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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/05/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 462/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 462/2025 promossa da:
(C.F: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati a L'Aquila, via Paganica n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Di Rocco che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate nelle note di trattazione scritta del
6.5.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 31.05.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 12.6.2010 in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
L'Aquila, identificato nel registro dell'anno 2010 – uff. 1 – parte II° - serie A – N. 8;
2. dall'unione sono nati due figli: , in data 20.4.2008 e in data 18.6.2014, ad Per_1 Per_2
oggi minori non autosufficienti;
5 3. esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
4. tali condizioni venivano parzialmente modificate con note di udienza del 6.5.2025;
5. i coniugi rinunciavano a comparire personalmente già in sede di presentazione del ricorso e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni;
6. la domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 12.6.2010, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di L'Aquila identificato nel registro dell'anno 2010 – uff. 1 – parte II° - serie
A – N. 8, dalla cui unione matrimoniale sono nati due figli: , in data Persona_3
20.4.2008 e in data 18.6.2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Persona_4 del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in L 'Aquila, Via Colle Sapone n.47 resterà nella esclusiva disponibilità del Sig. , avendo la Sig.ra optato Parte_2 Parte_1
per una soluzione alternativa, già individuata in un appartamento in locazione, sito in L'Aquila Via Francesco Paolo Tosti n. 65;
3. i figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell' appartamento che verrà preso in locazione come da precedente condizione, ovvero in quella diversa ove la Sig.ra intendesse successivamente trasferirsi;
Parte_1
4. il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell' interesse dei minori e delle esigenze lavorative di ambo le parti, viene così regolato: (i) a week end alternati dal sabato al lunedì mattina;
( ii) un pomeriggio infrasettimanale ( di massima il martedì) nella settimana nella quale i ragazzi trascorrono i l weekend con il padre e due pomeriggi infrasettimanali (di massima il martedì ed il giovedì) in quella nella quale lo trascorrono con la madre;
(iv) ad anni alterni nei giorni del 24/ 25 dicembre;
31 dicembre/ 1 gennaio;
5/ 6 gennaio, c on riconosciuta facoltà per 6 ambo le parti di poter trascorrere con i figli più giorni consecutivi da concordare entro i l 30. 11 di ogni anno;
( v) ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero di
Pasquetta, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli più giorni consecutivi;
(vi) ad anni alterni nelle principali festività religiose e laiche ( 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre); ( vii) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni ( così come per la madre), anche frazionati in due settimane, da concordare entro i l 31. 05. di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con reciproco obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
5. durante i periodi di rispettiva spettanza ciascuno dei genitori si farà carico di accompagnare i figli alle attività sportive nonché ludico/ ricreative;
6. data la prossimità delle rispettive abitazioni, e saranno liberi, anche Per_1 Per_2
quotidianamente, di consumare il pasto diurno presso i nonni paterni, dimoranti nell'appartamento sovrastante la ex casa familiare;
7. ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno (nonché la Festa del Papà o della mamma);
8. il compleanno dei minori verrà festeggiato preferibilmente insieme ovvero, in caso di impossibilità, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro;
9. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le decisioni che li riguardano nell' interesse di e nel rispetto delle Per_1 Per_2
attitudini ed inclinazioni dei minori;
10. le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali terze persone nella vita dei figli al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
11. il Sig. corrisponderà entro i l giorno 5 di ogni mese in via Parte_2 anticipata alla Sig.ra la somma di €. 700,00 rivalutabile ISTAT Parte_1
per i l mantenimento ordinario dei figli;
12. le spese straordinarie relative ai minori verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il
Tribunale di L' Aquila;
13. l'assegno unico corrisposto dall' INPS per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla Sig. ra ed a tal fine il Sig. si impegna a Parte_1 Parte_2
sottoscrivere eventuale modulistica necessaria;
7 14. le autovetture della coppia resteranno nella esclusiva proprietà/ disponibilità dei rispettivi intestatari;
15. al fine di arredare la nuova abitazione la Sig.ra è autorizzata a Parte_1
prelevare dalla casa familiare i mobili costituenti arredo della cameretta dei figli, della sala e della camera da letto (esclusa la cabina armadio);
16. le parti si rilasciano consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori
17. le parti restano solidamente obbligate al pagamento delle spese legali
18. la sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa sui beni mobili costituenti Parte_1
arredo della casa familiare che resteranno nella esclusiva disponibilità del sig.
. A fronte di tale rinuncia il Sig. si obbliga, ora Parte_2 Parte_2
per allora, a contribuire con la somma di €.10.000,00 all'acquisto da parte della
Sig.ra Pt_1
Spese legali compensate.
Così deciso il 15 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 462/2025 promossa da:
(C.F: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati a L'Aquila, via Paganica n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Di Rocco che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate nelle note di trattazione scritta del
6.5.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 31.05.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 12.6.2010 in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
L'Aquila, identificato nel registro dell'anno 2010 – uff. 1 – parte II° - serie A – N. 8;
2. dall'unione sono nati due figli: , in data 20.4.2008 e in data 18.6.2014, ad Per_1 Per_2
oggi minori non autosufficienti;
5 3. esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
4. tali condizioni venivano parzialmente modificate con note di udienza del 6.5.2025;
5. i coniugi rinunciavano a comparire personalmente già in sede di presentazione del ricorso e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni;
6. la domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 12.6.2010, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di L'Aquila identificato nel registro dell'anno 2010 – uff. 1 – parte II° - serie
A – N. 8, dalla cui unione matrimoniale sono nati due figli: , in data Persona_3
20.4.2008 e in data 18.6.2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Persona_4 del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in L 'Aquila, Via Colle Sapone n.47 resterà nella esclusiva disponibilità del Sig. , avendo la Sig.ra optato Parte_2 Parte_1
per una soluzione alternativa, già individuata in un appartamento in locazione, sito in L'Aquila Via Francesco Paolo Tosti n. 65;
3. i figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell' appartamento che verrà preso in locazione come da precedente condizione, ovvero in quella diversa ove la Sig.ra intendesse successivamente trasferirsi;
Parte_1
4. il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé con i figli, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell' interesse dei minori e delle esigenze lavorative di ambo le parti, viene così regolato: (i) a week end alternati dal sabato al lunedì mattina;
( ii) un pomeriggio infrasettimanale ( di massima il martedì) nella settimana nella quale i ragazzi trascorrono i l weekend con il padre e due pomeriggi infrasettimanali (di massima il martedì ed il giovedì) in quella nella quale lo trascorrono con la madre;
(iv) ad anni alterni nei giorni del 24/ 25 dicembre;
31 dicembre/ 1 gennaio;
5/ 6 gennaio, c on riconosciuta facoltà per 6 ambo le parti di poter trascorrere con i figli più giorni consecutivi da concordare entro i l 30. 11 di ogni anno;
( v) ad anni alterni nel giorno di Pasqua ovvero di
Pasquetta, con riconosciuta facoltà per ambo le parti di poter trascorrere con i figli più giorni consecutivi;
(vi) ad anni alterni nelle principali festività religiose e laiche ( 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre); ( vii) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni ( così come per la madre), anche frazionati in due settimane, da concordare entro i l 31. 05. di ogni anno al fine di consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con reciproco obbligo di comunicazione del luogo e dei recapiti di destinazione;
5. durante i periodi di rispettiva spettanza ciascuno dei genitori si farà carico di accompagnare i figli alle attività sportive nonché ludico/ ricreative;
6. data la prossimità delle rispettive abitazioni, e saranno liberi, anche Per_1 Per_2
quotidianamente, di consumare il pasto diurno presso i nonni paterni, dimoranti nell'appartamento sovrastante la ex casa familiare;
7. ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno (nonché la Festa del Papà o della mamma);
8. il compleanno dei minori verrà festeggiato preferibilmente insieme ovvero, in caso di impossibilità, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro;
9. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti le quali si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed a concertare tutte le decisioni che li riguardano nell' interesse di e nel rispetto delle Per_1 Per_2
attitudini ed inclinazioni dei minori;
10. le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali terze persone nella vita dei figli al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
11. il Sig. corrisponderà entro i l giorno 5 di ogni mese in via Parte_2 anticipata alla Sig.ra la somma di €. 700,00 rivalutabile ISTAT Parte_1
per i l mantenimento ordinario dei figli;
12. le spese straordinarie relative ai minori verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il
Tribunale di L' Aquila;
13. l'assegno unico corrisposto dall' INPS per i figli verrà percepito in via esclusiva dalla Sig. ra ed a tal fine il Sig. si impegna a Parte_1 Parte_2
sottoscrivere eventuale modulistica necessaria;
7 14. le autovetture della coppia resteranno nella esclusiva proprietà/ disponibilità dei rispettivi intestatari;
15. al fine di arredare la nuova abitazione la Sig.ra è autorizzata a Parte_1
prelevare dalla casa familiare i mobili costituenti arredo della cameretta dei figli, della sala e della camera da letto (esclusa la cabina armadio);
16. le parti si rilasciano consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori
17. le parti restano solidamente obbligate al pagamento delle spese legali
18. la sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa sui beni mobili costituenti Parte_1
arredo della casa familiare che resteranno nella esclusiva disponibilità del sig.
. A fronte di tale rinuncia il Sig. si obbliga, ora Parte_2 Parte_2
per allora, a contribuire con la somma di €.10.000,00 all'acquisto da parte della
Sig.ra Pt_1
Spese legali compensate.
Così deciso il 15 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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