Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Laura Petitti Consigliere nel procedimento iscritto al n. 646 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promosso nel presente grado di giudizio
DA
assistito e difeso dall'avv. Roberta Maria Grazia Parte_1
Chianetta
CONTRO
[...]
Controparte_1
(PEC )
E NEI CONFRONTI del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza in trattazione scritta del 1 aprile 2025
OSSERVA
1. Con ricorso del 12/3/2025, nato a [...] Parte_1
(Bangladesh) in data 1/3/2001, ha impugnato CodiceFiscale_1 dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, il provvedimento della riconoscimento Controparte_1
di del 19/2/2025, notificato il Controparte_1 CP_1
27/2/2025, con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale, in quanto manifestamente infondata.
2. Nell'ambito del predetto giudizio, con provvedimento del 18/3/2025, notificato il 19/3/2025, il Tribunale di Palermo, ha rigettato la richiesta di
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 4
3. Con ricorso del 24/03/2025, il a proposto reclamo avverso il Pt_1 predetto provvedimento, chiedendo, in riforma dello stesso, l'accoglimento dell'istanza di sospensione.
4. Il reclamato, cui la pendenza del ricorso è stata comunicata dalla Cancelleria, non si è costituito.
5. Il Procuratore Generale ha concluso opponendosi all'accoglimento del reclamo e il reclamante ha ribadito le rispettive conclusioni con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 1/4/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
6. Il provvedimento impugnato ha rigettato l'istanza proposta dal reclamante, sulla scorta del fatto che il ricorso risulta essere stato depositato oltre il termine di sette giorni previsto dal novellato art. 35-bis, comma 2-ter del D. Lgs. n. 25 del 2008, conseguente al fatto che la domanda di riconoscimento della protezione internazionale è stata trattata secondo la procedura accelerata prevista dall'art. 28-bis, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 25 del 2008.
7. Va tuttavia, considerato che, nel caso in esame, il richiedente asilo proviene dal Bangladesh e che la Commissione Territoriale ha disposto l'esame della domanda di protezione accelerata in base alla procedura accelerata ex art. 28 bis comma secondo lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, ossia per la provenienza del richiedente asilo da un paese di origine sicura.
8. Va, ulteriormente, considerato che, pur essendo stati rispettati i tempi della procedura accelerata, questa non sarebbe stata utilizzabile se il richiedente asilo non provenisse da un paese sicuro, circostanza quest'ultima oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE da parte di plurimi uffici giudiziari italiani e le questioni pregiudiziali prospettate sono idonee a determinare a monte l'illegittimità della procedura accelerata adottata.
9. A differenza di quanto rilevato dal giudice di primo grado, deve ritenersi che da tale accertamento, anche alla luce dei principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 11399/2024, discenderebbe l'inapplicabilità del termine breve per la proposizione del ricorso, il quale dovrebbe, pertanto, ritenersi soggetto al più lungo termine di trenta giorni e, dunque, ammissibile, e discenderebbe, altresì, la sospensione ex lege del provvedimento impugnato.
10. Al riguardo va considerato che, sebbene la Controparte_1 abbia fatto espresso richiamo alle motivazioni poste a fondamento della
pag. 2 di 4 Corte di Appello di Palermo domanda di P.I., esaminandola nel merito e ritenendola manifestamente infondata (richiamando, sul punto, l'art. 32 comma 1 lett. b bis e l'art. 28 ter del d lgs. n. 25/2008), la domanda è stata esaminata dalla facendo applicazione della Controparte_1 procedura accelerata ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 25 del 2008, come da conforme determina del Presidente [cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato: “Considerato che la valutazione della domanda è effettuata ai sensi dell'art. 28 bis, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 25/2008 (“Procedure accelerate”) in quanto, nel caso di specie, il richiedente proviene da Paese sicuro e non ricorrono le condizioni di inapplicabilità della suddetta procedura previste dal comma 6 del medesimo articolo;
ribadito che la domanda è decisa in applicazione della procedura accelerata ex articolo 28-bis comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 25 del 2008”].
11. La procedura accelerata seguita dalla trova Controparte_1 esclusivo fondamento, quindi, nella provenienza dell'odierno reclamato da paese di origine sicuro, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, e non anche nella “manifesta infondatezza” della domanda, di cui alla lettera d) del medesimo articolo (che rinvia a tutti i casi di manifesta infondatezza di cui all'art. 28-ter).
12. Conseguentemente, resta irrilevante, in questa sede, l'indagine in concreto svolta dalla nel merito della vicenda, Controparte_1 che in ogni caso non è idonea a qualificarne giuridicamente la decisione ai sensi dell'art. 28-ter comma 1 lett. a), e quindi a mutare il titolo della procedura accelerata seguita. Si tratta, infatti, di procedura accelerata, ex art. 28-bis, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 25/2008, fondata sull'unico presupposto della provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro.
13. Ciò posto, si osserva che è certamente necessario attendere l'esito dei diversi rinvii pregiudiziali formulati alla Corte di Giustizia Europea da alcuni Tribunali italiani (oltre che da questa stessa Corte di Appello) in tema di correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro.
14. In pendenza, infatti, di tali molteplici rinvii pregiudiziali, aventi ad oggetto la correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro, non è possibile accertare in questa sede se la valutazione della domanda dell'odierno reclamato sia stata o meno correttamente incardinata nelle forme della procedura accelerata, avuto anche riguardo alla compressione dei diritti del richiedente che la procedura accelerata ha comportato. Compressione che può ritenersi
pag. 3 di 4 Corte di Appello di Palermo legittima solo ove sia accertata la sussistenza dei presupposti giustificativi della medesima, ivi compresa la corretta designazione del paese di provenienza quale paese sicuro.
15. In assenza di certezza in ordine a tale ultimo profilo, devono ritenersi sussistere le gravi e circostanziate ragioni di cui al comma 4 dell'art. 35 bis d. lgs. n. 25/2008, che giustificano la sospensione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, nei casi in cui tale effetto non consegue ex lege alla mera presentazione del ricorso avverso tale decisione.
16. A tale ultimo riguardo va osservato che ove la procedura accelerata si ritenesse correttamente incardinata, sul presupposto che il richiedente provenga da Paese designato di origine sicuro, pur in presenza di una situazione di incertezza sulla correttezza di tale designazione, si determinerebbe a suo carico un risultato sfavorevole non più idoneo ad essere sovvertito ove la decisione della Corte di Giustizia dovesse invece accertare l'illegittimità della presunzione di sicurezza del suo Paese di origine.
17. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il reclamo proposto deve trovare accoglimento.
18. In ragione delle questioni trattate e della peculiare natura del procedimento, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
− accoglie il reclamo e dispone sospendersi l'efficacia esecutiva del provvedimento della Controparte_1
di del 19/2/2025, notificato
[...] CP_1 il 27/2/2025;
− dichiara le spese di lite interamente compensate.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 01/04/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni,
pag. 4 di 4 Corte di Appello di Palermo