Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza. (Principio affermato, nella specie, con riguardo alla deposizione resa dalla madre di figli minori cui l'imputato, padre degli stessi, aveva fatto mancare, secondo l'accusa, i mezzi di sussistenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2003, n. 7180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7180 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 12/11/2003
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1464
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 41124/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 24/5/02 della Corte d'Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IACOVIELLO F., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 24/5/2002, confermava la pronuncia di condanna emessa, il 13/7/1998, dal Pretore di Caltagirone nei confronti di EL LI in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, ma sostituiva la pena della reclusione inflitta con la corrispondente sanzione pecuniaria ed accordava il beneficio della sospensione condizionale.
Il giudice distrettuale, dopo avere disatteso l'eccezione in rito circa la regolare instaurazione del giudizio di primo grado, riteneva che le emergenze processuali acquisite, non abbisognevoli di ulteriori integrazioni istruttorie, avevano evidenziato l'illiceità della condotta tenuta dal prevenuto, che aveva violato gli obblighi di assistenza familiare, facendo mancare, a partire dal luglio 1995, ai propri figli minori, che versavano in stato di bisogno, i mezzi di sussistenza, nonostante le sue condizioni economiche (gestiva di fatto un'attività commerciale) gli consentissero di tenere fede all'impegno, concordato in sede di separazione dalla moglie, di corrispondere un assegno mensile di lire 1.000.000. Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto: 1) inosservanza della legge processuale, per nullità del decreto di citazione in primo grado, della dichiarazione di contumacia e degli atti successivi, considerata l'incertezza determinatasi sulla data di comparizione, se 12/4/99 o 13/7/98; 2) vizio di motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento;
3) mancanza di motivazione sull'attendibilità della parte offesa, HE HI, unica teste escussa, che nutriva rancore nei suoi confronti;
4) erronea applicazione dell'art. 570 c.p. e vizio di motivazione in relazione al ritenuto stato di bisogno dei figli minori, alle cui esigenze aveva provveduto la madre;
5) manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sua capacità economica.
Il ricorso è inammissibile, perché generico e comunque manifestamente infondato.
Sono stati, infatti, articolati motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d'appello. La mancanza di specificità dei motivi, invero, deve essere apprezzata non soltanto per la loro genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del gravame, non potendo questo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità.
Va ribadito che non sussiste la dedotta nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado e degli atti successivi. Non corrisponde al vero che vi sarebbe incertezza sulla data di comparizione indicata nel detto atto. Questo, infatti, fu emesso in data 12/11/1996 per l'udienza del 12/4/1999, ma successivamente, a seguito di istanza della parte civile, l'udienza fu anticipata al 13/7/1998, con formale provvedimento del Procuratore della Repubblica in data 4/3/1998. Il decreto, così come rettificato, fu regolarmente notificato, in data 7/3/1998, all'imputato, nei cui confronti quindi s'instaurò regolarmente il contraddittorio, con la conseguenza che la sua mancata comparizione in giudizio, in difetto di un qualsiasi legittimo impedimento, determinò correttamente la dichiarazione di contumacia. In ogni caso, come incisivamente ha rilevato il giudice a quo, pur a volere ritenere che il EL non si sia reso conto che il decreto con la data di comparizione rettificata sostituiva il primo, le due distinte notifiche avrebbero comunque dovuto indurlo a comparire nelle due diverse date di udienza.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello è istituto di carattere eccezionale, vigendo il principio processuale che l'indagine istruttoria, nel sistema accusatorio, trova la sua naturale collocazione soltanto nel dibattimento di primo grado. Ne consegue che all'integrazione istruttoria può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice d'appello ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto, con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, sufficiente il già acquisito materiale probatorio e, sulla base dello stesso, ha dato conto delle ragioni poste a base della pronuncia di colpevolezza e dell'inconsistenza della tesi difensiva, finalizzata sostanzialmente ad escludere lo stato di bisogno della moglie dell'imputato, dato questo non rilevante nel caso in esame, posto che la contestata violazione degli obblighi di assistenza familiare riguarda soltanto i figli minori.
Priva di consistenza è la doglianza relativa all'omessa valutazione esplicita dell'attendibilità della teste HE. La deposizione di costei correttamente è stata ritenuta credibile ed affidabile. In tema di valutazione della prova, e con specifico riguardo alla prova testimoniale, infatti, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è però certamente tenuto ad assumere come base del proprio ragionamento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. Ciò significa che, in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di pari valenza.
Ciò posto, osserva la Corte che dal testo delle due sentenze di merito non emergono elementi che inducano a sospettare dell'attendibilità della citata testimone;
anzi, dati obiettivi acquisiti agli atti fanno da riscontro al narrato della HE: si consideri la circostanza, non contestata neppure dall'imputato, della mancata corresponsione da parte di costui di un qualsiasi aiuto economico, per fare fronte alle esigenze primarie dei propri figli;
si pensi al malsano stato di salute del figlio minore GI, affetto da triparesi spastica infantile e rimasto vittima anche di un grave incidente stradale, e alle continue e costose cure di cui abbisognava;
si consideri, inoltre, a conferma delle precarie condizioni economiche in cui versava la HE, che la medesima aveva subito numerose procedure di sfratto per morosità dall'abitazione che occupava con i figli.
Non ha pregio neppure la censura di erronea applicazione della legge penale e di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la gravata sentenza, per un verso, afferma che alle esigenze dei figli minori aveva fatto fronte la madre e, per altro verso, ritiene che agli stessi figli erano mancati i mezzi di sussistenza. Lo stato di bisogno del figlio minore o inabile deve presumersi, proprio perché la condizione del medesimo, che è privo di capacità lavorativa, non gli assicura - di norma - fonti di reddito proprie, salvo la prova del contrario. Nel caso in esame, è pacifico che i figli minori del EL non disponevano di redditi propri sufficienti a soddisfare le primarie esigenze di vita;
il solo figlio GI, peraltro invalido, era titolare di una pensione mensile di circa 400.000 lire, non sufficiente neppure per fronteggiare le costose e continue cure di cui aveva assoluta necessità. Nè va sottaciuto che, quando la condotta violatrice dell'art. 570 c.p. si esplichi nell'omettere da parte di un genitore la prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili, il reato sussiste anche quando l'altro genitore provveda in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole;
ne' può avere alcun rilievo l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere, in quella situazione, tenuto all'assolvimento del suo primario dovere, traducendosi lo stesso convincimento in errore sulla legge penale, non scriminante ai sensi dell'art. 5 c.p., non ricorrendo nella specie un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma, che corrisponde ad una esigenza morale universalmente avvertita. Anche in ordine alla capacità reddituale dell'obbligato, la sentenza impugnata non merita censura. Sul punto, infatti, il giudice a quo ha precisato che il EL disponeva di redditi rivenienti da attività commerciale che svolgeva di fatto, sia pure servendosi del nome della sua convivente;
che l'imputato, in ogni caso, giovane e in buona salute, era tenuto ad adoperarsi per adempiere l'obbligo di mantenere la prole, non potendo un atteggiamento passivo e negligente integrare la causa di giustificazione del reato. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che stimasi equa, di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004