Articolo 76 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 70Articolo 71 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 76.

I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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