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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/10/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2552/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2552/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] int. b professione: cuoco di 3° livello reddito: euro 19.989,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] int. b professione: operaia reddito: euro 12.237,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Carlo Guarda presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Taglio di Po (RO) il 5-10-2019 (anno 2019, Numero 10, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie e rispettivamente il 4-3-2019 Per_1 Per_2
e il 15-2-2023.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Voglia, l'ill.mo Tribunale adito:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) nella dimora famigliare, sita in Taglio di Po (RO), di proprietà esclusiva della signora , continueranno a convivere stabilmente le figlie minori, ed in ogni Pt_2 caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica e/o la maggiore età;
3) il sig. trasferirà quanto prima la propria residenza in Porto Tolle Parte_1
(RO), via U. Giordano n. 2, int. 6; PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 4) le figlie , nata a [...] il [...] (c.f. Persona_3 C.F._3
), ed , nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_3 C.F._4
, attualmente frequentanti, rispettivamente, la prima, l'asilo (a settembre
[...] la classe prima elementare), la seconda, il nido, restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
ogni altra decisione sarà presa di comune accordo tra i due genitori (come la scelta dei medici specialistici, e visite mediche, gli studi scolastici che dovranno intraprendere le figlie, gli istituti scolastici a cui iscrivere le figlie e loro attività ricreative), impegnandosi i genitori a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) le figlie ed restano collocate prevalentemente presso la dimora Per_1 Per_2 materna, sita in Taglio di Po (RO), via G. Rossini n. 20/b, presso la quale avranno la propria residenza unitamente a quella della madre;
6) il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente accordandosi con la madre e le figlie stesse, anche per quanto riguarda gli eventuali pernotti, compatibilmente con i (futuri) impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e con quelli lavorativi di entrambi i genitori (in modo particolare con quelli del padre che lo vedono impegnato tutti i week end e tutte le festività); in ogni caso, sarà facoltà del sig. vedere e tenere con sé le figlie: per l'intera giornata del mercoledì, ivi Pt_1 compreso l'eventuale pernotto, e, qualora gli sia consentito dagli impegni lavorativi, anche nella giornata del lunedì, durante il periodo scolastico, all'uscita dalla scuola (elementare) e dal nido, e, nel periodo extrascolastico, dalla mattina. Nelle festività Natalizie e Pasquali, (tipici periodi di intenso impegno lavorativo dei ristoranti), il padre potrà vedere le figlie, con ampia discrezionalità, secondo il medesimo attuale regime (prevalentemente le bambine sono a casa dei nonni materni, che coadiuvano la madre nella gestione quotidiana e settimanale delle bambine). Nel periodo di ferie lavorative del padre (circa 20 giorni all'anno), il
2 padre potrà stare con le figlie (e portarle con sé in ferie) almeno sette/dieci giorni consecutivi. Qualora per qualsiasi motivo, il padre non potesse esercitare nelle modalità e nei tempi fissati il diritto di visita a favore delle figlie, viene riconosciuto allo stesso di recuperare tale diritto appena possibile, previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori. Pt_2
7) il padre si obbliga a versare alla sig.ra , entro il giorno Parte_1 Pt_2 venticinque (25) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minorenni, la complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo l'indice istat;
8) in merito alle spese straordinarie (non incluse nell'assegno ordinario di mantenimento), da sostenere nell'interesse delle figlie e da porsi per legge a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% e da intendersi per tali, a titolo indicativo e non esaustivo:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari, esclusi i farmaci da banco da ritenersi compresi nell'assegno periodico (come antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tempo prolungato;
b) pre-scuola e dopo-scuola;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) corsi di istruzione;
b) attività sportive e ricreative, con pertinenti attrezzature”; atteso che i genitori percepiscono assegno unico complessivo di circa € 470,00 al mese (ovvero circa € 235,00 ciascuno), gli stessi convengono che l'intero importo di esso venga assegnato alla signora , la quale viene autorizzata sin d'ora a Pt_2 presentare domanda in tal senso ai competenti Uffici INPS, così riconoscendo il sig. alla sig.ra la complessiva somma annuale di € 2.820,00 in sostituzione Pt_1 Pt_2 del pagamento del 50% delle spese straordinarie, e ciò anche se la quota annuale di sua spettanza per spese straordinarie fosse di importo inferiore a detta somma, con l'impegno del medesimo sig. altresì di integrare detta somma annuale Pt_1 per la relativa eccedenza, qualora le spese straordinarie annuali dovessero essere invece superiori;
e ciò sino a quando l'importo dell'assegno unico non subisca riduzioni al di sotto della sopra indicata cifra e/o sino al raggiungimento del limite massimo di età previsto dalla legge per l'elargizione del suindicato assegno, condizione al cui verificarsi il sig. riprenderà a versare il 50% delle spese Pt_1
3 straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Rovigo e/o comunque in base alle condizioni più sopra riportate a mero titolo esemplificativo. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9) entrambi i genitori si dichiarano economicamente autosufficienti ed autonomi, sicché ciascuno provvederà al proprio mantenimento, e danno atto altresì di aver provveduto a regolare e definire tra loro, in via extragiudiziale, ogni questione di carattere patrimoniale, nulla pertanto disporsi in punto mantenimento coniugi;
10) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, carta di identità e di ogni altro documento con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 entrambe minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2552/2025 R.V.G.,
4 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio a Taglio di Po (RO) il 5-10-2019,
[...]
e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taglio di Po (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
OL Di FR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di FR -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2552/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] int. b professione: cuoco di 3° livello reddito: euro 19.989,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] int. b professione: operaia reddito: euro 12.237,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Carlo Guarda presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Taglio di Po (RO) il 5-10-2019 (anno 2019, Numero 10, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie e rispettivamente il 4-3-2019 Per_1 Per_2
e il 15-2-2023.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Voglia, l'ill.mo Tribunale adito:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) nella dimora famigliare, sita in Taglio di Po (RO), di proprietà esclusiva della signora , continueranno a convivere stabilmente le figlie minori, ed in ogni Pt_2 caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica e/o la maggiore età;
3) il sig. trasferirà quanto prima la propria residenza in Porto Tolle Parte_1
(RO), via U. Giordano n. 2, int. 6; PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 4) le figlie , nata a [...] il [...] (c.f. Persona_3 C.F._3
), ed , nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_3 C.F._4
, attualmente frequentanti, rispettivamente, la prima, l'asilo (a settembre
[...] la classe prima elementare), la seconda, il nido, restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
ogni altra decisione sarà presa di comune accordo tra i due genitori (come la scelta dei medici specialistici, e visite mediche, gli studi scolastici che dovranno intraprendere le figlie, gli istituti scolastici a cui iscrivere le figlie e loro attività ricreative), impegnandosi i genitori a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) le figlie ed restano collocate prevalentemente presso la dimora Per_1 Per_2 materna, sita in Taglio di Po (RO), via G. Rossini n. 20/b, presso la quale avranno la propria residenza unitamente a quella della madre;
6) il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente accordandosi con la madre e le figlie stesse, anche per quanto riguarda gli eventuali pernotti, compatibilmente con i (futuri) impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e con quelli lavorativi di entrambi i genitori (in modo particolare con quelli del padre che lo vedono impegnato tutti i week end e tutte le festività); in ogni caso, sarà facoltà del sig. vedere e tenere con sé le figlie: per l'intera giornata del mercoledì, ivi Pt_1 compreso l'eventuale pernotto, e, qualora gli sia consentito dagli impegni lavorativi, anche nella giornata del lunedì, durante il periodo scolastico, all'uscita dalla scuola (elementare) e dal nido, e, nel periodo extrascolastico, dalla mattina. Nelle festività Natalizie e Pasquali, (tipici periodi di intenso impegno lavorativo dei ristoranti), il padre potrà vedere le figlie, con ampia discrezionalità, secondo il medesimo attuale regime (prevalentemente le bambine sono a casa dei nonni materni, che coadiuvano la madre nella gestione quotidiana e settimanale delle bambine). Nel periodo di ferie lavorative del padre (circa 20 giorni all'anno), il
2 padre potrà stare con le figlie (e portarle con sé in ferie) almeno sette/dieci giorni consecutivi. Qualora per qualsiasi motivo, il padre non potesse esercitare nelle modalità e nei tempi fissati il diritto di visita a favore delle figlie, viene riconosciuto allo stesso di recuperare tale diritto appena possibile, previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori. Pt_2
7) il padre si obbliga a versare alla sig.ra , entro il giorno Parte_1 Pt_2 venticinque (25) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minorenni, la complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo l'indice istat;
8) in merito alle spese straordinarie (non incluse nell'assegno ordinario di mantenimento), da sostenere nell'interesse delle figlie e da porsi per legge a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% e da intendersi per tali, a titolo indicativo e non esaustivo:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari, esclusi i farmaci da banco da ritenersi compresi nell'assegno periodico (come antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tempo prolungato;
b) pre-scuola e dopo-scuola;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) corsi di istruzione;
b) attività sportive e ricreative, con pertinenti attrezzature”; atteso che i genitori percepiscono assegno unico complessivo di circa € 470,00 al mese (ovvero circa € 235,00 ciascuno), gli stessi convengono che l'intero importo di esso venga assegnato alla signora , la quale viene autorizzata sin d'ora a Pt_2 presentare domanda in tal senso ai competenti Uffici INPS, così riconoscendo il sig. alla sig.ra la complessiva somma annuale di € 2.820,00 in sostituzione Pt_1 Pt_2 del pagamento del 50% delle spese straordinarie, e ciò anche se la quota annuale di sua spettanza per spese straordinarie fosse di importo inferiore a detta somma, con l'impegno del medesimo sig. altresì di integrare detta somma annuale Pt_1 per la relativa eccedenza, qualora le spese straordinarie annuali dovessero essere invece superiori;
e ciò sino a quando l'importo dell'assegno unico non subisca riduzioni al di sotto della sopra indicata cifra e/o sino al raggiungimento del limite massimo di età previsto dalla legge per l'elargizione del suindicato assegno, condizione al cui verificarsi il sig. riprenderà a versare il 50% delle spese Pt_1
3 straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Rovigo e/o comunque in base alle condizioni più sopra riportate a mero titolo esemplificativo. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9) entrambi i genitori si dichiarano economicamente autosufficienti ed autonomi, sicché ciascuno provvederà al proprio mantenimento, e danno atto altresì di aver provveduto a regolare e definire tra loro, in via extragiudiziale, ogni questione di carattere patrimoniale, nulla pertanto disporsi in punto mantenimento coniugi;
10) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, carta di identità e di ogni altro documento con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30-7-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 entrambe minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2552/2025 R.V.G.,
4 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio a Taglio di Po (RO) il 5-10-2019,
[...]
e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taglio di Po (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
OL Di FR
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