Sentenza 26 agosto 1999
Massime • 1
Le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone. (La Corte ha precisato che, in tema di testimonianza della persona offesa, lo scrutinio del giudice di merito deve essere più accurato e approfondito, ma solo ai fini della credibilità oggettiva e soggettiva).
Commentario • 1
- 1. Come deve essere valutata la testimonianza della parte offesaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 dicembre 2021
Tale sentenza in commento deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere in che termini una dichiarazione resa dalla parte offesa possa assumere una effettiva valenza probatoria a carico dell'imputato. Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica processuale, dunque, non può che essere positivo. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume Il fatto La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Como, dichiarava non doversi procedere nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/08/1999, n. 11829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11829 |
| Data del deposito : | 26 agosto 1999 |
Testo completo
(Sezione feriale)
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto Papadia Presidente del 26/8/1999
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Salvatore Salvago Consigliere N. 2947
3. Dott. Giuseppe Falcone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere N. 30080/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da AN EN e CH IA, avverso la sentenza 13 aprile 1999 della Corte di appello di Ancona. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IA Iadecola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. Emerge dalla sentenza impugnata, emessa il 13 aprile 1999 dalla Corte di appello di Ancona - sentenza che confermava la decisione del Tribunale di Macerata del 3 giugno 1997 con la quale ali attuali ricorrenti erano stati condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati di sequestro di persona, lesioni e violenza privata in danno di TE AR - che la notte del 27 febbraio 1997 il TE, che si era portato in una discoteca di Porto Recanati, mentre si recava alla toilette, aveva accidentalmente urtato una persona (che poi seppe essere il titolare del locale cioè AN EZ) che gli ingiunse di chiedergli scusa, cosa che egli fece, però, ridendo. Di qui l'intervento dei "buttafuori" della discoteca (uno dei quali venne identificato, in sede di ricognizione, nella persona di CH IA) che, trascinatolo - dopo varie vicende ampiamente illustrate dal giudice a quo - per ben due volte, in uno stanzino, lo aveva, insieme ad altre persone, reiteratamente colpito cagionandogli le lesioni risultanti dall'esito della perizia espletata nelle forme dell'incidente probatorio.
Hanno proposto ricorso per cassazione sia l'AN sia le CH deducendo tre ordini di motivi.
2. Con il primo, peraltro non introdotto nel giudizio di appello, si denuncia che la motivazione della sentenza impugnata si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni di TE AR, assunto come testimone in violazione del divieto di cui all'art. 197 c.p.p., rilevante ai sensi dell'art. 191 dello stesso codice. Simile situazione si sarebbe determinata in conseguenza della querela presentata da AN EZ nei confronti dell'attuale persona offesa, avente ad oggetto "gli stessi fatti" denunciati dal ZA. La circostanza che il relativo procedimento si sia concluso con la pronuncia di un decreto di archiviazione non avrebbe alcun rilievo, derivando l'incompatibilità ad acquistare la veste di testimone dall'avere il TE assunto la qualità di indagato, assoggettata, dunque, al regime di cui all'art. 61 c.p.p.; con inevitabili riverberi sulla disciplina prevista dall'art. 197 dello stesso codice.
La tesi non ha fondamento.
2.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 108 del 1992, ha deciso la questione di legittimità, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 60 c.p.p. in relazione agli arrt. 405 e 197,
coma 1, c.p.p., nella parte in cui - secondo il giudice rimettente - non prevederebbe l'incompatibilità con l'ufficio di testimone della persona sottoposta alle indagini nei confronti della quale sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale in un procedimento conclusosi con provvedimento di archiviazione;
il tutto con decisive conseguenze ermeneutiche tali da coinvolgere direttamente il genus "persona sottoposta alle indagini", cui la statuizione non si riferisce in modo esplicito soltanto per ragioni collegate al necessario requisito della rilevanza. E, senza neppure utilizzare il modello della sentenza interpretativa di rigetto, l'ha dichiarata non fondata, stigmatizzando la palese erroneità del presupposto ermeneutico a base della questione stessa con l'affermare, conseguentemente, la sicura estensibilità al soggetto ora ricordato sia dell'1 art. 61 sia dell'1 art. 197 c.p.p. Ha rimarcato la Corte l'essenziale funzione protettiva per il dichiarante dell'art. 61, precisando che tale norma è quella "che più specificamente risponde all'intento garantistico cui si ispira la direttiva n. 36 della legge delega".
Con sentenza n. 109 del 1992 la Corte ha, poi, dichiarato non fondata, in riferimento, all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 197 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a testimoniare dell'imputato nel processo riunito a norma dell'art. 17, lett. c, dello stesso codice, nei casi, cioè, di reati commessi da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre. Dopo aver sottolineato che tale soggetto, allorché venga assunto come testimone, è tutelato dai rischi contro l'incriminazione in forza dell'art. 198, comma 2, la Corte ha ribadito come la ratio della norma denunciata va individuata nell'esigenza del rispetto del diritto di difesa espresso dal principio nemo tenetur se detegere;
cosicché solo le situazioni in cui un soggetto assume rispettivamente il ruolo di imputato e di testimone (quelle, cioè, contemplate dall'art. 197, lett. a) possono dar vita ad una vera e propria incompatibilità, fermo restando il potere del giudice, che rilevi "in concreto" un'interferenza sul piano probatorio tra due procedimenti, di far operare, "anche per coloro che siano imputati di un reato collegato", il divieto di essere assunti come testimoni a norma dell'art. 197, lett. b. Le due sentenze della Corte costituzionale ora ricordate offrono un primo, autorevole "spaccato ermeneutico" ai fini di individuare la ratio (ed i conseguenti limiti) della incompatibilità a testimoniare.
Resta solo da aggiungere come da più parti sia stata prospettata, a tal fine, pure l'esigenza di garantire la genuinità e l'attendibilità della prova, solo apparentemente perseguita in via esclusiva dalla lettera d dello stesso art. 197, ma riconducibile, quale ulteriore punto di rilevanza interpretativa in grado di assegnare all'incompatibilità a testimoniare una funzione più complessa, all'intero contesto della norma in esame, così da iscrivere l'art. 197 in un'area funzionale alla predisposizione di un divieto probatorio costituente un apparato protettivo il cui ruolo esponenziale andrebbe individuato nella tutela della genuinità degli elementi dimostrativi del fatto.
2.3. Tornando ora alla tematica costituente l'oggetto specifico del primo motivo di ricorso, e concernente l'incompatibilità a testimoniare di chi sia stato raggiunto da decreto di archiviazione, pare evidente che una tale incompatibilità non potrebbe comunque riferirsi se non ai soggetti indicati dall'art. 197, lett. a (coimputati del medesimo reato, persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12), con esclusione sia delle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lettera b, e, ovviamente, di quelle indicate nelle lettere c e d dello stesso art. 197.
Battere, perciò la strada dell'incompatibilità a testimoniare di soggetti diversi dai coimputati nel medesimo reato o delle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 rappresenta (salvo le precisazioni derivanti dalla sentenza costituzionale n. 109 del 1992 che, però, si indirizza a stigmatizzare scelte ermeneutiche che non coinvolgono in alcun modo la posizione di soggetti attinti da un provvedimento proscioglitivo non irrevocabile ovvero da un provvedimento di archiviazione) un vero e proprio "azzardo" interpretativo considerando la natura eccezionale del divieto ed il richiamo alle sentenze di non luogo a procedere, e di proscioglimento (alla quale è stata assimilata la pronuncia di archiviazione già dalla sentenza costituzionale n. 108 del 1992), salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile (un'ipotesi che non può mai accedere al provvedimento di archiviazione, considerato il regime predisposto, a salvaguardia dell'esigenza di controllo sull'esercizio dell'azione penale, dall'art. 414 c.p.p.) contenuto solo nella lett. a dell'art. 197 nella quale non può certo identificarsi quella sorta di "interprobatorietà" non correttamente evocata dai ricorrenti. Una significativa conferma del regime attualmente vigente proviene da quegli interventi in sede legislativa che (peraltro, con una non troppo rigorosa esigenza di sincretismo, così da trascurare che tematica della assunzione e tematica della valutazione della prova vanno considerate - almeno sul piano logico - secondo moduli che inibiscano ogni interferenza che si traduca in sovrapposizione) tendono a far coincidere il ruolo del dichiarante su fatto altrui con quello del testimone. Di rilievo davvero esponenziale appare, per i riverberi di ordine interpretativo da utilizzare alla stregua del regime adesso vigente, il d.d.l. n. 3793 (Senato della Repubblica, XIII Legislatura, comunicato alla Presidenza il 9 febbraio 1999, Fassone ed altri: "Disciplina della incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona") che sopprime la lett. b dell'art. 197 e sostituisce, per la parte che qui direttamente interessa, in tali termini la lett. a: "i coimputati del medesimo reato, o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, ovvero imputate di un reato collegato a quello per cui procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b, a meno che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna".
