di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare
a seguito di condanna definitiva). 1. All' articolo 19, primo comma, del codice penale , dopo il numero 5) e' inserito il seguente:
"5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;".
2. Dopo l' articolo 32-quater del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".
3. All' articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 , e' aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell' articolo 32-quinquies del codice penale ".
4. Salvo quanto disposto dall' articolo 32-quinquies del codice penale , nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorche' a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego puo' essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi ((. . .)) entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall' articolo 653 del codice di procedura penale .