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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3185 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso di primo grado, dall'avvocato Jacopo Arcangeli, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 procura generale alle liti del 23 marzo 20234 a ministero dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino (rep. 37590; racc. 7131), dall'avvocato Michele Sordillo, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10168/2024, pronunciata il 15.10.2024 dal
Tribunale di Roma, I sezione lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 2.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale il Tribunale di Roma ha così statuito sulla domanda da lei proposta in primo
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grado diretta a conseguire la condanna dell' a pagarle ratei della provvidenza di cui CP_1 all'art. 13 l. 118/1971 maturati dal 7.4.2023 (data del riconoscimento del requisito sanitario per affetto di ATPO): «dichiara l'estinzione del giudizio;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' al pagamento della restante parte che liquida CP_1 in € 750,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione».
L'appellante lamenta: (a) la compensazione parziale delle spese;
(b) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, comma 1 bis DM 55/2014 (come novellato dal DM
37/2018); (c) l'omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso del contributo unificato.
Rassegna le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la compensazione della metà delle spese processuali e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di dette spese, in favore del difensore antistatario, da liquidare, in misura integrale vale a dire nell'importo di € 1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa ed al rimborso del contributo unificato versato pari a € 43,00 e con applicazione in ogni caso con la maggiorazione di cui ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis».
L' resiste all'appello, del quale chiede la reiezione, argomentando CP_1 sull'infondatezza delle avverse censure.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 2.10.2025, l'appello, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Il primo motivo di appello, che censura la decisione gravata nella parte in cui ha compensato le spese di lite nella misura della metà, non ha pregio.
La compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c, non è più vincolata alla sussistenza dei presupposti espressamente indicati dall'art. 92, comma 2 c.p.c., ma può essere legittimamente esercitato anche in presenza di «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (Corte cost. 19.4.2019 n. 77), sicché continuano a trovare applicazione i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali, da un lato, l'art. 92, comma 2 c.p.c. costituisce una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con una valutazione discrezionale soggetta, in sede di legittimità, ad una verifica per così dire in negativo (ossia diretta ad diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della
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decisione di compensarne i costi tra le parti), in ragione della “elasticità costituzionalmente necessaria” che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (Cass. 26.7.2021 n. 21400).
In questa prospettiva, dunque, anche il comportamento delle parti configura idoneo motivo di compensazione in tutto o in parte delle spese processuali, tutte le volte in cui, per le particolari evenienze del caso concreto, esso identifichi, l'assenza di una manifestamente colpevole inerzia del debitore oppure un comportamento della parte creditrice che abbia omesso di porre in atto specifici mezzi finalizzati alla definizione ante litem del contenzioso e che finiscono per incidere sui modi e sui tempi per l'evasione della posizione venutasi a creare e quindi inevitabilmente ad interferire con la causazione della lite (Cass.
9.1.2023 n. 273).
In questa prospettiva, deve rilevarsi che l'appellante ha dapprima (in data
7.11.2013) notificato all' il solo decreto di omologa e due giorni dopo inviato CP_1 all'ente previdenziale PEC contenente il c.d. modello AP70.
Tale disordinata condotta ha reso più difficoltoso per il debitore l'adempimento dell'obbligazione, avendogli in sostanza imposto un'ulteriore operazione di ricerca delle comunicazioni e delle notificazioni ricevute.
A ciò aggiungasi che il ricorso introduttivo della lite di primo grado è stato depositato a distanza di un lasso temporale certamente esiguo rispetto allo spirare dello spatium deliberandi di cui all'art. 445 bis, comma 5 c.p.c. e che l'ente previdenziale ha provveduto alla liquidazione della prestazione nel giugno 2024 (cfr. c.d. Modello TE08 in atti), vale a dire a meno di tre mesi di distanza dal deposito del ricorso di primo grado.
Tale esigua violazione dello spatium deliberandi concesso all' è sintomatica di CP_1 un certo impegno profuso dal debitore di provvedere tempestivamente all'adempimento dell'obbligazione e di superare l'iniziale difficoltà creata dalla controparte.
Tale impegno certamente non incide sulla soccombenza, ma è pur sempre meritevole di considerazione sotto il profilo della parziale compensazione delle spese di lite.
La sentenza gravata, dunque, così ampliatane la motivazione, deve essere confermata sul punto.
3. Anche le ulteriori doglianze dell'appellante sono infondate.
La maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis DM 55/2014 non spetta
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all'appellante (e quindi correttamente il primo giudice non l'ha liquidata), perché
l'utilizzo della tecnica redazionale indicata da detta disposizione non ha nel concreto agevolato in nessun modo la lettura del ricorso introduttivo della lite o degli atti con esso depositati, in ragione della stringatezza dello stesso e dell'esiguità dei documenti offerti in comunicazione, tali da poter essere agevolmente consultati anche in assenza di navigabilità ipertestuale (Cass. 27.7.2023 n. 22762).
Il rimorso del contributo unificato non spetta (ed anche in questo caso la sentenza gravata correttamente non l'ha liquidato) per l'assorbente considerazione che l'attuale appellante non l'ha corrisposto in primo grado (cfr. nota di iscrizione a ruolo), avendo dichiarato di esserne esentata ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis DPR 115/2002 (cfr. doc.
5 fasc. I grado).
4. L'appello è respinto.
L'esisto complessivo della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado;
c) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 2.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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