È chiaro che le prospettive non ancora approdate nel testo di una legge hanno di mira un ulteriore arretramento del regime dell'incompatibilità a testimoniare coinvolgendo anche la sentenza di condanna. Ciò che qui però rileva è la rigorosa esigenza avvertita dal legislatore vigente di tipizzare le ipotesi di incompatibilità nei casi in cui questa derivi (non tanto da un ruolo processuale, quanto) da un precedente provvedimento.
2.4. Non sembra, poi, inutile ricordare che lo schema interpretativo seguito dalla Corte costituzionale ha avuto una qualche difficoltà ad imporsi nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, proprio in forza della previsione di ipotesi di incompatibilità assolutamente tassative, orbitanti sempre e comunque - per quel che adesso rileva - nell'area dell'art. 197, lett. a. Si è, infatti, originariamente affermato, pure in epoca successiva alla sentenza n. 108 del 1992, che la natura di norma di stretta interpretazione dell'art. 197 non consentirebbe di estenderne la portata precettiva fino a ricomprendere anche la persona sottoposta alle indagini e, conseguentemente, con ulteriore progressione preclusiva, a coinvolgere l'ipotesi in cui questa sia divenuta destinataria, quale indagata di reato connesso, di un provvedimento di archiviazione (Sez. I, 28 novembre 1992, Peruzza). Solo in epoca più recente, questa Corte, richiamando l'art. 61, quale fondamentale applicazione del principio nemo tenetur se detegere, ha espressamente riconosciuto (ma solo) agli indagati nel medesimo reato e alle persone indagate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei cui confronti sia stato emesso decreto di archiviazione la situazione di incompatibilità a testimoniare a norma dell'art. 197, lett. a (cfr. Sez. VI, 4 novembre 1993, Grasso;
Sez. VI, 11 aprile 1994, Curatola). Nel caso di specie è pacifico che effettivamente la parte offesa fu indagata a seguito di denuncia presentata da uno degli imputati - avente ad oggetto una diversa, ovviamente, contrapposta versione dei fatti - e che il relativo procedimento si concluse con l'archiviazione della notitia criminis, riconoscendosi l'infondatezza di essa.
Il ricorso, però, al disposto dell'art. 197 c.p.p. e, di conseguenza, all'incompatibilità a testimoniare del TE quale persona indagata in reato connesso, appare fuori di luogo. Anzi tutto, non ogni ipotesi di connessione dà vita ad una situazione di incompatibilità a testimoniare per i soggetti che rivestano (o, comunque, abbiano rivestito) la qualità di indagati. L'eccezionalità della regola, da ritenere come complementare alle qualificazioni indicate nell'art. 210,, commi 1 e 6, fa sì che soltanto entro detti ambiti sia possibile ravvisare la situazione contemplata nell'art. 197, lett. a e b, secondo le precisazioni derivanti dalle sentenze costituzionali n. 108 e n. 109 del 1992 che hanno individuato in tali disposizioni una ratio essenzialmente di garanzia per il dichiarante e non certo per coloro i quali sono i destinatari delle dichiarazioni. Tanto più nei casi, come quello ora all'esame della Corte in cui il dichiarante sia persona offesa dal reato;
con la conseguenza, altrimenti, davvero irrazionale - ma che al contempo giustifica i rigorosi limiti entro cui va circoscritta la rilevanza preclusiva di provvedimenti non irrevocabili in precedenza adottati nei confronti del dichiarante - di esporlo a tecniche surrettiziamente utilizzate proprio al fine di rendere operante, con le modalità diverse di assunzione, quelle, cioè, indicate dall'art. 210, regole di giudizio che non appartengono alla valutazione della testimonianza, quelle, cioè indicate dai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p.
2.6. Una simile metodologia tende, infatti, non correttamente, a far convergere la "credibilità", che deve contrassegnare la testimonianza, nella "attendibilità", che deve contrassegnare la dichiarazione dei soggetti da ultimo ricordati, rispetto alla quale la necessaria presenza dei riscontri costituisce un dato insostituibile. L'espressione "credibilità" ricorre, infatti, per il solo testimone, nell'art. 140, comma 2 (in base al quale l'esame del testimone può estendersi anche ai rapporti di parentela o di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o gli altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la "credibilità"), nell'art. 236, comma 2 (in base al quale le sentenze irrevocabili e i certificati del casellario giudiziale possono essere acquisiti ai fini di valutare la "credibilità" del testimone) e, quel che più importa, nell'art. 500, comma 3 (che, per il testimone esaminato in dibattimento, prescrive che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire la "credibilità" della persona esaminata).
Entrambi i criteri si affidano ad una verifica di ordine etico che si esprime nelle disposizioni - come norma rilevante ai fini della valutazione della prova (con inevitabili riverberi sul sindacato sulla motivazione, a norma dell'art. 606, lettera e), l'unico criterio rilevante nell'opera di controllo in sede di legittimità della verifica compiuta dal giudice di merito) - da cui si ricava, per un verso, l'inaffidabilità delle persone, le cui dichiarazioni sul fatto altrui devono essere valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; per un altro verso, l'attendibilità del testimone, comprovata dalla credibilità in via generale riconosciuta alla sua deposizione, condizionata, peraltro, alle modalità di assunzione della prova;
così da assegnare minor valenza dimostrativa alle dichiarazioni rese fuori del dibattimento, sulla base di una regola processuale che, accentuando il profilo concernente il modello di acquisizione, risulta informata alla necessità di seguire tracciati interpretativi di prevalente ordine logico (si pensi al precetto dell'art. 500, comma 3). È qui, peraltro, sufficiente precisare come con tale quadro si armonizzi - anche alla stregua delle statuizioni della sentenza costituzionale n. 361 del 1998 - la prescrizione dell'art. 500, comma 4, stando al quale quando a seguito di contestazione all'esame testimoniale sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'"attendibilità". Una regola, peraltro, dettata dall'esigenza di privilegiare la prova precedentemente assunta se sia di contenuto diverso da quella acquisita in dibattimento, ma informata al principio della non affidabilità della deposizione, assoggettata al medesimo regime della dichiarazione dell'imputato in reato connesso o interprobatoriamente collegato e, quindi, attendibile solo se riscontrata. Così, ancora una volta, da istituire uno stretto - ma dogmaticamente non ineccepibile - collegamento tra modalità acquisitive e valutazione della prova. La verifica, pure se ancorata all'immanenza dimostrativa del dato già acquisito, non può non restare incondizionatamente subordinata alle modalità di assunzione;
tanto che nell'ipotesi prevista nell'art. 500, comma 4, il criterio valutativo finisce per variare secondo il modus dell'assunzione, trasformando la deposizione del testimone definita, in generale, "credibile" soltanto "attendibile", se e sempreché supportata da elementi di conferma.
Il tutto, ancora una volta, per segnalare le diversità delle regole di giudizio riguardanti il testimone, da un lato, ed i soggetti indicati dall'art. 210 c.p.p., dall'altro, pur dopo la sentenza costituzionale n. 361 del 1998. Diviene, peraltro, decisivo aggiungere che la regola di giudizio concretamente adottata risulta informata al criterio riferibile alle dichiarazioni rese dalle categorie di soggetti da ultimo indicati stante, da un lato, la ricerca del carattere intrinsecamente "attendibile" della deposizione (preceduta da un formale momento ricognitivo e realizzata secondo il modello predisposto dagli artt.392 e segg. c.p.p.) e, dall'altro lato, soprattutto per l'insistito richiamo ai riscontri, secondo canoni valutativi certo non riferibili alla testimonianza della persona offesa (incidente probatorio diretto ad accertare modalità ed entità delle lesioni, deposizioni testimoniali, etc.). Può, dunque, qui ribadirsi che le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. VI, 24 febbraio 1997, Orsini). Un principio riaffermato allorché si è precisato che, in tema di testimonianza della persona offesa, lo scrutinio del giudice di merito deve essere più accurato e approfondito, ma solo ai fini della credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. I, 17 dicembre 1998, Kovacs).
2.7. Non può, poi, non darsi conto di quell'indirizzo giurisprudenziale che si è perentoriamente allineato nella linea interpretativa secondo cui le deposizioni testimoniali rese dalle persone offese dal reato che siano imputate di reati (ipoteticamente) commessi in danno reciproco l'una delle altre (e, a fortiori, nel caso in cui l'uno dei dichiaranti sia stato già riconosciuto estraneo al fatto dall'altra parte addebitatole in forza di decreto di archiviazione) possono ritenersi inutilizzabili nella sola ipotesi in cui esse abbiano contenuto autoindiziante, mentre negli altri casi sono pienamente utilizzabili e devono, anzi, essere utilizzate dal giudice (cfr. Sez. V, 2 febbraio 1999, Basili). Da tale tendenza, che pure sembra trascurare gli effettivi termini entro cui l'art. 1977 c.p.p. è in grado di operare, deve, infatti, ineludibilmente conseguire una conclusione significante quanto al regime dell'(ipotetica) incompatibilità: quella cioè che ravvisa nei confronti del dichiarante - ma solo nei confronti di lui - l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, se e sempreché rivestano contenuto autoindiziante. Ciò significa che simile (ipotetica;
inutilizzabilità non è invocabile incondizionatamente alla stregua dell'art. 191 c.p.p., ma deve essere fatta valere dallo stesso dichiarante alla stregua del disposto dell'art. 198, comma 2, C.P.P., costituente, in certo senso, la norma di chiusura della disciplina dell'incompatibilità a testimoniare, norma anch'essa spiegante una funzione "protettiva" per il dichiarante, e da non circoscrivere al mero richiamo a chi è chiamato a valutare (attraverso il consueto procedimento selettivo) il flusso delle informazioni provenienti dal soggetto chiamato a deporre. Un'inutilizzabilità, dunque, non assoluta ma relativa, in quanto diretta a tutelare chi è chiamato a deporre come testimone. Il che, oltre tutto, risulterebbe decisivo nel caso di specie ove l'incompatibilità a testimoniare del TE è stata dedotta per la prima volta nei motivi di ricorso per cassazione.
2.8. Ma, parte ciò, tali precisazioni consentono di dissipare l'equivoco, da cui proviene (ma solo in apparenza) il punto maggiormente incisivo delle censure. Quello secondo cui, in forza della denuncia presentata dall'AN, il TE si è venuto a trovare nelle condizioni contemplate nell'art. 63, comma 2, c.p.p. a norma del quale se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
Come è noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che le dichiarazioni rese da tale persona sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero in ordine a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui tali dichiarazioni egli avrebbe avuto diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato;
tanto che restano al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dal comma 2 dell'art. 63 le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché di fronte a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone;
così come restano escluse dalla sanzione di inutilizzabilità, alla stregua della ratio della disposizione, le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed ai terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con quel diritto non collidono (Sez. un., 19 ottobre 1996, Carparelli). La pronuncia ora richiamata - il cui contenuto resta, almeno in parte condizionato dalle statuizioni della sentenza costituzionale n. 361 del 1998, ferme restando le regole di giudizio a cui ricorrere - lascia infatti permanere ampi spazi all'utilizzazione della deposizione resa dal soggetto olim indagato. Il che emerge chiaramente dal richiamo operato da tale decisione alla necessità di interpretare l'art. 63, comma 2, "nel contesto delle altre norme del codice di rito (artt. 197, lett. a e b, 208, 210 c.p.p.) che, nel disciplinare la posizione dell'imputato e del coimputato nello stesso reato o dell'imputato di reato connesso o collegato, attuano il principio del diritto al silenzio". Così da fare dell'art. 62, comma 2, "un fronte avanzato di tutela". Ciò, ovviamente, nei limiti in cui tale "fronte" si concretizzi in relazione sia alla connotazione descrittiva della disciplina complementare sia alla funzione che la disciplina stessa è chiamata a realizzare. Quindi, interpretando tale statuizione, al cospetto di un provvedimento che abbia dichiarato l'infondatezza della notitia criminis, negli ambiti strutturali e teleologici che giustificano apprestamento del "fronte avanzato".
Sotto il primo profilo, l'art. 197 non offre possibilità di equivoci quanto ai soggetti cui esso si riferisce. Sotto il secondo profilo, è sufficiente rimarcare come la ficta denuncia, presentata all'esclusivo fine di impedire, con la deposizione testimoniale, le regole valutative che sono proprie di essa, risulterebbe di per sè preclusiva del particolare regime dettato per la deposizione della persona offesa che sia anche indagata, così sconvolgendo le regole di assunzione e di valutazione della prova. Tutto ciò per comprovare come il ora ricordata statuizione delle Sezioni unite non possa riguardare la fattispecie ora al vaglio della Corte, nell'ambito della quale la rilevanza del provvedimento di archiviazione e delle fonti di prova (peraltro non indicate) che l'hanno provocato si scontra con la sua esclusiva rilevanza nei termini prima indicatì:
quelli, cioè, che si ricollegano alla presenza di una situazione corrispondente al paradigma dell'incompatibilità a testimoniare descritta dalla lett. a dell'art. 197 c.p.p. Senza contare, ma il discorso diverrebbe forzatamente riduttivo, che le prime dichiarazioni accusatorie del TE vennero rese da soggetto che mai avrebbe potuto assumere ab origine la qualità di indagato, rappresentando la notitia criminis introdotta nel procedimento, cui fece da elemento di contrasto una denuncia dell'AN si noti, introdotta, a sua volta, in questo processo, a seguito di un'imputazione di calunnia a suo carico, in ordine alla quale è stata, forse alquanto affrettatamente, disposta l'assoluzione - il effettivo thema decidendi del procedimento ora al vaglio di questa Corte.
3. Con un secondo ordine di motivi i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata di avere riprodotto le argomentazioni della decisione di primo grado, trascurando le censure sollevate nell'atto di appello;
in più, omettendo (doglianza, quest'ultima, "di rincalzo" a quella esaminata sub 2), di utilizzare le regole di giudizio contemplate nell'art. 192, commi 2 e 4, c.p.p. Censure da ritenere entrambe ai limiti dell'ammissibilità perché, mentre in ordine alle seconde si è già detto allorché si sono indicati i canoni ermeneutici seguiti dalla Corte territoriale, quanto alle prime, appare evidente come esse, sotto il nomen di censure coinvolgenti la motivazione, incorrono in una non consentita richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice a quo e delle massime di esperienza utilizzate per pervenire alla statuizione di conferma della decisione del Tribunale.
5. Con il terzo ed ultimo ordine di motivi i ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata di aver omesso di motivare quanto alla sussistenza delle condizioni per l'applicazione sia della scriminante della legittima difesa sia dell'eccesso colposo di tale scriminante sia della circostanza attenuante della provocazione. Motivi, peraltro, oltre che proposti specificamente per la prima volta in questa sede (solo nell'atto di appello dello CH vi è un generico cenno alla causa di giustificazione di cui all'art. 52 c.p.), anche qui privi del necessario requisito della specificità,
rispetto ad una materia analiticamente presa in considerazione dalla decisione di primo grado ed oggetto di esame anche da parte della Corte territoriale sulla base di elementi di fatto non censurabili in sede di legittimità.
6. I ricorsi devono, dunque, essere rigettati ed i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 agosto 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 1999