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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 45604/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 06.05.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. LANZARONE CALOGERO con studio in VIA LEONARDO
CACIOPPO n. 100, NF presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
anagraficamente in Milano via Eugenio Quarti n 10, di fatto irreperibile
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.01.2025
pagina 1 di 4
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo (PA) il 03.04.1982 tra la sig.ra , nata a [...]
EN (AG) il 05.10.1961, C.F.: , residente in [...]
Terruggia, n. 36, cittadina italiana, impiegata pubblica ed il sig. , nato a [...] il Controparte_1
28.05.0954, C.F. , residente a [...] trascritto presso C.F._2
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (AG) anno 1982, parte II, serie A, n. 80, vol. 1759 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo (PA), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2) la sig.ra dichiara di rinunciare a1 mantenimento essendo autonoma Parte_1
economicamente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in PALERMO il 03/04/1982, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
PALERMO nell'anno 1982, atto n. 80, Parte II, Serie A, Vol. 1759, dal matrimonio sono nati due figli, in data 05.08.2007, e , in data 27.04.1983, Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti,
i coniugi si separavano consensualmente in data 19.11.2008 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 05.12.2008, con ricorso depositato in data 19.12.2024 la chiedeva pronuncia di divorzio senza Parte_1
ulteriori condizioni;
allegava che i figli erano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti e che sia ella che il marito erano autonomi e autosufficienti,
pagina 2 di 4 all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.01.2025, tenutasi in data 06.05.2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 20.2.2025., veniva dichiarata la contumacia del non costituitosi, non CP_1
poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del predetto e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava di voler solo divorziare e di non aver contatti con il marito da tanti anni;
il Presidente delegato non assumeva provvedimenti in assenza di prole minorenne e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa della ricorrente le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni precisate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 19.11.2008 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 05.12.2008.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 19.12.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita visto il lungo periodo separativo.
Null'altra statuizione deve essere assunta in assenza di domande di contenuto economico
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in PALERMO il 03/04/1982, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PALERMO nell'anno 1982, atto n. 80,
Parte II, Serie A, Vol. 1759,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di PALERMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano, 28.05.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione delle parti del 06.05.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 28/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. LANZARONE CALOGERO con studio in VIA LEONARDO
CACIOPPO n. 100, NF presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
anagraficamente in Milano via Eugenio Quarti n 10, di fatto irreperibile
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 25.01.2025
pagina 1 di 4
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo (PA) il 03.04.1982 tra la sig.ra , nata a [...]
EN (AG) il 05.10.1961, C.F.: , residente in [...]
Terruggia, n. 36, cittadina italiana, impiegata pubblica ed il sig. , nato a [...] il Controparte_1
28.05.0954, C.F. , residente a [...] trascritto presso C.F._2
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (AG) anno 1982, parte II, serie A, n. 80, vol. 1759 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo (PA), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2) la sig.ra dichiara di rinunciare a1 mantenimento essendo autonoma Parte_1
economicamente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in PALERMO il 03/04/1982, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
PALERMO nell'anno 1982, atto n. 80, Parte II, Serie A, Vol. 1759, dal matrimonio sono nati due figli, in data 05.08.2007, e , in data 27.04.1983, Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti,
i coniugi si separavano consensualmente in data 19.11.2008 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 05.12.2008, con ricorso depositato in data 19.12.2024 la chiedeva pronuncia di divorzio senza Parte_1
ulteriori condizioni;
allegava che i figli erano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti e che sia ella che il marito erano autonomi e autosufficienti,
pagina 2 di 4 all'udienza di fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.01.2025, tenutasi in data 06.05.2025, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 20.2.2025., veniva dichiarata la contumacia del non costituitosi, non CP_1
poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del predetto e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava di voler solo divorziare e di non aver contatti con il marito da tanti anni;
il Presidente delegato non assumeva provvedimenti in assenza di prole minorenne e di domande di contenuto economico e, ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa della ricorrente le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni precisate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 19.11.2008 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 05.12.2008.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 19.12.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita visto il lungo periodo separativo.
Null'altra statuizione deve essere assunta in assenza di domande di contenuto economico
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in PALERMO il 03/04/1982, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PALERMO nell'anno 1982, atto n. 80,
Parte II, Serie A, Vol. 1759,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di PALERMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Nulla sulle spese.
Milano, 28.05.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 4