CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 7648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7648 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11529/2021) proposto da: RU RI (C.F.: [...]), RU LI (C.F.: [...]) e RU CA (C.F.: PRS LCU 72D21 L781C), elettivamente domiciliati in Roma, via G. Borsi n. 4, presso lo studio dell’Avv. Federica Scafarelli, che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Carlo Alberto Tesserin, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro ALCA Impianti S.r.l. (C.F.: 01805410238), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, quale ex socio unico e successore della cessata Ergo Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Davide Vendita – Lottizzazione – Opere urbanizzazione – Estinzione società – Consorzio urbanistico – Ripetizione spese R.G.N. 11529/21 U.P. 2/2/2023 Civile Sent. Sez. 2 Num. 7648 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 16/03/2023 2 di 14 Mignone, nel cui studio in Verona, via Tazzoli n. 6, ha eletto domicilio;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 449/2021, pubblicata il 26 febbraio 2021, notificata il 1° marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 febbraio 2023 (all’esito della rimessione dall’originaria adunanza camerale del 4 ottobre 2022) dal Consigliere relatore AR AP;
lette le ultime conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo e del quarto motivo e la dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo;
viste le memorie depositate nell’interesse dei ricorrenti e della controricorrente, ai sensi degli artt. 380-bis.
1. e 378 c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2015, Ergo Costruzioni S.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di Verona, SI RI, SI LI e SI CA, affinché i convenuti fossero condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 257.720,01, a titolo di quota parte, a loro carico, delle spese sostenute per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla convenzione urbanistica del 20 ottobre 2009, rep. n. 384/2009, e 3 di 14 in subordine affinché i convenuti fossero condannati, in solido, al pagamento della stessa somma, a titolo di indebito arricchimento. Al riguardo, l’attrice esponeva: che, con atto di compravendita dell’8 febbraio 2010, aveva acquistato dai consorti SI alcune aree della richiamata lottizzazione, per un’estensione complessiva di mq. 8.296, corrispondenti al lotto 2; che, all’esito del trasferimento degli oneri derivanti dalla convenzione, aveva realizzato le opere di urbanizzazione, allegando nuova fideiussione a garanzia dell’adempimento di detti oneri;
che, a tale titolo, aveva sostenuto un esborso di euro 589.748,31; che le opere realizzate erano anche al servizio dei terreni ricompresi nel p.u.a. e rimasti in proprietà dei consorti SI, di cui al lotto 1; che questi ultimi erano, quindi, tenuti a corrispondere i costi anticipati in proporzione alla quota di loro proprietà, poiché si era costituito un consorzio urbanistico volontario, assoggettato alla disciplina della comunione. Si costituivano in giudizio SI RI, SI LI e SI CA, i quali chiedevano il rigetto delle avverse domande, rilevando che, secondo l’art. 2 del contratto di compravendita, l’acquirente aveva assunto l’obbligo di eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione, subentrando, a tal fine, agli originali lottizzanti in tutti gli obblighi da questa convenzione discendenti. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1799/2018, depositata il 13 agosto 2018, rigettava le domande proposte. 4 di 14 Sul punto, evidenziava che il contratto di compravendita definitivo, quale unica ed esclusiva determinazione vincolante tra le parti, in assenza di una differente regolamentazione integrativa, stabiliva, in via generale, che le opere di urbanizzazione fossero eseguite a cura e spese della parte acquirente, senza che fosse specificato che detta regolamentazione pattizia si riferisse solo alle unità effettivamente trasferite, sicché, in adesione all’interpretazione letterale del contratto, l’acquirente si era onerata dell’intero esborso, in base alla valutazione globale delle opere derivanti dal piano di urbanizzazione, senza possibilità di distinzione alcuna all’interno delle stesse. 2.– Con atto di citazione del 24 ottobre 2018, Ergo Costruzioni S.r.l. proponeva appello, lamentando: l’errata interpretazione del contratto definitivo di compravendita e la conseguente indebita valutazione della sequenza tra i contratti preliminari e il contratto definitivo;
