Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 2
Dal combinato disposto degli artt. 2, comma primo, e 3, n. 33, del codice della strada - i quali definiscono rispettivamente come strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali", e come marciapiede la "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni" - si desume che, ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 158, comma primo, lett. h), del medesimo codice, che vieta la sosta "sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione", è decisiva soltanto la rilevazione della utilizzazione del suolo, sul quale la sosta è avvenuta, quale componente del sistema viario destinata alla circolazione dei pedoni, senza che assuma rilievo la proprietà dell'area (e, in particolare, la circostanza che essa eventualmente appartenga allo stesso autore della contestata infrazione), non essendo essenziale il suo assoggettamento a diritto di passaggio a favore della collettività o la sua appartenenza al demanio.
La procura apposta sul ricorso per cassazione e autenticata da avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti deve ritenersi "speciale" ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., proprio in quanto incorporata ad esso e posta a margine dell'impugnazione (art. 83, comma terzo, cod. proc. civ.), anche se il timbro prestampato nell'atto preveda che la legittimazione processuale è conferita al difensore "nel presente giudizio in ogni suo grado e nell'eventuale opposizione all'esecuzione".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n 14947 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002, proposto da:
COMUNE DI NC, in persona del sindaco, autorizzato al ricorso con delibera della G.M. n. 179 del 16 aprile 2002 e domiciliato elettivamente in Roma, Via Anapo n. 3, presso l'avv. Di Gravio Dario, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Carlini Giovanni, dipendente dell'Amministrazione comunale.
- ricorrente -
contro
NC LA DI NC E MO s.p.a. (B.L.S. S.p.A.), in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma alla V. Ferdinando di Savoia n. 3, presso l'avv. di Loreto Maria Gloria, rappresentata e difesa, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 9 settembre 2002, dall'avv. Natarella Giuseppe.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di AN n. 87 del 27 novembre 2001 - 25 febbraio 2002. Udita, all'udienza del 29 novembre 2005, la relazione del Cons. Dott. Forte Fabrizio.
Udito il P.M. Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità della produzione di documenti in violazione dell'art. 272 c.p.c. e chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 febbraio 2002, il Giudice di Pace di AN ha accolto l'opposizione della BA RE di AN e UL (da ora B.L.S. s.p.a.) al verbale di contestazione n. 78907 del 17 luglio 2000 della Polizia municipale di AN, per violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158 (da ora C.d.S.), per la sosta dell'autoveicolo tg. BL975FT appartenente all'istituto di credito sul marciapiede e in area di proprietà della banca, compensando le spese del grado.
L'opponente aveva dedotto che la sosta dell'auto era avvenuta in area di proprietà privata, individuata con segnaletica metallica apposta sul suolo, sulla quale era pure consentito l'accesso al pubblico, e che tale situazione risultava segnalata con nota dello stesso giorno dell'infrazione ai Vigili Urbani;
comunque nel verbale di contestazione mancava l'indicazione del numero civico di Viale Cappuccini all'altezza del quale era avvenuta l'infrazione. La sentenza di merito riteneva fondata l'opposizione, distinguendo tra "utilizzo da parte del pubblico" ed "uso pubblico" delle aree di proprietà della opponente destinate a marciapiede e ritenendo inapplicabile nel caso il divieto, per la natura privata dell'area sulla quale era avvenuta la sosta contestata;
in secondo luogo si rilevava che sul verbale effettivamente mancava il numero civico all'altezza del quale era avvenuta la sosta vietata e che il vigile che aveva effettuato l'accertamento non ricordava ove esso si era verificato, ritenendo comunque irrilevante il fatto che sul suolo fosse segnalata la proprietà privata dell'area con targhette metalliche. L'incertezza in ordine al luogo dell'infrazione concorreva a rendere illegittima la contestazione e quindi l'opposizione andava accolta, con compensazione delle spese di causa, pure per la mancata sicura prova della responsabilità dell'opponente. Per la Cassazione di detta sentenza propone ricorso di due motivi, notificato il 21 maggio 2002, il Comune di AN e la B.P.L. s.p.a. si difende con comparsa di costituzione del settembre 2002, con la quale si riserva di depositare nei termini di legge vari documenti, atto che non risulta mai notificato al ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il controricorso della BA popolare di AN e UL, denominato "comparsa di costituzione e risposta", perché mai notificato al ricorrente ai sensi dell'art. 370 c.p.c.; ciò comporta la fondatezza della richiesta del P.G. di dichiarare inammissibile il prospettato deposito dei documenti di cui a tale atto dell'intimata, inidoneo a instaurare il contraddittorio con la controparte.
1.2. L'intimata ha peraltro sollevato una questione pregiudiziale e rilevabile di ufficio, di nullità della procura rilasciata al difensore dal sindaco del comune ricorrente, per difetto di specialità. Appare chiaro che la procura apposta sul ricorso per Cassazione e autenticata da avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti deve ritenersi "speciale" ex art. 365 c.p.c., proprio in quanto incorporata ad esso e posta a margine dell'impugnazione (art. 83 c.p.c.), anche se il timbro prestampato nell'atto prevede che la legittimazione processuale è conferita dal sindaco al difensore "nel presente giudizio in ogni suo grado e nell'eventuale opposizione all'esecuzione". L'art. 83 c.p.c., comma 3, prevede infatti che la procura è "speciale" quando è apposta in calce o a margine del ricorso con sottoscrizione della parte autenticata dalla certificazione dal difensore, come accaduto nel caso, essendo palese dal contenuto del timbro sopra riportato la volontà del Comune di stare in giudizio con il difensore designato (sul tema del carattere speciale della procura in Cassazione, cfr. di recente, Cass. 28 gennaio 2005 n. 1826, 20 agosto 300 4 n. 16349 e S.U. 5 luglio 2004 n. 12265). La validità della procura comporta anche per tale profilo l'ammissibilità del ricorso.
2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 158 del C.d.S., anche per carenza di motivazione.
Per la norma citata è vietata la sosta sui marciapiedi salvo diversa segnalazione per essere gli stessi destinati esclusivamente alla circolazione pedonale, nessun rilievo avendo la proprietà di essi, quando le aree siano destinate ad uso pubblico come nel caso di specie, dovendosi ritenere che il divieto sia previsto a tutela dell'incolumità dei pedoni che vi circolano.
2.2. La mancata indicazione del numero civico che, ad avviso del Giudice di merito, avrebbe reso illegittima la contestazione è assolutamente irrilevante, dato che emerge con chiarezza dall'opposizione che l'opponente aveva ben individuato il luogo di accertamento dell'infrazione e si era adeguatamente difeso in rapporto alla contestazione di essa.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dall'art. 2 del C.d.S. "strada" è definita "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali"; non assume rilievo la proprietà della strada, ove la stessa sia destinata in fatto all'uso pubblico, di per sè impone, per la norma citata, l'applicazione del C.d.S. L'art. 3 n. 33 del C.d.S. definisce marciapiede la "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni" e, nel caso di specie, decisiva ai fini dell'accertamento dell'infrazione doveva essere soltanto la rilevazione della utilizzazione del suolo di proprietà della banca quale componente del sistema viario, non essendo essenziale il suo assoggettamento a diritto di passaggio della collettività ovvero la sua appartenenza al demanio (sul concetto di marciapiede cfr. Cass. 7 aprile 2005 n. 7336 e, soprattutto, 27 gennaio 2005 n. 1694). Secondo il Giudice di pace nel caso di specie sussisterebbe "l'utilizzo da parte del pubblico" ma non "l'uso pubblico" dello spazio di proprietà della BA, nel quale si consente l'accesso di tutti, anche se non vi è una convenzione tra banca ed ente locale che costituisca una servitù sull'area ove avvenne l'infrazione (pag. 3 della sentenza impugnata). Dalla ricostruzione in fatto operata dal Giudice emerge con chiarezza che nel caso il marciapiede, delimitato da targhe metalliche infisse a terra e appartenente alla BA, è destinato ad uso pubblico;
su di esso è consentito l'accesso di tutti i pedoni ed era in sosta il veicolo di proprietà dell'istituto di credito, per il quale si contestava l'infrazione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
6. Non risulta, sul piano lessicale e su quello giuridico, quale sia la differenza tra uso e utilizzo pubblico, cui fa cenno la sentenza impugnata, per negare validità alla contestazione, dovendosi anzi ritenere che l'area sulla quale era in sosta il veicolo per cui è causa, era destinata in modo permanente alla circolazione pedonale, come afferma lo stesso Giudice di pace, quando rileva che su di essa era consentito in fatto e senza limiti l'accesso al pubblico. Irrilevante è l'esistenza della convenzione cui accenna il Giudice di pace perché sorga l'uso pubblico in luogo dell'utilizzazione di fatto dell'area di proprietà privata.
L'accertamento del Giudice di merito circa la utilizzazione dalla generalità dei cittadini dell'area de qua, comporta la sicura applicabilità delle norme del C.d.S. al caso di specie e la fondatezza del ricorso, risultando palese dalla decisione di merito la certa individuazione del luogo dell'infrazione, costituito dall'area adiacente alla BA di proprietà di quest'ultima, per cui certamente nel caso la omessa indicazione del numero civico all'altezza del quale avvenne la sosta vietata non ha impedito la difesa della opponente.
In quanto si tratta di una parte della strada rialzata e destinata all'uso pubblico pedonale, il tratto ove sostava il veicolo nel caso deve qualificarsi marciapiede, individuato dal soggetto che si è opposto alla sanzione proprio richiamando la situazione del luogo cui si riferiva la contestazione, per la quale è negata la illegittimità della sosta nel caso. Invero l'art. 385 del Reg. prevede che nel verbale siano indicati dall'accertatore gli elementi di luogo che ha potuto acquisire, per consentire al soggetto tenuto a pagare la sanzione l'esercizio del diritto di difesa che nel caso vi è stato, con conseguente fondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può decidere nel merito e rigettare la opposizione della B.L.S. S.p.A. al verbale di contestazione n. 78907 del 17 luglio 2000 della Polizia municipale di AN, ponendo a carico dell'opponente le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta l'opposizione della BA popolare di AN e UL s.p.a. al verbale di contestazione di cui in motivazione e condanna la stessa BA a pagare alla ricorrente le spese del giudizio di merito che liquida in Euro 390,00, di cui Euro 60,00 per spese ed Euro 90,00 per diritti per il grado di merito ed Euro 400,00, dei quali Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge, per questa fase.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006