Sentenza 12 dicembre 2019
Massime • 3
Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto insufficiente ad integrare una condotta penalmente rilevante - ancorché dotata di valenza altamente sintomatica della contiguità con ambienti dell'estremismo islamico - l'avere l'imputato, tra l'altro, visionato numerosi video riguardanti tematiche "jihadiste", di cui alcuni strumentali all'auto-addestramento).
Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (nella specie, a supporto dell'ISIS), l'art. 270-quinquies cod. pen. richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato, non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza di una delle finalità di terrorismo contemplate dall'art. 270-sexies cod. pen., le quali devono costituire oggetto di specifico accertamento sulla base delle emergenze del caso concreto. (Conf. n. 29669 del 2011 e n. 29671 del 2011, non mass.).
Le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per addestramento personale ad attività finalizzate al terrorismo islamico sul fondamento delle decisive dichiarazioni di un compagno di cella del predetto, che aveva riferito della sua radicalizzazione e delle sue esortazioni ad andare a combattere per la causa "jihadista", omettendo di preliminarmente esaminare la questione della credibilità soggettiva del testimone nonostante che questi, prima dell'arresto dell'imputato, avesse rinnegato l'Islam per abbracciare la fede cristiana).
Commentario • 1
- 1. Art. 194 c.p.p. - Oggetto e limiti della testimonianzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2019, n. 7898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7898 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
07898-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 12/12/2019 Registro generale n. 17075/2019 (n. 1) Sentenza n. 1236/2019 Composta dai Consiglieri: Presidente Adriano Iasillo Michele Bianchi Raffello Magi Daniele Cappuccio Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) HA ME, nato a [...] il [...]; Avverso la sentenza emessa il 27/09/2018 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro;
Sentita la relazione del Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Sentito per il ricorrente l'avv. Francesco Iacopino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
a RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa 1'08/09/2017 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, procedendo con rito abbreviato previa riqualificazione del delitto di cui all'art. 270-quinquies, cod. pen., per la parte introdotta dall'art. 1, comma 3, lett. a), decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 -, giudicava l'imputato ME HA colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. L'imputato ME HA, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e alle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
2. Con sentenza emessa il 27/09/2018 la Corte di assise di appello di Catanzaro, pronunciandosi sull'impugnazione dell'imputato, confermava la decisione appellata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze di merito, che risultano pienamente convergenti, emergeva che ME HA, nell'arco temporale in contestazione, compreso tra il luglio del 2015 e il 25/01/2016, poneva in essere mediante contatti con ambienti del terrorismo islamico e attraverso l'utilizzo della rete telematica un'attività finalizzata ad acquisire un addestramento militare e a compiere atti di terrorismo nel contesto della sfera di operatività dell'organizzazione internazionale denominata Isis, che, com'è noto, è l'acronimo con il quale viene chiamato l'autoproclamatosi Islamic State of Iraq and Syria. Occorre premettere che il presente procedimento traeva origine dagli accertamenti svolti nei confronti di HA, effettuati sulla base di una nota trasmessa dalla D.I.G.OS. della Questura di Roma, con cui si segnalava che l'imputato il 10/07/2015 era stato controllato presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino, in cui era atterrato, provenendo dalla Turchia, dove era stato respinto per "motivi di sicurezza pubblica". A seguito di tale segnalazione si accertava che il ricorrente il 09/07/2015, alle ore 6.15, era partito in autobus da Cosenza per raggiungere l'Aeroporto di Roma Fiumicino, dove alle ore 19.20 si era imbarcato su un volo diretto a Istanbul, raggiunto il cui aeroporto la polizia di frontiera rifiutava all'imputato - che era un cittadino di nazionalità marocchina - l'ingresso in Turchia e lo respingeva verso l'Italia, con un altro volo che giungeva a destinazione il 10/07/2015. 2 Si procedeva, pertanto, a eseguire un controllo dei due cellulari di cui il ricorrente disponeva ed essendo tali apparecchi telefonici abilitati alla navigazione su internet si procedeva a controllare le modalità di utilizzazione della rete telematica del ricorrente. Nello stesso contesto, le forze dell'ordine procedevano a una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imputato, ubicata a Luzzi, in Contrada Pirito di Pescara n. 24, nel corso della quale venivano esaminati i genitori del ricorrente - CH HA e KH El FA che confermavano che il figlio si era allontanato da casa la mattina del 09/07/2015. Sulla base di questa piattaforma indiziaria, si procedeva al controllo del traffico telefonico delle utenze cellulari di cui l'imputato disponeva e contestualmente si sottoponeva il ricorrente a un'attività di intercettazione telefonica e ambientale, che consentiva di documentare il crescente interesse di HA verso gli ambienti dell'estremismo islamico contigui all'Isis, che si concretizzava nell'acquisizione di un consistente materiale audiovisivo relativo alla sfera di operatività di tali frange terroristiche. In questo contesto, i Giudici di merito sottoponevano a un vaglio analitico la documentazione audiovisiva riconducibile agli ambienti del radicalismo islamico e all'attività bellica svolta dall'Isis nell'area siro-irachena, evidenziando che il materiale visionato dall'imputato dimostrava la sua contiguità con il terrorismo di matrice jihadista. Le ulteriori verifiche investigative consentivano di accertare l'esistenza di collegamenti tra il ricorrente ed esponenti di settori contigui con il radicalismo islamico, che corroboravano l'ipotesi accusatoria, anche alla luce delle note informative trasmesse dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che evidenziavano l'adesione ai principi dell'integralismo jihadista manifestata dall'imputato durante la sua detenzione. Si evidenziava, in proposito, che alcuni soggetti che erano stati detenuti con HA nella Casa circondariale di Rossano tra cui MA MA ne avevano segnalato la vicinanza agli ambienti - dell'estremismo jihadista, manifestata dal ricorrente all'interno di tale struttura penitenziaria. L'esistenza di collegamenti tra HA e gli ambienti dell'estremismo islamico si riteneva ulteriormente corroborata dalle attività di intercettazione svolte nei confronti dell'imputato e dei suoi familiari, nel cui contesto si richiamavano le captazioni registrate nelle date del 24/07/2015, del 28/07/2015, del 03/08/2015 e del 29/04/2016, da cui emergevano i contatti tra il ricorrente e i contesti terroristici in esame. Gli esiti di tali captazioni confermavano la vicinanza del ricorrente agli ambienti jihadisti, resa evidente dai riferimenti, contenuti in tali colloqui, all'attività di sostegno all'Islamic State of Iraq and Syria, che i Giudici di 3 G merito correlavano al materiale audiovisivo destinato all'addestramento bellico di cui si è già detto. Si riteneva, pertanto, dimostrata la contiguità di HA con gli ambienti dell'integralismo islamico e l'attività di acquisizione telematica di materiale audiovisivo funzionale all'addestramento bellico svolta dal ricorrente, in conseguenza della quale l'imputato mirava ad aderire alle fazioni terroristiche operanti sul territorio mediorientale in collegamento con l'Islamic State of Iraq and Syria. Sulla base di tali premesse, si riteneva che HA non si fosse limitato a una mera acquisizione di informazioni di contenuto bellico, procedendo a un vero e proprio addestramento militare, ponendo in essere comportamenti tra cui si richiamavano la programmazione di un viaggio in Belgio e il tentativo di raggiungere la Turchia, che non si concretizzava per il suo respingimento alla frontiera da parte delle autorità aeroportuali che apparivano espressivi - dell'univoca volontà del ricorrente di orientare in chiave terroristica le sue scelte di vita, aderendo al radicalismo religioso posto a fondamento dell'Isis. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato ME HA veniva condannato alle pene di cui in premessa.
4. Avverso la sentenza di appello ME HA a mezzo dell'avv. Francesco Iacopino, ricorreva per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 270-quinquies e 270-sexies cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata all'imputato, senza considerare che le sue condotte erano finalizzate alla commissione di comportamenti privi di rilevanza penale, rivelatori di un'adesione esclusivamente ideologica ai principi che ispirano gli ambienti del terrorismo islamico collegati all'Islamic State of Iraq and Syria. Si deduceva, in proposito, che non poteva rilevare nella direzione recepita dalla Corte di assise di appello di Catanzaro la mera adesione morale di HA agli ambienti dell'integralismo islamico, ai quali era vicino solo ideologicamente, atteso che i suoi comportamenti erano sprovvisti di quelle connotazioni materiali indispensabili alla configurazione della fattispecie di cui all'art. 270-quinquies cod. pen. Infatti, anche a volere ritenere dimostrate le condotte di sostegno ideologico dell'imputato alle fazioni mediorientali del terrorismo islamico, tali comportamenti risultavano privi di rilevanza penale ai fini della configurazione dell'ipotesi delittuosa contestata, non sussistendo alcuna norma che, nel nostro 4 ordinamento, punisce l'adesione morale al radicalismo religioso e, per converso, non risultando che HA avesse acquisito le informazioni belliche di cui si controverte per dare sfogo alla sua, indimostrata, vocazione jihadista. In questo modo, si era configurato il reato contestato al ricorrente ex art. 270-quinquies cod. pen. quale reato di pericolo presunto connotato da dolo generico, trascurando che la fattispecie in esame andava ricostruita, in termini differenti, quale reato di pericolo concreto connotato da dolo specifico. Tali conclusioni, peraltro, oltre a essere smentite dalle emergenze probatorie, non tenevano conto della problematicità della nozione di "finalità di terrorismo" prefigurata dall'art. 270-sexies cod. pen., alla quale rinvia la fattispecie in esame, che non può essere interpretata in termini distonici con il principio di offensività. