Ordinanza 28 luglio 2022
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FATTI DI CAUSA A seguito di segnalazioni e accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, alla ricorrente, dipendente del Comune di Torino, furono contestate condotte disciplinarmente rilevanti per aver svolto tra il 2008 e il 2016 attività extraistituzionali, in parte senza autorizzazione, in parte neppure autorizzabili, perché incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico. Con atto del 31 ottobre 2019 la Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte convenne la odierna ricorrente per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, al pagamento dell'importo di euro 441.190,00, corrispondente al mancato riversamento in favore …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 aprile 2025
FATTI DI CAUSA A seguito di segnalazioni e accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, alla ricorrente, dipendente del Comune di Torino, furono contestate condotte disciplinarmente rilevanti per aver svolto tra il 2008 e il 2016 attività extraistituzionali, in parte senza autorizzazione, in parte neppure autorizzabili, perché incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico. Con atto del 31 ottobre 2019 la Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte convenne la odierna ricorrente per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, al pagamento dell'importo di euro 441.190,00, corrispondente al mancato riversamento in favore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/07/2022, n. 23657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23657 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
Testo completo
- ricorrenti -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 23657 Anno 2022 Presidente: MANNA LI Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 28/07/2022 2 di 14 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 263/2020 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 12/10/2020 e sul ricorso n. 30741-2021 proposto da: NO LI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IU ROMANO;
- ricorrente -
CHIOCCO NO, MIANO ANGELO VINCENZO, LE IU, ZI NA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA LIBERO ZINGRILLO;
- ricorrenti successivi - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
avverso la ordinanza n. 19/2021 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 28/5/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere LORENZO ORILIA;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibili i ricorsi. 3 di 14 RITENUTO IN FATTO 1 La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 487/2019, ha ritenuto IA CC, PP LE, LO VI AN, FE NO e SA RL (il secondo e il quarto quali ex Presidenti e gli altri quali ex Dirigenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata -IZ) responsabili di danno erariale a titolo doloso e li ha condannati in via solidale al pagamento della somma di un milione di euro in favore della Regione Puglia. La condotta addebitata riguardava l’illecita proroga, con annessi maggiori costi, di talune convenzioni di servizio stipulate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale con la società Centro Studi Pitagora (CSP), aventi ad oggetto sia la gestione dell’anagrafe e movimentazione animali di allevamento, sia quella dell’osservatorio epidemiologico veterinario regionale, da tempo scadute. 2 Con sentenza n. 263/2020 depositata il 12.10.2020, la Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello ha accolto il gravame degli incolpati limitatamente al quantum del risarcimento, riducendo la condanna a “€. 500.00,00” (così si legge testualmente nel provvedimento a pag. 9, ndr). Per giungere a tale conclusione il giudice contabile in sede di gravame ha osservato: -che tra la Regione Puglia e l’IZ, quest’ultimo era l’unico soggetto in grado di valutare l’opzione economica più conveniente ai fine di garantire la prosecuzione del duplice servizio, in quanto originario affidatario della commessa e intestatario di specifiche competenze tecniche, di guisa che gli appellanti avrebbero dovuto evidenziare alla Regione la scarsa qualità del servizio fino a quel momento garantito dal Centro Studi Pitagora CSP, come poi fatto dal nuovo management;
4 di 14 -che l’amministrazione regionale, per tal motivo reale e unico soggetto danneggiato dall’illecito che ne occupa, si era limitata a prorogare interinalmente e temporaneamente la convenzione per la gestione delle due attività con l’IZ, in attesa dell’utilizzo dell’apposita società regionale all’uopo costituenda (Unipuglia s.p.a.), ex art. 43, l.r. n. 1/2004, mentre era stato quest’ultimo ente a prorogare il contratto di servizio con il Centro Pitagora e a proseguire irrazionalmente negli affidi ormai già scaduti, in violazione delle norme sugli appalti pubblici concernenti le ipotesi di proroga contrattuale;
- che sebbene la Procura avesse inizialmente individuato (anche) lo stesso IZ quale ente danneggiato, rimaneva nella discrezionalità del giudice stabilire l’effettivo creditore in via risarcitoria (nella specie indicato, come chiarito, nella sola Regione), senza che ciò comportasse una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
-che non valeva ad esimere da responsabilità i prevenuti, poi, la sopravvenuta vigenza dell’art. 21, comma 1, l. n. 120/2020, trattandosi di norma – recante, com’è noto, una più restrittiva concezione del dolo erariale - avente valore sostanziale e non processuale e, dunque, non applicabile agli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 1, comma 1, l. n. 20/94 (in termini, Sez. I App. n. 234/2020), e ciò in disparte la considerazione che, quand’anche la si volesse concepire come norma processuale (pertanto soggetta al principio del tempus regit actum a carattere retroattivo), riferendosi alla formazione della prova del dolo medesimo, proprio in virtù di siffatto principio la restrizione in questione non potrebbe farsi retroagire al momento in cui essa non operava per il p.m., al quale, diversamente opinando, sarebbe poi paradossalmente preclusa una 5 di 14 integrazione probatoria in appello, giusta il disposto dell’art. 194 c.g.c.; -che l’unico motivo di doglianza condivisibile riguardava la concreta dimensione del danno erariale cagionato all’amministrazione regionale, attraverso una più ponderata valutazione dell’utilitas comunque riconnessa alla continuazione (per quanto illecita) dei due servizi da parte dell’IZ per il tramite del CPS, fino al 2015; -che pertanto le argomentazioni pur adoperate dal primo giudice per ridurre il danno, avrebbero dovuto condurre, anche tenendo conto delle ulteriori considerazioni prospettate sul punto dagli appellanti, ad una ancora maggiore riduzione dell’importo a questi solidalmente addossato. 3 Contro questa decisione il CC, il LE, il AN, lo NO la RL, con atto dell’8.4.2021, hanno proposto ricorso davanti alle Sezioni Unite di questa Corte per motivi inerenti alla giurisdizione sulla base di due censure, contrastate con controricorso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. 4 Intanto, con precedente istanza del 30.12 2020, sempre la Procura Generale presso la Corte dei Conti, aveva domandato la correzione dell’errore materiale in cui era incorsa la citata sentenza di appello n. 263/2020, laddove, in dispositivo, era stata indicata la cifra di €. “500.00,00” in luogo di €. “500.000,00”. 5 Con ordinanza n. 19/2021 depositata il 28.5.2021 il Giudice Contabile d’Appello, ravvisando un evidente refuso nella quantificazione della condanna, in accoglimento dell’istanza, ha disposto che l’importo deve leggersi “€. 500.000,00”, ed ha motivato la decisione sul rilievo che la cifra così corretta si configura in linea con la valutazione complessiva effettuata dal Collegio, che ha inteso valutare più benevolmente la compensatio 6 di 14 lucri cum damno senza però ridurre l’importo ad una cifra simbolica, quale quella letta dalle parti private (“€. 50.000,00”). Ha inoltre richiamato la quasi totale coincidenza tra i componenti del Collegio chiamato a pronunciarsi, rispettivamente, sul gravame e sulla istanza di correzione di errore materiale e quindi sulla reminiscenza personale della decisione adottata. Infine, come ulteriore elemento per ritenere infondata la tesi delle parti private sulla esatta interpretazione della cifra indicata in sentenza, ha richiamato la collocazione del punto, che non è stato apposto dopo le cifre “50”. 6 Contro tale ordinanza hanno proposto due separati ricorsi, rispettivamente lo NO (con atto notificato il 26.11.2021) e gli altri quattro incolpati (CC, LE, AN e RL) con atto notificato nel successivo mese di dicembre, deducendo, a sostegno di ciascuno dei due ricorsi, un unico motivo, sostanzialmente comune ad entrambi i ricorsi. Contro tali ulteriori ricorsi la Procura Contabile ha resistito con separati controricorsi. 7 Il Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte Suprema di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. In prossimità dell’adunanza camerale sono pervenute memorie da parte dei ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Preliminarmente, in applicazione dell’art. 335 cpc, vanno riuniti tutti e tre i ricorsi perché anche i due notificati a partire dal 26.11.2021, seppur formalmente diretti contro l’ordinanza di correzione di errore materiale, sono rivolti in sostanza contro la 7 di 14 sentenza di appello, così come corretta nella quantificazione dell’importo risarcitorio. 2.1 Ciò premesso, e passando all’esame delle censure, osserva la Corte che col primo motivo di ricorso contro la sentenza n. 263/2020 si denunzia “ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE/ VIOLAZIONE PRINCIPIO CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA/ VIOLAZIONE PRINCIPIO CONTRADDITTORIO E GIUSTO PROCESSO/ ERRONEA INTERPRETAZIONE NORME COMUNITARIE E INTERNAZIONALI (VIOLAZIONE ARTT. 24, 111, CO.2 COST;
ART 112 C.P.C.; ART. 521-522 C.P.P.; ARTT. 6, CO.3, LETT. A) E B) CEDU, 47 CARTA DI NIZZA)”. Dopo aver ricostruito la figura dell’eccesso di potere giurisdizionale, i ricorrenti sostengono che nel caso in esame detto vizio consiste nella violazione, da parte della Corte dei Conti, del principio di correlazione tra accusa e sentenza e precisamente nell’aver disposto il risarcimento in favore della Regione Puglia, mentre invece la contestazione indicava come parte offesa un diverso soggetto, cioè l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Rilevano che mai il PG contabile aveva indicato la Regione Puglia come parte offesa e richiamano per suffragare l’attinenza del ricorso ai motivi giurisdizione, l’ordinanza interlocutoria di queste Sezioni Unite n. 19598/2020 di cui trascrivono alcuni passaggi ritenuti di rilievo. Osservano che la modifica della contestazione ha pregiudicato seriamente il principio del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa. 2.2 Col secondo motivo di ricorso contro la sentenza n. 263/2020 si denunzia “ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE/ VIOLAZIONE ART. 1 CO.1 L.N. 20/1994, COME NOVELLATO DALL’ART. 21 CO.1 L.N. 120/2020/ STRAVOLGIMENTO RADICALE DELLE NORME DI RIFERIMENTO/ ATTIVITA’ ERMENEUTICA ABNORME E ANOMALA”. 8 di 14 Secondo i ricorrenti il giudice contabile avrebbe errato nel ritenere inapplicabile lo ius superveniens sul dolo erariale di cui all’art. 21 comma 1 della LEGGE N. 120/2020, norma che analizzano approfonditamente. 3 Con l’unico motivo di ricorso sulla disposta correzione di errore materiale, lo NO lamenta “ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE. VIOLAZIONE DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CONTABILE VIOLAZIONE DELL’ ART. 360 COMMA 1, N. 1 E 362 COMMA 1 CPC;
ART. 287 -288 C.P.C.; ART. 112 E 113 CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE;
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213; STRAVOLGIMENTO RADICALE DELLE NORME DI RIFERIMENTO/ ATTIVITA’ ERMENEUTICA ABNORME E ANOMALA. TRAVALICAMENTO DELLA FUNZIONE. DINIEGO DI GIUSTIZIA”. Il CC e gli altri tre ricorrenti lamentano a loro volta “ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE/ VIOLAZIONE ART. 1 CO.1 L.N. 20/1994; 287 CPC;
113 CODICE DI GIUSTIZIA CINTABILE;
STRAVOLGIMENTO RADICALE DELLE NORME DI RIFERIMENTO;
ATTIVITA’ ERMENEUTICA ABNORME E ANOMALA”. Dopo una premessa introduttiva sulla natura e i limiti del procedimento di correzione dei provvedimenti, i ricorrenti rimproverano sostanzialmente al giudice contabile di non essersi limitato a provvedere all’emenda di un errore materiale, ma di aver compiuto una nuova valutazione su un elemento costitutivo del giudizio, così rinnovando l’attività decisoria attraverso una arbitraria revisione della sentenza in peius (e, segnatamente, attraverso una condanna superiore di dieci volte rispetto a quella inflitta e addirittura superiore alla richiesta del Procuratore Generale), confidando addirittura sul ricordo di ciò che fu deciso nella camera di consiglio, piuttosto che limitarsi alla interpretazione della pronuncia, e conseguentemente incorrendo in eccesso di potere giurisdizionale. 9 di 14 Si soffermano poi, nel merito, sulla collocazione del punto divisorio delle cifre, richiamando le disposizioni sulla introduzione dell’euro (v. in particolare ricorso NO). 3 Le suindicate censure, che ben si prestano ad esame unitario sono tutte inammissibili. L’art. 111 comma 8 Cost. dispone che “contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. L'articolo 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario, recita: “La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni;
regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”. A norma dell’art. 360 cpc “possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso”. L'articolo 207 del codice di giustizia contabile («Motivi di ricorso») recita: “1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. Il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362 comma 1 c.p.c., concerne le sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione 10 di 14 per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende, dunque, anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione (tra le varie, v. Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022; Sez. U, Ordinanza n. 14301 del 2022; Cass. Sez. Unite, 4 giugno 2021, n. 15573; Cass. Sez. Unite, 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass. Sez. Unite, 21 settembre 2020, n. 19675; Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2019, n. 8311). Tale orientamento è del tutto in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ed infatti, con la sentenza n. 6/2018 il giudice delle leggi ha affrontato il tema in modo approfondito, superando radicalmente le precedenti oscillazioni giurisprudenziali e disattendendo la tesi, emersa in alcune pronunce di questa Corte, che propugnava un certo ampliamento del concetto di “motivi inerenti la giurisdizione”, attraverso una interpretazione volta ad estendere il perimetro del controllo della Cassazione in ulteriori ambiti, variamente definiti dalle singole pronunce. La Corte Costituzionale ha riaffermato la tesi più tradizionale e rigorosa, tenuta ferma per lungo tempo dalle Sezioni Unite, che delinea la portata dello strumento del ricorso per Cassazione, in conformità al disegno pluralistico delle giurisdizioni, voluto dal Costituente. Secondo il giudice delle leggi “la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di 11 di 14 Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come una interpretazione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale. Quest’ultima attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i «soli» motivi inerenti alla giurisdizione. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso”. Secondo il giudice delle leggi, “l’intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU” e “quanto all’effettività della tutela e al giusto processo, non c’è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione”, ed inoltre “l’«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, 12 di 14 quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici . Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di uno “stravolgimento”, a volte definito radicale, delle “norme di riferimento”. Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive” (Corte Costituzionale sentenza n. 6/2018 cit.). Inoltre, non è neppure sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit;
Cass. Sezioni Unite, 28 luglio 2021, n. 21641; Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2020, n. 24107; Cass. Sezioni Unite, 15 novembre 2018, n. 29391; Cass. Sezioni Unite, 18 dicembre 2017, n. 30301). L’insindacabilità da parte della Corte di Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con riguardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giurisdizionali, è stata da ultimo ribadita da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, ND IT SP 13 di 14
contro
AN SP e altri, (C-497/20), non potendo proporsi ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione al fine di contestare lo stravolgimento di norme, seppure direttamente applicative del diritto UE, né per sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla illegittimità di quelle decisioni, la quale comunque non porterebbe alla loro cassazione (Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit;
Cass. Sezioni Unite, 18 gennaio 2022, n. 1454; Cass. Sezioni Unite, 24 gennaio 2022, n. 1996; Cass. Sezioni Unite, 31 gennaio 2022, n. 2879; Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5121). In definitiva, sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia - intervenuta con la sentenza C-497/20 ND IT SP
contro
AN SP e altri, su sollecitazione di queste SSUU con l’ordinanza interlocutoria n. 19598/2020 richiamata proprio dagli odierni ricorrenti - il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze cui si contesti l’abnormità o l’anomalia, ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme - sostanziali o processuali - di riferimento, pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell’Unione europea (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 14301 del 2022 cit.). Facendo dunque applicazione dei citati recenti orientamenti, anche della Corte di Giustizia, che vanno oggi ribaditi, e sui quali i ricorrenti nelle memorie omettono completamente di confrontarsi, è evidente che le questioni oggi poste all’attenzione delle Sezioni Unite non hanno alcuna attinenza con l’eccesso di potere giurisdizionale, perché col primo motivo si denunzia in sostanza un classico error in procedendo consistente nella violazione della correlazione tra accusa e sentenza, mentre col secondo motivo si denunzia un error in iudicando per avere il giudice contabile di appello ritenuto inapplicabile lo ius superveniens sul dolo erariale ed infine col motivo comune ai due ricorsi successivamente 14 di 14 proposti si addebita alla Corte dei Conti di avere abusato del procedimento di correzione di errore materiale. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati tutti inammissibili. La natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale - di organo propulsore dell'attività giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti, al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, partecipando al giudizio non come esponente di un'amministrazione, ma quale portatore dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico - esclude l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (cfr. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 5589 del 28/02/2020 Rv. 657218; Cass., S.U., 2 aprile 2003, n. 5105; Cass., S.U., 8 maggio 2017, n. 11139; Cass., S.U., 30 aprile 2019, n. 11502). Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 21.6.2022.