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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 689/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 689/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CASSERO MARIA SELENE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO ANGELINO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: la ricorrente insiste in ricorso, nelle conclusioni ivi spiegate e nelle difese articolate nel corso del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
1 Con ricorso depositato in data 8.6.2022 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
– parte resistente – a Niscemi, in data 30.12.2009, e trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Niscemi con atto n. 1, P. II. Serie A, anno 2009 (Cfr. certificato prodotto in allegato al ricorso), unione dalla quale sono nati i figli , nato a [...] il Persona_1
25.5.2007 (affetto da un ritardo cognitivo, come riconosciuto dalla commissione medica dell'I.N.P.S. di Caltanissetta, come risulta dal verbale redatto in data 22.3.2018 prodotto in atti) ed
, nata a [...] il [...]. Persona_2
Premetteva in fatto:
- che con sentenza n. 283/2020 del 23.6.2020 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito a carico del , disponendo: CP_1
l'affidamento dei figli ad ambedue i genitori con domiciliazione presso la Controparte_2
e diritto di visita libero, da concordare con gli operatori della comunità; l'obbligo
[...] in capo al di corrispondere un assegno di complessive € 200,00 mensili a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della moglie;
Per_
- che, per effetto della sentenza di separazione, si era trasferita con la minore – la quale, dall'agosto del 2019, risiedeva a casa del padre – in comunità al fine di ricostruire la relazione parentale aderendo alla proposta formulata dal C.T.U. in sede di giudizio e che, una volta rafforzato il proprio legame con la figli, si era decisa a depositare un ricorso per la modifica delle condizioni della separazione già nei primi giorni del 2021;
- che, quindi, con decreto del 7.7.2021 il Tribunale di Gela modificava parzialmente le condizioni della separazione personale delle parti disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre Per_ con domiciliazione, rispettivamente, della minore presso la residenza della e Parte_1
del minore presso la comunità Pegaso di Canicattì ove era già stato inserito. Per_1
Esponeva che – nelle more del giudizio di modifica delle condizioni della separazione – era venuta Per_ a conoscenza delle gravi condotte realizzate dal ai danni della figlia per le quali è CP_1
stato avviato nei confronti del resistente un procedimento penale per violenza sessuale, compiuta mediante abuso di autorità (reato contestato in continuazione ai sensi degli artt. 81 cpv, 609 bis e
609 ter c.p.), nonché applicata una misura cautelare custodiale eseguita presso la casa circondariale di Caltagirone.
Allegava, inoltre, che il figlio è rimasto a vivere presso la comunità Pegaso – in ossequio al Per_1
provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta – pur avendo manifestato
2 l'esigenza di tornare a vivere con la madre, desiderio che ha trovato favorevoli gli operatori della comunità alloggio.
Deduceva, altresì, il carattere pregiudizievole della figura paterna nella vita dei figli e precisava di essersi presa cura in via esclusiva della prole, motivo per il quale chiedeva confermarsi il regime di affidamento esclusivo emesso in sede di modifica della separazione.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario celebrato in data 30.12.09, nel Comune di Niscemi, con il Sig.
, nato a [...] il [...], come risulta dall'atto n.1, p I I - s. A. a. 2010. Sia Controparte_1
Per_ disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre , con Parte_1
collocazione presso la sua abitazione sita in Niscemi via Tunisi n. 199/ via Scinà s.n.; Sia disposto
l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocazione presso la sua abitazione sita in Per_1
Niscemi via Tunisi n. 199/ via Scinà s.n. e ciò tenendo conto del vigente provvedimento del
Tribunale dei minori di Caltanissetta e di altro che sarà emesso in relazione alla situazione e alle esigenze psico-fisiche di;
Sia determinato a carico di un assegno di Per_1 Controparte_1
mantenimento indiretto per i figli mediante corresponsione in favore di Parte_1
di euro 400,00 mensili, euro 200,00 per ogni figlio da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie per i figli;
Sia determinato a carico di un assegno a titolo di mantenimento di Controparte_1
di euro 200,00 mensili, da pagarsi a entro il Parte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
”.
Con comparsa di risposta del 26.8.2022 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
Per_ alle sole domande sullo status e sull'affidamento esclusivo della minore – in ragione dell'interruzione dei rapporti con la figlia intervenuta dopo l'avvio del procedimento penale che lo ha visto coinvolto – e rimettendosi alle valutazioni del Tribunale con riguardo al figlio . Per_1
Contestava, tuttavia, le domande di contenuto economico avanzate dalla ricorrente, evidenziando di essere privo di mezzi sin dalla data del 28.4.2021 (ossia dall'esecuzione della misura della costituzione cautelare in carcere disposta nei suoi confronti) e affermando che la Parte_1
dispone di adeguati mezzi in qualità di percettrice del reddito di cittadinanza.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Disporre il diritto del Sig. per poter vedere e tenere il figlio minore Controparte_1
ove lo stesso venga posto in libertà. Stante la mancanza di reddito rigettare la Persona_3 richiesta avanzata dalla ricorrente. Conseguentemente, condannare l'odierno ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”.
3 Sentite le parti all'udienza presidenziale del 5.12.2022 e – preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione per l'opposizione di ambedue i coniugi – con ordinanza emessa in pari data venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, chiamati a disciplinare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e la prole tenendo conto delle limitazioni della libertà personale poste in capo al . CP_1
La causa veniva, dunque, istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti e con gli esiti delle attività demandate ai Servizi Sociali del Comune di Niscemi, chiamati ad effettuare un'attività di monitoraggio del reinserimento di presso la residenza della madre. Persona_1
Infine, all'udienza del 19.11.2024 la ricorrente – stante l'assenza della difesa del – CP_1
precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza del 7.5.2018), giudizio definito con sentenza n. 283/2020 del
23.6.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dai numerosi elementi che sono emersi nel corso del presente giudizio tra cui assumono sicuro rilievo gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti del per la gravità delle condotte che allo stesso vengono ascritte, impeditive di CP_1
qualsivoglia possibilità di ricomposizione del consorzio familiare.
3. Domanda di affidamento della figlia minorenne , nata a [...], il Persona_2
26.10.2008
Preliminarmente, deve essere dato atto che non possono trovare accoglimento le domande, avanzate da ambedue le parti, di disporre in ordine al regime di affidamento del figlio , Persona_1
nato a [...] il [...], avendo lo stesso – in data 25.5.2025 – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni dei figli maggiorenni la disciplina dei rispettivi rapporti personali con ciascuno dei genitori.
4 Peraltro, benché dalla documentazione versata in atti sia emerso che è affetto da Persona_1
“disabilità intellettiva di grado medio e disturbo esplosivo intermittente”(Cfr. segnatamente: il verbale della commissione medica dell'I.N.P.S. allegato al ricorso;
i decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta nei confronti del figlio delle parti;
le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali del comune di Niscemi il 3.4.2024 – comprensiva della relazione di dimissione della OASI MARIA SS del luglio del 2023 – e l'11.10.2024), non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 337 septies, co. 2 c.c. (“ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”) non essendovi elemento idonei a ricomprendere la patologia diagnosticata al figlio della coppia nell'alveo della grave disabilità per come definita dall'art. 3, co. 3 della L. n. 104 del 5.2.1994, per come chiarito dall'art. 37 bis disp. att. c.c. il quale, nel precisare che “I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies c.c., comma 2, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3”, fornisce un perimetro chiaro all'interprete limitando l'equiparazione al trattamento riservato ai figli minorenni ai soli casi in cui il figlio maggiorenne presenti “una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione (…)” che assume carattere di gravita “qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. (Cfr. Cassazione Ordinanza n. 2670 del
30/1/2023; Sentenza n. 18451 dell'8/6/2022; Ordinanza n. 21819 del 29/7/2021).
In ordine, invece, alla domanda vertente sull'affidamento della figlia della coppia, , Persona_2 nata a [...] il [...], occorre preliminarmente, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere eccezionalmente disposto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
5 Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, benché si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori – quali primi e (tendenzialmente) migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore – il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale, anche incisivi, laddove si ravvisino circostanze solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere
– per quel che interessa il presente giudizio – nell'insanabile frattura nei rapporti tra la figlia minore e un genitore (specie se determinata da vicende la cui gravità trasmoda l'ambito della disgregazione del nucleo familiare e assume rilievo penale) circostanza che costituisce sicuro ostacolo nella gestione condivisa delle responsabilità, corollario dell'ordinario regime dell'affidamento condiviso specie se sostenuta da una concorde richiesta delle parti, quindi proveniente anche dallo stesso genitore che si trova a tollerare la rottura del rapporto parentale.
Per_ Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento della figlia occorrerà dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di
6 comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019, principio reiteratamente affermato dalla Suprema Corte: Ordinanza n. 4056 del 9/2/2023; Ordinanza n. 27348 del 19/9/2022).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre maggiormente il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_4 Per_5
aprile 2016, Cincimino c. Italia).
7 Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza domanda di affidamento, invero congiuntamente proposta dalle parti, il Collegio non può certo trascurare di considerare l'evoluzione del rapporto tra la minore e il Per_ padre alla luce dei gravi addebiti mossi a quest'ultimo dalla stessa – oggetto, peraltro, di un procedimento penale che ha riconosciuto, all'esito del primo grado di giudizio, colpevole CP_1
dei reati a lui ascritti – (Cfr. Sentenza n. 30/2023 del 19.1.2023 emessa dal Tribunale
[...]
di Gela il quale, ai sensi dell'art. 609 novies c.p., ha pronunciato la perdita della responsabilità genitoriale il cui carattere non definitivo, tuttavia, non esclude un vaglio da parte del giudice della famiglia).
Ebbene, le dichiarazioni rese nelle forme dell'incidente probatorio nel corso del procedimento penale dalla figlia minorenne delle parti (ampiamente riportate nella sentenza di condanna
Per_ pronunciata dal Tribunale di Gela) evidenziano il sentimento di forte astio di nei confronti del padre e sono chiaro indice di un trauma che affonda le proprie origini proprio nelle violenze dalla stessa narrate e dalla progressiva acquisizione – pure in età pre-adolescenziale – della consapevolezza del loro concreto disvalore, tanto da ingenerare nella medesima un forte senso di vergogna e disprezzo anche diretto alla propria persona.
Occorre, peraltro, evidenziare che – proprio perché funestato dalle condotte ascritte al CP_1
– il rapporto parentale appare irrimediabilmente compromesso, come risulta chiaramente dal tenore delle stesse allegazioni del resistente, il quale si associa alla domanda della ricorrente in punto di affidamento della prole minorenne, e dalle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di udienza presidenziale.
Ebbene, i superiori elementi non possono che spingere il collegio ad accogliere la domanda di affidamento esclusivo avanzata, invero, da tutte le parti del giudizio e ciò in quanto Parte_1
risulta essere l'unica figura genitoriale che la minore percepisce come
[...] Persona_2
stabile riferimento personale e affettivo nonché il genitore che riveste un ruolo primario nell'attendere ai compiti di accudimento e gestione della figlia con buoni esiti.
Difatti, non può trascurarsi che nell'affrontare le complesse vicende che, a vario titolo, hanno visto coinvolti i figli, la non si è mai sottratta ai propri compiti di accudimento, attivandosi Parte_1
concretamente per assicurare ai figli gli opportuni presidi di cura e supporto nonché un dignitoso tenore di vita e un'abitazione confortevole, tentando di inserirsi nel mercato del lavoro ed avvalendosi della propria rete familiare per garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali della famiglia (come emerge dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali del comune di Niscemi
8 che, sebbene tese a monitorare il rientro di nel domicilio materno, hanno offerto Persona_1
un quadro aggiornato delle condizioni del nucleo familiare).
Appare, inoltre, necessario, da un lato, che l'affidamento esclusivo alla madre venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia e, dall'altro, nulla prevedere in ordine alla visita paterno che non potrà che essere subordinato ad una (eventuale)
Per_ manifestazione di volontà della stessa .
Per_ Inoltre, la natura dei fatti che hanno determinato la rottura dei rapporti tra e il resistente e la circostanza che la minore è stata sentita nell'ambito del procedimento penale instaurato dinanzi al
Tribunale di Gela hanno costituito fattori determinanti nel formare il convincimento circa la superfluità – nonché la potenziale natura pregiudizievole – dell'ascolto della minore, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse della figlia della coppia ad essere sentita in relazione ad una decisione che la riguarda direttamente, trasmodando in un'indebita – o percepita tale – invasione della sua sfera personale.
4. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
9 Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione del figlio maggiorenne della coppia, Parte_2
occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che
[...]
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a
10 carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, occorre in primo luogo rilevare che, benché i Servizi Sociali abbiano rappresentato che ha abbandonato gli studi intrapresi e sia solito seguire un cugino per aiutarlo nel governo Pt_2
del bestiame, non sussistono sufficienti elementi per ritenere che il figlio maggiorenne della coppia abbia acquisito un'indipendenza economica e ciò anche tenuto conto della sua giovanissima età, peraltro compatibile con un'auspicabile ripresa del percorso formativo e scolastico, sicché in forza dei principi sopra richiamati entrambe le parti sono chiamate ad assicurargli un adeguato mantenimento.
Ciò premesso, l'incontestato stato di detenzione di con consente di disporre Controparte_1
di elementi idonei a ritenere mutata la condizione economica già valutata nella fase presidenziale del giudizio in termini di momentanea indisponibilità di mezzi da parte del resistente.
Sulla scorta di tali considerazioni appare, pertanto, equo confermare che Controparte_1
dovrà versare a , a titolo di contributo al mantenimento per i figli Pt_1 Parte_1 della coppia, la somma complessiva di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
In ragione dello stato detentivo del deve, altresì, disporsi la sospensione del superiore CP_1
obbligo di contribuzione sino alla cessazione degli effetti di tale misura custodiale ovvero fino all'ammissione dello stesso all'attività lavorativa.
5. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Parte_1
[...]
Non merita, invece, accoglimento la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da
Parte_1
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di
11 riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”.
Orbene, lo stato detentivo del e l'assenza di elementi da cui desumere che allo stato vi CP_1
sia uno squilibrio tra le capacità economiche delle parti impediscono– a monte – uno scrutinio circa la ricorrenza dei presupposti cui la legge subordina il riconoscimento del diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile, sicché la relativa domanda avanzata dalla non può che Parte_1
essere rigettata.
6. Spese di lite
12 Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito e delle richieste delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Niscemi, in data
30.12.2009, da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Niscemi con atto n. 1, P. II. Serie A, anno 2009;
2) AFFIDA la minore , nata a Niscemi, il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_2
anche per le decisioni di maggiore interesse;
Parte_1
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli ed , somma da Parte_2 Persona_2
rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
5) DISPONE la sospensione dei superiori obblighi di contribuzione sino alla cessazione dello stato di detenzione cui è sottoposto ovvero fino all'ammissione dello stesso ad Controparte_1
attività lavorativa;
6) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1
7) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
8) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13/6/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 689/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CASSERO MARIA SELENE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO ANGELINO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: la ricorrente insiste in ricorso, nelle conclusioni ivi spiegate e nelle difese articolate nel corso del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
1 Con ricorso depositato in data 8.6.2022 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
– parte resistente – a Niscemi, in data 30.12.2009, e trascritto nei registri dello Stato
[...]
Civile del Comune di Niscemi con atto n. 1, P. II. Serie A, anno 2009 (Cfr. certificato prodotto in allegato al ricorso), unione dalla quale sono nati i figli , nato a [...] il Persona_1
25.5.2007 (affetto da un ritardo cognitivo, come riconosciuto dalla commissione medica dell'I.N.P.S. di Caltanissetta, come risulta dal verbale redatto in data 22.3.2018 prodotto in atti) ed
, nata a [...] il [...]. Persona_2
Premetteva in fatto:
- che con sentenza n. 283/2020 del 23.6.2020 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito a carico del , disponendo: CP_1
l'affidamento dei figli ad ambedue i genitori con domiciliazione presso la Controparte_2
e diritto di visita libero, da concordare con gli operatori della comunità; l'obbligo
[...] in capo al di corrispondere un assegno di complessive € 200,00 mensili a titolo di CP_1
contributo al mantenimento della moglie;
Per_
- che, per effetto della sentenza di separazione, si era trasferita con la minore – la quale, dall'agosto del 2019, risiedeva a casa del padre – in comunità al fine di ricostruire la relazione parentale aderendo alla proposta formulata dal C.T.U. in sede di giudizio e che, una volta rafforzato il proprio legame con la figli, si era decisa a depositare un ricorso per la modifica delle condizioni della separazione già nei primi giorni del 2021;
- che, quindi, con decreto del 7.7.2021 il Tribunale di Gela modificava parzialmente le condizioni della separazione personale delle parti disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre Per_ con domiciliazione, rispettivamente, della minore presso la residenza della e Parte_1
del minore presso la comunità Pegaso di Canicattì ove era già stato inserito. Per_1
Esponeva che – nelle more del giudizio di modifica delle condizioni della separazione – era venuta Per_ a conoscenza delle gravi condotte realizzate dal ai danni della figlia per le quali è CP_1
stato avviato nei confronti del resistente un procedimento penale per violenza sessuale, compiuta mediante abuso di autorità (reato contestato in continuazione ai sensi degli artt. 81 cpv, 609 bis e
609 ter c.p.), nonché applicata una misura cautelare custodiale eseguita presso la casa circondariale di Caltagirone.
Allegava, inoltre, che il figlio è rimasto a vivere presso la comunità Pegaso – in ossequio al Per_1
provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta – pur avendo manifestato
2 l'esigenza di tornare a vivere con la madre, desiderio che ha trovato favorevoli gli operatori della comunità alloggio.
Deduceva, altresì, il carattere pregiudizievole della figura paterna nella vita dei figli e precisava di essersi presa cura in via esclusiva della prole, motivo per il quale chiedeva confermarsi il regime di affidamento esclusivo emesso in sede di modifica della separazione.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “Sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario celebrato in data 30.12.09, nel Comune di Niscemi, con il Sig.
, nato a [...] il [...], come risulta dall'atto n.1, p I I - s. A. a. 2010. Sia Controparte_1
Per_ disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre , con Parte_1
collocazione presso la sua abitazione sita in Niscemi via Tunisi n. 199/ via Scinà s.n.; Sia disposto
l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocazione presso la sua abitazione sita in Per_1
Niscemi via Tunisi n. 199/ via Scinà s.n. e ciò tenendo conto del vigente provvedimento del
Tribunale dei minori di Caltanissetta e di altro che sarà emesso in relazione alla situazione e alle esigenze psico-fisiche di;
Sia determinato a carico di un assegno di Per_1 Controparte_1
mantenimento indiretto per i figli mediante corresponsione in favore di Parte_1
di euro 400,00 mensili, euro 200,00 per ogni figlio da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie per i figli;
Sia determinato a carico di un assegno a titolo di mantenimento di Controparte_1
di euro 200,00 mensili, da pagarsi a entro il Parte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
”.
Con comparsa di risposta del 26.8.2022 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
Per_ alle sole domande sullo status e sull'affidamento esclusivo della minore – in ragione dell'interruzione dei rapporti con la figlia intervenuta dopo l'avvio del procedimento penale che lo ha visto coinvolto – e rimettendosi alle valutazioni del Tribunale con riguardo al figlio . Per_1
Contestava, tuttavia, le domande di contenuto economico avanzate dalla ricorrente, evidenziando di essere privo di mezzi sin dalla data del 28.4.2021 (ossia dall'esecuzione della misura della costituzione cautelare in carcere disposta nei suoi confronti) e affermando che la Parte_1
dispone di adeguati mezzi in qualità di percettrice del reddito di cittadinanza.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Disporre il diritto del Sig. per poter vedere e tenere il figlio minore Controparte_1
ove lo stesso venga posto in libertà. Stante la mancanza di reddito rigettare la Persona_3 richiesta avanzata dalla ricorrente. Conseguentemente, condannare l'odierno ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.”.
3 Sentite le parti all'udienza presidenziale del 5.12.2022 e – preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione per l'opposizione di ambedue i coniugi – con ordinanza emessa in pari data venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898/1970, chiamati a disciplinare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e la prole tenendo conto delle limitazioni della libertà personale poste in capo al . CP_1
La causa veniva, dunque, istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti e con gli esiti delle attività demandate ai Servizi Sociali del Comune di Niscemi, chiamati ad effettuare un'attività di monitoraggio del reinserimento di presso la residenza della madre. Persona_1
Infine, all'udienza del 19.11.2024 la ricorrente – stante l'assenza della difesa del – CP_1
precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
In primo luogo, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza del 7.5.2018), giudizio definito con sentenza n. 283/2020 del
23.6.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dai numerosi elementi che sono emersi nel corso del presente giudizio tra cui assumono sicuro rilievo gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti del per la gravità delle condotte che allo stesso vengono ascritte, impeditive di CP_1
qualsivoglia possibilità di ricomposizione del consorzio familiare.
3. Domanda di affidamento della figlia minorenne , nata a [...], il Persona_2
26.10.2008
Preliminarmente, deve essere dato atto che non possono trovare accoglimento le domande, avanzate da ambedue le parti, di disporre in ordine al regime di affidamento del figlio , Persona_1
nato a [...] il [...], avendo lo stesso – in data 25.5.2025 – raggiunto la maggiore età, circostanza che fa cessare in capo ai genitori la responsabilità genitoriale e che rimette alla libera determinazioni dei figli maggiorenni la disciplina dei rispettivi rapporti personali con ciascuno dei genitori.
4 Peraltro, benché dalla documentazione versata in atti sia emerso che è affetto da Persona_1
“disabilità intellettiva di grado medio e disturbo esplosivo intermittente”(Cfr. segnatamente: il verbale della commissione medica dell'I.N.P.S. allegato al ricorso;
i decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta nei confronti del figlio delle parti;
le relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi Sociali del comune di Niscemi il 3.4.2024 – comprensiva della relazione di dimissione della OASI MARIA SS del luglio del 2023 – e l'11.10.2024), non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 337 septies, co. 2 c.c. (“ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”) non essendovi elemento idonei a ricomprendere la patologia diagnosticata al figlio della coppia nell'alveo della grave disabilità per come definita dall'art. 3, co. 3 della L. n. 104 del 5.2.1994, per come chiarito dall'art. 37 bis disp. att. c.c. il quale, nel precisare che “I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies c.c., comma 2, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3”, fornisce un perimetro chiaro all'interprete limitando l'equiparazione al trattamento riservato ai figli minorenni ai soli casi in cui il figlio maggiorenne presenti “una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione (…)” che assume carattere di gravita “qualora la minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. (Cfr. Cassazione Ordinanza n. 2670 del
30/1/2023; Sentenza n. 18451 dell'8/6/2022; Ordinanza n. 21819 del 29/7/2021).
In ordine, invece, alla domanda vertente sull'affidamento della figlia della coppia, , Persona_2 nata a [...] il [...], occorre preliminarmente, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Tuttavia, al nostro ordinamento non è sconosciuta la possibilità di derogare a tale regime ordinario quando nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di maggiore rispondenza dell'affido condiviso all'interesse della prole.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere eccezionalmente disposto quando vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
5 Non può, infatti, trascurarsi che la responsabilità genitoriale è peculiare posizione giuridica, strumentale alla tutela del diritto dei figli al sano sviluppo della propria personalità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale che si caratterizza quale complessa correlazione tra diritti e doveri, tutti finalizzati a garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali, morali ed affettive del minore nonché la promozione della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
Invero, in un'ottica ordinamentale che valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Tuttavia, benché si privilegi una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori – quali primi e (tendenzialmente) migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare posizione quale è il minore – il nostro ordinamento predispone poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale, anche incisivi, laddove si ravvisino circostanze solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole che possono anche consistere
– per quel che interessa il presente giudizio – nell'insanabile frattura nei rapporti tra la figlia minore e un genitore (specie se determinata da vicende la cui gravità trasmoda l'ambito della disgregazione del nucleo familiare e assume rilievo penale) circostanza che costituisce sicuro ostacolo nella gestione condivisa delle responsabilità, corollario dell'ordinario regime dell'affidamento condiviso specie se sostenuta da una concorde richiesta delle parti, quindi proveniente anche dallo stesso genitore che si trova a tollerare la rottura del rapporto parentale.
Per_ Nel valutare le deduzioni delle parti in tema di affidamento della figlia occorrerà dunque tenere presente che secondo un orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – e a cui questo collegio intende dare continuità – “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di
6 comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 28244 del 4/11/2019, principio reiteratamente affermato dalla Suprema Corte: Ordinanza n. 4056 del 9/2/2023; Ordinanza n. 27348 del 19/9/2022).
Nel caso in cui, poi, debba essere vagliata la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori – come nel caso che ci occupa – non può non rammentarsi che la necessità di assicurare il superiore interesse del minore alla presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi – espressione del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione – impone al giudice di verificare non solo l'idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, valutare le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre maggiormente il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. tra le ultime, Cassazione, Ordinanza n. 26796 del 19/9/2023).
Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale orientamento trova sostanziale riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_4 Per_5
aprile 2016, Cincimino c. Italia).
7 Ciò detto con riguardo alla cornice normativa in cui deve inscriversi la vicenda oggetto del presente giudizio, nel valutare la fondatezza domanda di affidamento, invero congiuntamente proposta dalle parti, il Collegio non può certo trascurare di considerare l'evoluzione del rapporto tra la minore e il Per_ padre alla luce dei gravi addebiti mossi a quest'ultimo dalla stessa – oggetto, peraltro, di un procedimento penale che ha riconosciuto, all'esito del primo grado di giudizio, colpevole CP_1
dei reati a lui ascritti – (Cfr. Sentenza n. 30/2023 del 19.1.2023 emessa dal Tribunale
[...]
di Gela il quale, ai sensi dell'art. 609 novies c.p., ha pronunciato la perdita della responsabilità genitoriale il cui carattere non definitivo, tuttavia, non esclude un vaglio da parte del giudice della famiglia).
Ebbene, le dichiarazioni rese nelle forme dell'incidente probatorio nel corso del procedimento penale dalla figlia minorenne delle parti (ampiamente riportate nella sentenza di condanna
Per_ pronunciata dal Tribunale di Gela) evidenziano il sentimento di forte astio di nei confronti del padre e sono chiaro indice di un trauma che affonda le proprie origini proprio nelle violenze dalla stessa narrate e dalla progressiva acquisizione – pure in età pre-adolescenziale – della consapevolezza del loro concreto disvalore, tanto da ingenerare nella medesima un forte senso di vergogna e disprezzo anche diretto alla propria persona.
Occorre, peraltro, evidenziare che – proprio perché funestato dalle condotte ascritte al CP_1
– il rapporto parentale appare irrimediabilmente compromesso, come risulta chiaramente dal tenore delle stesse allegazioni del resistente, il quale si associa alla domanda della ricorrente in punto di affidamento della prole minorenne, e dalle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di udienza presidenziale.
Ebbene, i superiori elementi non possono che spingere il collegio ad accogliere la domanda di affidamento esclusivo avanzata, invero, da tutte le parti del giudizio e ciò in quanto Parte_1
risulta essere l'unica figura genitoriale che la minore percepisce come
[...] Persona_2
stabile riferimento personale e affettivo nonché il genitore che riveste un ruolo primario nell'attendere ai compiti di accudimento e gestione della figlia con buoni esiti.
Difatti, non può trascurarsi che nell'affrontare le complesse vicende che, a vario titolo, hanno visto coinvolti i figli, la non si è mai sottratta ai propri compiti di accudimento, attivandosi Parte_1
concretamente per assicurare ai figli gli opportuni presidi di cura e supporto nonché un dignitoso tenore di vita e un'abitazione confortevole, tentando di inserirsi nel mercato del lavoro ed avvalendosi della propria rete familiare per garantire il soddisfacimento delle esigenze materiali della famiglia (come emerge dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali del comune di Niscemi
8 che, sebbene tese a monitorare il rientro di nel domicilio materno, hanno offerto Persona_1
un quadro aggiornato delle condizioni del nucleo familiare).
Appare, inoltre, necessario, da un lato, che l'affidamento esclusivo alla madre venga strutturato nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, co. 3, c.c., ossia riconoscendo al genitore affidatario il potere di assumere anche le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia e, dall'altro, nulla prevedere in ordine alla visita paterno che non potrà che essere subordinato ad una (eventuale)
Per_ manifestazione di volontà della stessa .
Per_ Inoltre, la natura dei fatti che hanno determinato la rottura dei rapporti tra e il resistente e la circostanza che la minore è stata sentita nell'ambito del procedimento penale instaurato dinanzi al
Tribunale di Gela hanno costituito fattori determinanti nel formare il convincimento circa la superfluità – nonché la potenziale natura pregiudizievole – dell'ascolto della minore, ai sensi dell'art. 337 octies c.c. – applicabile ratione temporis al presente giudizio – strumento processuale che in questo caso avrebbe rischiato di tradire la propria funzione di salvaguardia dell'interesse della figlia della coppia ad essere sentita in relazione ad una decisione che la riguarda direttamente, trasmodando in un'indebita – o percepita tale – invasione della sua sfera personale.
4. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative al mantenimento dei figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non domiciliatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
9 Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione del figlio maggiorenne della coppia, Parte_2
occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che
[...]
“l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023;
n. 12952 del 22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a
10 carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, occorre in primo luogo rilevare che, benché i Servizi Sociali abbiano rappresentato che ha abbandonato gli studi intrapresi e sia solito seguire un cugino per aiutarlo nel governo Pt_2
del bestiame, non sussistono sufficienti elementi per ritenere che il figlio maggiorenne della coppia abbia acquisito un'indipendenza economica e ciò anche tenuto conto della sua giovanissima età, peraltro compatibile con un'auspicabile ripresa del percorso formativo e scolastico, sicché in forza dei principi sopra richiamati entrambe le parti sono chiamate ad assicurargli un adeguato mantenimento.
Ciò premesso, l'incontestato stato di detenzione di con consente di disporre Controparte_1
di elementi idonei a ritenere mutata la condizione economica già valutata nella fase presidenziale del giudizio in termini di momentanea indisponibilità di mezzi da parte del resistente.
Sulla scorta di tali considerazioni appare, pertanto, equo confermare che Controparte_1
dovrà versare a , a titolo di contributo al mantenimento per i figli Pt_1 Parte_1 della coppia, la somma complessiva di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da corrispondere entro giorno cinque di ogni mese.
Parte resistente sarà, altresì, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
In ragione dello stato detentivo del deve, altresì, disporsi la sospensione del superiore CP_1
obbligo di contribuzione sino alla cessazione degli effetti di tale misura custodiale ovvero fino all'ammissione dello stesso all'attività lavorativa.
5. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da Parte_1
[...]
Non merita, invece, accoglimento la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da
Parte_1
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di
11 riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posi-zione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”.
Orbene, lo stato detentivo del e l'assenza di elementi da cui desumere che allo stato vi CP_1
sia uno squilibrio tra le capacità economiche delle parti impediscono– a monte – uno scrutinio circa la ricorrenza dei presupposti cui la legge subordina il riconoscimento del diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile, sicché la relativa domanda avanzata dalla non può che Parte_1
essere rigettata.
6. Spese di lite
12 Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito e delle richieste delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Niscemi, in data
30.12.2009, da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Niscemi con atto n. 1, P. II. Serie A, anno 2009;
2) AFFIDA la minore , nata a Niscemi, il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_2
anche per le decisioni di maggiore interesse;
Parte_1
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli ed , somma da Parte_2 Persona_2
rivalutare annualmente secondo gli indici ISAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
4) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
5) DISPONE la sospensione dei superiori obblighi di contribuzione sino alla cessazione dello stato di detenzione cui è sottoposto ovvero fino all'ammissione dello stesso ad Controparte_1
attività lavorativa;
6) RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1
7) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
8) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 13/6/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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