TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4270/2024 R.G.
Tribunale Civile di Genova Sezione Prima
Addì 04/06/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti 1. l'avv. MANGINI MARANA FALCONI FEDERICO per parte attrice (appellante) Parte_1
2. l'avv. GENNAI per parte convenuta CP_1
(appellato)
[...]
che precisano le rispettive conclusioni come da memorie da ultimo autorizzate. Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc. che si riportano a quanto dedotto in atti. A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 4270/2024 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto
- che ricorreva in appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace n. 1632/2023 del 24/10/2023 il quale aveva respinto l'opposizione all'esecuzione del credito derivante:
- di 11 verbali di accertamento di violazioni del codice della strada emessi nei suoi confronti dal CP_1 tra il 2014 e il 2017 e
[...]
- delle tre cartelle esattoriali relative ai verbali stessi emesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito , CP_2 allegando:
1. la tardività/nullità delle notifiche di 3 verbali di accertamento (n. finali 3541 - 6387 - 9666) di violazione del CdS, in quanto atti notificati presso la residenza dell'appellante sita in Davagna successivamente al 22/07/2016, data in cui venne iscritto sul registro AIRE il cambio di residenza all'estero dal (doc. 6 e 7 appellante);
2. la prescrizione del credito erariale relativo ai verbali notificati in data antecedente al (22/07/2016) (n. 7963 - 8984 - 6607 - 5182 - 5252 - 2355 - 7934 – 5452), in conseguenza della tardività/nullità delle notifiche di tutti gli atti interruttivi della prescrizione perché anch'esse effettuate presso la residenza di Davagna dopo il trasferimento in Spagna dell'appellante;
- che in questa sede quest'ultimo chiede la riforma della sentenza impugnata, per aver il GdP erroneamente considerato rituali le notifiche dei verbali e degli atti interruttivi;
- che il si opponeva allegando la ritualità Controparte_1 della notifica degli atti;
- che non si costituiva nel presente giudizio di appello;
CP_2
- che le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
- che va dichiarata la contumacia di non costituitasi in CP_2 giudizio malgrado la ritualità della notifica;
- che la domanda va accolta;
- che infatti va accolta l'eccezione sub 1), in quanto le notifiche di detti verbali - eseguite in data 02/05/2017 (cfr. estratto ruolo doc. 1 appellante) è nulla, perché effettuata in Davagna successivamente al 22/07/2016, data di registrazione su AIRE del trasferimento all'estero dell'appellante considerato (cfr. certificato di residenza doc. 7 appellante);
- che è priva di fondamento l'eccezione del secondo CP_1 cui non avrebbe provveduto, nelle more del Parte_1 cambio di residenza, alla doppia dichiarazione richiesta dall'art. 31 disp. att. c.c.; - che infatti sono stati prodotti dall'appellante sia “la dichiarazione fatta al comune che si abbandona” (certificazione consolare italiana ai fini AIRE doc. 6 appellante), sia quella effettuata dal comune “dove si intende fissare la dimora abituale” (certificato di residenza in Calle Pedruscos, doc.7);
- che non ha pregio la tesi del per cui Controparte_1
avrebbe dovuto comunicare al PRA il cambio di Parte_1 residenza, in quanto è noto che “le comunicazioni al PRA del cambio di residenza, ritualmente dichiarato, del proprietario all'anagrafe comunale devono essere eseguite d'ufficio a carico della PA, per cui, ove la PA abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione eseguita al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati, non può intendersi eseguita correttamente”. (cfr. Cass. S.U. 24851/2010);
- che quindi tutti i verbali notificati in data 02/05/2017 sono nulli;
- che va accolta anche l'eccezione sub 2) di prescrizione dei crediti relativi ai verbali notificati in data antecedente il 22.7.2016;
- che infatti non vi è la prova della ritualità della notifica delle cartelle di relative a tutti i verbali impugnati CP_2
(asseritamente eseguite in data 14/12/2016, in data 20/06/2018 e in data 18/05/2019, cfr. estratto ruolo CP_2 doc. 1 appellante), in quanto non sono state prodotte in atti le corrispondenti relate;
- che è nulla la notifica dell'intimazione di pagamento delle cartelle stesse fatta da in data 12/12/2019 poiché CP_2 eseguita in Davagna e non presso la nuova residenza di in Spagna (cfr. atto di appello p. 15-16). A tal Parte_1 proposito, va rilevato l'errore in cui è incorso il GdP, laddove dava atto della rituale notifica all'estero della citata intimazione (n. finale 340695), al contrario di quanto risulta dal medesimo atto (riprodotto nel corpo dell'appello), indirizzato all'appellante nella residenza di “Via Scoffera 59/C Davagna”;
- che infine è nulla la notifica dell'atto di pignoramento del 21/01/2020 in quanto anch'essa eseguita in Davagna in data 07/02/2020 (cfr. atto di pignoramento presso terzi doc. 2 appellante);
- che il fascicolo di primo grado della parte contumace CP_2 non è stato rintracciato, pur a seguito di sollecitazione in tal senso da parte del Giudice (cfr. ord. 10.12.24)
- che è noto che la notifica nulla non è idonea ad interrompere la prescrizione (cfr. tra le altre Cass. ord. del 18/07/2018 n. 18485);
- che l'art. 209 cds prevede la prescrizione quinquennale per le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
- che quindi, dall'accertata nullità delle notifiche degli atti interruttivi degli atti di cui sub 2 (cartelle, intimazione e pignoramento) discende la prescrizione del credito risultante dai verbali notificati dal 2014 al 18/05/2016 (n. finali 7963 - 8984 - 6607 - 5182 - 5252 - 2355 - 7934 - 5452, cfr. estratto conto doc.1 appellante); CP_2
- che infatti l'ultima notifica rituale risale al 18/05/2016 (cfr. estratto ruolo doc. 1 appellante) e pertanto la CP_2 prescrizione è maturata in data 18/05/2021;
- che ad abundantiam, risultano comunque prescritti anche i crediti di cui ai verbali sub 1 (notificati in data 02/05/2017);
- che le spese seguono la soccombenza come da dispositivo (valore della controversia € 2.108,43);
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_3
;
[...]
2. accoglie l'appello e – in riforma dell'impugnata sentenza - dichiara che nulla deve in relazione ai Parte_1 verbali e alle cartelle impugnate;
3. condanna il Controparte_4
alla rifusione in favore della parte appellante delle
[...] spese del presente procedimento, liquidate in € 2.200 per prestazioni professionali oltre spese non imponibili per
€ 147,00, esborsi forfettari e accessori di legge.
Così deciso e letto in udienza in Genova, addì 04/06/2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi)