata richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi e il mancato scioglimento della riserva riguardante il titolo abilitativo;
in virtù del suo inserimento, con riserva, in una delle sotto-fasce della 1a fascia delle G.P.S. della provincia di F1D, per CP_4
l'insegnamento nelle classi di concorso ADMM (sostegno nella scuola secondaria di I grado) e ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado), il era Pt_1 stato individuato quale destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, dall'1-9-2023 fino al 30-6-2024, per 18 ore settimanali di insegnamento a copertura di una cattedra interna di sostegno disponibile in organico di fatto presso la Scuola secondaria di
I grado appartenente all'I. C. “Enrico Medi” di Porto Recanati.
23 Quanto al fatto che l'inserimento del in prima fascia con riserva nella Pt_1 classe di concorso A030 non gli avesse consentito di ottenere, nell'a. s.
2022/2023, incarichi a tempo determinato ed alla asserita illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, le Amministrazioni convenute eccepivano l'infondatezza delle domande del ricorrente relative alla mancata assunzione con contratto a tempo determinato ex art. 59 commi 4-9 del D. L. 25-
5-2021 n. 73, conv. con mod. in L. 23-7-2021 n. 106 ed ex art.
5-ter D.L. 30-12-
2021, n. 228, riservando ogni opportuna azione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni nuovamente rese dall'odierno ricorrente nella domanda di inserimento/aggiornamento presso le opportune Sedi giudiziarie, ed, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito e la decadenza dell'azione impugnatoria: con l'O.M. 112/2022, il convenuto aveva CP_2 infatti disciplinato, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, le “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto … e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; all'art. 9, co. 2, era stabilito: “Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni”; l'illegittimità del disposto dell'art. 7, co. 2, lett. e), dell'O.M. 112, che poneva una condizione sospensiva in merito alla possibilità di stipulare contratti di lavoro per chi è in graduatoria non a pieno titolo ma con riserva, “immediatamente precettivo”, “… palesemente idoneo a pregiudicare ex ante l'interesse dell'aspirante graduato a concorrere nella selezione in questione” (Cons. di Stato - Ad. Plenaria - ordinanza del 04.12.1998, nr.1), rendeva “… necessaria immediata impugnazione delle clausole del bando direttamente lesive” (Cons. di Stato - V Sez. - sentenza nr. 35/2003), mentre il ricorrente non aveva impugnato detta disposizione nel termine stabilito, la quale, pertanto, doveva ritenersi produttiva di effetti “… definitivamente consolidatisi per l'inutile decorso del termine di decadenza stabilito per la sua contestazione giudiziale”. (Cons. di Stato – Ad. Plenaria - 24.01.2001 nr. 1; conforme, ex multis, TAR Veneto, Sez. I, 17.01.2001, nr. 133;
Cons. di Stato, sez. VI, ord. 27.03.2001); inoltre il ricorrente era stato “immesso” in graduatoria - nella 1a fascia delle G.P.S. per l'insegnamento nella classe di concorso A030 con “riserva”, giusto decreto dirigenziale n. 3381 pubblicato il 02.08.2022; con detto decreto, il Dirigente dell'A. T. di aveva CP_4 provveduto, ex art. 9, co. 1, dell'O.M. 112/22, alla pubblicazione delle graduatorie provinciali di competenza, con l'inserimento del ricorrente, come di altri, con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione dallo stesso conseguito all'estero, riconoscimento indispensabile per qualificare il ricorrente
24 abilitato e in diritto di ottenere l'inserimento nella 1a fascia delle G.P.S. insieme agli altri docenti in possesso di abilitazione;
l'art. 4 dell'O. M. n. 112/2022 statuiva: “Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni”, ribadendo in tal senso la riserva di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alle procedure di cui alle
G.P.S.; l'art. 9, co. 2, dell'O.M. 112 e l'art. 3 Decreto 3381, in merito alla giurisdizione sui ricorsi inerenti alle procedure di reclutamento di cui alle G.P.S., si collegava, poi, alla disciplina più generale contenuta nell'art. 63, co. 4, D. Lgs. n. 165/2001, la quale ultima disposizione attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le “controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, trattandosi peraltro di una procedura lato sensu concorsuale;
come precisato dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, infatti, “Le procedure concorsuali, che radicano la giurisdizione del G.A. sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli, per titoli ed esami)." ( Cons. Di Stato- Ad. Plenaria - nr. 8 del
24.05.2007); venendo inoltre in considerazione un atto di macro-organizzazione, che controparte assume lesivo di un ipotetico rapporto di servizio, viene in rilievo dunque “una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto” (Cass. Civ. - Sez. Unite - 05.02.2018 n. 2722), con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto al merito, i resistenti eccepivano l'infondatezza delle domande avversarie per insussistenza dei presupposti di merito;
evidenziavano all'uopo: la procedura di aggiornamento/integrazione, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) e nelle graduatorie di istituto
(G.I.) su posto comune e di sostegno, nonché quella dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'art. 4, commi 6 e 8, L. 3-5-1999, n. 124, era stata disciplinata, per il biennio scolastico 2022/2023-2023/2024 con l'O.M. n. 112 del
6-5-2022.
Anche per il biennio 2022-2024, dalle graduatorie ad esaurimento (G.a.E.) e dalle graduatorie provinciali per supplenze (G.P.S.) sono state tratte le graduatorie di istituto di 1a, 2a e 3a fascia utilizzate dalle scuole per il conferimento di supplenze
25 brevi e saltuarie, “articolate in tre fasce”; l'inserimento nella 1a fascia delle G.P.S. e nella 2a fascia delle graduatorie di istituto era stato consentito anche a coloro che avessero conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20-7-2022; il ricorrente nel precedente a. s. 2022/2023 non aveva nessun diritto di ottenere incarichi a tempo determinato per la classe di concorso A030 in quanto inserito con “riserva”; sul punto l'art. 7, co. 4, lett. e) dell'O.M. 112/22 era chiarissima nel disporre che “… in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”; quindi l'inserimento con riserva, contrariamente a quanto affermato in ricorso, in difetto di specifica indicazione contraria non contenuta, diversamente da come sosteneva il neanche Pt_1 nell'O.M. n. 60/2020, per l'a. s. 2022/2023 non aveva consentito l'attribuzione delle supplenze (a cui il soggetto avrebbe eventualmente avuto titolo in virtù del punteggio posseduto) neanche con condizione risolutiva, ma aveva assicurato la permanenza nella 1a fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze con un'efficacia soltanto “memorativa”, poiché non si trattava, nella fattispecie, di una riserva dovuta alla pendenza di un contenzioso il cui esito avrebbe potuto rendere inefficace un provvedimento già formato, ma di una riserva dovuta al fatto che il titolo in possesso dell'aspirante non aveva comunque all'attualità acquisito efficacia;
il ricorrente nell'a. s. 2022/2023, era nella situazione di coloro che potevano ambire esclusivamente all'inserimento “con riserva” nella 1a fascia delle G.P.S. ma non potevano beneficiare di incarichi a tempo determinato, in piena osservanza della normativa di riferimento, e dalla lex specialis del bando di concorso;
inoltre, i resistenti evidenziavano che il • aveva presentato Pt_1 domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie GPS in data
30/05/2022; • la scadenza della domanda era fissata dalla normativa al
31/05/2022; • soltanto in data 07/07/2022 il aveva conseguito il titolo Pt_1 estero abilitante all'insegnamento della classe A030; • soltanto il 21/07/2022 il medesimo aveva presentato domanda di riconoscimento del titolo estero al competente Dipartimento del;
quindi al di là del fatto Controparte_2 che il ricorrente non potesse ottenere incarichi in quanto iscritto con riserva, dall'esame cronologico delle azioni compiute dal ricorrente risultava incontrovertibilmente come lo stesso, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento nelle G.P.S. per il biennio 2022-2024, non possedeva neanche il titolo di accesso idoneo per essere inserito in 1a fascia e, tanto meno, ne aveva chiesto il riconoscimento ai competenti uffici dell'Amministrazione scolastica;
aveva pertanto incontestabilmente contravvenuto alle disposizioni di cui all'art. 7, co. 4, lett. e)
26 dell'O.M. 112/2022 che testualmente stabiliva: “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, di contenuto rimasto pressoché immutato rispetto all'art. 7, co. 4, dell'O.M. n. 60 del 10-7-2020: “… qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”; dette disposizioni, dal tenore oltremodo chiaro, nel precedente a. s. 2022/2023 erano state totalmente fraintese dal in sede di Pt_1 compilazione della sua domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie
G.P.S., avendo egli ritenuto erroneamente che la normativa gli consentisse di poter conseguire il titolo estero e di poterne richiedere il riconoscimento entro la data del 20-7-2022, mentre, al contrario, l'O.M. n. 112/2022 stabiliva chiaramente che la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero doveva essere antecedente alla presentazione dell'istanza di inserimento nelle G.P.S. per poter essere iscritti nelle graduatorie concorsuali con riserva;
la scadenza del 20-7-2022 si riferiva esclusivamente al conseguimento di titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da Enti italiani, accreditati dal;
la Controparte_2 ratio di tale deroga temporale risiedeva nel permettere a coloro che erano in procinto di completare il percorso abilitativo poco oltre la scadenza della domanda
(per il protrarsi dell'offerta formativa di alcune strutture universitarie)
[31/05/2022] di fruire del c.d. “inserimento con riserva” nelle G.P.S. in parola, riserva comunque da sciogliere inderogabilmente entro la data del 20-7-2022; non altrettanto era stato dalla norma cit. consentito nell'a. s. 2022/2023 a coloro che, al pari del erano in possesso di titoli conseguiti all'estero, situazione per Pt_1 la quale occorreva, come anche nell'attualità, percorrere un diverso iter che doveva necessariamente passare per il preventivo riconoscimento del titolo da parte del;
per questi candidati, pertanto, vigevano regole diverse alle CP_2 quali non era stato applicato il termine in deroga del 20 luglio;
anzi, in tali ipotesi il titolo doveva già essere in possesso dall'aspirante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda (31.5.2022) e nella domanda stessa andava dichiarata o la data del riconoscimento da parte del CP_2 ovvero la data di presentazione della richiesta di riconoscimento, nel caso in cui il non avesse completato l'iter; il ricorrente, al momento della CP_2
27 presentazione della domanda, non possedeva alcun titolo idoneo che gli consentisse persino l'inserimento “con riserva” in 1a fascia e, comunque, dall'inserimento “con riserva” non avrebbe potuto legittimamente trarre alcun vantaggio.
Quanto alla posizione giuridica del ricorrente nell'a. s. 2023/2024, mentre per i bienni 2020/22 e 2022/23 l'inserimento con riserva non permetteva la possibilità della stipula dei contratti in adempimento alle O.M. 60/20 e 112/22, la questione sollevata dal nel presente giudizio era stata ampiamente superata nell'a. Pt_1
s. 2023/2024, in cui anche l'odierno ricorrente aveva avuto diritto di presentare domanda per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della 1a fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) della provincia di da CP_4 predisporre in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 112/2022 con procedura regolamentata con D.M. n. 51 del 17-3-2023: in virtù del titolo di accesso dichiarato nella SEZIONE A.1 – Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio (“Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel
Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206”), conseguito all'estero in “Percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato” non ancora riconosciuto in Italia, egli aveva quindi ottenuto l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle graduatorie provinciali per supplenze (G.P.S.) della provincia di per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di I CP_4 grado (ADMM) e II grado (ADSS) nella SOTTO FASCIA F1D, rispettivamente al posto n. 181 e 251 con complessivi punti 42; infatti, nel marzo 2023, con D.M.
n. 51 del 17.3.2023, in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 112/22, erano stati costituiti gli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle G.P.S., in cui avevano avuto diritto ad essere inseriti gli aspiranti che avevano conseguito l'abilitazione e/o il titolo di specializzazione sul sostegno e/o il titolo di specializzazione per i metodi differenziati, in data successiva al 20-72022, in attesa del nuovo aggiornamento / integrazione delle G.P.S. per il prossimo biennio 2024-2026, gli aspiranti in possesso di un titolo abilitativo e/o di specializzazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento, avevano potuto presentare, al pari dell'odierno ricorrente, domanda di inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle G.P.S., ma al contrario del precedente anno scolastico, da tale inserimento con riserva avevano potuto trarre vantaggio;
era infatti nelle more intervenuto il D. L. 22-4-2023 n. 44 (c.d. Decreto PA), conv. con mod. in L. 21-
6-2023 n. 74 «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità
28 amministrativa delle amministrazioni pubbliche», che, all'art. 5, rubricato
“Disposizioni in materia di personale del e del merito”, Controparte_2 commi 13, 14 e 15, aveva espressamente disposto:
“13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
“14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
“15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto
è immediatamente risolto.”. Quindi, per gli aspiranti inclusi in 1a fascia delle G.P.S. con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, erano stati previsti: 1) l'inclusione, per l'a. s. 2023/24, in un apposito elenco aggiuntivo (comprensivo dei soli docenti in esame), sino all'effettivo riconoscimento del titolo (considerandosi che il 2023/2024 era l'ultimo anno scolastico di vigenza delle G.P.S.); 2) la possibilità di essere destinatari di contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa
(clausola legata al riconoscimento o meno del titolo); 3) l'assegnazione dei contratti a tempo determinato, però, in subordine ai docenti inclusi in 1a fascia
GPS e relativi elenchi aggiuntivi (riguardo alle G.P.S. quindi: prima si scorreva la I fascia, poi si scorrevano gli elenchi aggiuntivi e infine gli elenchi dei docenti in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto); 4) la prosecuzione fino al termine prefissato dell'eventuale contratto stipulato, se il riconoscimento del titolo avvenisse nel corso di vigenza del contratto medesimo ovvero se nel corso della durata del contratto il non si pronunciasse in CP_2 merito al valore del titolo estero;
5) l'immediata risoluzione dell'eventuale contratto stipulato se i docenti in questione ricevessero un provvedimento di mancato riconoscimento del titolo;
ai sensi dei successivi commi 16 e 17 del
29 medesimo art. 5, gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero e non riconosciuto dal non sono stati però CP_2 destinatari della procedura straordinaria di assunzione (finalizzata al ruolo) dalla
1a fascia delle G.P.S. e dagli elenchi aggiuntivi, prevista dal medesimo D.L. n.
44/2023 al co. 5 dell'art. 5, secondo cui “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”: Fascia 1C (F1C): Elenco aggiuntivo per chi inserito nella prima fascia dal 2022 ma con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento;
Fascia
1D (F1D): Elenco aggiuntivo per chi si è inserito alla prima;
detti docenti, però, sarebbero potuti essere immessi in ruolo, nella provincia della graduatoria di appartenenza, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo ancora privo di valore legale in Italia alla data delle operazioni di assunzione, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultassero, nell'a. s. 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni dei contratti suddetti;
quindi, semplificando, l'assunzione in ruolo nell'anno scolastico successivo al riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero era subordinata alla posizione che i docenti interessati avrebbero occupato nel 2023/2024, se fossero stati inseriti a pieno titolo nelle
GPS/elenchi aggiuntivi alla 1a fascia e non nell'apposito elenco aggiuntivo summenzionato;
per l'a. s. 2023/2024, la 1a fascia delle G.P.S. era risultata dunque articolata in sottofasce: Fascia 1A (F1A): Prima Fascia per inserimento effettuato nel 2022 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;
Fascia 1B
(F1B): Elenco aggiuntivo alla prima fascia per inserimento effettuato nel 2023 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;
Fascia 1C (F1C): Elenco aggiuntivo per chi inserito nella prima fascia dal 2022 ma con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento;
Fascia 1D (F1D): Elenco aggiuntivo per chi si
è inserito alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento;
il in possesso di un titolo di specializzazione sul Pt_1 sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento era stato quindi inserito in uno degli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle G.P.S. delle province di
30 quello della sottofascia F1D; il ricorrente non aveva proposto domanda CP_4 di inserimento negli elenchi aggiuntivi riguardanti la classe di concorso, reclamata, cioè la A030; pertanto poiché la riserva, a suo tempo, non era stata sciolta positivamente, il ricorrente risultava legittimamente inserito a pieno titolo nella 2a fascia delle G.P.S.; nelle convocazioni per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (annuali o fino al termine delle attività didattiche) a copertura di posti/cattedre e spezzoni di sostegno, si era quindi proceduto secondo l'ordine di priorità previsto: 1) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi alle
GAE; 2) Docenti specializzati inseriti nelle Graduatorie provinciali (GPS) di I fascia per posto di sostegno;
3) Docenti non specializzati ma con 3 anni di servizio su posto di sostegno inseriti nelle Graduatorie provinciali (GPS) di II fascia per posto di sostegno;
4) Docenti non specializzati presenti nelle GAE (per la scuola secondaria si incrociano le relative graduatorie); 5) Docenti non specializzati inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali (docenti non specializzati ma abilitati su materia inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali;
per la scuola secondaria si incrociano quindi le graduatorie delle varie classi di concorso); 6)
Docenti non specializzati inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali
(docenti non specializzati e non abilitati su materia inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali;
per la scuola secondaria si incrociavano quindi le graduatorie delle varie classi di concorso); il inserito in uno degli elenchi Pt_1 aggiuntivi alla 1a fascia delle G.P.S. della provincia di quello della CP_4
sottofascia F1D, in quanto in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, era stato quindi individuato quale destinatario di un incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche a copertura di una cattedra interna di sostegno disponibile per l'a. s.
2023/2024 presso la Scuola secondaria di I grado appartenente all'I. C. “Enrico Medi” di Porto Recanati insieme agli altri aspiranti inseriti nella 1a fascia delle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia, ma successivamente ai colleghi inseriti nelle sotto-fasce F1A, F1B, F1C.
I resistenti concludevano quindi chiedendo:
“- in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;
“- in via principale, rigettare la domanda nella fattispecie proposta dal sig.
con il ricorso ex art. 414 c.p.c., siccome infondata in fatto Parte_1 ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa.
“Con vittoria di spese ed onorari, anche della presente fase cautelare, che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari
31 di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla Tesoreria dello
Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, con compensazione delle stesse stante la complessità della materia.
“Con riserva di ogni mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.”. La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposto della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Ritenendosi infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle Amministrazioni resistenti, passando all'esame del merito della controversia, si osserva: Parte_1
, dipendente del con incarico a
[...] Controparte_2 tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, su posto sostegno, dall'1-9-2023 al 30-6-2024, presso la Scuola secondaria di I grado appartenente all'I. C. “E. Medi” di Porto Recanati, per il biennio scolastico 2022-2024, con domanda del 28.5.2022, ha chiesto ed ottenuto l'inserimento a pieno nella 2a fascia delle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) delle province di di I grado e in quelle di 3^ fascia di istituto dei 20 istituti di istruzione CP_4 secondaria di I grado funzionanti della provincia di per la c. c. A030 CP_4
“musica nell'istruzione secondaria di I grado”; ha dichiarato in tale sede il possesso del diploma di conservatorio conseguito l'1-12-2018 e il possesso dei 24 crediti acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (CFU); il medesimo ha chiesto, inoltre, l'inserimento nella 1a fascia delle GPS per la classe di concorso A030 in quanto in possesso di un titolo di abilitazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento, dichiarando, quale titolo di accesso: “dichiarazione conseguimento abilitazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022”; con decreto prot. 3381 del 2-8-2022 del Dirigente dell'A. T. della provincia di il ricorrente è stato inserito: a pieno titolo, nella seconda fascia delle CP_4
GPS in posizione n. 99 con punti 29,50; con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo abilitante, nella prima fascia delle GPS in posizione n. 4 con punti 72,00; per l'a. s. in corso 2023/2024, il medesimo ha chiesto esclusivamente l'inserimento, per l'insegnamento nella classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” e ADSS “sostegno nella scuola secondaria di II grado” negli elenchi aggiuntivi della 1a fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ( della provincia di da predisporre in CP_10 CP_4 applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 112/22 e di quanto disposto dal D.M. n. 51/23, secondo cui, nelle more della ricostituzione delle GPS e delle correlate
32 graduatorie d'istituto, gli aspiranti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione e/o di specializzazione entro il 30-6-2023, cioè titoli di abilitazione e specializzazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, hanno potuto richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di 1a fascia e alla corrispondente 2a fascia delle graduatorie di istituto da cui si è attinto, in via prioritaria rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, per il reclutamento per l'a. s. 2023/2024, in vista dell'inizio del medesimo;
il ricorrente ha presentato istanza di inserimento in tali elenchi aggiuntivi in virtù di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania e non ancora riconosciuto in Italia;
quanto alla c. c. A030, il non ha invece presentato istanza di Pt_1 inserimento in tali elenchi aggiuntivi e non ha neppure sciolto la riserva del titolo abilitante conseguito all'estero; per l'a. s. 2023/2024 egli ha ottenuto l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle G.P.S. della provincia di per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola CP_4 secondaria di I grado (ADMM) e II grado (ADSS) nella sotto-fascia F1D; per la c. c. A030 è stato inserito a pieno titolo nella 2a fascia GPS, in considerazione della mancata richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi e del mancato scioglimento della riserva riguardante il titolo abilitativo;
in virtù del suo inserimento, con riserva, in una delle sotto-fasce della 1a fascia delle G.P.S. della provincia di F1D, per l'insegnamento nelle classi di concorso ADMM CP_4
(sostegno nella scuola secondaria di I grado) e ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado), il ricorrente è stato individuato come destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, dall'1-9-2023 al 30-6-2024, per 18 ore settimanali di insegnamento a copertura di una cattedra interna di sostegno disponibile in organico di fatto presso la Scuola secondaria di I grado appartenente all'I. C.
“Enrico Medi” di Porto Recanati. Con l'istituzione delle G.P.S. il convenuto ha organizzato un sistema di CP_2 reclutamento generalizzato basato su soli titoli e diviso per classi di concorso, secondo le rispettive fasce di competenza e gradi di insegnamento;
la procedura di aggiornamento/integrazione, trasferimento e nuovo inserimento nelle G.P.S. e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, e quella di attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, in applicazione dell'art. 4, commi 6 e 8, L. n. 124/99, è stata disciplinata, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 con l'O.M. n. 112/22, secondo cui: gli aspiranti già inseriti nelle G.P.S. hanno presentato domanda di conferma/
33 aggiornamento/trasferimento, quelli non ancora inseriti domanda di nuovo inserimento dal 12 al 31 maggio;
gli aspiranti già inseriti in G.P.S. hanno potuto dichiarare titoli conseguiti successivamente al 6-8-2020, termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle G.P.S. costituite per il precedente biennio 2020/2021-2021/2022, ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero titoli acquisiti prima, ma non dichiarati in occasione della costituzione delle G.P.S. entro il 6-8-2020; coloro che hanno chiesto l'inserimento in G.P.S. ex novo per il biennio 2022-2024 hanno dichiarato titoli e servizi in loro possesso e il titolo di accesso;
all'esito della valutazione delle domande, il convenuto ha provveduto tenendo conto del fatto che, CP_2 per la predisposizione delle G.P.S. per posti comuni della scuola secondaria di I e
II grado, l'art. 3, co. 9, O. M. n. 112/22 ha confermato la suddivisione in due fasce,
“… così determinate:
“a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
“b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:“i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
“1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
“2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
“3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso […]”; per il biennio 2022-2024, dalle e dalle sono state tratte le graduatorie di istituto di prima, seconda e Pt_4 CP_10 terza fascia utilizzate per il conferimento di supplenze brevi e saltuarie;
l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. è stato consentito anche a coloro che avessero conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20-7-2022.
Il nell'a. s. 2022/2023 non poteva vantare il diritto di ottenere incarichi a Pt_1 tempo determinato per la c. c. A030 in quanto inserito con “riserva”; l'art. 7, co. 4, lett. e), O.M. 112/22 prevede infatti: “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
34 Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi CP_2 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”; pertanto l'inserimento con riserva, in assenza di espressa indicazione contraria, non presente neppure nell'O.M. n. 60/2020, per l'a. s. 2022/2023 non ha consentito l'attribuzione delle supplenze neppure con condizione risolutiva, avendo assicurato soltanto la permanenza nella prima fascia delle GPS ai fini di una acquisizione di efficacia in fieri, non potendosi assimilare l'ipotesi del possesso di un titolo ancora privo di efficacia alla riserva derivante dalla pendenza di un contenzioso il cui esito avrebbe potuto rendere inefficace un provvedimento già formato;
il ricorrente nell'a. s. 2022/2023 potevano ambire soltanto all'inserimento con riserva nella prima fascia delle G.P.S. ma senza poter non ricevere incarichi a tempo determinato;
altresì va considerato che il medesimo ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS il 30/5/2022; la data di scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31/5/2022; il 7/7/2022 il suddetto ha conseguito il titolo estero abilitante all'insegnamento della classe
A030 (Musica); il 21/07/2022 il medesimo ha presentato domanda di riconoscimento del titolo estero al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio
VIII del . Controparte_2
Ne consegue pertanto che il ricorrente, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento nelle G.P.S. per il biennio 2022-2024, non possedeva neppure il titolo di accesso idoneo per essere inserito in prima fascia ed inoltre non ne ha, entro tale termine, chiesto il
35 riconoscimento ai competenti uffici del convenuto, in violazione CP_2 dell'art. 7, co. 4, lett. e), O.M. 112/22, il quale stabilisce:
“4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6; b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;
c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
d) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi CP_2 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.
f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;
g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
36 personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.”. Medesimo contenuto ha anche la precedente O. M. n. 60/20, la quale, all'art. 7, co. 4, a sua volta stabiliva:
“4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6; b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente
o educativo per i distinti ruoli;
c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
d) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal
, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di CP_2 riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;
37 g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.”. Il ricorrente ha quindi errato ritenendo di poter conseguire il titolo estero e di poterne richiedere il riconoscimento entro il 20-7-2022, in quanto l'O. M. n.
112/22 ha stabilito che la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero dovesse essere antecedente alla presentazione dell'istanza di inserimento nelle G.P.S. per poter essere iscritti nelle graduatorie concorsuali con riserva: infatti il termine del 20-7-2022 è riferito in via esclusiva al conseguimento di titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da Enti italiani, accreditati dal
, in modo da consentire a coloro che fossero in procinto Controparte_2 di completare il percorso abilitativo poco oltre il termine di scadenza della domanda, 31/05/2022, in considerazione del prolungarsi del calendario formativo di alcune università italiane, di fruire del c.d. “inserimento con riserva” nelle
G.P.S., riserva da sciogliere entro il termine improrogabile del 20-7-2022; tale deroga non è stata invece prevista nell'a. s. 2022/2023 agli aspiranti in possesso di titoli conseguiti all'estero, occorrendo in questo caso il necessario previo riconoscimento del titolo da parte del;
addirittura, in questa ultima CP_2 ipotesi il titolo doveva essere già posseduto dall'aspirante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, 31-5-2022, , dovendosi già nella domanda dichiarare o la data del riconoscimento da parte del CP_2
o la data di presentazione della richiesta di riconoscimento, nel caso in cui il non avesse completato la procedura di riconoscimento;
quindi il CP_2 ricorrente, al momento della presentazione della domanda, non era in possesso di titolo idoneo all'inserimento del medesimo con riserva nella prima fascia. Nell'a. s. 2023/2024 il ha legittimamente presentato domanda per Pt_1
l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze - G.P.S. della provincia di ex art. 10 O.M. CP_4
38 n. 112/22 secondo la procedura disciplinata dal D.M. n. 51 del 17-3-2023, ottenendo, per il possesso del titolo di accesso dichiarato nella “Sezione A.1 – Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”, conseguito all'estero in “Percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010
o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato” non ancora riconosciuto in Italia, l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per supplenze -
G.P.S. della provincia di per l'insegnamento su posti di sostegno nella CP_4 scuola secondaria di I grado (ADMM) e II grado (ADSS) nella sotto fascia F1D, in virtù del fatto che con D.M. n. 51/23, in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 112/22, sono stati costituiti gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S., in cui hanno avuto diritto ad essere inseriti coloro che abbiano conseguito l'abilitazione e/o il titolo di specializzazione sul sostegno e/o il titolo di specializzazione per i metodi differenziati, successivamente al 20-7-2022, in attesa del nuovo aggiornamento/integrazione delle G.P.S. per il successivo biennio 2024/2026.
Sull'art. 7 O. M. n. 112/22, è intervenuto nelle more il D. L. 22-4-2023 n. 44, convertito con modificazioni in L. 21-6-2023 n. 74 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.”, che ha previsto, all'art. 5 “Disposizioni in materia di personale del
[...]
e del merito”: Controparte_2
“13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
“14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
“15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino
39 al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto
è immediatamente risolto.”.
Gli aspiranti in possesso di un titolo abilitativo e/o di specializzazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento, hanno potuto pertanto presentare domanda di inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S., ed al contrario del precedente anno scolastico, potendosi trarre benefici da tale inserimento: per i soggetti inseriti nella prima fascia delle G.P.S. con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, sono stati previsti: 1) l'inclusione, per l'a. s.
2023/24, in un apposito elenco aggiuntivo (comprensivo dei soli docenti in esame), sino all'effettivo riconoscimento del titolo;
2) la possibilità di essere destinatari di contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa, condizionata al riconoscimento o meno del titolo;
3) l'assegnazione dei contratti a tempo determinato in subordine ai docenti inclusi in prima fascia GPS e relativi elenchi aggiuntivi, dovendosi scorrere la prima fascia, poi gli elenchi aggiuntivi e infine gli elenchi dei docenti in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto, quanto alle G.P.S.; 4) la prosecuzione fino al termine prefissato dell'eventuale contratto stipulato, se il riconoscimento del titolo avviene nel corso di vigenza del contratto medesimo o se nel corso della durata del contratto il non si pronuncia in merito al valore del titolo estero;
5) l'immediata CP_2 risoluzione dell'eventuale contratto stipulato se il docente riceve un provvedimento di mancato riconoscimento del titolo;
gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero e non riconosciuto dal non sono stati però destinatari della procedura straordinaria di CP_2 assunzione in ruolo dalla prima fascia delle G.P.S. e dagli elenchi aggiuntivi, prevista dal medesimo D.L. n. 44/23, art. 5, co. 5, in applicazione delle previsioni dei successivi commi 16 e 17 dell'art. 5:
“16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.
“17. I soggetti di cui al comma 13 sono assegnatari dei posti di sostegno vacanti
e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza nell'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti
40 di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.”. L'art. 5, al co. 5, D. L. cit., a sua volta, infatti prevede: “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”.
Gli aspiranti in possesso di un titolo abilitativo e/o di specializzazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento possono essere invece immessi in ruolo, nella provincia della graduatoria di appartenenza, a decorrere dall'a. s. successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo ancora privo di valore legale in
Italia alla data delle operazioni di assunzione, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'a. s.
2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni dei contratti suddetti;
quindi, l'assunzione in ruolo nell'a. s. successivo al riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero è subordinata alla posizione che i docenti interessati abbiano occupato nell'a. s.
2023/2024, ove inseriti a pieno titolo nelle GPS/elenchi aggiuntivi alla prima fascia e non nell'apposito elenco aggiuntivo summenzionato. Per l'a. s. 2023/2024, la prima fascia delle G.P.S. è risultata articolata nelle seguenti sottofasce: Fascia 1A (F1A): Prima Fascia per inserimento effettuato nel
2022 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;
Fascia 1B (F1B): Elenco aggiuntivo alla prima fascia per inserimento effettuato nel 2023 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;
Fascia 1C (F1C): Elenco aggiuntivo per chi inserito nella prima fascia dal 2022 ma con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento;
Fascia 1D (F1D): Elenco aggiuntivo per chi si è inserito alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento;
il ricorrente, in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento è stato quindi inserito nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia delle G.P.S. delle province di di cui alla sottofascia CP_4
F1D; il medesimo non ha proposto domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi riguardanti la classe di concorso A030; poiché la riserva non è stata
41 sciolta positivamente, il suddetto risulta legittimamente inserito a pieno titolo nella 2a fascia delle G.P.S..
Nelle convocazioni per il conferimento degli incarichi a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche a copertura di posti/cattedre e spezzoni di sostegno, le assunzioni sono state effettuate secondo il seguente ordine di priorità: 1) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi alle
GAE 2) Docenti specializzati inseriti nelle Graduatorie provinciali (GPS) di I fascia per posto di sostegno 3) Docenti non specializzati ma con 3 anni di servizio su posto di sostegno inseriti nelle Graduatorie provinciali (GPS) di II fascia per posto di sostegno 4) Docenti non specializzati presenti nelle GAE (per la scuola secondaria si incrociano le relative graduatorie) 5) Docenti non specializzati inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali (docenti non specializzati ma abilitati su materia inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali;
per la scuola secondaria si incrociano quindi le graduatorie delle varie classi di concorso) 6)
Docenti non specializzati inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali
(docenti non specializzati e non abilitati su materia inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali;
per la scuola secondaria si incrociano quindi le graduatorie delle varie classi di concorso); il inserito in uno degli elenchi Pt_1 aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S. della provincia di sottofascia CP_4
F1D, in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, è stato quindi individuato come destinatario di un incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche a copertura di una cattedra interna di sostegno disponibile per l'a. s. 2023/2024 presso la Scuola secondaria di I grado appartenente all'Istituto Comprensivo “Enrico Medi” di Porto Recanati insieme agli altri aspiranti inseriti nella prima fascia delle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, ma successivamente ai colleghi inseriti nelle sotto-fasce F1A, F1B, F1C, circostanza non contestata dal ricorrente.
La giurisprudenza controversa sulla questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1 nei confronti del ,
[...] Controparte_2 come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 24-1-2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
42 Macerata, 9-7-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 9- 7-2024, nella causa n. 38/2023 R.G.C, ha pronunciato, mediante lettura di dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti P. Zinzi e A.R. Parte_1
Bongarzone ed elettivamente domiciliato presso la sede della società “
[...]
con sede legale in Via Siracusa, 5 - 03036 Isola del Controparte_1
Liri (FR) (C.F. e P.I. ), PEC P.IVA_1
e Email_1
Email_2
RICORRENTE E
, in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 46/A, ed
[...]
Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati in giudizio dall
[...]
in persona del Direttore Generale pro Controparte_3 tempore, ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.L. 11-11-2022 n. 173 conv. con mod. in L. 16-12-2022, n. 204, D.P.C.M. n. 166/20, D.P.C.M. n. 208/23, D.P.C.M. n. 140/19, D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5- 2015, ed elettivamente domiciliati presso l'A.T. di ivi situato in via CP_4
Padre Matteo Ricci, n. 31, e presso i domicili digitali Email_3
e Email_4
CONVENUTI Oggetto: riconoscimento diritto alla sottoscrizione contratti di lavoro a tempo determinato negli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024 in favore di docente di scuola secondaria di I grado a tempo determinato inserito nelle G.P.S. della provincia di per il biennio 2022-2024 con riserva per insegnamento CP_4 nella c.c. A030 in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero.
1 Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24-1-2023, conveniva in giudizio il Parte_1
e l Controparte_2 Controparte_3
ciascuno in persona del legale rappresentantepro tempore per
[...] ottenere: la disapplicazione: - dell'ordinanza del prot. Controparte_2
112 del 06.05.2022 relativa alle Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6-ter, L. 3-5-1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo laddove all'art. 7 prescriveva: “… l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure …” con conseguente declaratoria del diritto dell'istante, docente specializzato sul sostegno e abilitati su materia, ad essere inserito in prima fascia GPS con riserva e non relegato nella seconda fascia, nonché a stipulare, sia pure con riserva, contratti di lavoro a tempo determinato ovvero ex art. 59 D.L. 73/2021 con il in quanto docente che aveva conseguito il titolo entro il Controparte_2
31.05.2022 ed aveva presentato l'istanza entro tale data;
- della nota M.I. n. 18095 dell'11.05.2022; - della nota ministeriale n 28597 del 29-7-2022 contenente istruzioni operative in merito agli incarichi da GPS;
- nonché del decreto di pubblicazione delle graduatorie provinciali per l'inserimento in GPS per la provincia di provvedimento prot. 3381 del 02.08.2022, in cui il CP_4 ricorrente era stato inserito in prima fascia con riserva ai sensi dell'O.M. n. 112 impugnata laddove non consentiva la stipula dei contratti a tempo determinato;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso e dei decreti di pubblicazione delle nomine a tempo determinato e/o ex art. 59 D.L.
73/2021 da prima o seconda fascia GPS dell'Ufficio Scolastico provinciale;
la declaratoria, anche in via cautelare, - del diritto di parte ricorrente ad essere inserito in prima fascia GPS nelle more dello scioglimento della riserva e del diritto del docente alla stipula dei contratti a tempo determinato e/o determinato finalizzato al ruolo ex art. 59 D.L. 73/2021.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'O.M. 112/2022 laddove non permetteva ai docenti inseriti in prima fascia con riserva la stipula dei contratti a tempo determinato, in quanto la pacifica giurisprudenza intervenuta su analoghe questioni affermava che “l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla
2 immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la
“carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta”
(cfr. ex multis, Tar Lazio - Roma, 10937/2019); in ragione della vigenza dell'art. 7 dell'O.M. 112/2022 oggetto di impugnazione, altri docenti aventi punteggio inferiore al ricorrente erano stati destinatari di contratti a tempo determinato anche ex art. 59 D.L. 73/2021 (finalizzati al ruolo); l'esclusione dalla stipula dei contratti era illegittima, il Consiglio di Stato con ordinanza del 14.09.2022 aveva confermato l'ordinanza del Tar Lazio - Roma che aveva sospeso l'O.M. 112/2022 nella parte in cui non aveva consentito a docenti abilitati all'estero la stipula dei contratti;
il TAR Lazio con ordinanza 5873/2022 del 23.06.2022, aveva statuito:
"Considerato a un primo e sommario proprio della fase cautelare che: - i ricorrenti, docenti non di ruolo, conseguito all'estero il titolo di specializzazione utile all'insegnamento sul sostegno, hanno chiesto l'inserimento nella prima fascia delle nuove GPS di Sostegno, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'art. 3 co. 10 lett. a) dell'OM MI prot. n. 112 del 6/5/2022; - la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso
e dunque deve esplicare di regola effetti in tutte le fasi procedimentali comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019); - l'ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che “l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti. Ritenuto dunque che l'ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, titolo per l'immissione in ruolo e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati..."; detta Ordinanza era stata confermata dal
Consiglio di Stato con ordinanza n. 6725/2022 del 14.09.2022 di rigetto dell'impugnazione del : "Considerato che non si Controparte_2 ravvisano apprezzabili ragioni per modificare l'assetto cautelare determinato dall'ordinanza appellata e che le spese del presente appello cautelare possono nondimeno essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l'appello (ricorso numero: 6725/2022)."; la questione era stata già risolta anche dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1617/2021, secondo cui: “Si ritiene che l'apposizione della dicitura "con riserva" abbia la finalità di rimarcare la natura provvisoria, e non definitiva, dell'inserimento stesso, condizionato all'esito del giudizio di merito, ma finché l'inserimento permane non può escludere il docente ammesso con
3 riserva da tutte le opportunità offerte dalla p.a. ai docenti inseriti in tale graduatoria, al netto del fatto che tutte le opportunità e i contratti stipulati sono sottoposti alla condizione risolutiva del positivo accertamento del titolo. “E' quindi incoerente la tesi del secondo cui l'ordine di iscrizione del ricorrente CP_5 nelle graduatorie "con riserva" sarebbe stato adempiuto con il mero formale inserimento del docente in esse, senza diritto alla partecipazione a tutte le opportunità previste per i docenti iscritti in tale graduatoria. La "riserva" ha la mera funzione di condizionare l'inserimento nelle graduatorie alla successivo accertamento del titolo. L'espressione "con riserva" non può invece essere intesa nel senso di limitare o addirittura escludere gli effetti sostanziali dell'inserimento nelle graduatorie, pena l'inutilità dell'inserimento. Certamente, i tempi del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica non possono riverberarsi negativamente sui diritti del docente. “Ma il ricorrente veniva ingiustificatamente escluso dall'elenco dei docenti aventi diritto ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss. del DL n. 73/2021, pur avendo trasmesso regolare istanza (doc. 11 del ricorso). “E' allora evidente che tale provvedimento è illegittimo, poiché in base alla normativa sopra richiamata il docente, essendo in attesa della decisione sul riconoscimento o meno del titolo estero, era stato inserito con riserva nelle graduatorie ed aveva diritto ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss. del DL n. 73/2021, avendo trasmesso regolare istanza. “Ne consegue che, avendo l'Amministrazione con la precedente o.m. n. 60 del 2020 consentito l'iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all'estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità non possa se non essere estesa anche ai fini dell'iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi, stante peraltro la clausola di rinvio di cui all'art. 7 dell'anzidetto decreto ministeriale all'o. m. n. 60 del 2020 per tutto quanto ivi non disciplinato. Il ricorso deve trovare accoglimento per quanto attiene all'esclusione di parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie in cui ha chiesto di essere inserito con riserva, non essendo controverso il fatto che parte ricorrente abbia effettivamente presentato, nei termini anzidetti, la domanda di riconoscimento del relativo titolo di abilitazione conseguito in Romania. … .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: - accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d.l. n. 73/2021 con i relativi effetti…”; l'illegittima condotta della PA convenuta stava pregiudicando in maniera irreparabile la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con la PA resistente.
4 Il esponeva: egli era docente che aveva conseguito, previa frequentazione Pt_1 di specifico corso, il titolo di specializzazione quale insegnante di sostegno inserendosi a pieno titolo nella I fascia A030 delle GPS nella provincia di ma con riserva;
aveva presentato domanda di riconoscimento al CP_4
del titolo conseguito su sostegno A030 in data Controparte_2
21.07.2022; il 6-5-2022 era stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n. 112, con cui il aveva regolamentato le “Procedure di Controparte_2 aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; con successiva nota dell'11-5-2022 prot. 18095, il aveva reso note le istruzioni operative CP_2 con l'apertura della piattaforma telematica per la presentazione della domanda di inserimento in GPS;
con specifico riferimento ai docenti che avevano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno o il titolo abilitativo all'insegnamento all'estero l'O.M. prevedeva: “…. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi CP_2 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento ( 31 maggio 2022 termine stabilito nella nota di istruzioni operative dell'11 maggio 2022 prot. n.18095) per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”; il ricorrente aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) ma per effetto dell'Ordinanza
n.112, contrariamente a quanto disposto nella precedente ordinanza O.M. 60/2020 che regolava le GPS valide per gli anni 2020/2022, il titolo conseguito dal ricorrente all'estero era privo di qualsiasi effetto e in attesa del riconoscimento ad opera del non avrebbe avuto alcuna efficacia per il conseguimento di CP_2 incarichi di supplenza;
egli, pertanto, benché inserito in prima fascia con riserva, non avrebbe potuto sottoscrivere alcun contratto con l'Amministrazione
Scolastica; egli occupava la posizione 6 per la c. c. A030, in graduatoria GPS della
Provincia di con ulteriore provvedimento, l CP_4 [...]
aveva stipulato contratti a tempo determinato (anche ex Controparte_3 art. 59 D.L. 73/2021, finalizzati all'immissione in ruolo) con i seguenti docenti aventi punteggio inferiore al proprio nelle medesime sedi indicate dal ricorrente nel modello di scelta delle sedi: a) – A030 – Pos 12; b) Parte_2
5 – A030 – Pos 51; oltre a tutti gli altri nominativi che Parte_3 risultavano dai bollettini nomine allegati al ricorso e da intendersi integralmente trascritti;
tutti i nominativi così indicati, pur in difetto di titoli preferenziali e con punteggio inferiore al proprio, erano collocati in ambiti territoriali richiesti anche dall'odierno istante;
quindi, gli istituti scolastici facenti parte degli ambiti territoriali scelti dal ricorrente, sulla scorta delle preferenze indicate, erano stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica aveva stipulato contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo;
questi ultimi, in particolare, concorrevano nelle stesse classi di concorso del ricorrente;
non avevano titoli di precedenza;
possedevano un punteggio più basso rispetto a quello dell'istante; la condotta dei convenuti era certamente illegittima e i provvedimenti andavano disapplicati;
l'Ordinanza Ministeriale impugnata in parte qua unitamente ai provvedimenti presupposti e conseguenti, era illegittima e doveva essere disapplicata in parte qua per i seguenti motivi di diritto: quanto all'illegittimità dell'O.M. 112/2022, si era verificato un arretramento di tutela degli aspiranti docenti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero rispetto all'Ordinanza n. 60/2020 che sino all'attualità avevano esercitato regolarmente la professione di docente e che erano stati esclusi dalla stipula di contratti a tempo indeterminato ai sensi dall'art. 7 dell'O.M. 112/2022, la quale seguiva, a distanza di due anni l'O. M. n. 60/2020 che aveva, a fronte del medesimo impianto normativo delineato, un diverso e ben più favorevole regime per gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero in corso di riconoscimento;
in particolare l'art. 7 al punto e) dell'O.M. n. 60/2020 disponeva: “… e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi del CP_2 provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo …”; molto più restrittivamente l'O.M. n. 112/2022 all'art. 7 lettera e) disponeva: “ … i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la
6 riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi CP_2 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure … .”; l'arretramento di tutela per gli aspiranti in possesso di titolo ottenuto in altro paese comunitario ed ancora in attesa di riconoscimento era evidente;
nell'O. M. n. 60/2020, gli aspiranti docenti, nelle more del riconoscimento del titolo erano stati inseriti in prima fascia GPS e agli stessi era stata consentita la stipula del contratto individuale di lavoro sia pur con riserva, ovvero condizionato risolutivamente allo scioglimento negativo della riserva;
con l'Ordinanza qui impugnata, invece, gli aspiranti in possesso di titolo riconosciuto all'estero, nelle more del riconoscimento del titolo stesso, benché inseriti nella prima fascia con riserva, erano impossibilitati a procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro provenendo dalla prima fascia;
la giurisprudenza amministrativa aveva precisato che l'inserimento con riserva non poteva impedire la stipula del contratto individuale di lavoro dovendo invece l'amministrazione procedere egualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro sia pur sottoposto alla condizione risolutiva del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero ed aveva censurato l'orientamento della PA che, in presenza di inserimento con riserva, invece di procedere alla stipula del contratto, procedeva all'accantonamento del posto, determinando, di fatto, una situazione che si riproponeva con la presente ordinanza;
inoltre, l'illegittimità dell'Ordinanza, sotto il profilo dell'arretramento di tutela, era evidenziata dalla circostanza che la normativa primaria, costituita dal
D.L. 4/2022 e dalla L. 341/1990, nelle more, non aveva subito alcuna modifica;
pertanto la nuova disciplina determinava, in assenza di ogni modifica normativa, una situazione di minor tutela rispetto a quanto espressamente previsto nella precedente disciplina ministeriale e si poneva in contrasto con le pronunce del giudice amministrativo che, sul punto, costituivano ormai diritto vivente in ragione del costante orientamento che aveva ritenuto illegittima la mancata stipula
7 del contratto individuale di lavoro (addirittura a tempo indeterminato) nei confronti del soggetto, inserito in prima fascia con riserva, che si trovasse in attesa del riconoscimento del titolo estero;
non era priva di significato la circostanza che la normativa primaria rispetto alla vigente disciplina si era limitata a dilatare i termini di applicazione temporale della norma spostando il termine della regolamentazione agli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024 senza nulla prevedere in ordine a ulteriori limitazioni per gli aspiranti in possesso del titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento;
infatti l'art. 19, commi 3-bis e 3- ter D.L. 7
-1-2022, n. 4, in forza del quale era stata emessa l'Ordinanza aveva modificato l'articolo 2, comma 4-ter, D.L. 8-4-2020, n. 22, che aveva delineato le G.P.S., sostituendo alle parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma
5, della predetta legge, con ordinanza" le seguenti: "2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024” senza apportare alcuna altra modifica;
quindi sia la precedente O.M. 60/2020 che l'attuale O.M. 112/22 si basavano sulla medesima legislazione vigente che non prevedeva alcuna deroga né all'inserimento in prima fascia con riserva né alla stipula dei contratti in favore dei docenti abilitati all'estero il cui titolo fosse in attesa di riconoscimento;
ove avesse voluto inserire una limitazione alla possibilità degli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo a procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro il legislatore avrebbe certamente a ciò provveduto in modo espresso, avendo invece limitato la modifica legislativa al solo dato temporale;
l'O. M. n. 112 introduceva una restrizione all'accesso alle graduatorie in assenza di modifica normativa sul punto o espressa previsione in tal senso modificativa della precedente disciplina;
il ricorrente richiamava sul punto le ordinanze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato che avevano confermato tale pacifico orientamento;
l'evidente arretramento di tutela determinava l'illegittimità dell'Ordinanza che andava disapplicata. Il Latocca lamentava inoltre l'illegittimità dell'O.M. per violazione di legge nella parte in cui non consentiva la stipula del contratto di lavoro a coloro i quali erano inseriti in prima fascia con riserva, nonché per difetto di motivazione: l'art. 7, co.
4, lett. e), dell'O. M. 112/2022 prevedeva che gli aspiranti in possesso del titolo estero venissero inseriti in prima fascia con riserva, ma prevedeva anche che l'inserimento con riserva non attribuisse la possibilità di essere individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto individuale di lavoro;
il , quindi, CP_2 non avrebbe proceduto alla stipula del contratto individuale di lavoro sino allo scioglimento della riserva;
l'Ordinanza impugnata era palesemente illegittima, perché, da un lato, consentiva ai docenti abilitati all'estero di essere inseriti in prima fascia con riserva, dall'altro, non consentiva la stipula del contratto e di fatto svuotava completamente il contenuto della riserva;
l'inserimento con riserva
8 non poteva condurre all'impossibilità di stipulare contratti di lavoro bensì doveva consentire la stipula del contratto, con riserva, e cioè la stipula di un contratto di lavoro risolutivamente condizionato al riconoscimento del titolo conseguito all'estero; la questione era stata affrontata, e risolta, dalla giurisprudenza amministrativa: il TAR Lazio - Roma, infatti, aveva già sancito l'assoluta parità di trattamento tra la posizione dei docenti inseriti con riserva e quelli inseriti a pieno titolo, precisando che: “… Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovverossia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto.” (ex multis Tar Lazio - Roma, sez. IIIa bis, sentenza del
13/09/2019, n. 10937/2019 ); l'Ordinanza impugnata, inoltre, non conteneva alcuna motivazione di tale discrezionale scelta in violazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, ed era pertanto illegittima nella parte in cui non consentiva, senza alcuna motivazione, a coloro che erano inseriti nella graduatorie con riserva la stipula del contratto individuale di lavoro, mentre, in conformità alle indicazioni giurisprudenziali, avrebbe dovuto disporre l'inserimento in graduatoria con facoltà di stipulare dei contratti di lavoro sottoposti alla condizione risolutiva del positivo riconoscimento;
sussistevano altresì l'irragionevolezza e la contraddittorietà del provvedimento e la violazione del principio di buon andamento delle Pubblica Amministrazione, oltre alla omessa pronunzia sull'istanza di riconoscimento e impossibilità di stipula del contratto di lavoro in mancanza di riconoscimento;
il aveva avanzato Pt_1 entro il 30.05.2022 istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero alla competente autorità italiana;
i titoli professionali conseguiti all'estero, dunque, erano ancora in attesa di riconoscimento, in quanto l'Amministrazione convenuta non aveva riscontrato in alcun modo l'istanza di
9 riconoscimento, né con atto definitivo, né con atto interlocutorio;
il mancato esame dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero era imputabile esclusivamente all'Amministrazione che non aveva provveduto ad evadere l'istanza, peraltro senza motivare in alcun modo la propria inerzia;
occorreva considerare che l'art. 16, co. 6, D. Lgs. n. 206/2007 disponeva che sull'istanza di riconoscimento “provvede[va] l'autorità competente con proprio provvedimento” da adottarsi entro il termine di tre (ovvero di quattro) mesi, a decorrere dalla “data di presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”; la norma imponeva un obbligo di pronuncia espressa che, in caso di atteggiamento inerte che si protraesse oltre il termine suddetto, determinava, addirittura, la figura del silenzio-inadempimento; la disposizione contenuta nell'art. 7 dell'O.M. 112 era quindi manifestamente ingiusta e irragionevole in quanto il mancato riconoscimento era conseguenza della inerzia dell'Amministrazione; il giudice amministrativo aveva già censurato la condotta dell'Amministrazione quando condizionava l'ammissione alla procedura concorsuale ad una attività di riconoscimento del titolo che era la stessa
Amministrazione a dover compiere (TAR Napoli ord. cautelare n. 2465/2020 aveva rilevato infatti: “…- parte ricorrente è stata ammessa con riserva al cd. concorso FIT indetto con D.D.G. n. 85/2018 per aver conseguito il titolo abilitante all'estero; - parte ricorrente lamenta di non essere stata immessa in ruolo nonostante abbia partecipato con successo alla procedura concorsuale giungendo sino alla scelta della sede;
- tale situazione - pur se il posto è stato accantonato - è suscettibile di cagionare un danno grave alla parte ricorrente che
è, di fatto, impedita nell'esercizio dell'attività lavorativa;
Considerato che:
- non risulta che l'Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento esplicito sul riconoscimento del valore abilitante del titolo conseguito in Romania;
- tale inerzia è imputabile allo stesso plesso amministrativo, , Controparte_2 che, da un lato, non provvede a definire la procedura di riconoscimento e, dall'altro, non assume la parte ricorrente in ragione del mancato riconoscimento;
Ritenuto, pertanto, che il intimato debba riesaminare CP_2 la posizione della parte ricorrente al fine di evitare che la situazione di stallo a sé imputabile gravi inammissibilmente sull'aspirazione lavorativa della ricorrente medesima…”; l'O. M. era quindi illegittima in quanto subordinava l'inserimento nelle graduatorie al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, riconoscimento che discendeva da una attività che competeva alla stessa
Amministrazione; sussistevano inoltre la violazione della L. 341/1990 e succ. mod. e integrazioni e del D. Lgs. 297/1994 (Artt. 520, 521, 522 e 523), del D.L.
73/2021, dell'O. M. n. 60/2020 e della normativa con cui erano state istituite le
10 GPS, con riduzione della tutela degli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero rispetto all'O. M. n. 60/2020: l'O. M. 112/2022 era stata emessa in ragione del D.L. 126/2019 come modificato dalla L. 159/2019, nonché dal D.L. 4/2022 conv. in L. 25/2022, art. 19, commi 3-bis e 3 -ter, che aveva esteso agli anni 2022/2023 e 2023/2024 la vigenza delle G.P.S.; in particolare, l'art. 4 L.
n. 124/1999 stabiliva: "6. ... Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. “6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. “6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”; il D.L. 8-4-2020, n. 22, all'art.
4-ter, stabiliva: “In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge
3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del ai sensi del comma Controparte_6
1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti”; quanto al conferimento di incarichi di supplenza, anche la normativa costituita dagli artt.
520 e seguenti D. Lgs. 297/1994 non stabiliva che i docenti inseriti con riserva non potessero stipulare contratti a tempo determinato;
l'O. M. impugnata introduceva però una limitazione all'accesso alle graduatorie provinciali rispetto alla previgente ordinanza in assenza di ogni indicazione normativa in tal senso;
ma in assenza di specifica disposizione legislativa limitativa del diritto dei docenti
11 inseriti in graduatoria con riserva non era consentito delimitare in peius la tutela legale: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Il ricorrente si doleva inoltre della violazione dei principi del legittimo affidamento e del nemo potest venire contra factum proprium; con l'O. M. n. 112 del 06.05.2022, resa sulla base del medesimo impianto normativo su cui era stata adottata l'O.M. 60/2020, il convenuto aveva radicalmente ed CP_2 illegittimamente mutato il precedente sistema di inserimento in GPS prima fascia e di reclutamento per coloro che erano inseriti in prima fascia con riserva;
il precedente comportamento della PA, che aveva consentito, sulla base della medesima normativa, di permanere in prima fascia con riserva e di stipulare contratti, non poteva in alcun modo essere oggetto di revisione da parte della PA cui era preclusa la possibilità di emettere provvedimento di segno contrario rispetto a quanto precedentemente stabilito in difetto di indicazione normativa espressa in tal senso: era in tal senso evidente la violazione del dovere di coerenza nella condotta imposto dal principio nemo potest venire contra factum proprium che determinava, a carico del soggetto che con la sua azione avesse ingenerato presso terzi un affidamento incolpevole, la perdita del diritto d'invocare una situazione differente dall'apparenza (di fatto e giuridica) da esso stessa creata;
detta regola, proprio in quanto fonte giuridica di matrice comunitaria, era destinata a trovare immediata applicazione in foro domestico, pure nell'ambito del diritto pubblico, in forza della L. 11-2-2005 n. 15, recante modifiche alle norme generali sull'azione amministrativa, che stabiliva l'obbligo a carico della PA di conformarsi ai principi del diritto dell'UE (art. 1); infatti il Consiglio di Stato aveva affermato:
“… l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento” (Sez. IV, sent. 15 luglio 2008 n. 3536); in tale rinnovata prospettiva, l'ambito di applicazione del principio de quo si era dilatata sino, ad es., a configurare un fondamentale canone ermeneutico della legge, come confermato dalla giurisprudenza che considerava la garanzia dell'affidamento direttamente incidente sulla legittimità della legge di interpretazione autentica che la prevaricasse (Cons. Stato, Sez. VI, 23-3-2010, n.
1689; Sez. IV, 12-9-2006, n. 5314); sussisteva altresì la disparità di trattamento laddove la medesima situazione sostanziale era trattata in maniera differenziata;
l'ordinanza impugnata era palesemente illegittima laddove, a fronte della possibilità concessa ai docenti abilitati all'estero di essere inseriti in prima fascia con riserva trattava in maniera differenziata tale categoria di docenti rispetto a
12 coloro che erano inseriti a pieno titolo in GPS;
l'art. 7, co. 4, lett. e), stabiliva: “in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”; la analoga situazione sostanziale era costituita dall'inserimento in prima fascia GPS disposto dal;
la situazione sostanziale tutelata dall'art. 3 Controparte_2
Cost. era proprio l'inserimento in prima fascia GPS;
vi era un trattamento differenziato del che trattava in maniera difforme i Controparte_2 docenti inseriti a pieno titolo, cui era consentito stipulare contratti, rispetto ai docenti inseriti con riserva nella medesima graduatoria, cui non era consentito di lavorare, mentre avrebbero dovuto essere impiegati (come in precedenza) con contratto sottoposto a condizione risolutiva;
sussistevano la violazione della
Direttiva 2005/36/CE, 2013/55UE, D. Lgs. 206/2007, dell'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento dei lavoratori e un accesso parziale previsto dalla normativa comunitaria;
la disposizione ministeriale escludeva dalla prima fascia tutti i docenti inseriti con riserva relegandoli, sulla base dei titoli posseduti pleno iure, nella seconda fascia GPS;
la stessa di fatto consentiva un inserimento in prima fascia solamente figurativo e condizionato sospensivamente allo scioglimento della riserva;
il possesso del titolo conseguito all'estero, sia pure in attesa di riconoscimento, era del tutto privo di effetti;
in base al principio di leale collaborazione tra Stati, che aveva trovato diretto riconoscimento a livello comunitario, ex art. 4, par. 3 del TUE, che obbligava gli Stati membri ad adoperarsi con tutti gli strumenti a loro disposizione al fine di dare massima attuazione alle norme comunitarie, comprese quelle concernenti le libertà fondamentali e le misure di armonizzazione, lo stato ospite avrebbe dovuto adoperarsi secondo “buona fede” nel riconoscere i titoli di studio di formazione ottenuti nel paese di origine, assicurando l'integrazione estensiva della normativa applicabile tesa alla realizzazione del massimo favor per il soggetto istante;
il titolo conseguito in un paese membro avrebbe dovuto avere una “presunzione di validità” consentendo l'inserimento in prima fascia con possibilità di stipulare contratti sottoposti a condizione risolutiva, proprio perché conseguito in un paese membro;
l'O. M. impugnata sviliva di qualsiasi contenuto e valore il titolo conseguito in un paese membro consentendo l'inserimento in prima fascia con effetto meramente figurativo e, di fatto, ponendo il titolo conseguito nel paese comunitario alla stessa stregua di quello conseguito in un paese extra comunitario, privo di ogni efficacia in difetto di riconoscimento;
tale condotta violava la
Direttiva ed il principio di leale collaborazione tra Stati membri della comunità;
l'O.M. 122/22, precludendo la stipula dei contratti individuali di lavoro agli aspiranti inseriti con riserva in prima fascia in ragione del possesso del titolo
13 conseguito all'estero non riconosceva alcuna concreta valenza al titolo conseguito all'estero che in attesa del riconoscimento era di fatto considerata come inesistente, in evidente contrasto con il principio di leale collaborazione espressamente imposto allo stato membro dalla disciplina comunitaria;
a parere del ricorrente l'O.M. cit. violava anche gli artt. 51 e 97 della Costituzione ed il principio del favor partecipationis: in applicazione dell'art. 7 O.M. 112/2022 la procedura di inserimento in GPS aveva natura concorsuale e, pertanto, era obbligo dell'Amministrazione assicurare una platea di partecipanti quanto più ampia possibile al fine di garantire la migliore professionalità per la PA medesima: la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 251/2017 si era così espressa sul punto: "...
In questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico è "eccentrica" rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità ... Nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost. “Posto che «il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente» (sentenza n. 41 del 2011), la preclusione stabilita dal comma
110 contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso."; l'immotivata restrizione della platea dei soggetti che avrebbero potuto stipulare un contratto di lavoro con l'Amministrazione mediante l'inserimento della clausola che non consentiva a coloro che erano inseriti con riserva di stipulare contratti di lavoro in attesa dello scioglimento della stessa si poneva in evidente contrasto con i principi espressi dagli artt. 51 e 97 Cost.; erano violati altresì la libertà di stabilimento e di circolazione dei lavoratori nello spazio comunitario e l' art. 3 Direttiva 98/5: vi era infatti un contrasto dell'art 7 dell'O. M. con l'art. 3 Direttiva comunitaria cit. in ragione della compressione della libertà di stabilimento e di libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità europea;
l'Ordinanza di fatto impediva ai lavoratori che avevano conseguito il riconoscimento della qualifica professionale nello stato membro in
Italia di esercitare la professione in Italia ponendo nel nulla il titolo conseguito all'estero cui non riconosceva valenza alcuna se non dopo il riconoscimento ad opera dello Stato italiano, con conseguente negazione di qualsiasi valore da attribuirsi al titolo conseguito all'estero, così essendo lo stesso, in difetto di riconoscimento, tamquam non esset; sulla illegittimità di ogni limitazione in tal senso il richiamava la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 17-7- Pt_1
2014 C-58/1; C-19/13, secondo cui: “… il fatto che un cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato
14 membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale … e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, costituisce uno dei casi in cui l'obiettivo della direttiva 98/5 è conseguito e non può costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento risultante dall'articolo 3 della direttiva 98/5”; quindi l'attuazione dei principi comunitari della libera circolazione doveva consentire ai docenti che avevano acquisito l'abilitazione all'insegnamento in un Paese comunitario l'immediata iscrizione nelle graduatorie scolastiche;
nel caso in esame, infatti, lo stesso della Romania aveva attestato il conseguimento ed il Controparte_7 possesso dei titoli abilitanti all'insegnamento in Romania ed era la Romania l'unico soggetto “abilitato” al rilascio di tali attestazioni;
inoltre il provvedimento impugnato integrava una violazione dell'art. 49 TFUE che imponeva che alle persone fisiche e giuridiche di uno Stato membro, che si stabilissero in un altro
Stato membro, dovesse essere assicurato da quest'ultimo lo stesso trattamento giuridico riservato ai propri nazionali, essendo vietata qualsiasi discriminazione di tipo soggettivo;
se era pacifico che le fonti europee non si applicavano alle situazioni meramente interne era però altrettanto evidente che la regola del trattamento nazionale non poteva essere spinta al punto da condurre alla negazione totale del diritto di stabilimento che, in ultima analisi, si indirizzava a tutti i cittadini europei;
la CGUE aveva chiaramente affermato il diritto dei cittadini europei di avvalersi nel proprio Paese di titoli post-universitari acquisiti in un altro Stato membro (v. Corte Giust. sent. 31-3-1993, causa C-19/92, Per_1 punti 15 ss.; ex multis, sent.: 3-10-1990, causa C-61/89, punto 13; Per_2
8-7-1999, causa C-234/97, , punto 30; 6-6-2000, causa C-281/98, Per_3
I-4139). Per_4
In via subordinata, il ricorrente lamentava l'esclusione dalla prima fascia GPS in attesa dello scioglimento della riserva, anche perché, ove l'art. 7, co. 4 lett. e) dell'O.M. 112/20222 fosse stato interpretato come escludente dalla prima fascia, doveva essere proposto specifico motivo di ricorso: l'O.M. stabiliva: “in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”, ma ove tale disposizione fosse stata interpretata quale clausola immediatamente escludente e limitativa del diritto ad essere inserito in prima fascia, il provvedimento doveva essere annullato in parte qua, perché essa escludeva dalla prima fascia tutti i docenti inseriti con riserva relegandoli, sulla base dei titoli posseduti pleno iure, nella seconda fascia GPS;
l'O. M., di fatto, consentiva un inserimento in prima fascia figurativo e condizionato sospensivamente dallo scioglimento della riserva;
15 era quindi irragionevole e viziata da eccesso di potere laddove, di fatto, ove interpretata in tal modo, non permetteva l'accesso alla prima fascia GPS sino allo scioglimento della riserva, circostanza che violava sia la normativa interna (D. L.
4/2022 e L. 25/2022 nonché L. 341/1990 e D. Lgs. 297/1994 che non limitavano il diritto all'inserimento in prima fascia) sia quella comunitaria che imponeva il riconoscimento in buona fede dei titoli esteri con conseguente corollario che, in attesa del riconoscimento del titolo, doveva essere permesso all'istante di svolgere le medesime mansioni sino al riconoscimento del titolo;
quanto agli effetti processuali della decisione del TAR Lazio - Roma che aveva sospeso l'efficacia dell'O.M. 112/2022, emergeva una disparità di trattamento, in quanto, con plurime ordinanze cautelari il TAR Lazio - Roma, sez. IV bis, aveva sospeso l'O.M. 112/2022 del 06.05.2022, in casi sovrapponibili a quello qui in esame;
l'odierno istante era in possesso di analoghi requisiti rispetto ai docenti che avevano ottenuto la sospensione dell'O. M. 112/2022, in quanto egli era docente abilitato all'estero il cui titolo era in attesa di riconoscimento ed aveva presentato istanza di riconoscimento del titolo entro il 31.05.2022: negare la tutela cautelare avrebbe determinato una palese disparità di trattamento in situazioni analoghe con gravissimo danno del ricorrente che sarebbe stato pretermesso da coloro che avessero ottenuto i provvedimenti favorevoli e che, quindi, nelle more del giudizio, avessero stipulato contratti di lavoro, sia pure con riserva, con danno irreparabile subito invece, sia in termini di qualificazione professionale che non implementeranno non avendo titolo alla stipula di contratto individuali di lavoro sia in termini di punteggio venendo scavalcato dagli altri docenti muniti di provvedimento favorevole.
Quanto alla mancata stipula dei contratti a tempo determinato e/o ex art. 59 D.L.
73/2021 in favore del ricorrente ed assegnati a docenti aventi punteggio inferiore, per violazione di legge e violazione del principio di buon andamento della PA, il ricorrente evidenziava che la condotta della stessa, in riferimento alle risultanze dei bollettini di nomina, era illegittima, contraria ai doveri di imparzialità, correttezza e buona fede e buon andamento;
in spregio al rispetto della normativa e del generale principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost., egli era stato escluso dall'assegnazione della cattedra di insegnamento per tutte le classi di concorso in precedenza e nella domanda di inserimento nelle GPS indicate, pur avendo conseguito il titolo abilitativo normativamente richiesto;
la condotta dell'Amministrazione era illegittima ed i posti di cui agli Ambiti
Territoriali inseriti dal ricorrente nella domanda di trasferimento erano stati occupati da soggetti con punteggio inferiore al proprio, senza che i diretti concorrenti vantassero titolo alcuno di preferenza, essendo stati stipulati contratti
16 con docenti posizionati in prima fascia con punteggio inferiore a quello dell'istante; infatti, i posti assegnati dal negli Ambiti Territoriali scelti CP_2 dal ricorrente erano stati attribuiti a docenti con punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente ed in riferimento alle medesime classi di concorso, con una non corretta attribuzione dei docenti nei diversi Ambiti Territoriali;
l'illegittimità dell'assegnazione delle sedi come operata dal determinava un grave CP_2 danno, essendo stato violato il principio di scorrimento in graduatoria: la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sul punto, era univoca;
bastava infatti rammentare che, in casi analoghi, sovrapponibili alla presente fattispecie, quest'ultimo si era pronunciato nel senso che l' “impossibilità di comprendere le modalità con le quali […] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura […]” (Cons. St. n. 8472/2019),
l'impossibilità in questo caso determinata dal difetto ovvero dall'omessa motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, costituendo “[…] violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali […] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità e irrazionalità
[…]” (Cons. St. sent. n. 2270/2019). Il ricorrente lamentava inoltre il difetto assoluto di motivazione, l'illegittimità della condotta della PA, il diritto del ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato e/o finalizzato al ruolo ex art. 59 D.L. 73/2021, in ragione della posizione in graduatoria, richiamando la pacifica giurisprudenza amministrativa e di merito circa la assoluta equivalenza, ai fini giuridici, dell'inserimento in graduatoria con riserva rispetto a coloro che risultavano inseriti a pieno titolo;
l'unica differenza risiedeva nella modalità di stipula del contratto che, nel caso dei docenti inseriti con riserva, sarebbe stata condizionata allo scioglimento della riserva: nel caso del ricorrente la condizione risolutiva da apporsi al contratto si sarebbe verificata nel momento in cui l'Amministrazione centrale avesse respinto l'istanza di riconoscimento del titolo estero;
la riserva condizionava risolutivamente il contratto ma non poteva avere alcuna incidenza sulla immissione in ruolo;
richiamava quindi plurime sentenze con cui il TAR Lazio aveva già statuito sulla questione: “... il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all'approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l'ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che
17 siano stati ammessi alle medesime con riserva dell'effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero in Paese intracomunitario e le abbiano superate ... . Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all'estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al istanza di CP_5 riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all'estero, risulterebbe invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 poc'anzi esaminato. “Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovverossia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto.” (ex multis Tar Lazio - Roma, Sez. III bis, sent. del 13/09/2019, n. 10937/2019); l'inserimento di un candidato di un concorso che fosse inserito in una graduatoria con riserva doveva essere inteso nel senso che lo stesso aveva diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla condizione risolutiva dello scioglimento negativo della riserva da parte dell'autorità giudiziaria, ovvero del riconoscimento del titolo estero;
la duplice natura di atto del procedimento amministrativo di selezione del soggetto da assumere e di atto negoziale era stata riconosciuta all'approvazione della graduatoria da Cass., Sez. Un., 16-4-2007 n. 8951; in senso conforme, Corte di
Cassazione n. 9807/2012, secondo cui: “... In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo
18 svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria;
analoga duplicità presenta l'atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l'atto negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cod. civ.. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che
l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l'onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie …”; la Suprema Corte con sent. n. 1399/2009 aveva inoltre chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali della medesima Corte: “Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per s'è non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento;
di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass.
S.U. 16 aprile 2007, n. 8951).”; infatti, nel caso in esame, l'art. 59 D. L. 73/2021 stabiliva: “4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico
2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del
Dipartimento per il sistema del Controparte_8 [...]
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia
19 delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
“5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.”. A parere del ricorrente, nella presente fattispecie era certa l'esistenza di posti vacanti e disponibili per l'immissione in ruolo;
doveva pertanto essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro ed ordinata alla PA la ricostituzione del precedente rapporto di lavoro, come da sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 1617/2021: “Si ritiene che l'apposizione della dicitura "con riserva" abbia la finalità di rimarcare la natura provvisoria, e non definitiva, dell'inserimento stesso, condizionato all'esito del giudizio di merito, ma finché l'inserimento permane non può escludere il docente ammesso con riserva da tutte le opportunità offerte dalla p.a. ai docenti inseriti in tale graduatoria, al netto del fatto che tutte le opportunità e i contratti stipulati sono sottoposti alla condizione risolutiva del positivo accertamento del titolo. “E' quindi incoerente la tesi del secondo cui l'ordine di iscrizione del ricorrente CP_5 nelle graduatorie "con riserva" sarebbe stato adempiuto con il mero formale inserimento del docente in esse, senza diritto alla partecipazione a tutte le opportunità previste per i docenti iscritti in tale graduatoria. La "riserva" ha la mera funzione di condizionare l'inserimento nelle graduatorie alla successivo accertamento del titolo. L'espressione "con riserva" non può invece essere intesa nel senso di limitare o addirittura escludere gli effetti sostanziali dell'inserimento nelle graduatorie, pena l'inutilità dell'inserimento. Certamente, i tempi del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica non possono riverberarsi negativamente sui diritti del docente. “Ma il ricorrente veniva ingiustificatamente escluso dall'elenco dei docenti aventi diritto ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss. del DL n. 73/2021, pur avendo trasmesso regolare istanza (doc. 11 del ricorso). “E' allora evidente
20 che tale provvedimento è illegittimo, poiché in base alla normativa sopra richiamata il docente, essendo in attesa della decisione sul riconoscimento o meno del titolo estero, era stato inserito con riserva nelle graduatorie ed aveva diritto ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss. del DL n. 73/2021, avendo trasmesso regolare istanza. “Ne consegue che, avendo l'Amministrazione con la precedente o. m. n. 60 del 2020 consentito l'iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all'estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità non possa se non essere estesa anche ai fini dell'iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi, stante peraltro la clausola di rinvio di cui all'art. 7 dell'anzidetto decreto ministeriale all'o. m. n. 60 del 2020 per tutto quanto ivi non disciplinato. Il ricorso deve trovare accoglimento per quanto attiene all'esclusione di parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie in cui ha chiesto di essere inserito con riserva, non essendo controverso il fatto che parte ricorrente abbia effettivamente presentato, nei termini anzidetti, la domanda di riconoscimento del relativo titolo di abilitazione conseguito in Romania. …
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: - accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d.l. n. 73/2021 con i relativi effetti”.
Il Latocca concludeva quindi chiedendo:
“In via principale,
“per tutti i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, anche previa disapplicazione dell'art. 7 dell'OM 112/2022 e di tutti gli altri atti e provvedimenti e normative contrastanti nonché dei provvedimenti con cui sono stati nominati docenti aventi punteggio inferiore a parte istante per la stipula dei contratti a tempo determinato e/o finalizzato al ruolo, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla stipula dei contratti a tempo determinato da prima fascia GPS cdc A030 e comunque in tutte le classi di concorso indicate CP_4 nel ricorso ed individuate nella domanda di inserimento in GPS, quale docente abilitato all'estero in attesa di riconoscimento del titolo alla pari dei docenti inseriti in graduatoria GPS prima fascia a pieno titolo;
“ordinare l'Amministrazione resistente di stipulare, in favore del ricorrente contratti di lavoro a tempo determinato da prima fascia GPS alla pari dei docenti inseriti in graduatoria prima fascia senza riserva per tutte le classi di CP_4 concorso ove lo stesso è inserito in prima fascia con riserva;
21 “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere al meccanismo straordinario di reclutamento ex art. 59 cc. 4 ss d. l. n. 73/2021 con i relativi effetti,
“ordinare all'Amministrazione la prosecuzione del contratto a tempo determinato ovvero ex art. 59 comma 4 d. l. 73/2021 in favore del ricorrente con retrodatazione giuridica al momento in cui lo stesso aveva ottenuto la nomina in ruolo.
“Con condanna a ricostituire la posizione giuridica, economica, assicurativa e contributiva del dipendente nonché all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio sino alla scadenza contratto a termine.
“Con riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni.”. Si costituivano ritualmente il (già Controparte_2 [...]
e già ) e Controparte_9 Controparte_2
l' ed Controparte_3 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_4 pro tempore, ed esponevano: , attualmente dipendente del Parte_1
con incarico a tempo determinato fino al Controparte_2 termine delle attività didattiche, su posto sostegno, dall'1-9-2023 al 30-6-2024, presso la Scuola secondaria di I grado appartenente all'I. C. “E. Medi” di Porto Recanati, per il biennio scolastico in corso 2022-2024, con domanda compilata e trasmessa in data 28.5.2022 attraverso la piattaforma del Controparte_2
“Polis - Istanze in line”, aveva chiesto ed ottenuto l'inserimento a pieno nella 2a
[...]
fascia delle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) delle province di di I grado e in quelle di 3^ fascia di istituto dei 20 istituti di istruzione CP_4 secondaria di I grado funzionanti nelle province di per la classe di CP_4 concorso A030 “musica nell'istruzione secondaria di I grado”, dichiarando a tal fine il possesso del diploma di conservatorio conseguito l'1-12-2018 e il possesso dei 24 crediti acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
(CFU); il medesimo aveva chiesto, altresì, l'inserimento nella 1a fascia delle GPS per la classe di concorso A030 in virtù di un titolo di abilitazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento, a tal fine dichiarando quale titolo di accesso: “dichiarazione conseguimento abilitazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022”; in virtù di quanto dichiarato, con decreto prot. 3381 del 2-8-2022 del Dirigente dell Controparte_4
egli era stato inserito: - a pieno titolo, nella seconda fascia delle GPS
[...] in posizione n. 99 con punti 29,50; - con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo abilitante, nella prima fascia delle GPS in posizione n. 4 con punti 72,00;
22 per l'a. s. in corso 2023/2024, il aveva chiesto esclusivamente Pt_1
l'inserimento, per l'insegnamento nelle classi di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” e ADSS “sostegno nella scuola secondaria di II grado”, negli elenchi aggiuntivi della 1a fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) della provincia di da predisporre in applicazione CP_4 dell'art. 10 dell'O.M. n. 112 del 6-5-2022, con procedura regolamentata con D.M. n. 51 del 17-3-2023, con la quale, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle correlate graduatorie di istituto, i soggetti che avessero acquisito il titolo di abilitazione e/o di specializzazione entro il 30-6-2023 (ovvero titoli di abilitazione e specializzazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente), avevano potuto richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di 1a fascia e alla corrispondente 2a fascia delle graduatorie di istituto da cui si era attinto in via prioritaria rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, per le operazioni di reclutamento effettuate per l'a. s. 2023/2024 nei mesi di luglio e agosto 2023; il ricorrente aveva presentato istanza di inserimento in tali elenchi aggiuntivi in virtù di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania e non ancora riconosciuto in Italia;
per quanto riguardava invece la classe di concorso A030, il ricorrente non aveva presentato istanza di inserimento in tali elenchi aggiuntivi e non aveva mai sciolto la riserva del titolo abilitante conseguito all'estero; per l'a. s. in corso
2023/2024 il medesimo aveva ottenuto l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle graduatorie provinciali per supplenze (G.P.S.) della provincia di per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola CP_4 secondaria di I grado (ADMM) e II grado (ADSS) nella sotto-fascia F1D, rispettivamente alle posizioni n. 181 e 216 con complessivi punti 42; mentre per la classe di concorso A030 era stato inserito a pieno titolo nella 2a fascia GPS, in posizione n. 104 con il punteggio di 29,50, stanti la mancata richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi e il mancato scioglimento della riserva riguardante il titolo abilitativo;
in virtù del suo inserimento, con riserva, in una delle sotto-fasce della 1a fascia delle G.P.S. della provincia di F1D, per CP_4
l'insegnamento nelle classi di concorso ADMM (sostegno nella scuola secondaria di I grado) e ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado), il era Pt_1 stato individuato quale destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, dall'1-9-2023 fino al 30-6-2024, per 18 ore settimanali di insegnamento a copertura di una cattedra interna di sostegno disponibile in organico di fatto presso la Scuola secondaria di
I grado appartenente all'I. C. “Enrico Medi” di Porto Recanati.
23 Quanto al fatto che l'inserimento del in prima fascia con riserva nella Pt_1 classe di concorso A030 non gli avesse consentito di ottenere, nell'a. s.
2022/2023, incarichi a tempo determinato ed alla asserita illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, le Amministrazioni convenute eccepivano l'infondatezza delle domande del ricorrente relative alla mancata assunzione con contratto a tempo determinato ex art. 59 commi 4-9 del D. L. 25-
5-2021 n. 73, conv. con mod. in L. 23-7-2021 n. 106 ed ex art.
5-ter D.L. 30-12-
2021, n. 228, riservando ogni opportuna azione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni nuovamente rese dall'odierno ricorrente nella domanda di inserimento/aggiornamento presso le opportune Sedi giudiziarie, ed, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito e la decadenza dell'azione impugnatoria: con l'O.M. 112/2022, il convenuto aveva CP_2 infatti disciplinato, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, le “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto … e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; all'art. 9, co. 2, era stabilito: “Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni”; l'illegittimità del disposto dell'art. 7, co. 2, lett. e), dell'O.M. 112, che poneva una condizione sospensiva in merito alla possibilità di stipulare contratti di lavoro per chi è in graduatoria non a pieno titolo ma con riserva, “immediatamente precettivo”, “… palesemente idoneo a pregiudicare ex ante l'interesse dell'aspirante graduato a concorrere nella selezione in questione” (Cons. di Stato - Ad. Plenaria - ordinanza del 04.12.1998, nr.1), rendeva “… necessaria immediata impugnazione delle clausole del bando direttamente lesive” (Cons. di Stato - V Sez. - sentenza nr. 35/2003), mentre il ricorrente non aveva impugnato detta disposizione nel termine stabilito, la quale, pertanto, doveva ritenersi produttiva di effetti “… definitivamente consolidatisi per l'inutile decorso del termine di decadenza stabilito per la sua contestazione giudiziale”. (Cons. di Stato – Ad. Plenaria - 24.01.2001 nr. 1; conforme, ex multis, TAR Veneto, Sez. I, 17.01.2001, nr. 133;
Cons. di Stato, sez. VI, ord. 27.03.2001); inoltre il ricorrente era stato “immesso” in graduatoria - nella 1a fascia delle G.P.S. per l'insegnamento nella classe di concorso A030 con “riserva”, giusto decreto dirigenziale n. 3381 pubblicato il 02.08.2022; con detto decreto, il Dirigente dell'A. T. di aveva CP_4 provveduto, ex art. 9, co. 1, dell'O.M. 112/22, alla pubblicazione delle graduatorie provinciali di competenza, con l'inserimento del ricorrente, come di altri, con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione dallo stesso conseguito all'estero, riconoscimento indispensabile per qualificare il ricorrente
24 abilitato e in diritto di ottenere l'inserimento nella 1a fascia delle G.P.S. insieme agli altri docenti in possesso di abilitazione;
l'art. 4 dell'O. M. n. 112/2022 statuiva: “Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni”, ribadendo in tal senso la riserva di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alle procedure di cui alle
G.P.S.; l'art. 9, co. 2, dell'O.M. 112 e l'art. 3 Decreto 3381, in merito alla giurisdizione sui ricorsi inerenti alle procedure di reclutamento di cui alle G.P.S., si collegava, poi, alla disciplina più generale contenuta nell'art. 63, co. 4, D. Lgs. n. 165/2001, la quale ultima disposizione attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le “controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, trattandosi peraltro di una procedura lato sensu concorsuale;
come precisato dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, infatti, “Le procedure concorsuali, che radicano la giurisdizione del G.A. sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli, per titoli ed esami)." ( Cons. Di Stato- Ad. Plenaria - nr. 8 del
24.05.2007); venendo inoltre in considerazione un atto di macro-organizzazione, che controparte assume lesivo di un ipotetico rapporto di servizio, viene in rilievo dunque “una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto” (Cass. Civ. - Sez. Unite - 05.02.2018 n. 2722), con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto al merito, i resistenti eccepivano l'infondatezza delle domande avversarie per insussistenza dei presupposti di merito;
evidenziavano all'uopo: la procedura di aggiornamento/integrazione, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) e nelle graduatorie di istituto
(G.I.) su posto comune e di sostegno, nonché quella dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'art. 4, commi 6 e 8, L. 3-5-1999, n. 124, era stata disciplinata, per il biennio scolastico 2022/2023-2023/2024 con l'O.M. n. 112 del
6-5-2022.
Anche per il biennio 2022-2024, dalle graduatorie ad esaurimento (G.a.E.) e dalle graduatorie provinciali per supplenze (G.P.S.) sono state tratte le graduatorie di istituto di 1a, 2a e 3a fascia utilizzate dalle scuole per il conferimento di supplenze
25 brevi e saltuarie, “articolate in tre fasce”; l'inserimento nella 1a fascia delle G.P.S. e nella 2a fascia delle graduatorie di istituto era stato consentito anche a coloro che avessero conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20-7-2022; il ricorrente nel precedente a. s. 2022/2023 non aveva nessun diritto di ottenere incarichi a tempo determinato per la classe di concorso A030 in quanto inserito con “riserva”; sul punto l'art. 7, co. 4, lett. e) dell'O.M. 112/22 era chiarissima nel disporre che “… in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”; quindi l'inserimento con riserva, contrariamente a quanto affermato in ricorso, in difetto di specifica indicazione contraria non contenuta, diversamente da come sosteneva il neanche Pt_1 nell'O.M. n. 60/2020, per l'a. s. 2022/2023 non aveva consentito l'attribuzione delle supplenze (a cui il soggetto avrebbe eventualmente avuto titolo in virtù del punteggio posseduto) neanche con condizione risolutiva, ma aveva assicurato la permanenza nella 1a fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze con un'efficacia soltanto “memorativa”, poiché non si trattava, nella fattispecie, di una riserva dovuta alla pendenza di un contenzioso il cui esito avrebbe potuto rendere inefficace un provvedimento già formato, ma di una riserva dovuta al fatto che il titolo in possesso dell'aspirante non aveva comunque all'attualità acquisito efficacia;
il ricorrente nell'a. s. 2022/2023, era nella situazione di coloro che potevano ambire esclusivamente all'inserimento “con riserva” nella 1a fascia delle G.P.S. ma non potevano beneficiare di incarichi a tempo determinato, in piena osservanza della normativa di riferimento, e dalla lex specialis del bando di concorso;
inoltre, i resistenti evidenziavano che il • aveva presentato Pt_1 domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie GPS in data
30/05/2022; • la scadenza della domanda era fissata dalla normativa al
31/05/2022; • soltanto in data 07/07/2022 il aveva conseguito il titolo Pt_1 estero abilitante all'insegnamento della classe A030; • soltanto il 21/07/2022 il medesimo aveva presentato domanda di riconoscimento del titolo estero al competente Dipartimento del;
quindi al di là del fatto Controparte_2 che il ricorrente non potesse ottenere incarichi in quanto iscritto con riserva, dall'esame cronologico delle azioni compiute dal ricorrente risultava incontrovertibilmente come lo stesso, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento nelle G.P.S. per il biennio 2022-2024, non possedeva neanche il titolo di accesso idoneo per essere inserito in 1a fascia e, tanto meno, ne aveva chiesto il riconoscimento ai competenti uffici dell'Amministrazione scolastica;
aveva pertanto incontestabilmente contravvenuto alle disposizioni di cui all'art. 7, co. 4, lett. e)
26 dell'O.M. 112/2022 che testualmente stabiliva: “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, di contenuto rimasto pressoché immutato rispetto all'art. 7, co. 4, dell'O.M. n. 60 del 10-7-2020: “… qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”; dette disposizioni, dal tenore oltremodo chiaro, nel precedente a. s. 2022/2023 erano state totalmente fraintese dal in sede di Pt_1 compilazione della sua domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie
G.P.S., avendo egli ritenuto erroneamente che la normativa gli consentisse di poter conseguire il titolo estero e di poterne richiedere il riconoscimento entro la data del 20-7-2022, mentre, al contrario, l'O.M. n. 112/2022 stabiliva chiaramente che la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero doveva essere antecedente alla presentazione dell'istanza di inserimento nelle G.P.S. per poter essere iscritti nelle graduatorie concorsuali con riserva;
la scadenza del 20-7-2022 si riferiva esclusivamente al conseguimento di titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da Enti italiani, accreditati dal;
la Controparte_2 ratio di tale deroga temporale risiedeva nel permettere a coloro che erano in procinto di completare il percorso abilitativo poco oltre la scadenza della domanda
(per il protrarsi dell'offerta formativa di alcune strutture universitarie)
[31/05/2022] di fruire del c.d. “inserimento con riserva” nelle G.P.S. in parola, riserva comunque da sciogliere inderogabilmente entro la data del 20-7-2022; non altrettanto era stato dalla norma cit. consentito nell'a. s. 2022/2023 a coloro che, al pari del erano in possesso di titoli conseguiti all'estero, situazione per Pt_1 la quale occorreva, come anche nell'attualità, percorrere un diverso iter che doveva necessariamente passare per il preventivo riconoscimento del titolo da parte del;
per questi candidati, pertanto, vigevano regole diverse alle CP_2 quali non era stato applicato il termine in deroga del 20 luglio;
anzi, in tali ipotesi il titolo doveva già essere in possesso dall'aspirante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda (31.5.2022) e nella domanda stessa andava dichiarata o la data del riconoscimento da parte del CP_2 ovvero la data di presentazione della richiesta di riconoscimento, nel caso in cui il non avesse completato l'iter; il ricorrente, al momento della CP_2
27 presentazione della domanda, non possedeva alcun titolo idoneo che gli consentisse persino l'inserimento “con riserva” in 1a fascia e, comunque, dall'inserimento “con riserva” non avrebbe potuto legittimamente trarre alcun vantaggio.
Quanto alla posizione giuridica del ricorrente nell'a. s. 2023/2024, mentre per i bienni 2020/22 e 2022/23 l'inserimento con riserva non permetteva la possibilità della stipula dei contratti in adempimento alle O.M. 60/20 e 112/22, la questione sollevata dal nel presente giudizio era stata ampiamente superata nell'a. Pt_1
s. 2023/2024, in cui anche l'odierno ricorrente aveva avuto diritto di presentare domanda per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della 1a fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.) della provincia di da CP_4 predisporre in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 112/2022 con procedura regolamentata con D.M. n. 51 del 17-3-2023: in virtù del titolo di accesso dichiarato nella SEZIONE A.1 – Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio (“Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel
Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206”), conseguito all'estero in “Percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato” non ancora riconosciuto in Italia, egli aveva quindi ottenuto l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle graduatorie provinciali per supplenze (G.P.S.) della provincia di per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di I CP_4 grado (ADMM) e II grado (ADSS) nella SOTTO FASCIA F1D, rispettivamente al posto n. 181 e 251 con complessivi punti 42; infatti, nel marzo 2023, con D.M.
n. 51 del 17.3.2023, in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 112/22, erano stati costituiti gli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle G.P.S., in cui avevano avuto diritto ad essere inseriti gli aspiranti che avevano conseguito l'abilitazione e/o il titolo di specializzazione sul sostegno e/o il titolo di specializzazione per i metodi differenziati, in data successiva al 20-72022, in attesa del nuovo aggiornamento / integrazione delle G.P.S. per il prossimo biennio 2024-2026, gli aspiranti in possesso di un titolo abilitativo e/o di specializzazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento, avevano potuto presentare, al pari dell'odierno ricorrente, domanda di inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle G.P.S., ma al contrario del precedente anno scolastico, da tale inserimento con riserva avevano potuto trarre vantaggio;
era infatti nelle more intervenuto il D. L. 22-4-2023 n. 44 (c.d. Decreto PA), conv. con mod. in L. 21-
6-2023 n. 74 «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità
28 amministrativa delle amministrazioni pubbliche», che, all'art. 5, rubricato
“Disposizioni in materia di personale del e del merito”, Controparte_2 commi 13, 14 e 15, aveva espressamente disposto:
“13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
“14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
“15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto
è immediatamente risolto.”. Quindi, per gli aspiranti inclusi in 1a fascia delle G.P.S. con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, erano stati previsti: 1) l'inclusione, per l'a. s. 2023/24, in un apposito elenco aggiuntivo (comprensivo dei soli docenti in esame), sino all'effettivo riconoscimento del titolo (considerandosi che il 2023/2024 era l'ultimo anno scolastico di vigenza delle G.P.S.); 2) la possibilità di essere destinatari di contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa
(clausola legata al riconoscimento o meno del titolo); 3) l'assegnazione dei contratti a tempo determinato, però, in subordine ai docenti inclusi in 1a fascia
GPS e relativi elenchi aggiuntivi (riguardo alle G.P.S. quindi: prima si scorreva la I fascia, poi si scorrevano gli elenchi aggiuntivi e infine gli elenchi dei docenti in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto); 4) la prosecuzione fino al termine prefissato dell'eventuale contratto stipulato, se il riconoscimento del titolo avvenisse nel corso di vigenza del contratto medesimo ovvero se nel corso della durata del contratto il non si pronunciasse in CP_2 merito al valore del titolo estero;
5) l'immediata risoluzione dell'eventuale contratto stipulato se i docenti in questione ricevessero un provvedimento di mancato riconoscimento del titolo;
ai sensi dei successivi commi 16 e 17 del
29 medesimo art. 5, gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero e non riconosciuto dal non sono stati però CP_2 destinatari della procedura straordinaria di assunzione (finalizzata al ruolo) dalla
1a fascia delle G.P.S. e dagli elenchi aggiuntivi, prevista dal medesimo D.L. n.
44/2023 al co. 5 dell'art. 5, secondo cui “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”: Fascia 1C (F1C): Elenco aggiuntivo per chi inserito nella prima fascia dal 2022 ma con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento;
Fascia
1D (F1D): Elenco aggiuntivo per chi si è inserito alla prima;
detti docenti, però, sarebbero potuti essere immessi in ruolo, nella provincia della graduatoria di appartenenza, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo ancora privo di valore legale in Italia alla data delle operazioni di assunzione, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultassero, nell'a. s. 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni dei contratti suddetti;
quindi, semplificando, l'assunzione in ruolo nell'anno scolastico successivo al riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero era subordinata alla posizione che i docenti interessati avrebbero occupato nel 2023/2024, se fossero stati inseriti a pieno titolo nelle
GPS/elenchi aggiuntivi alla 1a fascia e non nell'apposito elenco aggiuntivo summenzionato;
per l'a. s. 2023/2024, la 1a fascia delle G.P.S. era risultata dunque articolata in sottofasce: Fascia 1A (F1A): Prima Fascia per inserimento effettuato nel 2022 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;
Fascia 1B
(F1B): Elenco aggiuntivo alla prima fascia per inserimento effettuato nel 2023 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;
Fascia 1C (F1C): Elenco aggiuntivo per chi inserito nella prima fascia dal 2022 ma con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento;
Fascia 1D (F1D): Elenco aggiuntivo per chi si
è inserito alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento;
il in possesso di un titolo di specializzazione sul Pt_1 sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento era stato quindi inserito in uno degli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle G.P.S. delle province di
30 quello della sottofascia F1D; il ricorrente non aveva proposto domanda CP_4 di inserimento negli elenchi aggiuntivi riguardanti la classe di concorso, reclamata, cioè la A030; pertanto poiché la riserva, a suo tempo, non era stata sciolta positivamente, il ricorrente risultava legittimamente inserito a pieno titolo nella 2a fascia delle G.P.S.; nelle convocazioni per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (annuali o fino al termine delle attività didattiche) a copertura di posti/cattedre e spezzoni di sostegno, si era quindi proceduto secondo l'ordine di priorità previsto: 1) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi alle
GAE; 2) Docenti specializzati inseriti nelle Graduatorie provinciali (GPS) di I fascia per posto di sostegno;
3) Docenti non specializzati ma con 3 anni di servizio su posto di sostegno inseriti nelle Graduatorie provinciali (GPS) di II fascia per posto di sostegno;
4) Docenti non specializzati presenti nelle GAE (per la scuola secondaria si incrociano le relative graduatorie); 5) Docenti non specializzati inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali (docenti non specializzati ma abilitati su materia inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali;
per la scuola secondaria si incrociano quindi le graduatorie delle varie classi di concorso); 6)
Docenti non specializzati inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali
(docenti non specializzati e non abilitati su materia inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali;
per la scuola secondaria si incrociavano quindi le graduatorie delle varie classi di concorso); il inserito in uno degli elenchi Pt_1 aggiuntivi alla 1a fascia delle G.P.S. della provincia di quello della CP_4
sottofascia F1D, in quanto in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, era stato quindi individuato quale destinatario di un incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche a copertura di una cattedra interna di sostegno disponibile per l'a. s.
2023/2024 presso la Scuola secondaria di I grado appartenente all'I. C. “Enrico Medi” di Porto Recanati insieme agli altri aspiranti inseriti nella 1a fascia delle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia, ma successivamente ai colleghi inseriti nelle sotto-fasce F1A, F1B, F1C.
I resistenti concludevano quindi chiedendo:
“- in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;
“- in via principale, rigettare la domanda nella fattispecie proposta dal sig.
con il ricorso ex art. 414 c.p.c., siccome infondata in fatto Parte_1 ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa.
“Con vittoria di spese ed onorari, anche della presente fase cautelare, che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari
31 di avvocato ivi previsti - da introitare mediante versamento alla Tesoreria dello
Stato - ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare, ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, con compensazione delle stesse stante la complessità della materia.
“Con riserva di ogni mezzo istruttorio, come per necessità e per legge.”. La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposto della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Ritenendosi infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle Amministrazioni resistenti, passando all'esame del merito della controversia, si osserva: Parte_1
, dipendente del con incarico a
[...] Controparte_2 tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, su posto sostegno, dall'1-9-2023 al 30-6-2024, presso la Scuola secondaria di I grado appartenente all'I. C. “E. Medi” di Porto Recanati, per il biennio scolastico 2022-2024, con domanda del 28.5.2022, ha chiesto ed ottenuto l'inserimento a pieno nella 2a fascia delle graduatorie provinciali per supplenza (GPS) delle province di di I grado e in quelle di 3^ fascia di istituto dei 20 istituti di istruzione CP_4 secondaria di I grado funzionanti della provincia di per la c. c. A030 CP_4
“musica nell'istruzione secondaria di I grado”; ha dichiarato in tale sede il possesso del diploma di conservatorio conseguito l'1-12-2018 e il possesso dei 24 crediti acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (CFU); il medesimo ha chiesto, inoltre, l'inserimento nella 1a fascia delle GPS per la classe di concorso A030 in quanto in possesso di un titolo di abilitazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento, dichiarando, quale titolo di accesso: “dichiarazione conseguimento abilitazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022”; con decreto prot. 3381 del 2-8-2022 del Dirigente dell'A. T. della provincia di il ricorrente è stato inserito: a pieno titolo, nella seconda fascia delle CP_4
GPS in posizione n. 99 con punti 29,50; con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo abilitante, nella prima fascia delle GPS in posizione n. 4 con punti 72,00; per l'a. s. in corso 2023/2024, il medesimo ha chiesto esclusivamente l'inserimento, per l'insegnamento nella classe di concorso ADMM “sostegno nella scuola secondaria di I grado” e ADSS “sostegno nella scuola secondaria di II grado” negli elenchi aggiuntivi della 1a fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ( della provincia di da predisporre in CP_10 CP_4 applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 112/22 e di quanto disposto dal D.M. n. 51/23, secondo cui, nelle more della ricostituzione delle GPS e delle correlate
32 graduatorie d'istituto, gli aspiranti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione e/o di specializzazione entro il 30-6-2023, cioè titoli di abilitazione e specializzazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, hanno potuto richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di 1a fascia e alla corrispondente 2a fascia delle graduatorie di istituto da cui si è attinto, in via prioritaria rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, per il reclutamento per l'a. s. 2023/2024, in vista dell'inizio del medesimo;
il ricorrente ha presentato istanza di inserimento in tali elenchi aggiuntivi in virtù di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania e non ancora riconosciuto in Italia;
quanto alla c. c. A030, il non ha invece presentato istanza di Pt_1 inserimento in tali elenchi aggiuntivi e non ha neppure sciolto la riserva del titolo abilitante conseguito all'estero; per l'a. s. 2023/2024 egli ha ottenuto l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla 1a fascia delle G.P.S. della provincia di per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola CP_4 secondaria di I grado (ADMM) e II grado (ADSS) nella sotto-fascia F1D; per la c. c. A030 è stato inserito a pieno titolo nella 2a fascia GPS, in considerazione della mancata richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi e del mancato scioglimento della riserva riguardante il titolo abilitativo;
in virtù del suo inserimento, con riserva, in una delle sotto-fasce della 1a fascia delle G.P.S. della provincia di F1D, per l'insegnamento nelle classi di concorso ADMM CP_4
(sostegno nella scuola secondaria di I grado) e ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado), il ricorrente è stato individuato come destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, dall'1-9-2023 al 30-6-2024, per 18 ore settimanali di insegnamento a copertura di una cattedra interna di sostegno disponibile in organico di fatto presso la Scuola secondaria di I grado appartenente all'I. C.
“Enrico Medi” di Porto Recanati. Con l'istituzione delle G.P.S. il convenuto ha organizzato un sistema di CP_2 reclutamento generalizzato basato su soli titoli e diviso per classi di concorso, secondo le rispettive fasce di competenza e gradi di insegnamento;
la procedura di aggiornamento/integrazione, trasferimento e nuovo inserimento nelle G.P.S. e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, e quella di attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, in applicazione dell'art. 4, commi 6 e 8, L. n. 124/99, è stata disciplinata, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 con l'O.M. n. 112/22, secondo cui: gli aspiranti già inseriti nelle G.P.S. hanno presentato domanda di conferma/
33 aggiornamento/trasferimento, quelli non ancora inseriti domanda di nuovo inserimento dal 12 al 31 maggio;
gli aspiranti già inseriti in G.P.S. hanno potuto dichiarare titoli conseguiti successivamente al 6-8-2020, termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle G.P.S. costituite per il precedente biennio 2020/2021-2021/2022, ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero titoli acquisiti prima, ma non dichiarati in occasione della costituzione delle G.P.S. entro il 6-8-2020; coloro che hanno chiesto l'inserimento in G.P.S. ex novo per il biennio 2022-2024 hanno dichiarato titoli e servizi in loro possesso e il titolo di accesso;
all'esito della valutazione delle domande, il convenuto ha provveduto tenendo conto del fatto che, CP_2 per la predisposizione delle G.P.S. per posti comuni della scuola secondaria di I e
II grado, l'art. 3, co. 9, O. M. n. 112/22 ha confermato la suddivisione in due fasce,
“… così determinate:
“a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
“b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:“i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
“1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
“2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
“3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso […]”; per il biennio 2022-2024, dalle e dalle sono state tratte le graduatorie di istituto di prima, seconda e Pt_4 CP_10 terza fascia utilizzate per il conferimento di supplenze brevi e saltuarie;
l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. è stato consentito anche a coloro che avessero conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20-7-2022.
Il nell'a. s. 2022/2023 non poteva vantare il diritto di ottenere incarichi a Pt_1 tempo determinato per la c. c. A030 in quanto inserito con “riserva”; l'art. 7, co. 4, lett. e), O.M. 112/22 prevede infatti: “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
34 Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi CP_2 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”; pertanto l'inserimento con riserva, in assenza di espressa indicazione contraria, non presente neppure nell'O.M. n. 60/2020, per l'a. s. 2022/2023 non ha consentito l'attribuzione delle supplenze neppure con condizione risolutiva, avendo assicurato soltanto la permanenza nella prima fascia delle GPS ai fini di una acquisizione di efficacia in fieri, non potendosi assimilare l'ipotesi del possesso di un titolo ancora privo di efficacia alla riserva derivante dalla pendenza di un contenzioso il cui esito avrebbe potuto rendere inefficace un provvedimento già formato;
il ricorrente nell'a. s. 2022/2023 potevano ambire soltanto all'inserimento con riserva nella prima fascia delle G.P.S. ma senza poter non ricevere incarichi a tempo determinato;
altresì va considerato che il medesimo ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS il 30/5/2022; la data di scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31/5/2022; il 7/7/2022 il suddetto ha conseguito il titolo estero abilitante all'insegnamento della classe
A030 (Musica); il 21/07/2022 il medesimo ha presentato domanda di riconoscimento del titolo estero al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio
VIII del . Controparte_2
Ne consegue pertanto che il ricorrente, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento nelle G.P.S. per il biennio 2022-2024, non possedeva neppure il titolo di accesso idoneo per essere inserito in prima fascia ed inoltre non ne ha, entro tale termine, chiesto il
35 riconoscimento ai competenti uffici del convenuto, in violazione CP_2 dell'art. 7, co. 4, lett. e), O.M. 112/22, il quale stabilisce:
“4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6; b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;
c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
d) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi CP_2 del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.
f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;
g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
36 personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.”. Medesimo contenuto ha anche la precedente O. M. n. 60/20, la quale, all'art. 7, co. 4, a sua volta stabiliva:
“4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6; b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente
o educativo per i distinti ruoli;
c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
d) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal
, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di CP_2 riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;
37 g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.”. Il ricorrente ha quindi errato ritenendo di poter conseguire il titolo estero e di poterne richiedere il riconoscimento entro il 20-7-2022, in quanto l'O. M. n.
112/22 ha stabilito che la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero dovesse essere antecedente alla presentazione dell'istanza di inserimento nelle G.P.S. per poter essere iscritti nelle graduatorie concorsuali con riserva: infatti il termine del 20-7-2022 è riferito in via esclusiva al conseguimento di titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da Enti italiani, accreditati dal
, in modo da consentire a coloro che fossero in procinto Controparte_2 di completare il percorso abilitativo poco oltre il termine di scadenza della domanda, 31/05/2022, in considerazione del prolungarsi del calendario formativo di alcune università italiane, di fruire del c.d. “inserimento con riserva” nelle
G.P.S., riserva da sciogliere entro il termine improrogabile del 20-7-2022; tale deroga non è stata invece prevista nell'a. s. 2022/2023 agli aspiranti in possesso di titoli conseguiti all'estero, occorrendo in questo caso il necessario previo riconoscimento del titolo da parte del;
addirittura, in questa ultima CP_2 ipotesi il titolo doveva essere già posseduto dall'aspirante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, 31-5-2022, , dovendosi già nella domanda dichiarare o la data del riconoscimento da parte del CP_2
o la data di presentazione della richiesta di riconoscimento, nel caso in cui il non avesse completato la procedura di riconoscimento;
quindi il CP_2 ricorrente, al momento della presentazione della domanda, non era in possesso di titolo idoneo all'inserimento del medesimo con riserva nella prima fascia. Nell'a. s. 2023/2024 il ha legittimamente presentato domanda per Pt_1
l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze - G.P.S. della provincia di ex art. 10 O.M. CP_4
38 n. 112/22 secondo la procedura disciplinata dal D.M. n. 51 del 17-3-2023, ottenendo, per il possesso del titolo di accesso dichiarato nella “Sezione A.1 – Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”, conseguito all'estero in “Percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010
o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato” non ancora riconosciuto in Italia, l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per supplenze -
G.P.S. della provincia di per l'insegnamento su posti di sostegno nella CP_4 scuola secondaria di I grado (ADMM) e II grado (ADSS) nella sotto fascia F1D, in virtù del fatto che con D.M. n. 51/23, in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 112/22, sono stati costituiti gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S., in cui hanno avuto diritto ad essere inseriti coloro che abbiano conseguito l'abilitazione e/o il titolo di specializzazione sul sostegno e/o il titolo di specializzazione per i metodi differenziati, successivamente al 20-7-2022, in attesa del nuovo aggiornamento/integrazione delle G.P.S. per il successivo biennio 2024/2026.
Sull'art. 7 O. M. n. 112/22, è intervenuto nelle more il D. L. 22-4-2023 n. 44, convertito con modificazioni in L. 21-6-2023 n. 74 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.”, che ha previsto, all'art. 5 “Disposizioni in materia di personale del
[...]
e del merito”: Controparte_2
“13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
“14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
“15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino
39 al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto
è immediatamente risolto.”.
Gli aspiranti in possesso di un titolo abilitativo e/o di specializzazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento, hanno potuto pertanto presentare domanda di inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S., ed al contrario del precedente anno scolastico, potendosi trarre benefici da tale inserimento: per i soggetti inseriti nella prima fascia delle G.P.S. con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, sono stati previsti: 1) l'inclusione, per l'a. s.
2023/24, in un apposito elenco aggiuntivo (comprensivo dei soli docenti in esame), sino all'effettivo riconoscimento del titolo;
2) la possibilità di essere destinatari di contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa, condizionata al riconoscimento o meno del titolo;
3) l'assegnazione dei contratti a tempo determinato in subordine ai docenti inclusi in prima fascia GPS e relativi elenchi aggiuntivi, dovendosi scorrere la prima fascia, poi gli elenchi aggiuntivi e infine gli elenchi dei docenti in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto, quanto alle G.P.S.; 4) la prosecuzione fino al termine prefissato dell'eventuale contratto stipulato, se il riconoscimento del titolo avviene nel corso di vigenza del contratto medesimo o se nel corso della durata del contratto il non si pronuncia in merito al valore del titolo estero;
5) l'immediata CP_2 risoluzione dell'eventuale contratto stipulato se il docente riceve un provvedimento di mancato riconoscimento del titolo;
gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero e non riconosciuto dal non sono stati però destinatari della procedura straordinaria di CP_2 assunzione in ruolo dalla prima fascia delle G.P.S. e dagli elenchi aggiuntivi, prevista dal medesimo D.L. n. 44/23, art. 5, co. 5, in applicazione delle previsioni dei successivi commi 16 e 17 dell'art. 5:
“16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.
“17. I soggetti di cui al comma 13 sono assegnatari dei posti di sostegno vacanti
e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza nell'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti
40 di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.”. L'art. 5, al co. 5, D. L. cit., a sua volta, infatti prevede: “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”.
Gli aspiranti in possesso di un titolo abilitativo e/o di specializzazione conseguito all'estero e in attesa di riconoscimento possono essere invece immessi in ruolo, nella provincia della graduatoria di appartenenza, a decorrere dall'a. s. successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo ancora privo di valore legale in
Italia alla data delle operazioni di assunzione, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'a. s.
2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni dei contratti suddetti;
quindi, l'assunzione in ruolo nell'a. s. successivo al riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero è subordinata alla posizione che i docenti interessati abbiano occupato nell'a. s.
2023/2024, ove inseriti a pieno titolo nelle GPS/elenchi aggiuntivi alla prima fascia e non nell'apposito elenco aggiuntivo summenzionato. Per l'a. s. 2023/2024, la prima fascia delle G.P.S. è risultata articolata nelle seguenti sottofasce: Fascia 1A (F1A): Prima Fascia per inserimento effettuato nel
2022 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;
Fascia 1B (F1B): Elenco aggiuntivo alla prima fascia per inserimento effettuato nel 2023 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;
Fascia 1C (F1C): Elenco aggiuntivo per chi inserito nella prima fascia dal 2022 ma con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento;
Fascia 1D (F1D): Elenco aggiuntivo per chi si è inserito alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento;
il ricorrente, in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento è stato quindi inserito nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia delle G.P.S. delle province di di cui alla sottofascia CP_4
F1D; il medesimo non ha proposto domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi riguardanti la classe di concorso A030; poiché la riserva non è stata
41 sciolta positivamente, il suddetto risulta legittimamente inserito a pieno titolo nella 2a fascia delle G.P.S..
Nelle convocazioni per il conferimento degli incarichi a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche a copertura di posti/cattedre e spezzoni di sostegno, le assunzioni sono state effettuate secondo il seguente ordine di priorità: 1) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi alle
GAE 2) Docenti specializzati inseriti nelle Graduatorie provinciali (GPS) di I fascia per posto di sostegno 3) Docenti non specializzati ma con 3 anni di servizio su posto di sostegno inseriti nelle Graduatorie provinciali (GPS) di II fascia per posto di sostegno 4) Docenti non specializzati presenti nelle GAE (per la scuola secondaria si incrociano le relative graduatorie) 5) Docenti non specializzati inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali (docenti non specializzati ma abilitati su materia inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali;
per la scuola secondaria si incrociano quindi le graduatorie delle varie classi di concorso) 6)
Docenti non specializzati inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali
(docenti non specializzati e non abilitati su materia inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali;
per la scuola secondaria si incrociano quindi le graduatorie delle varie classi di concorso); il inserito in uno degli elenchi Pt_1 aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S. della provincia di sottofascia CP_4
F1D, in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, è stato quindi individuato come destinatario di un incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche a copertura di una cattedra interna di sostegno disponibile per l'a. s. 2023/2024 presso la Scuola secondaria di I grado appartenente all'Istituto Comprensivo “Enrico Medi” di Porto Recanati insieme agli altri aspiranti inseriti nella prima fascia delle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, ma successivamente ai colleghi inseriti nelle sotto-fasce F1A, F1B, F1C, circostanza non contestata dal ricorrente.
La giurisprudenza controversa sulla questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1 nei confronti del ,
[...] Controparte_2 come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 24-1-2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
42 Macerata, 9-7-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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