l’instaurazione tra le parti di un consorzio interno per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, con la conseguente insorgenza di un diritto di credito, nei confronti dei consorziati SI, per il rimborso pro quota delle spese occorse per l’esecuzione delle opere stesse, da determinarsi secondo le norme sulla comunione. Si costituivano nel giudizio d’impugnazione SI RI, SI LI e SI CA, i quali resistevano al gravame. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento dell’appello e in riforma della pronuncia impugnata, accoglieva la domanda principale proposta da Ergo, dichiarando assorbite le ulteriori domande subordinate, e – per l’effetto – condannava, in 5 di 14 solido, SI RI, SI LI e SI CA al pagamento, in favore di Ergo Costruzioni S.r.l., della somma di euro 257.720,01, a titolo di quota parte del corrispettivo delle spese anticipate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto qui interessa: a) che tra la Ergo Costruzioni S.r.l. e i consorti SI si era costituito un consorzio urbanistico volontario, avente ad oggetto l’area interessata dalla lottizzazione e riferita anche al lotto 1, rimasto in proprietà dei consorti SI;
b) che nel contratto definitivo di compravendita era stato previsto il subentro di Ergo negli obblighi inerenti all’urbanizzazione, “evidentemente per la relativa parte acquistata”; c) che la pattuizione di un consorzio interno tra i lottizzanti determinava l’assoggettamento dei relativi rapporti tra consorziati alla disciplina della comunione, “in difetto di espressa deroga convenzionale”, nella fattispecie non risultante;
d) che, quindi, le spese per la lottizzazione e i relativi pesi si dovevano ripartire e distribuire in proporzione alle quote dei partecipanti. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, SI RI, SI LI e SI CA. Ha resistito con controricorso la Alca Impianti S.r.l., quale ex socio unico e successore della cessata Ergo Costruzioni S.r.l. 4.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 5.– I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative. 6 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso la causa nel merito, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. E ciò perché, in pendenza del giudizio d’appello, prima che fosse depositata l’impugnata sentenza, la società appellante si era cancellata volontariamente dal registro delle imprese e si era, quindi, estinta. Inoltre, il credito azionato dalla società non era stato riportato nel bilancio finale di liquidazione e non ne era stata fatta alcuna menzione negli atti societari di liquidazione ed estinzione, sicché detto credito avrebbe dovuto ritenersi rinunciato. 1.1.– Premesso che non si tratta di un motivo di censura in cassazione in senso proprio, bensì di una richiesta di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in forza di un fatto nuovo (ossia dedotto per la prima volta in questa sede) e comprovato in via documentale ex art. 372 c.p.c. (nel rispetto del principio del contraddittorio), il rilievo è infondato. Ora, è necessario precisare che ricorre un contrasto diacronico nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all’interpretazione delle conseguenze che discendono dal mancato inserimento nel bilancio finale di liquidazione della società volontariamente cancellata del credito litigioso (presunzione di tacita rinuncia: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 15/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 15782 del 29/07/2016; Sez. 1, Sentenza n. 25974 del 24/12/2015; ovvero necessità della prova, anche 7 di 14 mediante contegni inequivoci, che – attraverso tale mancato inserimento – il creditore abbia inteso rimettere il debito); e ciò all’esito del pronunciamento delle Sezioni Unite, con le Sentenze n. 6071 e n. 6070 del 12/03/2013, secondo cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6/2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento, da parte del liquidatore, consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. A fronte della rilevazione di detto contrasto, si ritiene di aderire all’orientamento più recente. In forza dell’indirizzo più prossimo, l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla 8 di 14 stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 8521 del 25/03/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 30075 del 31/12/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020; Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020). Ne deriva che non può essere ravvisata, nel caso di specie, una tacita e inequivocabile remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c., in ragione del fatto che il credito litigioso non sia stato riportato nel bilancio finale di liquidazione, posto che, all’epoca della cancellazione della società Ergo Costruzioni S.r.l. dal registro delle imprese, il giudizio d’appello era ancora pendente – e, dunque, non era stato ancora definito con l’accoglimento della domanda –, a fronte di una pronuncia di primo grado (debitamente gravata) che aveva rigettato la domanda di Ergo Costruzioni. Sicché appare del tutto plausibile che, in ragione del rigetto con sentenza di prime cure e in attesa della definizione del giudizio di gravame, al momento della cancellazione, quel credito non sia stato riportato nel bilancio di liquidazione, non già perché vi fosse la volontà tacita di abdicarvi, ma semplicemente perché la posta creditoria non aveva ancora avuto un riconoscimento giudiziale. Né i ricorrenti hanno addotto alcun argomento confutativo, atto a comprovare che il mancato inserimento del credito nel 9 di 14 bilancio finale fosse significativo dell’intenzione di rimettere il credito. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 870, 920, 1100, 1101 e 1372 c.c., per avere il Giudice del gravame ritenuto che tra la società appellante e gli appellati si fosse costituito un consorzio urbanistico, in forza del quale alla prima sarebbe spettato il diritto di ripetere dai secondi i costi di urbanizzazione riferibili pro quota al lotto rimasto in loro proprietà, secondo la disciplina della comunione, che avrebbe dovuto trovare applicazione anche ai consorzi volontari ogni volta che fosse mancata un’espressa deroga pattizia erroneamente non rinvenuta nel contratto di compravendita che disciplinava i rapporti tra le parti. Ad avviso degli istanti, nella fattispecie non si sarebbe, neanche implicitamente, costituito alcun consorzio urbanistico tra i proprietari delle aree oggetto di p.u.a. e di convenzione urbanistica, né al momento della stipula della convenzione urbanistica con il Comune, né tantomeno successivamente. E ciò perché i consorti SI erano proprietari pro indiviso di tutte le aree al momento della stipula della convenzione urbanistica, sicché sarebbe venuta meno l’esigenza di coordinamento descritta dall’art. 870 c.c., la quale avrebbe presupposto ontologicamente che i lotti appartenessero a proprietari diversi. Né, d’altronde, aggiungono i ricorrenti, si sarebbe costituito in seguito alcun consorzio urbanistico, neanche per implicito, poiché, con il contratto di compravendita dell’8 febbraio 2010, i consorti SI, non solo avevano venduto a Ergo Costruzioni 10 di 14 alcune aree ricomprese nel p.u.a. convenzionato, ma inoltre avevano espressamente regolamentato i reciproci rapporti interni finalizzati all’attuazione del piano, tramite la specifica clausola dell’art. 2, rubricato “Precisazioni”, nella quale, appunto, si precisava che le opere di urbanizzazione sarebbero state eseguite a cura e spese dell’acquirente, la quale perciò sarebbe subentrata in tutti gli obblighi contenuti nella convenzione di lottizzazione. Per l’effetto, secondo gli istanti, quand’anche si fosse ritenuta l’esistenza di un consorzio urbanistico volontario, l’astratta regolazione secondo la disciplina della comunione sarebbe stata preclusa dalla previsione di un titolo che disponeva diversamente. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte distrettuale omesso di esaminare, valutare e interpretare, quale accadimento decisivo, che – attraverso l’art. 2 del contratto di compravendita – le parti avevano effettivamente regolato i loro rapporti interni, pattuendo espressamente che le spese relative all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, previste nella convenzione urbanistica, fossero integralmente a carico della società appellante, in deroga alla disciplina civilistica sulla comunione, che l’art. 1100 c.c. rendeva recessiva rispetto a quella pattizia. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e della violazione dell’art. 132 c.p.c. 11 di 14 per motivazione apparente, illogica e perplessa, per avere la Corte di merito aderito a un’interpretazione dell’art. 2 del contratto di compravendita lesiva dei criteri ermeneutici fissati dalle norme civilistiche sull’interpretazione dei contratti, preferendo, del tutto immotivatamente, un’esegesi non corrispondente al testo letterale e in contrasto con tutti gli indicatori, intrinseci ed estrinseci, della volontà negoziale delle parti. Obiettano gli istanti che, in base all’interpretazione letterale dell’art. 2 del contratto di compravendita dell’8 febbraio 2010, tutte le spese relative alle opere di urbanizzazione dovevano rimanere a carico di Ergo Costruzioni, senza distinzione, sicché la Corte d’appello non avrebbe potuto enunciare che il subentro di Ergo negli obblighi inerenti all’urbanizzazione fosse limitato alla parte acquistata, com’era confermato dal contegno complessivo dei contraenti, anche posteriore alla sottoscrizione del contratto, costituente, dopo il criterio letterale, il primo dei criteri sussidiari di interpretazione della volontà contrattuale;
e in particolare: dal fatto che in alcun atto precedente o successivo le parti avevano mai fatto riferimento a limitazioni di sorta, riserve o suddivisioni in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;
dal fatto che, dopo la vendita, Ergo aveva richiesto espressamente al Comune, con missiva del 13 dicembre 2010, il trasferimento degli oneri derivanti dalla convenzione, allegando, a tal fine, nuova fideiussione, in sostituzione di quella dei consorti SI;
dalla circostanza che la stessa impresa Ergo aveva successivamente realizzato, a proprie cure e spese, tutte le opere di urbanizzazione, senza mai sottoporre ai SI alcun conteggio 12 di 14 delle spese da sostenere o stati di avanzamento dei lavori, esponendo le proprie contestazioni solo a opere ultimate. 5.– Devono essere esaminati, in via pregiudiziale e congiunta, il secondo e il quarto mezzo di critica, che attengono alla questione comune della corretta applicazione dei criteri ermeneutici prescritti e, in particolare, in ordine alla corretta lettura del testo letterale del contratto di compravendita. 5.1.– Tali doglianze sono fondate. Infatti, a fronte del tenore letterale dell’art. 2 del contratto di compravendita dell’8 febbraio 2010, intitolato “Precisazioni”, espressamente riportato nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, secondo cui, premessa la dichiarazione dell’acquirente di ben conoscere e accettare gli obblighi di cui alla convenzione di urbanizzazione, le parti convenivano che le opere di urbanizzazione stesse fossero “eseguite a cura e spese della parte acquirente”, la quale, una volta ottenuto il consenso dal Comune, sarebbe subentrata “in tutti gli obblighi” contenuti nella citata convenzione di lottizzazione, il Giudice d’appello ha, nell’ordine, rilevato, in spregio al dato semantico inequivocabile risultante dalla citata clausola: a) che nel contratto definitivo di compravendita era stato previsto il subentro di Ergo negli obblighi inerenti all’urbanizzazione “evidentemente per la relativa parte acquistata”; b) che la pattuizione di un consorzio interno tra i lottizzanti determinava l’assoggettamento dei relativi rapporti tra consorziati alla disciplina della comunione, “in difetto di espressa deroga convenzionale”, nella specie non risultante. In aggiunta, i comportamenti successivi delle parti, come descritti dai ricorrenti, confermavano la previsione negoziale. 13 di 14 Sicché la ricostruzione della volontà delle parti, come riportata nella sentenza d’appello, lede il dato testuale del contratto, come supportato da tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, ai fini di pervenire all’individuazione della ragione pratica del contratto (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022; Sez. L, Sentenza n. 30141 del 13/10/2022; Sez. L, Ordinanza n. 2173 del 25/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021; Sez. L, Sentenza n. 24699 del 14/09/2021). VE riguardo alla causa concreta dell’operazione negoziale, si può dunque desumere che le parti avessero concordato la sostituzione dell’acquirente nell’assolvimento delle spese relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, non essendovi alcun elemento da cui poter ricavare che detti esborsi (la cui entità, in relazione alle opere in concreto eseguite, è stata pacificamente rimessa, in via esclusiva, alle scelte dell’acquirente) avrebbero dovuto essere ripartiti in proporzione tra i proprietari dei lotti 1 e 2. 6.– All’esito, lo scrutinio del terzo motivo resta assorbito. 7.– In definitiva, devono essere accolti il secondo e il quarto motivo, deve essere disatteso il primo motivo del ricorso, mentre il terzo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. 14 di 14
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il quarto motivo del ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti -
contro ALCA Impianti S.r.l. (C.F.: 01805410238), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, quale ex socio unico e successore della cessata Ergo Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Davide Vendita – Lottizzazione – Opere urbanizzazione – Estinzione società – Consorzio urbanistico – Ripetizione spese R.G.N. 11529/21 U.P. 2/2/2023 Civile Sent. Sez. 2 Num. 7648 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 16/03/2023 2 di 14 Mignone, nel cui studio in Verona, via Tazzoli n. 6, ha eletto domicilio;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 449/2021, pubblicata il 26 febbraio 2021, notificata il 1° marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 febbraio 2023 (all’esito della rimessione dall’originaria adunanza camerale del 4 ottobre 2022) dal Consigliere relatore AR AP;
lette le ultime conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo e del quarto motivo e la dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo;
viste le memorie depositate nell’interesse dei ricorrenti e della controricorrente, ai sensi degli artt. 380-bis.
1. e 378 c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2015, Ergo Costruzioni S.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di Verona, SI RI, SI LI e SI CA, affinché i convenuti fossero condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 257.720,01, a titolo di quota parte, a loro carico, delle spese sostenute per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla convenzione urbanistica del 20 ottobre 2009, rep. n. 384/2009, e 3 di 14 in subordine affinché i convenuti fossero condannati, in solido, al pagamento della stessa somma, a titolo di indebito arricchimento. Al riguardo, l’attrice esponeva: che, con atto di compravendita dell’8 febbraio 2010, aveva acquistato dai consorti SI alcune aree della richiamata lottizzazione, per un’estensione complessiva di mq. 8.296, corrispondenti al lotto 2; che, all’esito del trasferimento degli oneri derivanti dalla convenzione, aveva realizzato le opere di urbanizzazione, allegando nuova fideiussione a garanzia dell’adempimento di detti oneri;
che, a tale titolo, aveva sostenuto un esborso di euro 589.748,31; che le opere realizzate erano anche al servizio dei terreni ricompresi nel p.u.a. e rimasti in proprietà dei consorti SI, di cui al lotto 1; che questi ultimi erano, quindi, tenuti a corrispondere i costi anticipati in proporzione alla quota di loro proprietà, poiché si era costituito un consorzio urbanistico volontario, assoggettato alla disciplina della comunione. Si costituivano in giudizio SI RI, SI LI e SI CA, i quali chiedevano il rigetto delle avverse domande, rilevando che, secondo l’art. 2 del contratto di compravendita, l’acquirente aveva assunto l’obbligo di eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione, subentrando, a tal fine, agli originali lottizzanti in tutti gli obblighi da questa convenzione discendenti. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1799/2018, depositata il 13 agosto 2018, rigettava le domande proposte. 4 di 14 Sul punto, evidenziava che il contratto di compravendita definitivo, quale unica ed esclusiva determinazione vincolante tra le parti, in assenza di una differente regolamentazione integrativa, stabiliva, in via generale, che le opere di urbanizzazione fossero eseguite a cura e spese della parte acquirente, senza che fosse specificato che detta regolamentazione pattizia si riferisse solo alle unità effettivamente trasferite, sicché, in adesione all’interpretazione letterale del contratto, l’acquirente si era onerata dell’intero esborso, in base alla valutazione globale delle opere derivanti dal piano di urbanizzazione, senza possibilità di distinzione alcuna all’interno delle stesse. 2.– Con atto di citazione del 24 ottobre 2018, Ergo Costruzioni S.r.l. proponeva appello, lamentando: l’errata interpretazione del contratto definitivo di compravendita e la conseguente indebita valutazione della sequenza tra i contratti preliminari e il contratto definitivo;
l’instaurazione tra le parti di un consorzio interno per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, con la conseguente insorgenza di un diritto di credito, nei confronti dei consorziati SI, per il rimborso pro quota delle spese occorse per l’esecuzione delle opere stesse, da determinarsi secondo le norme sulla comunione. Si costituivano nel giudizio d’impugnazione SI RI, SI LI e SI CA, i quali resistevano al gravame. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento dell’appello e in riforma della pronuncia impugnata, accoglieva la domanda principale proposta da Ergo, dichiarando assorbite le ulteriori domande subordinate, e – per l’effetto – condannava, in 5 di 14 solido, SI RI, SI LI e SI CA al pagamento, in favore di Ergo Costruzioni S.r.l., della somma di euro 257.720,01, a titolo di quota parte del corrispettivo delle spese anticipate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto qui interessa: a) che tra la Ergo Costruzioni S.r.l. e i consorti SI si era costituito un consorzio urbanistico volontario, avente ad oggetto l’area interessata dalla lottizzazione e riferita anche al lotto 1, rimasto in proprietà dei consorti SI;
b) che nel contratto definitivo di compravendita era stato previsto il subentro di Ergo negli obblighi inerenti all’urbanizzazione, “evidentemente per la relativa parte acquistata”; c) che la pattuizione di un consorzio interno tra i lottizzanti determinava l’assoggettamento dei relativi rapporti tra consorziati alla disciplina della comunione, “in difetto di espressa deroga convenzionale”, nella fattispecie non risultante;
d) che, quindi, le spese per la lottizzazione e i relativi pesi si dovevano ripartire e distribuire in proporzione alle quote dei partecipanti. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, SI RI, SI LI e SI CA. Ha resistito con controricorso la Alca Impianti S.r.l., quale ex socio unico e successore della cessata Ergo Costruzioni S.r.l. 4.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 5.– I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative. 6 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso la causa nel merito, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. E ciò perché, in pendenza del giudizio d’appello, prima che fosse depositata l’impugnata sentenza, la società appellante si era cancellata volontariamente dal registro delle imprese e si era, quindi, estinta. Inoltre, il credito azionato dalla società non era stato riportato nel bilancio finale di liquidazione e non ne era stata fatta alcuna menzione negli atti societari di liquidazione ed estinzione, sicché detto credito avrebbe dovuto ritenersi rinunciato. 1.1.– Premesso che non si tratta di un motivo di censura in cassazione in senso proprio, bensì di una richiesta di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in forza di un fatto nuovo (ossia dedotto per la prima volta in questa sede) e comprovato in via documentale ex art. 372 c.p.c. (nel rispetto del principio del contraddittorio), il rilievo è infondato. Ora, è necessario precisare che ricorre un contrasto diacronico nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all’interpretazione delle conseguenze che discendono dal mancato inserimento nel bilancio finale di liquidazione della società volontariamente cancellata del credito litigioso (presunzione di tacita rinuncia: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 15/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 15782 del 29/07/2016; Sez. 1, Sentenza n. 25974 del 24/12/2015; ovvero necessità della prova, anche 7 di 14 mediante contegni inequivoci, che – attraverso tale mancato inserimento – il creditore abbia inteso rimettere il debito); e ciò all’esito del pronunciamento delle Sezioni Unite, con le Sentenze n. 6071 e n. 6070 del 12/03/2013, secondo cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6/2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento, da parte del liquidatore, consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. A fronte della rilevazione di detto contrasto, si ritiene di aderire all’orientamento più recente. In forza dell’indirizzo più prossimo, l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla 8 di 14 stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 8521 del 25/03/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 30075 del 31/12/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020; Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020). Ne deriva che non può essere ravvisata, nel caso di specie, una tacita e inequivocabile remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c., in ragione del fatto che il credito litigioso non sia stato riportato nel bilancio finale di liquidazione, posto che, all’epoca della cancellazione della società Ergo Costruzioni S.r.l. dal registro delle imprese, il giudizio d’appello era ancora pendente – e, dunque, non era stato ancora definito con l’accoglimento della domanda –, a fronte di una pronuncia di primo grado (debitamente gravata) che aveva rigettato la domanda di Ergo Costruzioni. Sicché appare del tutto plausibile che, in ragione del rigetto con sentenza di prime cure e in attesa della definizione del giudizio di gravame, al momento della cancellazione, quel credito non sia stato riportato nel bilancio di liquidazione, non già perché vi fosse la volontà tacita di abdicarvi, ma semplicemente perché la posta creditoria non aveva ancora avuto un riconoscimento giudiziale. Né i ricorrenti hanno addotto alcun argomento confutativo, atto a comprovare che il mancato inserimento del credito nel 9 di 14 bilancio finale fosse significativo dell’intenzione di rimettere il credito. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 870, 920, 1100, 1101 e 1372 c.c., per avere il Giudice del gravame ritenuto che tra la società appellante e gli appellati si fosse costituito un consorzio urbanistico, in forza del quale alla prima sarebbe spettato il diritto di ripetere dai secondi i costi di urbanizzazione riferibili pro quota al lotto rimasto in loro proprietà, secondo la disciplina della comunione, che avrebbe dovuto trovare applicazione anche ai consorzi volontari ogni volta che fosse mancata un’espressa deroga pattizia erroneamente non rinvenuta nel contratto di compravendita che disciplinava i rapporti tra le parti. Ad avviso degli istanti, nella fattispecie non si sarebbe, neanche implicitamente, costituito alcun consorzio urbanistico tra i proprietari delle aree oggetto di p.u.a. e di convenzione urbanistica, né al momento della stipula della convenzione urbanistica con il Comune, né tantomeno successivamente. E ciò perché i consorti SI erano proprietari pro indiviso di tutte le aree al momento della stipula della convenzione urbanistica, sicché sarebbe venuta meno l’esigenza di coordinamento descritta dall’art. 870 c.c., la quale avrebbe presupposto ontologicamente che i lotti appartenessero a proprietari diversi. Né, d’altronde, aggiungono i ricorrenti, si sarebbe costituito in seguito alcun consorzio urbanistico, neanche per implicito, poiché, con il contratto di compravendita dell’8 febbraio 2010, i consorti SI, non solo avevano venduto a Ergo Costruzioni 10 di 14 alcune aree ricomprese nel p.u.a. convenzionato, ma inoltre avevano espressamente regolamentato i reciproci rapporti interni finalizzati all’attuazione del piano, tramite la specifica clausola dell’art. 2, rubricato “Precisazioni”, nella quale, appunto, si precisava che le opere di urbanizzazione sarebbero state eseguite a cura e spese dell’acquirente, la quale perciò sarebbe subentrata in tutti gli obblighi contenuti nella convenzione di lottizzazione. Per l’effetto, secondo gli istanti, quand’anche si fosse ritenuta l’esistenza di un consorzio urbanistico volontario, l’astratta regolazione secondo la disciplina della comunione sarebbe stata preclusa dalla previsione di un titolo che disponeva diversamente. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte distrettuale omesso di esaminare, valutare e interpretare, quale accadimento decisivo, che – attraverso l’art. 2 del contratto di compravendita – le parti avevano effettivamente regolato i loro rapporti interni, pattuendo espressamente che le spese relative all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, previste nella convenzione urbanistica, fossero integralmente a carico della società appellante, in deroga alla disciplina civilistica sulla comunione, che l’art. 1100 c.c. rendeva recessiva rispetto a quella pattizia. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e della violazione dell’art. 132 c.p.c. 11 di 14 per motivazione apparente, illogica e perplessa, per avere la Corte di merito aderito a un’interpretazione dell’art. 2 del contratto di compravendita lesiva dei criteri ermeneutici fissati dalle norme civilistiche sull’interpretazione dei contratti, preferendo, del tutto immotivatamente, un’esegesi non corrispondente al testo letterale e in contrasto con tutti gli indicatori, intrinseci ed estrinseci, della volontà negoziale delle parti. Obiettano gli istanti che, in base all’interpretazione letterale dell’art. 2 del contratto di compravendita dell’8 febbraio 2010, tutte le spese relative alle opere di urbanizzazione dovevano rimanere a carico di Ergo Costruzioni, senza distinzione, sicché la Corte d’appello non avrebbe potuto enunciare che il subentro di Ergo negli obblighi inerenti all’urbanizzazione fosse limitato alla parte acquistata, com’era confermato dal contegno complessivo dei contraenti, anche posteriore alla sottoscrizione del contratto, costituente, dopo il criterio letterale, il primo dei criteri sussidiari di interpretazione della volontà contrattuale;