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 533, 546, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori legittimanti il giudizio di responsabilità nei confronti di HA, che era stato formulato senza tenere conto del fatto che le sue condotte erano ispirate da intenti esclusivamente ideologici, rispetto ai quali privi di univocità dovevano ritenersi gli elementi indiziari richiamati dalla Corte territoriale, dai quali non emergevano collegamenti tra il ricorrente e le fazioni terroristiche oggetto di vaglio. Si deduceva, in proposito, che non assumeva rilievo decisivo la visione di video di ispirazione terroristica su internet, che dimostrava esclusivamente l'adesione ideologica di HA ai principi dell'estremismo islamico. I video in questione, peraltro, non possedevano alcun contenuto didattico o istruttivo, riguardando scene di violenza da cui non era possibile desumere il perseguimento delle finalità terroristiche prefigurate dall'art. 270-sexies cod. pen., così come richiamate dall'art. 270-quinquies cod. pen. Si deduceva, al contempo, che priva di rilievo era la programmazione di due viaggi in Belgio e in Turchia, dai quali non era possibile ricavare alcuna indicazione utile a confermare la contiguità di HA con gli ambienti dell'estremismo islamico posta a fondamento del giudizio di responsabilità censurato. Quanto, in particolare, al viaggio in Turchia, la difesa del ricorrente evidenziava che tale trasferta era esclusivamente funzionale a consentire all'imputato di andare a visitare una moschea per effettuare un pellegrinaggio, che il suo respingimento alla frontiera, verificatosi il 09/07/2015, impediva di realizzare. 5 а с Quanto, invece, al viaggio in Belgio, si trattava di un progetto che rimaneva a uno stadio ancora "più sfumato", tanto è vero che l'imputato non arrivava nemmeno a programmare tale trasferta, essendosi limitato ad alcuni sporadici contatti telefonici con un cugino, che abitava in quel paese, attraverso il quale sperava di trovare un lavoro. Parimenti privi di rilievo probatorio dovevano ritenersi gli esiti delle captazioni registrate nelle date del 24/07/2015, del 28/07/2015, del 03/08/2015 e del 29/04/2016, da cui non emergeva alcun contatto tra il ricorrente e le fazioni terroristiche in esame. Si riteneva, infine, che assumesse un valore probatorio neutro l'utilizzo di strumenti di navigazione telematica, che erano stati valorizzati dai Giudici di merito in senso sfavorevole al ricorrente, atteso che tali cautele non potevano ritenersi finalizzate alla commissione delle condotte illecite di cui all'art. 270- sexies cod. pen. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 5, 6, 7 CEDU, 13, 19, 21, 25, 27 Cost., 270-quinquies, 270-sexies, cod. pen., 192, 533 e 546 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere configurato il delitto ascritto all'imputato, sotto il profilo dell'offensività dei suoi comportamenti criminosi, la cui insussistenza induceva a ritenere il giudizio di colpevolezza espresso in violazione del principio cogitationis poenam nemo patitur. Si deduceva, in proposito, che il compendio probatorio non consentiva di ritenere dimostrata la sussistenza di una situazione di pericolo concreto collegata all'acquisizione telematica di informazioni funzionali all'addestramento militare effettuata dal ricorrente che avevano una connotazione esclusivamente personale -, su cui la Corte di assise di appello di Catanzaro non si era soffermata, eludendo nucleo essenziale delle doglianze sottoposte al suo vaglio. Non si era, pertanto, tenuto conto dell'assenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra HA e gli ambienti del terrorismo islamico, che non erano desumibili dagli elementi indiziari censurati dalla difesa del ricorrente con il secondo motivo di ricorso. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti all'incongruità del giudizio dosimetrico formulato dalla Corte territoriale, che veniva censurato per la sua eccessività e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva tenuto conto delle modalità con cui si era concretizzata l'ipotesi di 6 G reato in contestazione e della personalità dell'imputato, rispetto alla quale privo di rilievo appariva il riferimento quantitativo al materiale informatico di contenuto jihadista visionato dal ricorrente. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ME HA è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 270- quinquies e 270-sexies cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata all'imputato, senza considerare che le sue condotte erano finalizzate alla commissione di comportamenti privi di rilevanza penale e rivelatori di un'adesione esclusivamente ideologica ai principi che ispirano gli ambienti terroristici collegati all'Islamic State of Iraq and Syria. Occorre premettere che l'art. 270-quinquies, comma primo, cod. pen. sanziona la condotta di chiunque «al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale [...] >>. La norma incriminatrice, inoltre, prevede l'irrogazione della stessa pena sia nei confronti della persona addestrata sia nei confronti del soggetto che «avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies». In questa cornice, non occorre soffermarsi preliminarmente sulle connotazioni geo-politiche dell'Islamic State of Iraq and Syria e delle organizzazioni terroristiche che vi sono collegate, su cui questa Corte si è soffermata in alcuni arresti chiarificatori, intervenuti in tema di istigazione a delinquere mediante diffusione di materiale apologetico relativo alla Jihad islamica e al martirio religioso, che ci si deve limitare a richiamare (Sez. 6, n. 7 13421 del 05/03/2019, Shalabi Issam Elsayed, Rv. 275983-02; Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Alali Alhussein Ahmad, Rv. 274376-01). Si ritiene, invece, opportuno evidenziare che il punto di riferimento sistematico fondamentale per inquadrare le finalità di terrorismo sottese alle condotte poste in essere da ME HA è rappresentato dall'art. 270-sexies cod. pen. così come introdotto dall'art. 15 decreto-legge 