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Decreto presidenziale 17 settembre 2020
Sentenza 12 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/04/2022, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2022
N. 00594/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00493/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Giovanna Capoccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Pellegrino, Claudio Vivani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Comune di Corigliano D'Otranto, Comune di Zollino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
Comune di Melpignano, Comune di Martano, Comune di Sternatia di Lecce, Comune di Aradeo, Comune di Cutrofiano, Comune di Lizzanello, Comune di Sogliano Cavour, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota della Provincia di Lecce prot. 22956 del 16.4.18 e della presupposta Determina del medesimo Ente n. 282 del 26.2.18 avente ad oggetto il riesame A.I.A. relativa all'impianto della Società LA, nella parte in cui non hanno recepito le osservazioni e indicazioni rese dalla Regione Puglia nell'ambito del procedimento, nonché nelle note del 27.3.18 n. 2058 e del 16.2.18 n. 1236, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, ancorché non conosciuto e con espressa riserva di motivi aggiunti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13\6\2019:
della determinazione della Provincia di Lecce, Settore Ambiente, n. 547 del 5 aprile 2019, pubblicata in pari data, mai comunicata, avente ad oggetto: “ LA S.p.A. Galatina. Impianto per la produzione di NK (cemento) con potenzialità superiore a 500 tonnellate/giorno (cod. IPPC 3.1). Modifica ed integrazione della D.D.N. n. 282 del 26/02/2018 di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 ”, e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e/o presupposto, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce e di LA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo, il Comune di Galatina ha agito dinanzi questo TAR per l’annullamento della “nota della Provincia di Lecce prot.22956 del 16.4.18 e della presupposta Determina del medesimo Ente n.282 del 26.2.18 avente ad oggetto il Riesame A.I.A. relativa all’impianto della Società LA, nella parte in cui non hanno recepito le osservazioni e indicazioni rese dalla Regione Puglia nell’ambito del procedimento, nonché nelle note del 27.3.18 n.2058 e del 16.2.18 n.1236, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, ancorché non conosciuto e con espressa riserva di motivi aggiunti”;
- con motivi aggiunti presentati in data 13.06.2019 parte ricorrente ha esteso l’impugnazione alla “determinazione della Provincia di Lecce, Settore Ambiente, nr.547 del 5 aprile 2019, pubblicata in pari data, mai comunicata, avente ad oggetto: “ LA S.p.A. Galatina. Impianto per la produzione di NK (cemento) con potenzialità superiore a 500 tonnellate/giorno (cod. IPPC 3.1). Modifica ed integrazione della D.D.N. n. 282 del 26/02/2018 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 ””;
Rilevato che:
- con ordinanza n. 1829/2019 questo TAR ha disposto accertamenti istruttori, nominando “ i componenti del collegio di C.T.U. nelle persone di: 1) Dott. RO NA - chimico industriale; 2) Ing. Nazareno LL - ingegnere chimico; 3) Dott.ssa IA LI - medico specialista in epidemiologia ”;
- in data 7.9.2020 è stata depositata la consulenza tecnica;
- con nota in data 13.01.2021 i componenti del Collegio di C.T.U. hanno chiesto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese sostenute per l’evasione dell’incarico;
Considerato che:
- LA S.p.A. ha presentato in data 29.03.2021 la domanda per il riesame dell’AIA, con valenza di rinnovo;
- il procedimento di riesame dell’AIA si è concluso con l’emanazione della determinazione dirigenziale della Provincia di Lecce, prot. n. 2139 del 29.12.2021, recante il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29 octies del d.lgs. n. 152/2006;
- la nuova AIA ha sostituito gli atti impugnati nel presente giudizio, che non sono più produttivi di effetti;
- in ragione della predetta sopravvenienza, con avviso reso nella udienza pubblica del 6.4.2022 è stata data comunicazione della possibile improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse al loro accoglimento;
- i difensori presenti hanno dato atto che le parti hanno raggiunto una intesa per la compensazione delle spese di lite, con accollo integrale dei costi della C.T.U. a carico di LA s.p.a. nella misura indicata nella richiesta di liquidazione del 13.01.2021 (spese: RO NA € 1.345,60 senza applicazione dell’IVA, AZ LL € 1.221,05 senza applicazione dell’IVA, IA LI € 343,47 senza applicazione dell’IVA; competenze: € 9.286,79 per ciascuno dei prefati professionisti);
Ritenuto che:
- stante l’adozione della nuova AIA di cui alla determinazione dirigenziale prot. n. 2139 del 29.12.2021, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento;
- in ragione dell’intesa raggiunta tra le parti, le spese di causa devono essere integralmente compensate, fermo restando che LA s.p.a. dovrà provvedere al pagamento dei costi della C.T.U. nella misura indicata nella richiesta di liquidazione del 13.01.2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone;
- dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti;
- compensa le spese lite tra tutte le parti del giudizio,
- LA s.p.a., come da impegno specificamente assunto al riguardo, dovrà provvedere al pagamento delle spese e delle competenze in favore dei componenti del collegio di C.T.U. nella misura indicata nella richiesta di liquidazione del 13.01.2021 (spese: RO NA € 1.345,60 senza applicazione dell’IVA, AZ LL € 1.221,05 senza applicazione dell’IVA, IA LI € 343,47 senza applicazione dell’IVA; competenze: € 9.286,79 per ciascuno dei prefati professionisti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO