Versione
2 agosto 2005
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21 aprile 2015
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Art. 270-quinquies.
(Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale).
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata ((, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies)) ((Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.)) ((256)) ------------- AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore".
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale).
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata ((, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies)) ((Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.)) ((256)) ------------- AGGIORNAMENTO (256)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore".
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commentari • 116
- 1. Art. 270 quinquies c.p., Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionaleVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 19 ottobre 2023 · 85.42392
L'articolo 270 quinquies del Codice Penale, […] è rubricato "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale". Il testo aggiornato l'art. 270 quinquies c.p. dispone: "Chiunque, […] sezione 1, sentenza 27 febbraio 2020, n. 7898 "Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies cod. pen.) anche internazionale, […] sentenza 9 febbraio 2017, n. 6061 "Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art.270 quinquies cod. pen.) anche internazionale, […] n. 38220 "La fattispecie delittuosa di cui all'art. 270 quinquies cod. pen. ha quali soggetti attivi l'"addestratore", […]
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Giurisprudenza • 56
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2020, n. 7898Provvedimento: […] in riferimento agli artt. 270-quinquies e 270-sexies cod. pen., […] in riferimento agli artt. 270- quinquies e 270-sexies cod. pen., […] con specifico riferimento alla matrice religiosa delle organizzazioni internazionali che si ispirano al radicalismo islamico che si stanno considerando e dei limiti costituzionali esterni alla fattispecie di cui all'art. 270- quinquies cod. pen., […] Rispetto a tale inquadramento dell'art. 270-quinquies cod. pen. - che veniva effettuato dalla Corte di assise di appello di Catanzaro in termini ineccepibili - non assume rilievo decisivo il mezzo attraverso cui l'attività di HA si concretizzava e i soggetti con i quali l'imputato interagiva, […]Leggi di più...
- intercettazioni telefoniche·
- valutazione complessiva degli indizi·
- dolo specifico·
- prova indiziaria·
- principio di offensività·
- reato di pericolo concreto·
- art. 270-sexies cod. pen.·
- art. 270-quinquies cod. pen.·
- credibilità soggettiva del testimone·
- addestramento con finalità di terrorismo