Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2019, n. 7898
CASS
Sentenza 12 dicembre 2019

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Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto insufficiente ad integrare una condotta penalmente rilevante - ancorché dotata di valenza altamente sintomatica della contiguità con ambienti dell'estremismo islamico - l'avere l'imputato, tra l'altro, visionato numerosi video riguardanti tematiche "jihadiste", di cui alcuni strumentali all'auto-addestramento).

Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (nella specie, a supporto dell'ISIS), l'art. 270-quinquies cod. pen. richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato, non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza di una delle finalità di terrorismo contemplate dall'art. 270-sexies cod. pen., le quali devono costituire oggetto di specifico accertamento sulla base delle emergenze del caso concreto. (Conf. n. 29669 del 2011 e n. 29671 del 2011, non mass.).

Le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per addestramento personale ad attività finalizzate al terrorismo islamico sul fondamento delle decisive dichiarazioni di un compagno di cella del predetto, che aveva riferito della sua radicalizzazione e delle sue esortazioni ad andare a combattere per la causa "jihadista", omettendo di preliminarmente esaminare la questione della credibilità soggettiva del testimone nonostante che questi, prima dell'arresto dell'imputato, avesse rinnegato l'Islam per abbracciare la fede cristiana).

Commentario1

  • 1Art. 194 c.p.p. - Oggetto e limiti della testimonianza
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2019, n. 7898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7898
Data del deposito : 12 dicembre 2019

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