Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 2340
CASS
Sentenza 2 febbraio 2006

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Dal combinato disposto degli artt. 2, comma primo, e 3, n. 33, del codice della strada - i quali definiscono rispettivamente come strada "l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali", e come marciapiede la "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni" - si desume che, ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 158, comma primo, lett. h), del medesimo codice, che vieta la sosta "sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione", è decisiva soltanto la rilevazione della utilizzazione del suolo, sul quale la sosta è avvenuta, quale componente del sistema viario destinata alla circolazione dei pedoni, senza che assuma rilievo la proprietà dell'area (e, in particolare, la circostanza che essa eventualmente appartenga allo stesso autore della contestata infrazione), non essendo essenziale il suo assoggettamento a diritto di passaggio a favore della collettività o la sua appartenenza al demanio.

La procura apposta sul ricorso per cassazione e autenticata da avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti deve ritenersi "speciale" ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., proprio in quanto incorporata ad esso e posta a margine dell'impugnazione (art. 83, comma terzo, cod. proc. civ.), anche se il timbro prestampato nell'atto preveda che la legittimazione processuale è conferita al difensore "nel presente giudizio in ogni suo grado e nell'eventuale opposizione all'esecuzione".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 2340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2340
    Data del deposito : 2 febbraio 2006

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