e in particolare: dal fatto che in alcun atto precedente o successivo le parti avevano mai fatto riferimento a limitazioni di sorta, riserve o suddivisioni in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;
dal fatto che, dopo la vendita, Ergo aveva richiesto espressamente al Comune, con missiva del 13 dicembre 2010, il trasferimento degli oneri derivanti dalla convenzione, allegando, a tal fine, nuova fideiussione, in sostituzione di quella dei consorti SI;
dalla circostanza che la stessa impresa Ergo aveva successivamente realizzato, a proprie cure e spese, tutte le opere di urbanizzazione, senza mai sottoporre ai SI alcun conteggio 12 di 14 delle spese da sostenere o stati di avanzamento dei lavori, esponendo le proprie contestazioni solo a opere ultimate. 5.– Devono essere esaminati, in via pregiudiziale e congiunta, il secondo e il quarto mezzo di critica, che attengono alla questione comune della corretta applicazione dei criteri ermeneutici prescritti e, in particolare, in ordine alla corretta lettura del testo letterale del contratto di compravendita. 5.1.– Tali doglianze sono fondate. Infatti, a fronte del tenore letterale dell’art. 2 del contratto di compravendita dell’8 febbraio 2010, intitolato “Precisazioni”, espressamente riportato nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, secondo cui, premessa la dichiarazione dell’acquirente di ben conoscere e accettare gli obblighi di cui alla convenzione di urbanizzazione, le parti convenivano che le opere di urbanizzazione stesse fossero “eseguite a cura e spese della parte acquirente”, la quale, una volta ottenuto il consenso dal Comune, sarebbe subentrata “in tutti gli obblighi” contenuti nella citata convenzione di lottizzazione, il Giudice d’appello ha, nell’ordine, rilevato, in spregio al dato semantico inequivocabile risultante dalla citata clausola: a) che nel contratto definitivo di compravendita era stato previsto il subentro di Ergo negli obblighi inerenti all’urbanizzazione “evidentemente per la relativa parte acquistata”; b) che la pattuizione di un consorzio interno tra i lottizzanti determinava l’assoggettamento dei relativi rapporti tra consorziati alla disciplina della comunione, “in difetto di espressa deroga convenzionale”, nella specie non risultante. In aggiunta, i comportamenti successivi delle parti, come descritti dai ricorrenti, confermavano la previsione negoziale. 13 di 14 Sicché la ricostruzione della volontà delle parti, come riportata nella sentenza d’appello, lede il dato testuale del contratto, come supportato da tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, ai fini di pervenire all’individuazione della ragione pratica del contratto (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022; Sez. L, Sentenza n. 30141 del 13/10/2022; Sez. L, Ordinanza n. 2173 del 25/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021; Sez. L, Sentenza n. 24699 del 14/09/2021). VE riguardo alla causa concreta dell’operazione negoziale, si può dunque desumere che le parti avessero concordato la sostituzione dell’acquirente nell’assolvimento delle spese relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, non essendovi alcun elemento da cui poter ricavare che detti esborsi (la cui entità, in relazione alle opere in concreto eseguite, è stata pacificamente rimessa, in via esclusiva, alle scelte dell’acquirente) avrebbero dovuto essere ripartiti in proporzione tra i proprietari dei lotti 1 e 2. 6.– All’esito, lo scrutinio del terzo motivo resta assorbito. 7.– In definitiva, devono essere accolti il secondo e il quarto motivo, deve essere disatteso il primo motivo del ricorso, mentre il terzo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. 14 di 14
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il quarto motivo del ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda