Articolo 5 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 ottobre 2010
Art. 5. Organi ausiliari 1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue attribuzioni, puo' avvalersi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente