Articolo 5 della Legge 10 novembre 1978, n. 701
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 dicembre 1978
Art. 5.
Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei docenti e non docenti della scuola di ogni ordine e grado e del personale docente e non docente dell'universita', per la liquidazione del trattamento di quiescenza, si considera la base pensionabile in vigore anteriormente alle date da cui ha effetto la presente legge.
Nei confronti dei dipendenti di cui al precedente comma, ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , nonche' dell'indennita' di licenziamento di cui all' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 , e successive modificazioni, si considera la retribuzione computabile con esclusione dell'acconto di L. 10.000 e degli importi previsti per il personale in particolari situazioni, di cui all'articolo 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1978