27 luglio 2005, n. - 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 -, al quale rinvia l'art. 270-quinquies, comma primo, cod. pen., che impone di ritenere connotate da tali fini eversivi quelle condotte «per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto ○ destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese 0 di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o da altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». Ne discende che la condotta terroristica ha un'autonoma rilevanza penale, che, tuttavia, quando mira al raggiungimento degli obiettivi eversivi prefigurati dall'art. 270-sexies cod. pen., si collega inscindibilmente al perseguimento di tali finalità illecite. Le condotte terroristiche descritte dall'art. 270-sexies cod. pen., così come richiamato dall'art. 270-quinquies, comma primo, cod. pen., del resto, puntano a sovvertire con modalità violente gli ordinamenti economici o sociali di uno Stato ovvero a sopprimere il suo assetto politico e giuridico, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260076-01; Sez. 5, n. 12252 del 23/02/2012, Bortolato, Rv. 251920-01). Occorre aggiungere, a proposito delle connotazioni delle attività ispirate da finalità terroristiche prefigurate dall'art. 270-sexies cod. pen., che, posto che l'aspirazione al mutamento degli assetti istituzionali di uno Stato non è, in quanto tale, vietato, a ciò ostando il dettato dell'art. 49 Cost., quello che assume rilievo decisivo ai fini della loro rilevanza penale è la natura violenta delle relative condotte, espressiva di un metodo antidemocratico. Né potrebbe essere diversamente, atteso che la previsione dell'art. 49 Cost. che costituisce la norma di riferimento costituzionale per la disciplina dei diritti - associativi, che costituiscono il limite esterno alla configurazione dei delitti contro la personalità dello Stato cui ci si sta riferendo prevede che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». 8 Nella stessa direzione, con specifico riferimento alla matrice religiosa delle organizzazioni internazionali che si ispirano al radicalismo islamico che si stanno considerando e dei limiti costituzionali esterni alla fattispecie di cui all'art. 270- quinquies cod. pen., occorre richiamare l'art. 18, comma primo, Cost. che stabilisce che «i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale»>; l'art. 19, comma primo, Cost., secondo cui «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume»; l'art. 20 Cost., a tenore del quale «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività». In questo contesto sistematico, il terrorismo anche se qualificato come "finalità" dagli artt. 270-bis e 280 cod. pen. ovvero come "scopo" - dall'art. - - 289-bis cod. pen. non costituisce solo un obiettivo illecito, fungendo, come detto, da strumento di pressione, da metodo di lotta, da modus operandi particolarmente efferato. Attraverso il metodo terroristico, infatti, si diffonde il panico tra la popolazione, colpendo persone e beni non direttamente identificabili con l'avversario istituzionale, per imporre a quest'ultimo una soluzione che, in condizioni normali, non avrebbe accettato. Per queste ragioni, le fattispecie connotate da finalità terroristiche, cui si collega la previsione dell'art. 270- quinquies cod. pen. correttamente contestata al ricorrente -, per effetto del - richiamo dell'art. 270-sexies cod. pen., si caratterizzano per la loro natura giuridica di reati di pericolo concreto, per i quali si richiede l'effettività degli obiettivi eversivi, in vista dei quali opera la societas contra legem (Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, Alberti, Rv. 265405-01; Sez. 1, n. 1072 dell'11/10/2006, dep. 2007, YA Maher, Rv. 235289-01). -che2.1. Rispetto a tale inquadramento dell'art. 270-quinquies cod. pen. veniva effettuato dalla Corte di assise di appello di Catanzaro in termini ineccepibili non assume rilievo decisivo il mezzo attraverso cui l'attività di - HA si concretizzava e i soggetti con i quali l'imputato interagiva, non potendosi escludere che anche l'uso di strumenti telematici, accanto all'utilizzo di forme di contiguità terroristica tradizionale, sia idoneo a ledere i bene giuridici protetti dalla fattispecie che si sta considerando. Si muove, del resto, in questa direzione, la previsione dell'art. 270-quinquies, comma secondo, cod. pen., a tenore della quale: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il 9 fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici». Né potrebbe essere diversamente, atteso che l'art. 270-quinquies cod. pen. prefigura un reato di pericolo concreto, sanzionando gli atti prodromici al compimento di condotte connotate da finalità terroristiche, per configurare i quali non assume un rilievo decisivo il mezzo attraverso cui si svolgono le attività di addestramento bellico, quanto, piuttosto, la certezza del superamento della soglia minima di punibilità richiesta dalla norma incriminatrice, che deve essere acquisita sulla base delle emergenze del caso concreto;
accertamento, questo, che presuppone la corretta individuazione delle finalità terroristiche perseguite dal soggetto attivo del reato e non può mai essere disgiunto da precisi parametri soggettivi, ancorati dal dolo specifico richiesto dalla fattispecie in esame, il cui rispetto è imposto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, l'art. 270-quinquies, cod. pen., richiede un duplice dolo specifico, caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall'art. 270-sexies cod. pen.» (Sez. 6, n. 29670 del 20/07/2011, Garouan, Rv. 250517-01).
2.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Deve ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 533, 546, lett. e), cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori legittimanti il giudizio di responsabilità nei confronti di ME HA, che era stato formulato senza tenere conto del fatto che le sue condotte erano ispirate da intenti esclusivamente ideologici, rispetto ai quali privi di univocità dovevano ritenersi gli elementi indiziari richiamati nella sentenza impugnata, da cui non emergevano collegamenti tra il ricorrente e le fazioni terroristiche in esame. Secondo la difesa del ricorrente, il pericolo concreto delle condotte illecite sanzionate dall'art. 270-quinquies cod. pen. costituiva la concretizzazione del principio di offensività, dalla cui verifica la Corte di assise di appello di Catanzaro non poteva prescindere, rappresentando tale parametro l'espressione di un collegamento inscindibile tra l'azione del soggetto attivo del reato e la messa in 10 pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, che non risultava dimostrata dai comportamenti di HA. Osserva, in proposito, il Collegio che la sentenza impugnata riteneva che l'adesione al radicalismo islamico di HA non avesse connotazioni esclusivamente ideologiche, avendo l'imputato aderito alla militanza religiosa combattente riconducibile all'Islamic State of Iraq and Syria, attraverso esponenti degli ambienti jihadisti con cui era entrato in contatto. Ne conseguiva che le condotte del ricorrente si concretizzavano in comportamenti che, per le loro connotazioni, oggettive e soggettive, possedevano la capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti contro la personalità dello Stato o quantomeno ne rendevano altamente probabile la commissione in un futuro più o meno prossimo. In questo contesto, deve rilevarsi che è certamente vero che il ricorrente esprimeva opinioni coincidenti con il radicalismo islamico e acquisiva, tramite la rete telematica, informazioni relative all'addestramento militare propedeutiche al suo coinvolgimento nell'azione bellica portata avanti dall'Islamic State of Iraq and Syria. Basti, in proposito, considerare che, a seguito dei controlli eseguiti dalle forze dell'ordine, si accertava che il ricorrente aveva visionato numerosi video riguardanti tematiche jihadiste, alcuni dei quali finalizzati ad acquisire informazioni funzionali al suo auto-addestramento. In questa cornice, assumono un rilievo altamente sintomatico dell'attività di auto-addestramento svolta dal ricorrente i video, acquisiti mediante l'intercettazione telematica dei flussi in entrata delle sue utenze cellulari, passati in rassegna nelle pagine 5-14 della sentenza di primo grado, qui di seguito richiamati: il video visionato il 05/09/2015, alle ore 20.59.58, richiamato a pagina 8; il video visionato il 05/09/2015, alle ore 21.01.12, richiamato a pagina 8; il video visionato il 05/09/2015, alle ore 21.13.39, richiamato a pagina 8; il video visionato il 07/09/2015, alle ore 15.52.57, richiamato a pagina 9; il video visionato il 09/09/2015, alle ore 20.20.24, richiamato a pagina 10; il video visionato l'11/09/2015, alle ore 21.38.52, richiamato nelle pagine 10 e 11. Analogo rilievo deve essere attribuito ai video, acquisiti mediante l'intercettazione dell'utenza cellulare del ricorrente, recante numero IMEI 3535845112596, passati in rassegna nelle pagine 21-27 della sentenza di primo grado, qui di seguito richiamati: il video visionato il 02/01/2016, alle ore 20.20.27, richiamato a pagina 25; il video visionato il 14/01/2016, alle ore 11.07.47, richiamato a pagina 26; il video visionato il 14/01/2016, alle ore 11.34.24, richiamato a pagina 26; il video visionato il 15/01/2016, alle ore 21.34.14, richiamato a pagina 27. 11 G Deve, tuttavia, rilevarsi che questi elementi indiziari, pur possedendo una valenza altamente sintomatica della contiguità del ricorrente con gli ambienti dell'estremismo islamico collegati all'Isis · tenuto conto della natura di reato di - pericolo concreto dell'art. 270-quinquies cod. pen. e della necessità di acquisire la prova di comportamenti rilevanti sul piano materiale -, non consentono di ritenere superata la soglia minima di punibilità richiesta dalla norma incriminatrice. Sul punto, non si può che richiamare la pronuncia di questa Corte, emessa nella fase cautelare del presente procedimento, secondo cui: Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi oa manifestare le proprie scelte ideologiche» (Sez. 5, n. 6061 del 19/07/2017, HA, Rv. 269581-01). Si tratta, allora, di verificare se gli ulteriori elementi indiziari, così come enucleati dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, siano espressivi di una contiguità non punibile di HA con gli ambienti dell'estremismo islamico ovvero debbano ritenersi sintomatici del suo inserimento organico in tale contesto terroristico e strumentali alla commissione del reato di cui all'art. 270-quinquies cod. pen.
3.1. In questa cornice, appaiono fondate le censure difensive relative all'assenza di rilievo indiziario della programmazione dei viaggi in Belgio e in Turchia, dai quali non è possibile ricavare alcuna indicazione utile a confermare l'inserimento di HA nel contesto jihadista posto a fondamento del giudizio di responsabilità censurato.
3.1.1. Quanto, in particolare, al viaggio in Turchia la difesa del ricorrente evidenziava che tale trasferta era esclusivamente funzionale a consentire all'imputato di andare a visitare una moschea per effettuare un pellegrinaggio, che il respingimento alla frontiera turca, verificatosi il 09/07/2015, impediva di realizzare. Per ricostruire tale passaggio valutativo, occorre muovere dalla nota trasmessa dalla D.I.G.OS. della Questura di Roma con cui si segnalava che - l'imputato il 10/07/2015 era stato controllato presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino, in cui era atterrato, provenendo dalla Turchia, dove era stato respinto per "motivi di sicurezza pubblica". A seguito di tale segnalazione, venivano attivate le indagini nei confronti del ricorrente, attraverso cui si accertava che 12 P HA il 09/07/2015, alle ore 6.15, era partito in autobus da Cosenza per raggiungere l'Aeroporto di Roma Fiumicino, dove, alle ore 19.20, si era imbarcato su un volo diretto a Istanbul, raggiunto il cui aeroporto la polizia di frontiera rifiutava all'imputato l'ingresso in Turchia e lo respingeva verso l'Italia, con il volo segnalato dalla nota in questione. Tuttavia, a fronte di tali dati circostanziali incontroversi, non venivano individuati i collegamenti esistenti tra il ricorrente e l'ambiente jihadista, che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe dovuto consentirne l'inserimento nelle fila dell'Islamic State of Iraq and Syria, che costituiva la ragione del viaggio in Turchia dell'imputato. Né rilevavano in senso sfavorevole al ricorrente le dichiarazioni rese dai genitori del ricorrente CH HA e KH El FA - che, sentiti nella - prima fase delle indagini preliminari, si limitavano a confermare che il figlio si era allontanato da casa la mattina del 09/07/2015. Infine, assumono un rilievo neutro le comunicazioni telefoniche, registrate tra il ricorrente e utenze riconducibili a gestori telefonici turchi, su cui il Giudice di appello non si soffermava analiticamente, non consentendo a questa Corte di trarre indicazioni utili a valutare la rilevanza di tali contatti rispetto al giudizio di responsabilità dell'imputato. Occorreva, infatti, un vaglio analitico di tali dati, finalizzato a individuare i titolari delle utenze telefoniche turche e a ricostruire il traffico intercorso tra tali utenze e quelle utilizzate HA, compiendo un'operazione di ermeneutica processuale preclusa al Giudice di legittimità, per le ragioni su cui ci soffermerà nel paragrafo 3.3. Tale vaglio avrebbe dovuto riguardare sia i diciotto contatti intervenuti tra l'utenza telefonica turca recante numero 00905769664 e quelle nella disponibilità del ricorrente - registrati tra le ore 23.22.57 e le ore 23.24.33 del 09/07/2015, in concomitanza con il viaggio in Turchia dell'imputato sia le eventuali comunicazioni intercorse tra il ricorrente e i titolari di utenze telefoniche turche nell'arco temporale monitorato.
3.1.2. Considerazioni analoghe valgono per la programmazione del viaggio in Belgio, per il quale occorre evidenziare che, secondo quanto affermato dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, si trattava di un progetto che rimaneva a uno stadio ancora più embrionale rispetto al viaggio in Turchia, tanto è vero che l'imputato non arrivava nemmeno a organizzare tale trasferta, essendosi limitato a contattare un cugino, attraverso cui sperava di trovare lavoro in territorio belga. Invero, le ragioni lavorative collegate ai contatti telefonici intercorsi tra il ricorrente e il cugino AI, che risiedeva in Belgio, sembrerebbero confermate dal contenuto dell'intercettazione registrata il 24/07/2015, nel corso della quale 13 HA manifestava al suo interlocutore l'intenzione di lasciare l'Italia con l'appoggio del congiunto, attraverso il quale sperava di inserirsi nell'ambiente lavorativo belga. Sembra muoversi, in particolare, in questa direzione, il passaggio colloquiale richiamato a pagine 31 del ricorso in esame, in cui il ricorrente rivolgendosi al cugino gli dice: «Vorrei venire in Belgio c'è un lavoro per me? [...] >>. Tale ricostruzione del contenuto di questa conversazione, del resto, sembra confermata dal passaggio conclusivo del colloquio, in cui il cugino di HA, rispondendo alle richieste formulategli dal ricorrente, affermava: «Non so dirti fratello, non so vieni e cerca la tua fortuna, è difficile trovare un lavoro e se vuoi venire [...]>>. Né possono rilevare, nella direzione affermata nella sentenza impugnata, contatti telefonici intrattenuti dal ricorrente con un'utenza cellulare belga, recante numero 0032488943062, che venivano registrati sia in concomitanza con la progettazione del viaggio in Belgio sia in concomitanza con il viaggio in Turchia, da cui HA veniva respinto con le modalità di cui si è detto. Deve, infatti, evidenziarsi analogamente a quanto affermato per la programmazione del viaggio in Turchia che, sulle comunicazioni telefoniche intercorse tra - l'utenza del ricorrente e quella sopra richiamata, la Corte territoriale non si soffermava analiticamente, con la conseguenza che dalle indicazioni fornite nella sentenza impugnata non è possibile trarre indicazioni utili a valutarne la rilevanza probatoria rispetto al giudizio di responsabilità dell'imputato. Ne discende che, ricostruiti in questi termini, ai viaggi che HA aveva programmato di effettuare alla volta della Turchia e del Belgio non si può attribuire alcuna valenza dimostrativa dell'inserimento del ricorrente in una rete jihadista collegata dell'Islamic State of Iraq and Syria, che costituisce il presupposto da cui trae origine l'attività delittuosa contestata all'imputato ex art. 270-quinquies cod. pen.
3.1.3. Su tali passaggi motivazionali, pertanto, si impone un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito dal Giudice del rinvio in conformità delle indicazioni fornite da questo Collegio.
3.2. Parimenti incongruo appare il giudizio espresso dalla Corte di assise di appello di Catanzaro in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dai soggetti che erano stati detenuti insieme all'imputato presso la Casa circondariale di Rossano, che riferivano del radicalismo religioso dell'imputato, che si accompagnava alle sue esortazioni ad andare a combattere per la causa jihadista nell'area del conflitto siro-iracheno, in cui era insediato l'Isis. Tra tali propalazioni, la sentenza impugnata attribuiva un elevato rilievo indiziario alle 14 2) ناک dichiarazioni rese dal detenuto MA MA, sulle quali occorre soffermarsi partitamente. Deve, in proposito, rilevarsi che le dichiarazioni rese da MA, nella prospettiva recepita dalla sentenza di appello, assumono un rilievo indiziario significativo ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità dell'imputato, soprattutto collegato al passaggio citato a pagina 19 della decisione impugnata, in cui il dichiarante riferiva che HA «affascinato dall'ISIS, mi ha detto che appena libero tornerà a combattere, infatti alla notizia dell'uccisione del prete in una chiesa della Francia sia lui che il detenuto ME YA erano felici perché i cristiani bombardano in Siria ed in Iraq uccidendo imam di moschea, anche noi, a suo dire, abbiamo il diritto di uccidere prete in chiesa [...]>>. Non v'è dubbio, infatti, che tali dichiarazioni, laddove ritenute attendibili, valgono a dimostrare che l'attività svolta da HA durante la sua carcerazione non solo rivelava la sua adesione agli ambienti del radicalismo islamico, ma si concretizzava nella diffusione di idee riconducibili all'estremismo jihadista, che presupponeva il suo inserimento organico in tale contesto e risultava dotata di elevata valenza sintomatica rispetto alle contestazioni elevategli ex art. 270- quinquies cod. pen. Tuttavia, a fronte dell'indubbia valenza indiziaria delle dichiarazioni rese da MA nei confronti dell'imputato, la Corte di assise di appello di Catanzaro non affrontava la questione preliminare e dirimente della credibilità soggettiva del testimone, su cui tenuto conto dell'elevato rilievo sintomatico attribuito a tali - propalazioni avrebbe dovuto soffermarsi. Invero, la necessità di operare un vaglio preliminare sulla credibilità soggettiva di MA discendeva dalla sua peculiare condizione personale, essendo emerso che, prima dell'arresto dell'imputato, il testimone aveva abbracciato la fede cristiana all'interno della Casa circondariale di Rossano. Ne consegue che quanto affermato dalla difesa dell'imputato, a proposito della scarsa credibilità soggettiva di MA, non appare implausibile, proprio per il processo di radicalizzazione che aveva intrapreso HA, che avrebbe dovuto porlo in contrasto con un soggetto che aveva rinnegato l'Islam; e, per converso, l'elevata plausibilità delle censure difensive imponeva ai Giudici di merito di soffermarsi con particolare rigore sulla credibilità soggettiva di MA, allo scopo di accertare la sua posizione di terzietà rispetto ai fatti narrati e di garantire la genuinità delle sue dichiarazioni. In questa cornice, la Corte di assise di appello Catanzaro non formulava un giudizio corretto sulla credibilità soggettiva di MA, trascurando di considerare elementi che, secondo la prospettazione del ricorrente, risultavano decisivi per escludere l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Da tale operazione di ermeneutica 15 a processuale, dunque, il Giudice di appello non poteva prescindere, essendo siffatta verifica preliminare sulla credibilità soggettiva del testimone impostagli dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone» (Sez. 3, n. 11829 del 26/08/1999, Ascani, Rv. 215247-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 11278 del 25/09/2000, Amato, Rv. 217869-01). La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto verificare, tenendo conto della peculiare condizione religiosa di MA, se le sue dichiarazioni provenivano da un soggetto credibile e assumevano una posizione di terzietà rispetto ai fatti narrati, relativi alla contiguità del ricorrente con gli ambienti dell'integralismo islamico. Ne consegue che, solo dopo avere verificato positivamente la credibilità soggettiva di MA e la sua posizione di terzierà, il Giudice di appello avrebbe potuto ritenere le sue dichiarazioni dotate di attitudine dimostrativa rispetto ai fatti di reato che dovevano essere provati, alla luce del compendio indiziario acquisito. Né è possibile colmare le lacune motivazionali riscontrate nella sentenza impugnata ricorrendo agli omologhi passaggi argomentativi della decisione di primo grado, atteso che anche il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro attribuiva un elevato rilievo indiziario alle dichiarazioni rese da MA senza il compimento di alcun vaglio preliminare sulla sua credibilità soggettiva, che si imponeva alla luce delle emergenze processuali e doveva essere eseguito nel rispetto della giurisprudenza consolidata in questa Corte (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152-01; Sez. 6, n. 7180 del 12/11/2003, dep. 2004, Mellini, Rv. 228013-01). Ne discende che, in assenza di un vaglio preliminare sulla credibilità soggettiva di MA MA - che, costituendo una quaestio facti, è precluso al Giudice di legittimità nessun giudizio può essere espresso sulla valenza dimostrativa che tali dichiarazioni possiedono rispetto ai fatti di reato contestati all'imputato ex art. 270-quinquies cod. pen. Anche su questo passaggio motivazionale della sentenza impugnata, dunque, si impone un nuovo giudizio.
3.3. Risolte le criticità argomentative evidenziate nei paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.2, il Giudice del rinvio dovrà procedere a una complessiva rivalutazione degli 16 贝 esiti delle attività di captazione svolte nei confronti di HA e dei suoi familiari, nel cui contesto, nella sentenza impugnata, si attribuiva un rilievo indiziario pregnante alle captazioni registrate nelle date del 24/07/2015, del 25/08/2016, del 03/08/2015 e del 29/04/2016. Tali intercettazioni, secondo la prospettiva recepita nella sentenza impugnata, confermavano la contiguità, penalmente rilevante, del ricorrente con gli ambienti dell'estremismo islamico, resa evidente dai riferimenti contenuti in tali colloqui - così come interpretati nella decisione alla lotta terroristica di matrice jihadista.censurata - Non è, del resto, possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01). Non si può, in proposito, non richiamare, allo scopo di circoscrivere gli ambiti di intervento consentiti al giudice di legittimità, tenuto conto dell'operazione di ermeneutica processuale compiuta dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 17 A Anche su tale profilo argomentativo, pertanto, si impone un nuovo giudizio da parte del Giudice del rinvio.
3.4. Nel compiere l'operazione di ermeneutica processuale demandata da questo Collegio, la Corte di assise di appello di Catanzaro dovrà tenere conto dei principi che governano il processo penale indiziario, nel rispetto dei quali il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l'attitudine dimostrativa;
successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi;
Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che, saldandosi logicamente, conducano necessariamente a un giudizio di colpevolezza come esito inevitabile (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280-01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01) e, dunque, oltre "ogni ragionevole dubbio". diversamente,Né potrebbe essere atteso che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa [...]) e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967- 01). Questa impostazione, a sua volta, trae origine dal risalente e insuperato arresto delle Sezioni unite, secondo cui: «L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del 18 no cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U. n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).
4. Resta assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 5, 6, 7 CEDU, 13, 19, 21, 25, 27 Cost., 270-quinquies, 270-sexies, cod. pen., 192, 533 e 546 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere configurato il delitto ascritto all'imputato, sotto il profilo dell'offensività dei suoi comportamenti criminosi, la cui insussistenza induceva a ritenere il giudizio di colpevolezza espresso in violazione del principio cogitationis poena nemo patitur. Infatti, tale doglianza, che risulta proposta in stretta correlazione con il secondo motivo di ricorso, postula la rivalutazione degli elementi indiziari cui ci si è soffermati nei paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.2, sui quali, per le ragioni che si sono esposte, si impone un nuovo giudizio.
5. Resta parimenti assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti all'incongruità del giudizio 19 dosimetrico formulato dalla Corte territoriale, che veniva censurato per la sua eccessività e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva tenuto conto delle modalità con cui si era concretizzata l'ipotesi di reato in contestazione e della personalità dell'imputato, rispetto alla quale privo di rilievo appariva il riferimento quantitativo al materiale informatico di contenuto jihadista visionato dal ricorrente. Non può, in proposito, non rilevarsi che la disamina di tale censura difensiva, riguardando il trattamento sanzionatorio, postula la corretta formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti di HA, su cui, per le ragioni che si sono già esposte, si impone un nuovo vaglio giurisdizionale.
6. Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Così deciso il 12/12/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro Centonze Adriano Iasillo planteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 FEB 2020 IL CANCELLIERE Stefania FA 0 20 2